Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3336/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 18.3.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3336/2018
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to alla CORSO UMBERTO I CA- Parte_1
SALNUOVO DI NAPOLI presso lo studio dell'Avv. SANTORO MARIA RO-
SARIA dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
, elett.te dom.ta in Ottaviano alla Via P.M. Doria n. 10, presso Parte_2
lo studio dell'Avv. MENECHINO LUCIA, dal quale è rappr.ta e difesa, unita-
mente all'AVV. BUONFANTINO PASQUALE, in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
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presso lo studio dell'Avv. MAGALDI RENATO, dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
avente ad OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgi- mento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
In via del tutto preliminare, deve darsi atto che il deposito del presente provvedimento non è avvenuto nel giorno stesso fissato per l'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ciò che deve reputarsi possibile in ragione del principio, ormai generalizzato dall'art. 127 ter cpc (“Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”), atteso che tale norma non pone alcun limite quanto alla tipologia di provvedimento adottabile dal Giudice
con tali modalità (cfr., Cass. Lav. n. 35109/2022).
Vagliando l'eccezione avanzata dalla in ordine alla Controparte_2
nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, numero 4 c.p.c., questo
Tribunale ritiene la predetta palesemente infondata.
L'art. 164, comma 4 c.p.c, sancisce la nullità della citazione "se manca l'e-
sposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo" ("causa petendi"). Ne di-
scende che la sanzione di nullità è prevista unicamente per l'ipotesi in cui manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda, così da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alle parti di assumere difese adeguate e pertinenti. Gli attori hanno indicato espressamente le condotte
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all'origine della domanda risarcitoria spiegata in giudizio, ha affermato lo stretto collegamento causale tra il sinistro e i danni che ne sono derivati.
Inoltre, il Tribunale ritiene altresì infondata l'eccezione, avanzata dalla
, in ordine alla improponibilità della domanda, in ragione del- Controparte_2
la piena osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 22 legge 990/69.
La domanda è fondata, nei limiti e secondo le motivazioni che ci si accin-
ge ad esporre.
Gli attori hanno dichiarato di trovarsi il 13.5.2015, alle ore 7.45, in Casal-
nuovo di Napoli, al corso Vittorio Emanuele, a bordo del motociclo Honda SH
125 condotto da allorquando venivano investiti da un fur- Persona_1
gone di colore chiaro il quale, provenendo dalla via Marconi e percorrendo la predetta via in senso contrario a quello consentito, non dava la precedenza al mo-
tociclo SH, urtandolo. Per effetto della collisione, i due attori venivano scaraven-
tati al suolo mentre il conducente del furgone si dileguava, omettendo di soccor-
rere i malcapitati.
Tanto premesso, alcun dubbio sussiste circa la veridicità del fatto storico per cui è causa, né sulla ricollegabilità causale delle lesioni subite dagli attori in conseguenza del sinistro de quo.
Infatti, tutte le molteplici risultanze istruttorie emerse nel corso del giudi-
zio dimostrano, con tranquillante certezza, che il sinistro si è verificato secondo le modalità riferite dagli attori nel libello introduttivo del giudizio, sulla scorta di una descrizione dei fatti avvenuti, esauriente e ricca di dettagli.
In tale direzione, circostanza del tutto significativa è la stessa dichiarazio-
ne resa dal , nella immediatezza del sinistro, ai sanitari che per primi Parte_1
l'ebbero in cura (e che provvidero altresì ad assolvere l'obbligo del referto), avendo questi riferito di essere stato vittima di “incidente stradale avvenuto in via V. Emanuele Casalnuovo”.
Vengono, altresì, in rilievo le risultanze della prova testimoniale svolta nel corso dell'odierno giudizio, le quali si segnalano per ricchezza di dettagli e con-
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cordanza di contenuti. Capitano (cfr. verbale di udienza del Persona_2
22.2.2022), preliminarmente spiegando in dettaglio le ragioni della propria pre-
senza nel luogo del sinistro (“Io quella mattina ero a piedi in compagnia di mia
figlia e stavo andando alla stazione di Casalnuovo a prendere il treno per re-
carmi a Napoli…ero a piedi perché, rispetto a dove abito, il luogo del sinistro e la stazione distano poco e stavo attraversando proprio all'altezza dell'incrocio”) dichiarava altresì che “il motociclo procedeva in Casalnuovo di Napoli lungo via
Vittorio Emanuele e, giunto, all'incrocio con via Marconi veniva urtato da un
furgone che proveniva da via Marconi in controsenso. Voglio precisare che
quest'ultimo non poteva procedere nel senso dal quale proveniva e proveniva
dalla sinistra rispetto al senso di marcia del motociclo”.
La predetta dinamica appare altresì avvalorata dalla deposizione resa da
, il quale ha riferito “preciso che quella mattina io ero a Testimone_1
bordo del pulmino scolastico, in quanto all'epoca facevo l'autista di uno scuola-
bus per il comune di Casalnuovo e procedevo lungo via Vittorio Emanuele e mi
precedeva il motociclo tipo Honda SH ad una distanza di cinque, sei metri, quin-
di ebbi modo di vedere il sinistro perché è successo davanti a me ed io dovevo
girare proprio su via Marconi, cioè alla mia sinistra per accompagnare i bambi-
ni che erano nel bus a scuola, che si trovava, e si trova tutt'oggi, su via Marconi.
Preciso che il furgone, uscendo da via Marconi, urtava con la propria parte an-
teriore destra, la parte posteriore laterale sinistra del motociclo tipo Honda SH,
facendo rovinare al suolo il motociclo, unitamente agli occupanti”.
Entrambe le deposizioni, oltre ad essere particolarmente credibili, avendo i testi minuziosamente riferito circa i motivi per i quali si sono trovati ad assistere al sinistro per cui è causa, appaiono decisive poiché entrambi i testi hanno riferito di trovarsi in posizione ideale per avere una visione completa dei fatti che hanno condotto alla verificazione dell'incidente.
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Pertanto, a fronte della concordanza dei dati documentali e di quelli deri-
vanti dalla prova testimoniale, il Tribunale ritiene che possa dirsi raggiunta la prova della verificazione del sinistro, secondo le modalità di cui alla tesi attorea.
A tanto si aggiunga che vi è, agli atti del giudizio, la denuncia presentata dagli attori alle autorità competenti allo scopo di far rintracciare il conducente dell'auto pirata.
A tal proposito, il Giudicante invero non ignora che la recente giurispru-
denza di legittimità ha posto in evidenza come l'omessa denuncia all'autorità non sia idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente cagionato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non valga, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto (cfr., da ul-
timo, Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4480, nonché Cass. civ., sez. III, 2
settembre 2013, n. 20066; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014), sic-
ché, in definitiva, spetta al Giudice valutare il dato della denunzia, o della omis-
sione della stessa, unitamente al complesso delle risultanze istruttorie a sua di-
sposizione.
Riportando le predette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, la denuncia alle competenti Autorità, valutata unitamente ad altri elementi probato-
ri, induce il giudicante a ritenere dimostrato, da parte dell'istante, sul quale in-
combeva il relativo onere, che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.
Ed, invero, la proposizione della predetta denunzia, dopo soli quaranta giorni dalla verificazione dell'incidente per cui è causa appare, anch'essa, del tut-
to significativa.
Tanto premesso, giova sottolineare che, in tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità esclusiva di ciascuno, mentre tale presunzione non opera allorquando l'apporto
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causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determina-
to (Cass.Civ., Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14834), accertamento che, nel caso di specie, sussiste, come diffusamente illustrato.
Ed invero, secondo il costante insegnamento del supremo organo di nomo- filachia “In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ha caratte- re sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria” (Cassazione civi- le sez. VI, sentenza n. 6483 del 14.03.2013).
In applicazione di tali consolidati e condivisibili principi, appare evidente che, alla luce di quanto innanzi esaminato in ordine alle risultanze processuali,
debba concludersi per il superamento della presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui alla norma in commento, atteso che vi è prova della esclusiva responsabilità dell'ignoto soggetto alla guida del furgone rimasto anch'esso sco-
nosciuto, ove si consideri che risulta dimostrato che lo stesso tamponò il motoci-
clo condotto dal , il quale nulla poté fare per evitare l'impatto con il Parte_1
predetto mezzo.
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2.- Accertata la Responsabilità esclusiva del veicolo pirata, è possibile provvedere alla liquidazione dei relativi danni, venendo in rilievo un'ipotesi di danno alla salute, cd. danno biologico.
A tale scopo, deve assumersi come parametro di riferimento gli esiti della consulenza medica disposta dal Tribunale, le cui conclusioni sono condivise dal
Giudicante in quanto adeguatamente motivate. Secondo quanto dichiarato nella relazione medica, l'attore in conseguenza del sinistro, ha Parte_1
riportato postumi permanenti quantificati in una percentuale di invalidità del
18%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale di trenta giorni e parziale
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di cento giorni, valutabile al 75%, di ottanta giorni, valutabile al 50% ed, infine,
di ulteriori ottanta giorni, valutabili al 25%
Le esposte conclusioni possono ritenersi pienamente condivisibili in quan-
to basate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla do-
cumentazione sanitaria prodotta. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, tenen-
do conto della percentuale di invalidità permanente (18%) risultante dalla consu-
lenza tecnica di ufficio espletata, si ritiene opportuno liquidare il danno non pa- trimoniale subito dall'istante applicando le attuali tabelle del Tribunale di Milano
(nella versione da ultimo aggiornata), qui ritenute utilizzabili in luogo delle tabel- le in uso presso l'ufficio in quanto sicuramente più rispondenti alla concezione unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale accolta dalle Sezioni
Unite della Corte di nomofilachia.
Tanto chiarito, può passarsi alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore, applicando il criterio tabellare sopra prescelto alla luce delle conclusioni a cui è pervenuta l'espletata perizia medico-legale.
Pertanto, il risarcimento da riconoscersi all'attore è determinato secondo lo schema di seguito riportato:
- Danno da invalidità permanente: tale danno va liquidato nell'importo complessivo di €. 50.127,00;
- Danno da invalidità temporanea assoluta: Per ciascun giorno di invalidità
temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di €. 115. Il danneggiato ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 30 che va liquidata in €. 3.450;
- Danno da invalidità temporanea parziale: Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percen-
tuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno. L'invalidità temporanea par- ziale va liquidata complessivamente in €. 15.525.
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In totale, a titolo di danno non patrimoniale va quindi liquidato, in favore di l'importo complessivo di €. 69.102. Parte_1
Per quanto concerne la posizione di , secondo quanto dichia- Parte_2
rato nella relazione medica, questa, in conseguenza del sinistro, ha riportato po-
stumi permanenti quantificati in una percentuale di invalidità del 9%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale di quindici giorni e parziale di trenta giorni valutabile al 50%.
Occorre, pertanto, procedere alla liquidazione del danno in questione fa-
cendo applicazione, vertendosi in tema di cd. micro permanenti, delle attuali ta-
belle ministeriali (nella versione da ultimo aggiornata).
Pertanto, il risarcimento da riconoscersi all'attrice è determinato secondo lo schema di seguito riportato:
- Danno da invalidità permanente: tale danno va liquidato nell'importo complessivo di €. 16.569,70;
- Danno da invalidità temporanea assoluta: il danneggiato ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 30 che va liquidata in €. 828,60;
- Danno da invalidità temporanea parziale: Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percen- tuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno. L'invalidità temporanea par- ziale va liquidata complessivamente in €. 828,60.
In totale, a titolo di danno non patrimoniale va quindi liquidato, in favore di , l'importo complessivo di €. 18.226. Parte_2
Per quanto concerne il danno morale deve rilevarsi come, in controten-
denza rispetto alle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con le citate pro- nunce dell'anno 2008, la giurisprudenza più recente abbia riconosciuto la auto- noma configurabilità, almeno sotto il profilo fenomenologico, del danno in esa- me: “In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve af- fermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologi-
co, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostan-
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zia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che pre-
scinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III,
10/11/2020, n.25164).
Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga suf-
ficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il danno morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere oggetto di specifica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto a quanto
liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed ecce-
zionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmen- te riscontrato in casi simili” (cfr., Tribunale Napoli sez. VI, 19/05/2020, n.3538), prova mancata nella vicenda odierna.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale,
vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass.
7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio
(cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003, 11712/2002,
883/2002, 10300/2001), pari al 2% annuo, sulla somma predetta dalla data del si- nistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressi-
vamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004,
3871/2004).
Per quanto concerne, infine, le spese processuali, incluse quelle di CTU,
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Per quanto concerne la posizione di nulla per spese relative al nuovo procurato- Parte_1
re costituito, tenendo conto che la predetta costituzione è avvenuta solo in data
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3.12.2024 (non avendo infatti il nuovo procuratore svolto alcuna attività difensi-
va nel presente giudizio).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come propo-
ste, così provvede:
a) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto, condanna Controparte_2
nella qualità di impresa designata, per la Regione Campania,
[...]
dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, al pagamento, in fa- vore di della somma complessiva di €. 69.102., Parte_1
oltre interessi al tasso (medio) annuo del 2 % sulla predetta somma dalla data del fatto (13.5.2015) al soddisfo;
b) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto, condanna Controparte_2
nella qualità di impresa designata, per la Regione Campania,
[...]
dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, al pagamento, in fa- vore di , della somma complessiva di €. 18.226, oltre inte- Parte_2
ressi al tasso (medio) annuo del 2 % sulla predetta somma dalla data del fatto (13.5.2015) al soddisfo;
c) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si li- Controparte_2
quidano complessivamente in €. 7.052, €. 786 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarazione di fattone anticipo, avv.ti Buonfantino e
Menechino;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta compa-
gnia.
Così deciso in Nola, 21 marzo 2025
Il Giudice
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Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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