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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 15.7.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 325/2025 R.G,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina Via Degli Angeli is. 185 B n.20, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Rosario Pace che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. ; Resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) di avere depositato presso la Sezione Lavoro CP_ del Tribunale di Catania ricorso ex art. 445 bis cpc nei confronti dell' per il riconoscimento dell'invalidità civile e della indennità di accompagnamento (proc. n. 10885/23 R.G. - dott.ssa Laura CP_ Renda); 2) che, dopo la costituzione in giudizio dell' , il nominato CTU, dott. Persona_1
, ha concluso che è affetto da “BPCO lombosciatalgia con scoliosi”, per tali
[...] Parte_1
patologie lo stesso risulta invalido civile con riduzione della capacità nella percentuale del 74% a partire dal 30.8.2023 data della contestata valutazione medico legale;
essendo il soggetto ultrasessantacinquenne non al 100% si ritiene che non soddisfi i criteri necessari per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento;
3) che è stato omologato l'accertamento del requisito sanitario CP_ ed il relativo provvedimento è stato notificato in data 6.5.2024 all' che, tuttavia, non ha CP_ provveduto alla liquidazione della pratica ed anzi, a seguito di sollecito, la sede di GI dell' , in data 11.10.2024, ha comunicato a mezzo pec che la causa è stata vinta dall' (vedi decreto CP_1 di omologa a fine pagina) in quanto l'avvocato aveva chiesto solamente l'accompagno che non gli è stato riconosciuto ed in subordine non aveva chiesto nulla;
4) che invece nel ricorso è stata chiesta l'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “ordinare, inaudita altera parte, CP_ all' di liquidare la pratica del Sig. con decorrenza dal 30.8.2023 al soddisfo Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si chiede ancora la condanna dell'INS al pagamento di spese
e compensi da distrarre a favore del procuratore che rende la dichiarazione di rito nonché il risarcimento del danno che al sta derivando ex art. 1223 c.c. da liquidare nella misura che Pt_1
il Giudice vorrà liquidare”. CP_ L' non si è costituito in giudizio.
L'udienza del 15.7.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono. CP_ Parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo la liquidazione dell'assegno di assistenza che l' ha negato, in quanto non è stato oggetto di domanda nel procedimento di ATP.
Il ricorrente, invece, sostiene che nel predetto procedimento ha avanzato domanda di accertamento dell'invalidità e dell'indennità di accompagnamento.
Va osservato che il ricorrente non ha prodotto in atti il ricorso introduttivo del procedimento di ATP al fine di dimostrare di aver proposto una domanda di accertamento del requisito sanitario previsto per l'assegno di assistenza.
Peraltro, risulta prodotta copia della relazione di ATP in cui si riporta che il ricorrente chiede accertamento delle “condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del al fine di riconoscerlo Pt_1
non solo invalido civile ma anche meritevole dell'indennità di accompagnamento”.
Tale domanda appare diretta all'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, senza che risulti formulata alcuna domanda subordinata, la quale non può desumersi dal generico riferimento all'invalidità civile, in quanto l'accertamento dell'invalidità civile non è chiesto in via autonoma, ma come uno dei presupposti (nella misura del 100%) per il riconoscimento dell'unica prestazione invocata, e cioè l'indennità di accompagnamento.
Se così non fosse, e cioè se il ricorrente avesse inteso chiedere l'accertamento del requisito sanitario relativo ad altra prestazione (come per l'assegno di assistenza), avrebbe dovuto espressamente formulare apposita domanda in via subordinata, specificando la misura dell'invalidità al cui riconoscimento assume di aver diritto, domanda che non risulta essere stata proposta, e ciò a prescindere dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente e che appaiono travalicare il mandato conferito, come, d'altra parte, sembra essere stato ritenuto dallo stesso giudice del procedimento di
ATP.
Infatti, in sede di omologa, il giudice ha ritenuto la parte ricorrente come soccombente (ciò che non si verificherebbe in caso di accoglimento di una domanda subordinata), avendo, in sede di regolamentazione delle spese di CTU, così disposto: “liquida come da separato decreto le spese di
CTU, che vanno poste a carico della parte ricorrente soccombente in assenza di dichiarazione di esenzione”. CP_ Da ciò consegue che correttamente l' non ha riconosciuto al ricorrente l'assegno di assistenza, non essendo stata formulata nel ricorso per ATP domanda per il riconoscimento del relativo requisito sanitario.
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato. CP_ Nulla va disposto sulle spese di lite, attesa la contumacia dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella CP_ contumacia, che dichiara, dell' rigetta il ricorso;
nulla dispone sulle spese processuali.
Catania, 18.7.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 15.7.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 325/2025 R.G,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina Via Degli Angeli is. 185 B n.20, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Rosario Pace che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. ; Resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) di avere depositato presso la Sezione Lavoro CP_ del Tribunale di Catania ricorso ex art. 445 bis cpc nei confronti dell' per il riconoscimento dell'invalidità civile e della indennità di accompagnamento (proc. n. 10885/23 R.G. - dott.ssa Laura CP_ Renda); 2) che, dopo la costituzione in giudizio dell' , il nominato CTU, dott. Persona_1
, ha concluso che è affetto da “BPCO lombosciatalgia con scoliosi”, per tali
[...] Parte_1
patologie lo stesso risulta invalido civile con riduzione della capacità nella percentuale del 74% a partire dal 30.8.2023 data della contestata valutazione medico legale;
essendo il soggetto ultrasessantacinquenne non al 100% si ritiene che non soddisfi i criteri necessari per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento;
3) che è stato omologato l'accertamento del requisito sanitario CP_ ed il relativo provvedimento è stato notificato in data 6.5.2024 all' che, tuttavia, non ha CP_ provveduto alla liquidazione della pratica ed anzi, a seguito di sollecito, la sede di GI dell' , in data 11.10.2024, ha comunicato a mezzo pec che la causa è stata vinta dall' (vedi decreto CP_1 di omologa a fine pagina) in quanto l'avvocato aveva chiesto solamente l'accompagno che non gli è stato riconosciuto ed in subordine non aveva chiesto nulla;
4) che invece nel ricorso è stata chiesta l'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “ordinare, inaudita altera parte, CP_ all' di liquidare la pratica del Sig. con decorrenza dal 30.8.2023 al soddisfo Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si chiede ancora la condanna dell'INS al pagamento di spese
e compensi da distrarre a favore del procuratore che rende la dichiarazione di rito nonché il risarcimento del danno che al sta derivando ex art. 1223 c.c. da liquidare nella misura che Pt_1
il Giudice vorrà liquidare”. CP_ L' non si è costituito in giudizio.
L'udienza del 15.7.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono. CP_ Parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo la liquidazione dell'assegno di assistenza che l' ha negato, in quanto non è stato oggetto di domanda nel procedimento di ATP.
Il ricorrente, invece, sostiene che nel predetto procedimento ha avanzato domanda di accertamento dell'invalidità e dell'indennità di accompagnamento.
Va osservato che il ricorrente non ha prodotto in atti il ricorso introduttivo del procedimento di ATP al fine di dimostrare di aver proposto una domanda di accertamento del requisito sanitario previsto per l'assegno di assistenza.
Peraltro, risulta prodotta copia della relazione di ATP in cui si riporta che il ricorrente chiede accertamento delle “condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del al fine di riconoscerlo Pt_1
non solo invalido civile ma anche meritevole dell'indennità di accompagnamento”.
Tale domanda appare diretta all'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, senza che risulti formulata alcuna domanda subordinata, la quale non può desumersi dal generico riferimento all'invalidità civile, in quanto l'accertamento dell'invalidità civile non è chiesto in via autonoma, ma come uno dei presupposti (nella misura del 100%) per il riconoscimento dell'unica prestazione invocata, e cioè l'indennità di accompagnamento.
Se così non fosse, e cioè se il ricorrente avesse inteso chiedere l'accertamento del requisito sanitario relativo ad altra prestazione (come per l'assegno di assistenza), avrebbe dovuto espressamente formulare apposita domanda in via subordinata, specificando la misura dell'invalidità al cui riconoscimento assume di aver diritto, domanda che non risulta essere stata proposta, e ciò a prescindere dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente e che appaiono travalicare il mandato conferito, come, d'altra parte, sembra essere stato ritenuto dallo stesso giudice del procedimento di
ATP.
Infatti, in sede di omologa, il giudice ha ritenuto la parte ricorrente come soccombente (ciò che non si verificherebbe in caso di accoglimento di una domanda subordinata), avendo, in sede di regolamentazione delle spese di CTU, così disposto: “liquida come da separato decreto le spese di
CTU, che vanno poste a carico della parte ricorrente soccombente in assenza di dichiarazione di esenzione”. CP_ Da ciò consegue che correttamente l' non ha riconosciuto al ricorrente l'assegno di assistenza, non essendo stata formulata nel ricorso per ATP domanda per il riconoscimento del relativo requisito sanitario.
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato. CP_ Nulla va disposto sulle spese di lite, attesa la contumacia dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella CP_ contumacia, che dichiara, dell' rigetta il ricorso;
nulla dispone sulle spese processuali.
Catania, 18.7.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi