Articolo 3 della Legge 25 luglio 1971, n. 568
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 agosto 1971
Art. 3.
I profughi gia' titolari all'estero di una rivendita di giornali sono autorizzati in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzazioni o concessioni, a riprendere la loro attivita' in qualsiasi comune rispettando i limiti di distanza tra rivendite.
Per i profughi gia' titolari o esercenti di sale cinematografiche nei paesi di provenienza sono riaperti i termini per la presentazione delle domande onde ottenere le autorizzazioni necessarie per riprendere la loro attivita' in Italia.
I profughi che all'atto del rientro in patria svolgevano il loro lavoro come operaio o impiegato in una delle aziende elettriche comunque insediate in territori africani sono assunti, su domanda, dall'Enel con la stessa qualifica e categoria.
Entrata in vigore il 25 agosto 1971