TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8977 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DR IO RE Presidente dott.ssa AN ES Giudice relatrice dott.ssa Serena Nicotra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24971/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN GR, presso il quale è elettivamente domiciliata in Pavia, Via
Milazzo, 231, per delega allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
RICORRENTE:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palermo di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 24, parte 1, Serie A, anno 1972), facendo constare, per Parte_1
mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come e Per_1
non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i Parte_1
trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di
Palermo, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
pagina 2 di 9 Ragioni della decisione
1. Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c., depositato il 26 giugno 2025, ha Parte_1
chiesto al tribunale di ordinare la rettificazione di attribuzione di sesso, disponendo che alla indicazione del sesso “femminile” venga sostituita l'indicazione del sesso
“maschile” e con indicazione del nome “ in sostituzione del nome , e Per_1 Pt_1
ha chiesto inoltre di accertare il proprio diritto a sottoporsi al trattamento medico- chirurgico necessario per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto di essere nata a [...],
l'11 gennaio 1972, di non essere sposata e di non avere figli. Ha esposto, inoltre, di aver manifestato, sin dall'infanzia, un'espressione di genere tipicamente maschile, mostrando preferenze per attività e interessi caratteristici del sesso opposto rispetto a quello assegnatole alla nascita. Ha riferito che, nel luglio 2024, si è rivolta a psicoterapisti e medici esperti in tematiche di identità di genere, con la richiesta di una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante.
All'esito dei colloqui e dei test ai quali si è sottoposta, è emerso che risultano soddisfatti i criteri diagnostici, tipici della disforia di genere:
- marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
- un intenso desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
- un intenso desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere maschile;
- un intenso desiderio di appartenere al genere opposto;
- un intenso desiderio di essere trattata come appartenente al genere maschile.
Tali vissuti persistono, da apprezzabile periodo di tempo e sono associati a sofferenza pagina 3 di 9 clinicamente significativa. Il quadro è stato quindi ritenuto compatibile con la diagnosi di incongruenza di genere. Inoltre, non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale e sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione.
Nel novembre 2024, è stata avviata la terapia ormonale mascolinizzante, sotto controllo e monitoraggio medico.
dichiara quindi di vivere ormai da diverso tempo come uomo, di Parte_1
presentarsi, di essere riconosciuto e di essere considerato come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione in ogni ambiente della vita quotidiana. Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle legate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati femminili del proprio corpo.
Da qui, le richieste formulate con il ricorso.
2. All'udienza di prima comparizione delle parti, è stata sentita la parte ricorrente, comparsa personalmente.
La causa, previa rinuncia da parte della ricorrente, ai termini per il deposito degli atti conclusivi, è stata rimessa al collegio per la decisione.
3. Ritiene il collegio che le domande proposte da debbano essere accolte, Parte_1
per le ragioni di seguito precisate.
Le relazioni e i certificati medici prodotti documentano la fondatezza delle richieste avanzate con il ricorso.
I certificati delle endocrinologhe e documentano il Persona_2 Persona_3
percorso avviato dalla parte ricorrente (docc.5 e 6).
Il prof. psicologo, ha concluso la propria relazione tecnica, formulando Persona_4
la diagnosi di incongruenza di genere ed escludendo concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano rappresentare una controindicazione agli interventi chirurgici richiesti, inficiare la capacità del periziando di esprimere un consenso informato rispetto agli stessi, costituire un possibile predittore di esito negativo a lungo pagina 4 di 9 termine. Lo stesso ha evidenziato, in particolare, che “il periziando comprende la natura, la finalità e le conseguenze delle terapie chirurgiche cui vuole sottoporsi per completare la transazione di genere, incluso il loro carattere radicale e irreversibile; il periziando nutre aspettative del tutto realistiche relativamente ai possibili effetti di tali interventi sul suo benessere psicologico; il processo di transizione sociale medica risulta di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità”.
È stata inoltre accertata “l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale mascolinizzante”, è stato messo in luce “il significativo miglioramento della qualità di vita del periziando a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica” concludendosi che “Il periziando è nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali degli interventi chirurgici richiesti e della correzione anagrafica del genere”.
Gli interventi chirurgici di mastectomia, istero-annessiectomia e falloplastica vengono reputati “caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il Sig. si attribuisce e del suo diritto all'autodeterminazione, sono Pt_1
funzionali ad armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e quella psichica e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto - ogni giorno della sua vita - per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali”.
Dalla documentazione prodotta emerge dunque una piena consapevolezza nella parte ricorrente delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
Le conclusioni espresse dagli specialisti trovano conferma nelle dichiarazioni rese da nel corso dell'udienza del 22 ottobre 2025, dalle quali emergono il Parte_1
disagio vissuto e i benefici del percorso intrapreso:
“Fin da piccolino, dai 3 o 4 anni, pretendevo di vestirmi come un maschietto e giocavo coi bambini;
ero attratto dalle persone di sesso femminile e più tardi mi sono innamorato di donne;
per me non è stato facile: sono nato nel 1972 e vivevo a Palermo.
pagina 5 di 9 Trasferitomi a Milano per l'Università, vedevo fare questo percorso al contrario (da uomo a donna) e non ne sapevo molto;
ho preso contatto con delle associazioni nel
2023, parlando con un'endocrinologa; poi sono passato al percorso pubblico;
ora sono molto felice, mi sono tolto un peso. Per me è stato come rinascere una seconda volta;
inizio finalmente a stare bene con me stesso;
è stata una svolta e non vedo l'ora di vedere ancora più cambiamenti;
ho conosciuto persone fantastiche durante il mio percorso;
quanto ai rapporti con i familiari, ho rapporti molto belli con i miei nipoti sui trent'anni, mia madre è sui 90, quindi si è limitata a prendere atto della situazione;
mi manca il fatto di poter allineare la mia identità sociale con quello che sono io;
sono consapevole della scelta e sicuramente avrei voluto farla prima, ma mi sono sempre preoccupato troppo delle reazioni degli altri”.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità,
l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
4. Con riferimento alla domanda volta a ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale
(sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso
pagina 6 di 9 anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/15 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto, alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da femmina a maschio. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto in ricorso, al prenome ” va sostituito il prenome “ . Pt_1 Per_1
5. Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto di sottoporsi a trattamenti pagina 7 di 9 medico chirurgici, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, Parte_1
in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Va peraltro rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato a escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Nel caso qui considerato, si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il Parte_1
compimento di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
6. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, vista la L. 164/82, così provvede:
pagina 8 di 9 1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Pt_1 Pt_1
(nome) nata a [...] l'[...], nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome Pt_1
“ ; Per_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto della parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il giudice est. Il Presidente
AN ES DR IO RE
pagina 9 di 9