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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/09/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
II Collegio
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere rel.
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 719 /2024 del ruolo generale e promossa
DA
(C.F. e P.Iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura speciale alle liti in atti, dagli avvocati Giovanni Frau (C.F. ), Elena C.F._2
Lucertini (C.F. ) e Gabriele Cofanelli (C.F. ), tutti C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le Email_1
comunicazioni di cancelleria agli indirizzi PEC: , Email_1
Email_2 Email_3
- appellante-
CONTRO
d unico socio (C.F./p. iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
della Dr.ssa , nata a [...] il [...], Codice Fiscale Controparte_2 C.F._5
, in virtù di procura in atti a rogito Notaio di San Donato Milanese del
[...] Persona_1
17.09.18 rep. 268-racc. 201, quale mandataria di ” (C.F.: ) giusta Parte_2 P.IVA_3
procura speciale in atti a rogito Notaio di Roma del 02.08.18 rep. 10119-racc. Persona_2
4764, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Renato Perticarari (c.f.
) e Andrea Perticarari ( ), giusta procura speciale alle C.F._6 CodiceFiscale_7
liti in atti e con loro elettivamente dom.ta in Macerata, v. G. Carducci n. 63, e con indirizzi PEC
indicati ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio:
Email_4 Email_5
- appellata-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1202/2024, resa dal Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, nel giudizio N.R.G. n. 115/2021, pubblicata il 13 giugno 2024 e notificata in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona respingeva l'opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso emesso, n 1460/2020, R.G. n. 4440/2020, in data 20 ottobre 2020, nei confronti dell'odierna appellante che, in conseguenza della conferma del decreto opposto, veniva condannata al pagamento dell'importo di € 307.030,40 oltre interessi ai tassi e con le decorrenze di cui in decreto,
oltre alle spese e onorari di lite liquidati in € 8.626,00, oltre oneri accessori.
Interposto appello con atto notificato in data 5/12/2024, a mezzo PEC, la causa veniva iscritta al ruolo col n. 719/2024 rg e, in seguito alla costituzione in giudizio dell'appellata, successivamente alla prima comparizione delle parti, veniva da ultimo fissata, con decreto del Consigliere istruttore designato, la data del 9/2/2026 per la rimessione della causa in decisione, con termini di cui all'art. 352 cpc, da celebrarsi con trattazione scritta e termine all'uopo concesso per il deposito di note scritte ex art 127
ter cpc.
Nelle more, parte appellante depositava istanza con cui chiedeva di vedere estinto il giudizio per intervenuta transazione dalle parti in via stragiudiziale, con compensazione integrale delle spese, con dichiarazione di “rinunciare all'azione e agli atti del presente giudizio”; del che il Consigliere
rendeva edotto il Collegio, rimettendo dinanzi ad esso il giudizio;
- ritenuto che la dichiarazione di cui all'istanza, alla quale si riconnette la richiesta di dichiararsi l'estinzione a spese compensate, sottoscritta dalla parte e dai suoi difensori, vada intesa appunto come rinuncia all'azione, con ciò rappresentando atto di disposizione del diritto azionato e che pertanto implichi la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda, comportando ciò la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della lite e che la medesima dichiarazione, pur non richiedendo in astratto l'accettazione delle controparte (cfr., Corte appello Venezia sez. lav., 07/03/2012, n. 751), è stata da questa accettata con dichiarazione resa nelle medesime forme e analogo tenore di quella dell'appellante e depositata agli atti di causa in data 5/8/2025;
- considerato ulteriormente che l'effetto della predetta dichiarazione e della conseguente pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere non potrebbero assicurare alla controparte appellata e costituita in primo grado, effetto sfavorevole, o anche meno favorevole, in relazione all'esito di quel giudizio che tale parte ha visto vittoriosa;
- considerata l'espressa richiesta di pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, per cui si rende necessaria la pronuncia di sentenza, non ravvisandosi ragioni a ciò ostative,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1202/2024, resa dal Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, nel giudizio N.R.G. n.
115/2021, pubblicata il 13 giugno 2024 e notificata in pari data, così decide nel contraddittorio delle parti:
- dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio con cancellazione della causa dal ruolo;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio in data 1/9/2025
Il Presidente
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dr.ssa Paola De Nisco