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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35870 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza dell'1.10.2024 e vertente
TRA
( nato a [...], il Parte_1 C.F._1
3/05/1963, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo LA BARBERA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Aventino 98 e presso il domicilio telematico, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
attore
E
( ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'08/07/1953, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Criaco e dall'avv. Achille Buonafede, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Federico
Cesi n. 72 e presso il domicilio telematico, per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
( ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
26/06/1961, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Savioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro 399 e presso il domicilio telematico, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 ( ), nata Controparte_3 C.F._4
a CASTROVILLARI il 24/08/1947, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rubinetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Magliana n. 179 e presso il domicilio telematico, per procura depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
Oggetto: scioglimento di comunione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.10.2024 le parti concludevano come da verbale in atti, riportandosi alle seguenti conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.3.2024:
Per l'attore Accertare e dichiarare aperta la successione della Parte_1
signora , nata a [...] il [...] c.f. Persona_1 CodiceFiscale_5
(già vedova del signor deceduta in Roma il 1.5.2014; - Persona_2
Accertare e dichiarare che alla eredità di concorrono: l'attore signor Persona_1
nonché i germani ed , stante l'avvenuta Parte_1 CP_2 CP_1
rinuncia all'eredità, all'azione ed agli atti del giudizio da parte della sorella
- Accertare e dichiarare che risulta rilevata Controparte_3
l'esistenza del testamento olografo della signora redatto in favore Persona_1
dell'attore sig. anche alla luce dell'assenza di qualsivoglia contestazione Pt_1
delle volontà testamentarie prodotte in atti, voglia riconoscerne l'efficacia e applicarne il contenuto. - Accertare e dichiarare che la validità ed efficacia del testamento olografo redatto in data 6.6.2011, pubblicato in data 19.6.2014 per
Notaio dott. di Roma, con il quale all'attore è stata Persona_3 Pt_1
legittimamente conferita l'intera quota disponibile della madre;
- Accertare e dichiarare pertanto che l'eredità è devoluta agli eredi secondo le quote in base all'art. 537 e s.s. c.c. per come stabilite nel progetto divisionale redatto dal Notaio incaricato e depositato al fascicolo processuale il 27.11.2023. Persona_4
2 - Accertare e dichiarare che l'eredità della defunta signora è composta dai Per_1
seguenti beni mobili costituenti la massa oggetto della divisione: a) ricavato netto della vendita dell'immobile sito in Roma Via Giuseppe Felici n. 6 piano P 1 interno
2, al netto delle spese sostenute e degli importi da decurtare in prededuzione in favore dell'avv. Paolo La Barbera quale antistatario;
b) conto corrente bancario presso Banca Monte Paschi di Siena Ag. 21 n. 1129482 intestato unicamente alla de cuius, con saldo di euro 5.138,91 al febbraio 2024; - per l'effetto voglia il Tribunale approvare e condividere il progetto di divisione redatto dalla dr.ssa nelle Per_4
quote come ivi stabilite, salvo quanto appresso ulteriormente dedotto in merito alla domanda di risarcimento. Voglia quindi il Tribunale ordinare alla Cancelleria ovvero al Delegato l'attribuzione ed il versamento in favore del sig. Parte_1
della propria quota di eredità per come sopra stabilita. Voglia, inoltre, il
[...]
Tribunale attribuire e ordinare il versamento in favore del sottoscritto procuratore antistatario avv. Paolo La Barbera delle spese prededucibili sostenute per come indicate nel progetto divisionale”.
Per il convenuto : “si chiede che l'On.le Tribunale di Roma, Controparte_1
contrariis reiectis, Voglia: nel merito: pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria in morte della Sig.ra avente ad oggetto i seguenti beni: • Persona_1
immobile sito in Roma Via Giuseppe Felici n. 6, piano P 1 interno 2 – per la quota di
8/12, e cosi contraddistinto: N.C.E.U. Comune di Roma: Foglio 858, Particella 137,
Sub 2, Zona Censuaria 6, Cat. A/2, Classe 6, Vani 6,5, Rendita catastale Euro
1.057,45; • conto corrente bancario n. 87292 acceso presso la Banca Montepaschi di
Siena, Agenzia Roma 21, cointestato ancora con il defunto , con Persona_2
saldo apparente al 30.10.2010 di Euro 14.615,36; • conto corrente bancario n.
1129482 acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena, Agenzia 21, intestato unicamente alla de cuius, con saldo da verificare;
• oltre i beni mobili appartenenti ai defunti coniugi e e tuttora relitti nell'appartamento di Roma, Via Parte_1 Per_1
Felici, n. 6. - procedere alla divisione dei beni de quibus e predisporre la formazione dei lotti spettanti a ciascun coerede secondo le rispettive quote di pertinenza, previa
3 stima dei beni e formazione di progetto divisionale a mezzo CTU designato per gli incombenti del caso di legge;
- in caso di indivisibilità disporre la vendita del cespite immobiliare in comunione con assegnazione in favore di ciascun coerede dell'importo ricavato secondo le rispettive quote di pertinenza. Spese di causa rifuse”.
Per la convenuta : “contestando la richiesta di risarcimento danni Controparte_2
avanzata dall'attore, in quanto il contegno processuale delle parti non ha influito sulla durata del procedimento, incardinatosi proprio per il mancato preventivo accordo degli eredi, persistito durante lo svolgimento del giudizio, chiede, previa pronuncia dello scioglimento della comunione ereditaria, avente ad oggetto i beni individuati nel corso del giudizio, che la causa venga decisa con l'accoglimento del piano di riparto predisposto dal Notaio incaricato, e la conseguente devoluzione delle quote come in esso determinate, in subordine, si rimette all'apprezzamento dell'adito Magistrato in merito alla decisione sulla esclusione o meno della convenuta stante la intervenuta rinuncia alla eredità ed agli atti Controparte_3
del giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
Per la convenuta si conclude per lo scioglimento della Controparte_3
comunione ereditaria con ripartizione, al pari degli altri condividenti, del ricavato della vendita dell'immobile e del denaro anche in favore della Sig.ra CP_3
per la quota a lei spettante”.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva che: Parte_1
• in data 1.5.2014 era deceduta già vedova di Persona_1 Per_2
[...]
• eredi legittimi della stessa erano , Controparte_1 Controparte_3
e Controparte_2 Parte_1
• l'asse ereditario era costituito: 1) dall'immobile sito in Roma, Via Giuseppe
Felici n. 6, piano 1, int, 2, per la quota di 8/12; 2) saldo di € 14.615,36 del
4 conto corrente bancario MPS cointestato con;
3) saldo da Persona_2
verificare sul conto corrente bancario MPS intestato alla de cuius;
• con testamento del 6.6.2001, la de cuius aveva destinato al figlio la Pt_1
quota disponibile dei propri beni;
• nonostante le richieste dell'attore, i coeredi erano rimasti inerti così da non consentire una divisione bonaria dell'asse ereditario.
Concludeva quindi chiedendo di dichiarare aperta la successione della madre in favore dei quattro figli, con attribuzione in proprio favore della quota disponibile oltre quella legittima, in ragione del testamento redatto dalla de cuius e di procedere allo scioglimento della comunione. Con la memoria 183 6° comma n. 1, l'attore integrava le proprie conclusioni chiedendo il risarcimento del danno per svalutazione della propria quota ereditaria e la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Si costituivano separatamente i tre convenuti , e aderendo CP_1 CP_2 CP_3
alla domanda di scioglimento della comunione e deducendo di non essersi opposti ad una divisione stragiudiziale.
Disposti più rinvii al fine di tentare la vendita dell'immobile mediante un'agenzia immobiliare;
depositata in data 26.3.2018 rinuncia all'eredità e agli atti del giudizio da parte di;
assegnati i termini 183 6° comma c.p.c.; disposta ed Controparte_3
espletata CTU di stima del bene immobile;
emessa ordinanza di vendita successivamente sospesa su istanza del notaio delegato in ragione della necessità di previa estinzione del diritto di prelazione dell'Ater; emessa nuova ordinanza di vendita con previsione di versamento dell'importo occorrente ad estinguere il diritto di prelazione dell'Ater con il prezzo di aggiudicazione;
effettuata la vendita ed emesso il decreto di trasferimento;
predisposto piano di riparto del solo prezzo di vendita dell'immobile da parte del Notaio delegato, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2024, con assegnazione dei termini di legge (60 +20) per il deposito di comparse e repliche conclusionali, scaduti in data 23.12.2024.
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Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo, occorre preliminarmente dare atto che, seppure non vi sia contestazione in merito all'entità delle quote e delle somme da ripartire, l'odierna controversia deve essere definita con sentenza a fronte del contrasto insorto con riguardo alla posizione di ed in ragione Controparte_3
della domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
Dalla documentazione allegata, emerge l'avvenuto decesso di in data Persona_1
1.5.2014 (certificato in atti); la qualità di chiamati all'eredità delle parti in causa, come da denuncia di successione del 27.4.2022 (allegata alla memoria di parte attrice del 9.5.2022); l'avvenuta pubblicazione del testamento olografo della de cuius (all. 6 della citazione), nonché l'avvenuta dichiarazione di rinuncia all'eredità da parte di con atto ricevuto dal Notaio in data 30.1.2018 (allegato alla Controparte_3
memoria del 26.3.2018).
La convenuta dopo aver documentato l'intervenuta rinuncia all'eredità, CP_3
depositata in atti con contestuale richiesta di rinuncia agli atti del giudizio, con le note di trattazione scritta del 18.3.2024, ha evidenziato l'inefficacia della rinuncia, sul presupposto che la costituzione in giudizio abbia comportato accettazione tacita di eredità ed ha quindi chiesto di partecipare alla divisione del ricavato della vendita.
Si oppongono le altre parti, ritenendo che, a seguito dell'intervenuta rinuncia, la stessa non sia erede e non abbia diritto alcuno rispetto all'asse ereditario.
Sulla questione posta, occorre rilevare che l'accettazione dell'eredità, anche se tacita, comporta decadenza dal diritto di rinunciarvi, in base al principio semel heres, semper heres, con la conseguenza che, una eventuale rinuncia espressa successivamente alla intervenuta accettazione, non può che ritenersi inefficace.
“L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare
l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività
6 della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra
l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità.” (Cass. Ordinanza n. 15663 del
23/07/2020; conformi Cass. n. 801/1997; n. 4373/1980; n. 21006/2021).
In merito poi alle condotte che possano comportare accettazione, appare utile richiamare l'orientamento granitico della Cassazione espresso dalla seguente massima: “L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa.”
(Cassazione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10655).
Ed ancora: “Anche la proposizione di ricorso per cassazione può essere considerata quale tacita accettazione per facta concludentia, alla stregua della domanda giudiziale volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius. Dato che
l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esercizio di azioni giudiziarie, che - in quanto intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma superino il semplice mantenimento dello status quo esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori”. (Cass. 25/03/2024, n.7995; conformi Cass. 13384/2007 e
6907/2019).
Nel caso in questione, nella memoria di costituzione della convenuta CP_3
depositata in data 25.11.2016, si legge “sin dall'inizio, ha acconsentito allo
7 scioglimento della comunione ereditaria, non essendovisi mai opposta ed, anzi, avendo fattivamente insistito affinché, in particolare, l'immobile venisse affidato in vendita ad un'agenzia immobiliare, per poi procedere alla divisione del ricavato tra i coeredi”. Nella stessa memoria si dà atto della partecipazione alla procedura di mediazione e si conclude chiedendo di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni mobili e immobili mediante vendita, con attribuzione del ricavato ai coeredi in proporzione alle rispettive quote.
La condotta stragiudiziale della convenuta (la quale dà atto di aver acconsentito alla vendita del bene anche prima del giudizio), e la richiesta di divisione dell'asse ereditario avanzata con la costituzione in giudizio, evidenziano inequivocabilmente, alla luce della consolidata giurisprudenza richiamata, l'intervenuta accettazione di eredità da parte di trattandosi di condotta di disposizione dei beni che la CP_3
parte non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di titolare e quindi di erede
(da ultimo Cass. 11389/2024).
Ed allora, deve ritenersi che la successiva rinuncia all'eredità, intervenuta nel 2018, oltre un anno dopo la costituzione in giudizio, sia inefficace, essendo la parte decaduta dal diritto di rinunciare in quanto già divenuta erede.
Deve quindi affermarsi il diritto della stessa a partecipare alla divisione ereditaria.
Quanto poi alla rinuncia agli atti, va evidenziato come la stessa non sia stata accettata dalle altre parti, così non risultando sufficiente per la parziale estinzione del giudizio quanto alla rinunciante, e neppure può in questa sede giustificare la richiesta pronuncia di estromissione della stessa.
Per completezza va comunque evidenziato che, ove anche si fosse ritenuta valida la rinuncia di la quota ad essa spettante non poteva in automatico accrescere CP_3
le quote degli altri eredi, in difetto di prova dell'esistenza di eventuali altri aventi diritto a subentrare in rappresentazione, laddove la rinuncia all'eredità risulta effettuata oltre che da contestualmente anche dalla figlia, ma difettando la CP_3
prova dell'inesistenza di ulteriori figli.
8 Premesso tutto quanto sopra, deve procedersi alla divisione dei beni in comunione costituiti dal ricavato della vendita dell'immobile e dal saldo del conto corrente intestato alla madre, pari ad € 5.138,91, avendo le parti concordato nelle memorie conclusionali sull'entità dei beni da dividere.
In merito alle quote, va precisato che i quattro figli avevano acquistato la quota di
4/12 per successione legittima del padre (e quindi in parti uguali tra loro nella misura di 1/12 ciascuno), nonché la restante quota di 8/12 per successione in parte legittima e in parte testamentaria della madre, e quindi, in base alla previsione di cui all'art. 537
c.c., quanto ai 2/3 di 8/12 da ripartire tra i quattro figlie, quanto ad 1/3 degli 8/12 da attribuire a quale quota disponibile in base alla disposizione testamentaria. Pt_1
Ed allora, il prezzo di vendita dell'immobile, al netto delle spese in prededuzione da riconoscere a chi le abbia sostenute, va ripartito secondo le seguenti quote: a ciascuno dei quattro fratelli 3/36 del prezzo (pari a 4/12) corrispondente alla quota di immobile di cui erano già titolari per successione paterna;
i restanti 24/36 (corrispondenti alla quota di 4/12 caduti in successione della madre) devono essere attribuiti quanto ai
16/36 ai quattro figli in parti uguali e, quindi, 4/36 ciascuno, e i restanti 8/36 quale disponibile in aggiunta alla quota di riserva a quindi ai tre figli Pt_1
e spetta una quota complessiva pari a 7/36 ciascuno CP_3 CP_2 CP_4
(3/36 acquistati per successione del padre e 4/36 per successione della madre); a spetta una complessiva quota di 15/36 di cui: 3/36 acquistata per Pt_1
successione del padre;
4/36 quale quota di riserva della successione della madre e
8/36 quale quota disponibile attribuitagli con testamento dalla madre).
Le somme depositate sul conto corrente bancario presso Banca Monte Paschi di Siena
Ag. 21 n. 1129482 intestato alla de cuius, con saldo di euro 5.138,91, rientrando interamente nell'asse ereditario materno, devono essere attribuite, secondo la previsione di cui all'art. 537 c.c., per 2/3 ai quattro figli, da ripartire in pari misura tra loro, e per la restante quota di 1/3, quale disponibile a e quindi, a ciascun Pt_1
figlio spetta una quota di 6/36 e a spetta la complessiva quota di 18/36 Pt_1
(6/36 di legittima e 12/36 di disponibile).
9 Individuati quindi i beni da dividere e le quote, occorre procedere al riparto come segue, distinguendo il ricavato della vendita del bene e le somme liquide rinvenute sul conto corrente intestato alla de cuius.
RICAVATO VENDITA IMMOBILE:
€ 195.000,00 ricavato dalla vendita dell'immobile, dal quale è stato già detratto l'importo occorrente ad estinguere il diritto di prelazione dell'Ater pari ad €
14.181,89 e l'importo di € 6.349,48 trattenuto dal Notaio delegato a saldo degli importi liquidateli (bonifico del 10.11.2023), così residuando € 174.468,63; detratte le ulteriori spese di tenuta del conto, alla data dell'12.10.2024 sul conto risulta depositato l'importo di € 174.303,16 (v. documentazione depositata in allegato dal notaio delegato in data 15.10.2024) dal quale va altresì detratto l'importo delle spese in prededuzione da attribuire a (e per esso al difensore avv. La Parte_1
Barbera dichiaratosi espressamente antistatario anche per le dette spese negli scritti conclusionali) che le ha anticipate e precisamente: € 6.218,75 versate in acconto al
Notaio delegato e € 5.498,77 quali spese prededucibili di cui alla specifica depositata dal Notaio delegato in data 15.10.2024, per documentazione ipocatastale, trascrizione domanda, presentazione denuncia di successione, spese necessarie alla divisione e da imputarsi alla massa.
Residua l'importo di € 162.585,64 da distribuire secondo le quote suindicate;
a tre fratelli e € 31.613,87 ciascuno, pari alla quota di 7/36 CP_3 CP_1 CP_2
loro spettante;
a € 67.744,02 pari alla quota di 15/36. Pt_1
Schema:
€ 195.000,00 -
14.181,89 –
€ 6.349,48 –
Spese tenuta conto = 174.303,16 (alla data del 12.10.2024) da distribuire come segue:
(e per esso all'avv. La Barbera dichiaratosi antistatario) € 6.218,75 + Pt_1
€ 5.498,77 quali rimborso spese prededucibili da porre a carico della massa.
10 € 162.585,64 residuo da distribuire secondo le quote spettanti:
€ 67.744,02 pari alla quota di 15/36; Pt_1
Genoveffa: € 31.613,87, pari alla quota di 7/36;
: € 31.613,87, pari alla quota di 7/36; CP_1
: € 31.613,87, pari alla quota di 7/36; CP_2
: Controparte_5
L'importo di € 5.138,91 di cui al saldo del conto corrente, va ripartito secondo le quote di cui sopra e dunque a e € 856,485 ciascuno (pari CP_2 CP_3 CP_1
ad una quota di 6/36 ciascuno), a € 2.569,455 (corrispondente alla quota di Pt_1
legittima di 6/36 + la disponibile di 12/36).
Residua infine la domanda risarcitoria svolta da con la memoria 183 6° Pt_1
comma n. 1, da respingere non solo in quanto tardiva - essendo stata formulata per la prima volta in sede di memorie 183 n. 1 c.p.c., destinata alla sola precisazione delle domande già proposte mentre nel caso in questione alcuna domanda in tal senso risulta formulata in citazione - ma anche in quanto rimasta priva di adeguato riscontro probatorio. In particolare, non vi è prova alcuna che la vendita dell'immobile, se effettuata al di fuori del giudizio o precedentemente, sarebbe avvenuta a prezzo più alto. Neppure sono provate le spese di tenuta dell'immobile e neanche è determinato o determinabile il tempo che sarebbe occorso per la sua vendita al di fuori del giudizio.
Quindi, in conclusione deve disporsi la divisione del ricavato secondo lo schema che segue:
RIPARTO FINALE:
€ 67.744,02 (quota immobile) + € 2.569,455 (quota saldo conto Pt_1
corrente);
Genoveffa: € 31.613,87 (quota immobile) + € 856,485 (quota saldo conto corrente);
: € 31.613,87 (quota immobile) + € 856,485 (quota saldo conto corrente); CP_1
11 : € 31.613,87 (quota immobile) + € 856,485 (quota saldo conto corrente). CP_2
Deve quindi disporsi che il Notaio delegato dott.ssa provveda al Per_4
versamento in favore degli eredi delle somme depositate sul conto corrente intestato alla procedura derivanti dalla vendita del bene, detratte eventuali ulteriori spese di tenuta conto che matureranno o maggiorate di eventuali interessi, da imputare le une e le altre secondo le quote suindicate.
La condotta dei convenuti, i quali, seppur formalmente non si sono opposti alla divisione, di fatto non hanno acconsentito alla divisione stragiudiziale mediante vendita del bene, giustifica la condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa in favore dell'attore, nella misura liquidata in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del
2.7.2015), tenuto conto della natura del giudizio, del valore dell'asse da dividere, delle attività espletate e delle spese risultanti dal fascicolo, con distrazione a favore dell'avv. Paolo La Barbera dichiaratosi antistatario.
Devono invece essere poste definitivamente a carico di tutti i condividenti, in pari misura tra loro, le spese di CTU attesa la necessarietà della stessa ai fini della divisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara aperta la successione di deceduta in Roma in data 1.5.2014; Persona_1
Dichiara lo scioglimento della comunione sull'immobile secondo le seguenti quote:
▪ quota pari a 15/36 di cui: 3/36 acquistata per Parte_1
successione paterna, 12/36 per successione materna;
▪ e quota pari a 7/36 ciascuno, di cui CP_3 CP_2 Controparte_6
3/36 acquistati per successione paterna e 4/36 acquistata per successione materna;
12 dichiara lo scioglimento della comunione delle somme depositate sul conto corrente intestato alla de cuius secondo le seguenti quote
• quota pari 18/36; Parte_1
• e quota pari a 6/36 ciascuno;
CP_3 CP_2 Controparte_6
Assegna il ricavato della vendita dell'immobile come segue, mandando al delegato Notaio di provvedere in conformità: Per_4
• € 11.717,52, quale spesa in prededuzione, a e, per esso, Parte_2
all'avv. Paolo La Barbera dichiaratosi antistatario;
• € 67.744,02 a Parte_1
• € 31.613,87 a;
Controparte_3
• € 31.613,87 a;
Controparte_2
• € 31.613,87 a;
Controparte_1
Assegna le somme depositate sul conto corrente intestato alla de cuius come segue:
• € 2.569,455 a Parte_1
• € 856,485 a;
Controparte_3
• € 856,485 a;
Controparte_2
• € 856,485 a . Controparte_1
Condanna , e al Controparte_6 Controparte_3 Controparte_2
pagamento, in solido tra loro, delle spese in favore dell'attore nella misura di €
518,00 per spese e € 14.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo La
Barbera dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutti i condividenti, in pari misura tra loro.
Così deciso in Roma il 30/12/2024
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35870 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza dell'1.10.2024 e vertente
TRA
( nato a [...], il Parte_1 C.F._1
3/05/1963, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo LA BARBERA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Aventino 98 e presso il domicilio telematico, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
attore
E
( ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'08/07/1953, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Criaco e dall'avv. Achille Buonafede, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Federico
Cesi n. 72 e presso il domicilio telematico, per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
( ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
26/06/1961, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Savioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro 399 e presso il domicilio telematico, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 ( ), nata Controparte_3 C.F._4
a CASTROVILLARI il 24/08/1947, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rubinetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Magliana n. 179 e presso il domicilio telematico, per procura depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
Oggetto: scioglimento di comunione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.10.2024 le parti concludevano come da verbale in atti, riportandosi alle seguenti conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.3.2024:
Per l'attore Accertare e dichiarare aperta la successione della Parte_1
signora , nata a [...] il [...] c.f. Persona_1 CodiceFiscale_5
(già vedova del signor deceduta in Roma il 1.5.2014; - Persona_2
Accertare e dichiarare che alla eredità di concorrono: l'attore signor Persona_1
nonché i germani ed , stante l'avvenuta Parte_1 CP_2 CP_1
rinuncia all'eredità, all'azione ed agli atti del giudizio da parte della sorella
- Accertare e dichiarare che risulta rilevata Controparte_3
l'esistenza del testamento olografo della signora redatto in favore Persona_1
dell'attore sig. anche alla luce dell'assenza di qualsivoglia contestazione Pt_1
delle volontà testamentarie prodotte in atti, voglia riconoscerne l'efficacia e applicarne il contenuto. - Accertare e dichiarare che la validità ed efficacia del testamento olografo redatto in data 6.6.2011, pubblicato in data 19.6.2014 per
Notaio dott. di Roma, con il quale all'attore è stata Persona_3 Pt_1
legittimamente conferita l'intera quota disponibile della madre;
- Accertare e dichiarare pertanto che l'eredità è devoluta agli eredi secondo le quote in base all'art. 537 e s.s. c.c. per come stabilite nel progetto divisionale redatto dal Notaio incaricato e depositato al fascicolo processuale il 27.11.2023. Persona_4
2 - Accertare e dichiarare che l'eredità della defunta signora è composta dai Per_1
seguenti beni mobili costituenti la massa oggetto della divisione: a) ricavato netto della vendita dell'immobile sito in Roma Via Giuseppe Felici n. 6 piano P 1 interno
2, al netto delle spese sostenute e degli importi da decurtare in prededuzione in favore dell'avv. Paolo La Barbera quale antistatario;
b) conto corrente bancario presso Banca Monte Paschi di Siena Ag. 21 n. 1129482 intestato unicamente alla de cuius, con saldo di euro 5.138,91 al febbraio 2024; - per l'effetto voglia il Tribunale approvare e condividere il progetto di divisione redatto dalla dr.ssa nelle Per_4
quote come ivi stabilite, salvo quanto appresso ulteriormente dedotto in merito alla domanda di risarcimento. Voglia quindi il Tribunale ordinare alla Cancelleria ovvero al Delegato l'attribuzione ed il versamento in favore del sig. Parte_1
della propria quota di eredità per come sopra stabilita. Voglia, inoltre, il
[...]
Tribunale attribuire e ordinare il versamento in favore del sottoscritto procuratore antistatario avv. Paolo La Barbera delle spese prededucibili sostenute per come indicate nel progetto divisionale”.
Per il convenuto : “si chiede che l'On.le Tribunale di Roma, Controparte_1
contrariis reiectis, Voglia: nel merito: pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria in morte della Sig.ra avente ad oggetto i seguenti beni: • Persona_1
immobile sito in Roma Via Giuseppe Felici n. 6, piano P 1 interno 2 – per la quota di
8/12, e cosi contraddistinto: N.C.E.U. Comune di Roma: Foglio 858, Particella 137,
Sub 2, Zona Censuaria 6, Cat. A/2, Classe 6, Vani 6,5, Rendita catastale Euro
1.057,45; • conto corrente bancario n. 87292 acceso presso la Banca Montepaschi di
Siena, Agenzia Roma 21, cointestato ancora con il defunto , con Persona_2
saldo apparente al 30.10.2010 di Euro 14.615,36; • conto corrente bancario n.
1129482 acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena, Agenzia 21, intestato unicamente alla de cuius, con saldo da verificare;
• oltre i beni mobili appartenenti ai defunti coniugi e e tuttora relitti nell'appartamento di Roma, Via Parte_1 Per_1
Felici, n. 6. - procedere alla divisione dei beni de quibus e predisporre la formazione dei lotti spettanti a ciascun coerede secondo le rispettive quote di pertinenza, previa
3 stima dei beni e formazione di progetto divisionale a mezzo CTU designato per gli incombenti del caso di legge;
- in caso di indivisibilità disporre la vendita del cespite immobiliare in comunione con assegnazione in favore di ciascun coerede dell'importo ricavato secondo le rispettive quote di pertinenza. Spese di causa rifuse”.
Per la convenuta : “contestando la richiesta di risarcimento danni Controparte_2
avanzata dall'attore, in quanto il contegno processuale delle parti non ha influito sulla durata del procedimento, incardinatosi proprio per il mancato preventivo accordo degli eredi, persistito durante lo svolgimento del giudizio, chiede, previa pronuncia dello scioglimento della comunione ereditaria, avente ad oggetto i beni individuati nel corso del giudizio, che la causa venga decisa con l'accoglimento del piano di riparto predisposto dal Notaio incaricato, e la conseguente devoluzione delle quote come in esso determinate, in subordine, si rimette all'apprezzamento dell'adito Magistrato in merito alla decisione sulla esclusione o meno della convenuta stante la intervenuta rinuncia alla eredità ed agli atti Controparte_3
del giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
Per la convenuta si conclude per lo scioglimento della Controparte_3
comunione ereditaria con ripartizione, al pari degli altri condividenti, del ricavato della vendita dell'immobile e del denaro anche in favore della Sig.ra CP_3
per la quota a lei spettante”.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva che: Parte_1
• in data 1.5.2014 era deceduta già vedova di Persona_1 Per_2
[...]
• eredi legittimi della stessa erano , Controparte_1 Controparte_3
e Controparte_2 Parte_1
• l'asse ereditario era costituito: 1) dall'immobile sito in Roma, Via Giuseppe
Felici n. 6, piano 1, int, 2, per la quota di 8/12; 2) saldo di € 14.615,36 del
4 conto corrente bancario MPS cointestato con;
3) saldo da Persona_2
verificare sul conto corrente bancario MPS intestato alla de cuius;
• con testamento del 6.6.2001, la de cuius aveva destinato al figlio la Pt_1
quota disponibile dei propri beni;
• nonostante le richieste dell'attore, i coeredi erano rimasti inerti così da non consentire una divisione bonaria dell'asse ereditario.
Concludeva quindi chiedendo di dichiarare aperta la successione della madre in favore dei quattro figli, con attribuzione in proprio favore della quota disponibile oltre quella legittima, in ragione del testamento redatto dalla de cuius e di procedere allo scioglimento della comunione. Con la memoria 183 6° comma n. 1, l'attore integrava le proprie conclusioni chiedendo il risarcimento del danno per svalutazione della propria quota ereditaria e la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Si costituivano separatamente i tre convenuti , e aderendo CP_1 CP_2 CP_3
alla domanda di scioglimento della comunione e deducendo di non essersi opposti ad una divisione stragiudiziale.
Disposti più rinvii al fine di tentare la vendita dell'immobile mediante un'agenzia immobiliare;
depositata in data 26.3.2018 rinuncia all'eredità e agli atti del giudizio da parte di;
assegnati i termini 183 6° comma c.p.c.; disposta ed Controparte_3
espletata CTU di stima del bene immobile;
emessa ordinanza di vendita successivamente sospesa su istanza del notaio delegato in ragione della necessità di previa estinzione del diritto di prelazione dell'Ater; emessa nuova ordinanza di vendita con previsione di versamento dell'importo occorrente ad estinguere il diritto di prelazione dell'Ater con il prezzo di aggiudicazione;
effettuata la vendita ed emesso il decreto di trasferimento;
predisposto piano di riparto del solo prezzo di vendita dell'immobile da parte del Notaio delegato, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2024, con assegnazione dei termini di legge (60 +20) per il deposito di comparse e repliche conclusionali, scaduti in data 23.12.2024.
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Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo, occorre preliminarmente dare atto che, seppure non vi sia contestazione in merito all'entità delle quote e delle somme da ripartire, l'odierna controversia deve essere definita con sentenza a fronte del contrasto insorto con riguardo alla posizione di ed in ragione Controparte_3
della domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
Dalla documentazione allegata, emerge l'avvenuto decesso di in data Persona_1
1.5.2014 (certificato in atti); la qualità di chiamati all'eredità delle parti in causa, come da denuncia di successione del 27.4.2022 (allegata alla memoria di parte attrice del 9.5.2022); l'avvenuta pubblicazione del testamento olografo della de cuius (all. 6 della citazione), nonché l'avvenuta dichiarazione di rinuncia all'eredità da parte di con atto ricevuto dal Notaio in data 30.1.2018 (allegato alla Controparte_3
memoria del 26.3.2018).
La convenuta dopo aver documentato l'intervenuta rinuncia all'eredità, CP_3
depositata in atti con contestuale richiesta di rinuncia agli atti del giudizio, con le note di trattazione scritta del 18.3.2024, ha evidenziato l'inefficacia della rinuncia, sul presupposto che la costituzione in giudizio abbia comportato accettazione tacita di eredità ed ha quindi chiesto di partecipare alla divisione del ricavato della vendita.
Si oppongono le altre parti, ritenendo che, a seguito dell'intervenuta rinuncia, la stessa non sia erede e non abbia diritto alcuno rispetto all'asse ereditario.
Sulla questione posta, occorre rilevare che l'accettazione dell'eredità, anche se tacita, comporta decadenza dal diritto di rinunciarvi, in base al principio semel heres, semper heres, con la conseguenza che, una eventuale rinuncia espressa successivamente alla intervenuta accettazione, non può che ritenersi inefficace.
“L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare
l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività
6 della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra
l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità.” (Cass. Ordinanza n. 15663 del
23/07/2020; conformi Cass. n. 801/1997; n. 4373/1980; n. 21006/2021).
In merito poi alle condotte che possano comportare accettazione, appare utile richiamare l'orientamento granitico della Cassazione espresso dalla seguente massima: “L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa.”
(Cassazione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10655).
Ed ancora: “Anche la proposizione di ricorso per cassazione può essere considerata quale tacita accettazione per facta concludentia, alla stregua della domanda giudiziale volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius. Dato che
l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esercizio di azioni giudiziarie, che - in quanto intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma superino il semplice mantenimento dello status quo esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori”. (Cass. 25/03/2024, n.7995; conformi Cass. 13384/2007 e
6907/2019).
Nel caso in questione, nella memoria di costituzione della convenuta CP_3
depositata in data 25.11.2016, si legge “sin dall'inizio, ha acconsentito allo
7 scioglimento della comunione ereditaria, non essendovisi mai opposta ed, anzi, avendo fattivamente insistito affinché, in particolare, l'immobile venisse affidato in vendita ad un'agenzia immobiliare, per poi procedere alla divisione del ricavato tra i coeredi”. Nella stessa memoria si dà atto della partecipazione alla procedura di mediazione e si conclude chiedendo di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni mobili e immobili mediante vendita, con attribuzione del ricavato ai coeredi in proporzione alle rispettive quote.
La condotta stragiudiziale della convenuta (la quale dà atto di aver acconsentito alla vendita del bene anche prima del giudizio), e la richiesta di divisione dell'asse ereditario avanzata con la costituzione in giudizio, evidenziano inequivocabilmente, alla luce della consolidata giurisprudenza richiamata, l'intervenuta accettazione di eredità da parte di trattandosi di condotta di disposizione dei beni che la CP_3
parte non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di titolare e quindi di erede
(da ultimo Cass. 11389/2024).
Ed allora, deve ritenersi che la successiva rinuncia all'eredità, intervenuta nel 2018, oltre un anno dopo la costituzione in giudizio, sia inefficace, essendo la parte decaduta dal diritto di rinunciare in quanto già divenuta erede.
Deve quindi affermarsi il diritto della stessa a partecipare alla divisione ereditaria.
Quanto poi alla rinuncia agli atti, va evidenziato come la stessa non sia stata accettata dalle altre parti, così non risultando sufficiente per la parziale estinzione del giudizio quanto alla rinunciante, e neppure può in questa sede giustificare la richiesta pronuncia di estromissione della stessa.
Per completezza va comunque evidenziato che, ove anche si fosse ritenuta valida la rinuncia di la quota ad essa spettante non poteva in automatico accrescere CP_3
le quote degli altri eredi, in difetto di prova dell'esistenza di eventuali altri aventi diritto a subentrare in rappresentazione, laddove la rinuncia all'eredità risulta effettuata oltre che da contestualmente anche dalla figlia, ma difettando la CP_3
prova dell'inesistenza di ulteriori figli.
8 Premesso tutto quanto sopra, deve procedersi alla divisione dei beni in comunione costituiti dal ricavato della vendita dell'immobile e dal saldo del conto corrente intestato alla madre, pari ad € 5.138,91, avendo le parti concordato nelle memorie conclusionali sull'entità dei beni da dividere.
In merito alle quote, va precisato che i quattro figli avevano acquistato la quota di
4/12 per successione legittima del padre (e quindi in parti uguali tra loro nella misura di 1/12 ciascuno), nonché la restante quota di 8/12 per successione in parte legittima e in parte testamentaria della madre, e quindi, in base alla previsione di cui all'art. 537
c.c., quanto ai 2/3 di 8/12 da ripartire tra i quattro figlie, quanto ad 1/3 degli 8/12 da attribuire a quale quota disponibile in base alla disposizione testamentaria. Pt_1
Ed allora, il prezzo di vendita dell'immobile, al netto delle spese in prededuzione da riconoscere a chi le abbia sostenute, va ripartito secondo le seguenti quote: a ciascuno dei quattro fratelli 3/36 del prezzo (pari a 4/12) corrispondente alla quota di immobile di cui erano già titolari per successione paterna;
i restanti 24/36 (corrispondenti alla quota di 4/12 caduti in successione della madre) devono essere attribuiti quanto ai
16/36 ai quattro figli in parti uguali e, quindi, 4/36 ciascuno, e i restanti 8/36 quale disponibile in aggiunta alla quota di riserva a quindi ai tre figli Pt_1
e spetta una quota complessiva pari a 7/36 ciascuno CP_3 CP_2 CP_4
(3/36 acquistati per successione del padre e 4/36 per successione della madre); a spetta una complessiva quota di 15/36 di cui: 3/36 acquistata per Pt_1
successione del padre;
4/36 quale quota di riserva della successione della madre e
8/36 quale quota disponibile attribuitagli con testamento dalla madre).
Le somme depositate sul conto corrente bancario presso Banca Monte Paschi di Siena
Ag. 21 n. 1129482 intestato alla de cuius, con saldo di euro 5.138,91, rientrando interamente nell'asse ereditario materno, devono essere attribuite, secondo la previsione di cui all'art. 537 c.c., per 2/3 ai quattro figli, da ripartire in pari misura tra loro, e per la restante quota di 1/3, quale disponibile a e quindi, a ciascun Pt_1
figlio spetta una quota di 6/36 e a spetta la complessiva quota di 18/36 Pt_1
(6/36 di legittima e 12/36 di disponibile).
9 Individuati quindi i beni da dividere e le quote, occorre procedere al riparto come segue, distinguendo il ricavato della vendita del bene e le somme liquide rinvenute sul conto corrente intestato alla de cuius.
RICAVATO VENDITA IMMOBILE:
€ 195.000,00 ricavato dalla vendita dell'immobile, dal quale è stato già detratto l'importo occorrente ad estinguere il diritto di prelazione dell'Ater pari ad €
14.181,89 e l'importo di € 6.349,48 trattenuto dal Notaio delegato a saldo degli importi liquidateli (bonifico del 10.11.2023), così residuando € 174.468,63; detratte le ulteriori spese di tenuta del conto, alla data dell'12.10.2024 sul conto risulta depositato l'importo di € 174.303,16 (v. documentazione depositata in allegato dal notaio delegato in data 15.10.2024) dal quale va altresì detratto l'importo delle spese in prededuzione da attribuire a (e per esso al difensore avv. La Parte_1
Barbera dichiaratosi espressamente antistatario anche per le dette spese negli scritti conclusionali) che le ha anticipate e precisamente: € 6.218,75 versate in acconto al
Notaio delegato e € 5.498,77 quali spese prededucibili di cui alla specifica depositata dal Notaio delegato in data 15.10.2024, per documentazione ipocatastale, trascrizione domanda, presentazione denuncia di successione, spese necessarie alla divisione e da imputarsi alla massa.
Residua l'importo di € 162.585,64 da distribuire secondo le quote suindicate;
a tre fratelli e € 31.613,87 ciascuno, pari alla quota di 7/36 CP_3 CP_1 CP_2
loro spettante;
a € 67.744,02 pari alla quota di 15/36. Pt_1
Schema:
€ 195.000,00 -
14.181,89 –
€ 6.349,48 –
Spese tenuta conto = 174.303,16 (alla data del 12.10.2024) da distribuire come segue:
(e per esso all'avv. La Barbera dichiaratosi antistatario) € 6.218,75 + Pt_1
€ 5.498,77 quali rimborso spese prededucibili da porre a carico della massa.
10 € 162.585,64 residuo da distribuire secondo le quote spettanti:
€ 67.744,02 pari alla quota di 15/36; Pt_1
Genoveffa: € 31.613,87, pari alla quota di 7/36;
: € 31.613,87, pari alla quota di 7/36; CP_1
: € 31.613,87, pari alla quota di 7/36; CP_2
: Controparte_5
L'importo di € 5.138,91 di cui al saldo del conto corrente, va ripartito secondo le quote di cui sopra e dunque a e € 856,485 ciascuno (pari CP_2 CP_3 CP_1
ad una quota di 6/36 ciascuno), a € 2.569,455 (corrispondente alla quota di Pt_1
legittima di 6/36 + la disponibile di 12/36).
Residua infine la domanda risarcitoria svolta da con la memoria 183 6° Pt_1
comma n. 1, da respingere non solo in quanto tardiva - essendo stata formulata per la prima volta in sede di memorie 183 n. 1 c.p.c., destinata alla sola precisazione delle domande già proposte mentre nel caso in questione alcuna domanda in tal senso risulta formulata in citazione - ma anche in quanto rimasta priva di adeguato riscontro probatorio. In particolare, non vi è prova alcuna che la vendita dell'immobile, se effettuata al di fuori del giudizio o precedentemente, sarebbe avvenuta a prezzo più alto. Neppure sono provate le spese di tenuta dell'immobile e neanche è determinato o determinabile il tempo che sarebbe occorso per la sua vendita al di fuori del giudizio.
Quindi, in conclusione deve disporsi la divisione del ricavato secondo lo schema che segue:
RIPARTO FINALE:
€ 67.744,02 (quota immobile) + € 2.569,455 (quota saldo conto Pt_1
corrente);
Genoveffa: € 31.613,87 (quota immobile) + € 856,485 (quota saldo conto corrente);
: € 31.613,87 (quota immobile) + € 856,485 (quota saldo conto corrente); CP_1
11 : € 31.613,87 (quota immobile) + € 856,485 (quota saldo conto corrente). CP_2
Deve quindi disporsi che il Notaio delegato dott.ssa provveda al Per_4
versamento in favore degli eredi delle somme depositate sul conto corrente intestato alla procedura derivanti dalla vendita del bene, detratte eventuali ulteriori spese di tenuta conto che matureranno o maggiorate di eventuali interessi, da imputare le une e le altre secondo le quote suindicate.
La condotta dei convenuti, i quali, seppur formalmente non si sono opposti alla divisione, di fatto non hanno acconsentito alla divisione stragiudiziale mediante vendita del bene, giustifica la condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa in favore dell'attore, nella misura liquidata in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del
2.7.2015), tenuto conto della natura del giudizio, del valore dell'asse da dividere, delle attività espletate e delle spese risultanti dal fascicolo, con distrazione a favore dell'avv. Paolo La Barbera dichiaratosi antistatario.
Devono invece essere poste definitivamente a carico di tutti i condividenti, in pari misura tra loro, le spese di CTU attesa la necessarietà della stessa ai fini della divisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara aperta la successione di deceduta in Roma in data 1.5.2014; Persona_1
Dichiara lo scioglimento della comunione sull'immobile secondo le seguenti quote:
▪ quota pari a 15/36 di cui: 3/36 acquistata per Parte_1
successione paterna, 12/36 per successione materna;
▪ e quota pari a 7/36 ciascuno, di cui CP_3 CP_2 Controparte_6
3/36 acquistati per successione paterna e 4/36 acquistata per successione materna;
12 dichiara lo scioglimento della comunione delle somme depositate sul conto corrente intestato alla de cuius secondo le seguenti quote
• quota pari 18/36; Parte_1
• e quota pari a 6/36 ciascuno;
CP_3 CP_2 Controparte_6
Assegna il ricavato della vendita dell'immobile come segue, mandando al delegato Notaio di provvedere in conformità: Per_4
• € 11.717,52, quale spesa in prededuzione, a e, per esso, Parte_2
all'avv. Paolo La Barbera dichiaratosi antistatario;
• € 67.744,02 a Parte_1
• € 31.613,87 a;
Controparte_3
• € 31.613,87 a;
Controparte_2
• € 31.613,87 a;
Controparte_1
Assegna le somme depositate sul conto corrente intestato alla de cuius come segue:
• € 2.569,455 a Parte_1
• € 856,485 a;
Controparte_3
• € 856,485 a;
Controparte_2
• € 856,485 a . Controparte_1
Condanna , e al Controparte_6 Controparte_3 Controparte_2
pagamento, in solido tra loro, delle spese in favore dell'attore nella misura di €
518,00 per spese e € 14.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo La
Barbera dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutti i condividenti, in pari misura tra loro.
Così deciso in Roma il 30/12/2024
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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