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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1155/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4318/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ. PAGAM. n. 3323 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'ingiunzione di pagamento n. 3323 del 20.10.2023, relativa IMU anno 2013, notificata in data 18.03.2024, recante la somma di euro 4.721,00 e contro il Comune di Palagonia. La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Sulla decadenza dell'Ingiunzione di pagamento IMU n° 3323 del 20/10/2023 per violazione dell'art. 1, comma
163, legge n. 296/2006 e/o sulla prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 C.C.
La pretesa impositiva avanzata dall'Ente con l'Ingiunzione di pagamento n° 3323 del 20/10/2023 (ALL.2), per il mancato pagamento dell'imposta IMU relativa all'anno 2013, deve considerarsi affetta da decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 163, legge n. 296/2006. Ed invero, in base a quanto riportato nell'atto impugnato,
l'Ente asserisce d'aver notificato, in data 19/01/2018, l'avviso di liquidazione n° 7875 del 27/10/2017. Ora, posto che si contestano l'asserita notifica dell'avviso di liquidazione in quanto la ricorrente non ricorda di averlo mai ricevuto. Comunque, si evidenzia sin da ora che, anche ed ove l'Ente in sede di giudizio comprovasse l'avvenuta comunicazione alla ricorrente dell'avviso di liquidazione, asseritamente notificato il 19/01/2018, in ogni caso sarebbe di già maturata la prescrizione del credito sotteso (imposta IMU anni
2013) all'Ingiunzione di pagamento IMU n° 3323 del 20/10/2023 ai sensi dell'art. 2948 n. 4 C.C..
Infatti, tra la asserita data di notifica dell'atto interruttivo (19/01/2018) e la data di notifica del presente atto impugnato (18/03/2024) risulta trascorso oltre un quinquennio, per l'esattezza sei anni e quattro mesi circa, con evidente prescrizione del credito tributario ingiunto. Ad abundantiam si segnala come nel caso di specie non possa applicarsi, come è noto, neanche la disciplina emergenziale COVID della sospensione di 85 giorni al fine di far spostare in avanti il predetto termine decadenziale e/o di prescrizione del tributo richiesto.
Infatti, seppur per questioni ed istituti tributari diversi, la proroga a cascata di 85 giorni è stata bocciata dai giudici tributari che con sentenze del tutto univoche hanno annullato gli accertamenti relativi all'anno di imposta 2016, in quanto notificati oltre il termine del 31 dicembre 2022 e rilevato l'ingiustificatezza, irrazionalità
e illegittimità della tesi dell'Agenzia delle Entrate, fortemente penalizzante per i contribuenti e contraria alla ratio stessa che ha ispirato la proroga, ovvero, da un lato, non gravare sui contribuenti nel periodo colpito dall'evento eccezionale pandemico e, dall'altro, non intralciare l'attività degli uffici finanziari.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio, in data 20 Gennaio 2026, il Comune di Palagonia, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso, conferma la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso fondato e, pertanto meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs 546/92, “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1”. Nel caso in decisione, tale termine è definitivamente spirato in data 31 Dicembre 2025, mentre il Comune di Palagonia ha depositato la documentazione in data 20 Gennaio 2026 e, pertanto, la produzione documentale allegata viene estromessa dal giudizio e disattesa ai fini della decisione. Pertanto, il primo motivo di doglianza è fondato ed assorbente.
L'ingiunzione di pagamento n. 3323 viene annullata per violazione dell'art. 1, comma 161 della Legge n.
296/2006 per omessa notifica del sotteso avviso di accertamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in data 21
Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4318/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ. PAGAM. n. 3323 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'ingiunzione di pagamento n. 3323 del 20.10.2023, relativa IMU anno 2013, notificata in data 18.03.2024, recante la somma di euro 4.721,00 e contro il Comune di Palagonia. La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Sulla decadenza dell'Ingiunzione di pagamento IMU n° 3323 del 20/10/2023 per violazione dell'art. 1, comma
163, legge n. 296/2006 e/o sulla prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 C.C.
La pretesa impositiva avanzata dall'Ente con l'Ingiunzione di pagamento n° 3323 del 20/10/2023 (ALL.2), per il mancato pagamento dell'imposta IMU relativa all'anno 2013, deve considerarsi affetta da decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 163, legge n. 296/2006. Ed invero, in base a quanto riportato nell'atto impugnato,
l'Ente asserisce d'aver notificato, in data 19/01/2018, l'avviso di liquidazione n° 7875 del 27/10/2017. Ora, posto che si contestano l'asserita notifica dell'avviso di liquidazione in quanto la ricorrente non ricorda di averlo mai ricevuto. Comunque, si evidenzia sin da ora che, anche ed ove l'Ente in sede di giudizio comprovasse l'avvenuta comunicazione alla ricorrente dell'avviso di liquidazione, asseritamente notificato il 19/01/2018, in ogni caso sarebbe di già maturata la prescrizione del credito sotteso (imposta IMU anni
2013) all'Ingiunzione di pagamento IMU n° 3323 del 20/10/2023 ai sensi dell'art. 2948 n. 4 C.C..
Infatti, tra la asserita data di notifica dell'atto interruttivo (19/01/2018) e la data di notifica del presente atto impugnato (18/03/2024) risulta trascorso oltre un quinquennio, per l'esattezza sei anni e quattro mesi circa, con evidente prescrizione del credito tributario ingiunto. Ad abundantiam si segnala come nel caso di specie non possa applicarsi, come è noto, neanche la disciplina emergenziale COVID della sospensione di 85 giorni al fine di far spostare in avanti il predetto termine decadenziale e/o di prescrizione del tributo richiesto.
Infatti, seppur per questioni ed istituti tributari diversi, la proroga a cascata di 85 giorni è stata bocciata dai giudici tributari che con sentenze del tutto univoche hanno annullato gli accertamenti relativi all'anno di imposta 2016, in quanto notificati oltre il termine del 31 dicembre 2022 e rilevato l'ingiustificatezza, irrazionalità
e illegittimità della tesi dell'Agenzia delle Entrate, fortemente penalizzante per i contribuenti e contraria alla ratio stessa che ha ispirato la proroga, ovvero, da un lato, non gravare sui contribuenti nel periodo colpito dall'evento eccezionale pandemico e, dall'altro, non intralciare l'attività degli uffici finanziari.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio, in data 20 Gennaio 2026, il Comune di Palagonia, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso, conferma la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso fondato e, pertanto meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs 546/92, “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1”. Nel caso in decisione, tale termine è definitivamente spirato in data 31 Dicembre 2025, mentre il Comune di Palagonia ha depositato la documentazione in data 20 Gennaio 2026 e, pertanto, la produzione documentale allegata viene estromessa dal giudizio e disattesa ai fini della decisione. Pertanto, il primo motivo di doglianza è fondato ed assorbente.
L'ingiunzione di pagamento n. 3323 viene annullata per violazione dell'art. 1, comma 161 della Legge n.
296/2006 per omessa notifica del sotteso avviso di accertamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in data 21
Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)