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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Sajeva,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n° 7920 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
IN (Pa) il 14 agosto 1949 ed ivi residente in [...]dei Mille n.33,
nella qualità di amministratore unico della “ Controparte_1
(P.IVA ), elettivamente domiciliato in Palermo, Via P.pe di P.IVA_1
Villafranca n. 99 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Pace, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_2
(C.F. ), ivi residente nella C. da Roccabianca snc, C.F._2
elettivamente domiciliato in Palermo nella via Brigata Verona n. 6, presso
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
lo studio dell'avv. Mario Milone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
RESISTENTE
FATTI CONTROVERSI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 13.6.2023, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva: i) che con contratto preliminare di compravendita del 23 dicembre 2019, , si era Controparte_2
obbligato a vendergli e lui ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Comune di Bolognetta, Contrada Filaccina (censito al Catasto Terreni
del Comune di Bolognetta al Foglio 11, particella 182) e un appezzamento di terreno sito in Comune di Bolognetta, Contrada Filaccina, (censito al
Catasto Terreni del Comune di Bolognetta al Foglio 11, particella 1515
derivante dalla particella 191); ii) che il prezzo della vendita era stato convenuto nella somma di € 30.000,00, di cui € 10.000,00 già corrisposti all'atto della sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra confirmatoria ed € 20.000,00 da versarsi all'atto della sottoscrizione del contratto definitivo, prevista entro il 31 dicembre 2020; iii) che, risultati vani i tentativi per addivenire alla stipula del definitivo, aveva promosso un giudizio ai sensi dell'art. 2932 c.c., il quale si concludeva, nella contumacia del convenuto, con ordinanza di accoglimento (emessa da questo Tribunale il 27.10.2021), con era disposto il trasferimento della proprietà dei terreni oggetto del preliminare in suo favore,
subordinandone gli effetti al versamento in favore della parte venditrice del saldo del prezzo di vendita pari ad € 20.000,00; iv) che attesa la mancata collaborazione della controparte, con verbale del 21 marzo 2023
in Notar (Repertorio n.972, Raccolta n.732, registrato Persona_1
il 23 marzo 2023 al n.9774/IT) notificato il 19 aprile 2023, aveva formulato
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
offerta reale di pagamento, ex art. 1209, co. 1, c.c. della somma di €
20.000,00 mediante assegno circolare non trasferibile n. 7405945191-08
tratto sulla banca Unicredit S.p.a, offerta questa che veniva rifiutata da
[...]
; v) che, con atto notificato il 19 aprile 2023, aveva Controparte_2
intimato al creditore di accettare l'offerta reale ai sensi dell'art. 1212, n.1,
c.c.; vi) che con verbale del 27 aprile 2023 in Notar Persona_1
(Repertorio n.1065 – Raccolta n.788, registrato l'8 maggio 2023 al n.15402/IT), veniva formalizzato il deposito della somma presso l'Istituto
di credito. Sulla scorta delle superiori considerazioni, parte ricorrente domandava di convalidare l'offerta reale di pagamento ai sensi e agli effetti degli artt. 1212 c.c.. e 76 e 78 disp. att. c.c.
Con comparsa del 3 novembre 2023, si costituiva in giudizio
, sollecitando il rigetto delle domande di controparte, Controparte_2
perché infondate, e chiedendo, in via riconvenzionale: i) di accertare la nullità dell'ordinanza pubblicata il 27.10.2021, con cui il Tribunale di
Palermo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., aveva disposto il trasferimento in favore dell'odierno ricorrente la proprietà del terreno in Bolognetta, foglio
11, particella 182 e 1515 (ex 191), ex art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, per mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica, nonché,
con specifico riferimento al trasferimento della particella n. 1515 (oggi frazionata nelle particelle nn.1692, 1693, 1694, 1695 del foglio di mappa n.
11), per mancanza del titolo edilizio in relazione alle costruzioni ivi esistenti, ai sensi dell'art. 40, comma 2° L. n. 47/1985 e dell'art. 46 D.P.R. n.
380/2001; ii) in via subordinata, la sua revocazione ex art. 395, n. 4) c.p.c.,
poiché emessa sull'erroneo presupposto che oggetto del preliminare fossero dei terreni, non tenendo conto del fatto che l'area oggetto di
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
trasferimento era interamente urbanizzata, e vi insisteva, fra l'altro, un autolavaggio.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti.
MERITO DELLA LITE
La domanda del ricorrente è accolta perché fondata.
Preliminarmente, però deve dichiarasi l'inammissibilità, perché
coperta da giudicato, della domanda di nullità del titolo giudiziale che fonda la pretesa creditoria di parte convenuta (l'ordinanza n. 10048 ex emessa dall'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. il 27.10.2021),
proposta in via riconvenzionale dalla parte resistente.
Al riguardo, va evidenziato che è documentalmente provato che l'ordinanza suindicata – a mezzo della quale l'intestato Tribunale ha disposto il trasferimento della proprietà del terreno in Bolognetta, foglio
11, particella 182 e 1515 (ex 191) dall'odierno resistente all'odierno ricorrente in esecuzione (art. 2932 c.c.) del contratto preliminare di compravendita stipulato fra dette parti il 23 dicembre 2019, non è stata oggetto di impugnazione nei termini di legge ex art. 702-quater c.p.c. (cfr.
certificato di passaggio in giudicato allegato al ricorso introduttivo).
Tale provvedimento, che ha natura decisoria al pari di una sentenza,
è passato in giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., ed è divenuto irretrattabile ai sensi dell' art. 324 c.p.c.
Per tale assorbente ragione, il resistente non può dolersi in questa sede della violazione degli artt. 30 e 46 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 40, co. 2 della L. n. 47/1985 - ovvero della mancata allegazione al provvedimento del certificato di destinazione urbanistica e dell'omessa
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
menzione nel provvedimento del titolo edilizio in forza del quale sarebbero state realizzate le costruzioni esistenti sul fondo, dovendosi comunque precisare:
(i) che, per incontroverso indirizzo, le disposizioni citate contengono prescrizioni di forma e di contenuto imposte a pena di nullità soltanto per gli atti dispositivi negoziali (conclusi per atto pubblico o scrittura privata);
(ii) che, in virtù del principio di tipicità e di tassatività (che governa la categoria della invalidità) deve escludesi che tali violazioni non espressamente menzionate nell'art. 161 c.p.c. producano nullità della sentenza o dell'atto decisorio alla stessa equiparato;
(iii) che, al contrario, l'omessa produzione in giudizio del titolo edilizio o la sua inesistenza (Cass. sez Un n. 8230/2019) si risolvono in una condizione giuridica ostativa all'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire la proprietà
immobiliare, la quale, ove non sia stata esaminata dal giudice di primo grado, legittima l'interessato alla impugnazione dell'atto entro il termine di legge.
**************************
Va rigettata, invece, la domanda di revocazione del predetto provvedimento ai sensi dell'art. 395, co.1, n. 4, c.p.c. poiché il profilo più
sopra esaminato non integra all'evidenza la fattispecie dell'errore di fatto rilevante, il quale si configura come una falsa percezione della realtà,
consistente in un errore meramente percettivo che non coinvolge l'attività
valutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (per l'inquadramento del quale si rimanda a Cass.,
sez. Un. n. 8169/2025; Cass., 28187/2024 Cass., 23469/2024; Cass.,
9654/2024; Cass., 22261/2023; Cass., 1562/2021).
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
**************************
La domanda del ricorrente intesa alla convalida ex art. 1210 c.c.
dell'offerta reale della somma di € 20.000,00 eseguita in favore di va accolta. Controparte_2
Orbene, è noto che il debitore di una somma di denaro, per mettere il mora la controparte e per potersi, infine, liberare dall'obbligazione su di lui gravante deve, ai sensi degli artt. 1206 e ss. c.c., effettuare offerta reale e, se il creditore rifiuta di accettare la stessa, deve eseguire il deposito della somma offerta, anche presso un istituto di credito, con le forme stabilite nell'art. 1212 c.c.
Ai sensi dell'art. 74 disp. att. c.c. il deposito liberatorio deve rispettare specifiche formalità procedimentali e nel dettaglio deve essere preceduto da un'intimazione, antecedente di almeno tre giorni la data del deposito, rivolta al creditore e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dove le cose saranno depositate.
Ai sensi dell'art. 1210 c.c. una volta "eseguito il deposito, quando questo
è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il
debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione".
Il giudizio di convalida dell'offerta reale e del deposito liberatorio ha dunque ad oggetto la verifica della ritualità procedimento in esame nel contraddittorio fra le parti del rapporto obbligatorio ed è funzionale a far ottenere al debitore la liberazione coattiva dall'obbligo (Cass, n.
21757/2021).
Ciò posto, deve adesso rilevarsi che è documentalmente provato che
, nella spiegata qualità, è debitore di Parte_1 Controparte_2
della somma di € 20.000,00, a titolo di saldo del prezzo di vendita degli immobili oggetto del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 23
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
dicembre 2019, per come irretrattabilmente stabilito dall'intestato
Tribunale con provvedimento n. 10048 del 27/10/2021, emesso ai sensi dell'art. 2932 c.c. (cfr. allegati in formato “zip” al ricorso introduttivo).
È parimenti dimostrato che il ricorrente ha regolarmente adempiuto agli oneri previsti a suo carico dagli artt. 1208 e ss. c.c.
Nel dettaglio, deve darsi atto che il ricorrente:
1) in data 21 marzo 2023, ha notificato - per il tramite del Notaio
(artt. 73 e 74 disp. att. c.c.) – al creditore convenuto Persona_1
apposito atto di “offerta reale” ex art. 1209 c.c. dell'assegno circolare non trasferibile (n. 7405945191-08, emesso dall'Istituto Unicredit Spa)
dell'importo di euro 20.000,00, presso il suo domicilio ai sensi dell'art. 1182, comma 2 c.c., rifiutata senza giustificato motivo dal creditore (cfr.
verbale di offerta reale allegato al ricorso introduttivo);
2) ha provveduto al deposito della suddetta somma ai sensi dell'art. 1210 c.c., e, a tal fine, in data 19 aprile 2023, ha regolarmente notificato al creditore apposito atto di intimazione, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora del deposito nelle forme di cui all'art. 1212,
n.1) c.c. e art. 74 disp. att. c.c.;
3) infine, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1212, ultimo comma,
c.c. con verbale del 27 aprile 2023 in Notar Persona_1
(Repertorio n.1065 – Raccolta n.788), registrato l'8 maggio 2023 al n.15402/IT, ha perfezionato il deposito della somma di €.20.000,00 presso il suddetto istituto Unicredit S.p.a. di IN – Via Agrigento n.21.
Alla luce delle superiori evidenze documentali, dunque, deve ritenersi valida ed efficace, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1210, comma
2, c.c., l'offerta reale di pagamento della somma pari ad euro 20.000,00,
portata dall'assegno circolare non trasferibile n.7405945191-08, eseguita da
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, nella spiegata qualità, in favore di Parte_1 Controparte_2
mediante deposito di detta somma presso l'istituto Unicredit S.p.a. di
IN – Via Agrigento n.21, giusta verbale di deposito del 27 aprile
2023 in Notar (Repertorio n.1065 – Raccolta n.788), Persona_1
registrato l'8 maggio 2023 al n.15402/IT.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda proposta ai sensi dell'art. 1215 c.c. volta ad ottenere la condanna del creditore al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'offerta reale e del deposito, non avendo parte ricorrente provveduto a documentarne l'ammontare.
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Le spese di lite - liquidate in applicazione del D.M. n. 147 del 2022,
tenendo conto del valore della causa dichiarato, in relazione allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), e facendo applicazione dei parametri medi per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria
(liquidata nei minimi in ragione della natura documentale del giudizio) in
€ 264,00 per esborsi ed € 4.237,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale –, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., vanno integralmente poste a carico di parte resistente, risultata integralmente soccombente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
DI valida ed efficace, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1210, co. 2, c.c. l'offerta reale di pagamento della somma pari ad euro
20.000,00, portata dall'assegno circolare non trasferibile n. 7405945191-08,
Co eseguita da , nella spiegata qualità, in favore di Parte_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
mediante deposito di detta somma presso l'istituto Controparte_2
Unicredit S.p.a. di IN – Via Agrigento n. 21.
DI , nella qualità di amministratore Parte_1
unico della “ , liberato dall'obbligazione di Controparte_1
pagamento dell'importo pari a euro 20.000,00, di cui all'ordinanza del
27.10.2021 (n. cronol. 10048/2021).
RIGETTA la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'offerta reale e del deposito svolta da in Parte_1
danno di . Controparte_2
RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale da
[...]
. Controparte_2
CONDANNA a rifondere a Controparte_2 [...]
, n.q., le spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi e in € Parte_1
4.237,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al
15% del compenso totale.
Così deciso in Palermo, lì 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Sajeva,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n° 7920 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
IN (Pa) il 14 agosto 1949 ed ivi residente in [...]dei Mille n.33,
nella qualità di amministratore unico della “ Controparte_1
(P.IVA ), elettivamente domiciliato in Palermo, Via P.pe di P.IVA_1
Villafranca n. 99 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Pace, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_2
(C.F. ), ivi residente nella C. da Roccabianca snc, C.F._2
elettivamente domiciliato in Palermo nella via Brigata Verona n. 6, presso
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
lo studio dell'avv. Mario Milone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
RESISTENTE
FATTI CONTROVERSI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 13.6.2023, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva: i) che con contratto preliminare di compravendita del 23 dicembre 2019, , si era Controparte_2
obbligato a vendergli e lui ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Comune di Bolognetta, Contrada Filaccina (censito al Catasto Terreni
del Comune di Bolognetta al Foglio 11, particella 182) e un appezzamento di terreno sito in Comune di Bolognetta, Contrada Filaccina, (censito al
Catasto Terreni del Comune di Bolognetta al Foglio 11, particella 1515
derivante dalla particella 191); ii) che il prezzo della vendita era stato convenuto nella somma di € 30.000,00, di cui € 10.000,00 già corrisposti all'atto della sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra confirmatoria ed € 20.000,00 da versarsi all'atto della sottoscrizione del contratto definitivo, prevista entro il 31 dicembre 2020; iii) che, risultati vani i tentativi per addivenire alla stipula del definitivo, aveva promosso un giudizio ai sensi dell'art. 2932 c.c., il quale si concludeva, nella contumacia del convenuto, con ordinanza di accoglimento (emessa da questo Tribunale il 27.10.2021), con era disposto il trasferimento della proprietà dei terreni oggetto del preliminare in suo favore,
subordinandone gli effetti al versamento in favore della parte venditrice del saldo del prezzo di vendita pari ad € 20.000,00; iv) che attesa la mancata collaborazione della controparte, con verbale del 21 marzo 2023
in Notar (Repertorio n.972, Raccolta n.732, registrato Persona_1
il 23 marzo 2023 al n.9774/IT) notificato il 19 aprile 2023, aveva formulato
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
offerta reale di pagamento, ex art. 1209, co. 1, c.c. della somma di €
20.000,00 mediante assegno circolare non trasferibile n. 7405945191-08
tratto sulla banca Unicredit S.p.a, offerta questa che veniva rifiutata da
[...]
; v) che, con atto notificato il 19 aprile 2023, aveva Controparte_2
intimato al creditore di accettare l'offerta reale ai sensi dell'art. 1212, n.1,
c.c.; vi) che con verbale del 27 aprile 2023 in Notar Persona_1
(Repertorio n.1065 – Raccolta n.788, registrato l'8 maggio 2023 al n.15402/IT), veniva formalizzato il deposito della somma presso l'Istituto
di credito. Sulla scorta delle superiori considerazioni, parte ricorrente domandava di convalidare l'offerta reale di pagamento ai sensi e agli effetti degli artt. 1212 c.c.. e 76 e 78 disp. att. c.c.
Con comparsa del 3 novembre 2023, si costituiva in giudizio
, sollecitando il rigetto delle domande di controparte, Controparte_2
perché infondate, e chiedendo, in via riconvenzionale: i) di accertare la nullità dell'ordinanza pubblicata il 27.10.2021, con cui il Tribunale di
Palermo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., aveva disposto il trasferimento in favore dell'odierno ricorrente la proprietà del terreno in Bolognetta, foglio
11, particella 182 e 1515 (ex 191), ex art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, per mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica, nonché,
con specifico riferimento al trasferimento della particella n. 1515 (oggi frazionata nelle particelle nn.1692, 1693, 1694, 1695 del foglio di mappa n.
11), per mancanza del titolo edilizio in relazione alle costruzioni ivi esistenti, ai sensi dell'art. 40, comma 2° L. n. 47/1985 e dell'art. 46 D.P.R. n.
380/2001; ii) in via subordinata, la sua revocazione ex art. 395, n. 4) c.p.c.,
poiché emessa sull'erroneo presupposto che oggetto del preliminare fossero dei terreni, non tenendo conto del fatto che l'area oggetto di
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
trasferimento era interamente urbanizzata, e vi insisteva, fra l'altro, un autolavaggio.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti.
MERITO DELLA LITE
La domanda del ricorrente è accolta perché fondata.
Preliminarmente, però deve dichiarasi l'inammissibilità, perché
coperta da giudicato, della domanda di nullità del titolo giudiziale che fonda la pretesa creditoria di parte convenuta (l'ordinanza n. 10048 ex emessa dall'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. il 27.10.2021),
proposta in via riconvenzionale dalla parte resistente.
Al riguardo, va evidenziato che è documentalmente provato che l'ordinanza suindicata – a mezzo della quale l'intestato Tribunale ha disposto il trasferimento della proprietà del terreno in Bolognetta, foglio
11, particella 182 e 1515 (ex 191) dall'odierno resistente all'odierno ricorrente in esecuzione (art. 2932 c.c.) del contratto preliminare di compravendita stipulato fra dette parti il 23 dicembre 2019, non è stata oggetto di impugnazione nei termini di legge ex art. 702-quater c.p.c. (cfr.
certificato di passaggio in giudicato allegato al ricorso introduttivo).
Tale provvedimento, che ha natura decisoria al pari di una sentenza,
è passato in giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., ed è divenuto irretrattabile ai sensi dell' art. 324 c.p.c.
Per tale assorbente ragione, il resistente non può dolersi in questa sede della violazione degli artt. 30 e 46 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 40, co. 2 della L. n. 47/1985 - ovvero della mancata allegazione al provvedimento del certificato di destinazione urbanistica e dell'omessa
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
menzione nel provvedimento del titolo edilizio in forza del quale sarebbero state realizzate le costruzioni esistenti sul fondo, dovendosi comunque precisare:
(i) che, per incontroverso indirizzo, le disposizioni citate contengono prescrizioni di forma e di contenuto imposte a pena di nullità soltanto per gli atti dispositivi negoziali (conclusi per atto pubblico o scrittura privata);
(ii) che, in virtù del principio di tipicità e di tassatività (che governa la categoria della invalidità) deve escludesi che tali violazioni non espressamente menzionate nell'art. 161 c.p.c. producano nullità della sentenza o dell'atto decisorio alla stessa equiparato;
(iii) che, al contrario, l'omessa produzione in giudizio del titolo edilizio o la sua inesistenza (Cass. sez Un n. 8230/2019) si risolvono in una condizione giuridica ostativa all'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire la proprietà
immobiliare, la quale, ove non sia stata esaminata dal giudice di primo grado, legittima l'interessato alla impugnazione dell'atto entro il termine di legge.
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Va rigettata, invece, la domanda di revocazione del predetto provvedimento ai sensi dell'art. 395, co.1, n. 4, c.p.c. poiché il profilo più
sopra esaminato non integra all'evidenza la fattispecie dell'errore di fatto rilevante, il quale si configura come una falsa percezione della realtà,
consistente in un errore meramente percettivo che non coinvolge l'attività
valutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (per l'inquadramento del quale si rimanda a Cass.,
sez. Un. n. 8169/2025; Cass., 28187/2024 Cass., 23469/2024; Cass.,
9654/2024; Cass., 22261/2023; Cass., 1562/2021).
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
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La domanda del ricorrente intesa alla convalida ex art. 1210 c.c.
dell'offerta reale della somma di € 20.000,00 eseguita in favore di va accolta. Controparte_2
Orbene, è noto che il debitore di una somma di denaro, per mettere il mora la controparte e per potersi, infine, liberare dall'obbligazione su di lui gravante deve, ai sensi degli artt. 1206 e ss. c.c., effettuare offerta reale e, se il creditore rifiuta di accettare la stessa, deve eseguire il deposito della somma offerta, anche presso un istituto di credito, con le forme stabilite nell'art. 1212 c.c.
Ai sensi dell'art. 74 disp. att. c.c. il deposito liberatorio deve rispettare specifiche formalità procedimentali e nel dettaglio deve essere preceduto da un'intimazione, antecedente di almeno tre giorni la data del deposito, rivolta al creditore e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dove le cose saranno depositate.
Ai sensi dell'art. 1210 c.c. una volta "eseguito il deposito, quando questo
è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il
debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione".
Il giudizio di convalida dell'offerta reale e del deposito liberatorio ha dunque ad oggetto la verifica della ritualità procedimento in esame nel contraddittorio fra le parti del rapporto obbligatorio ed è funzionale a far ottenere al debitore la liberazione coattiva dall'obbligo (Cass, n.
21757/2021).
Ciò posto, deve adesso rilevarsi che è documentalmente provato che
, nella spiegata qualità, è debitore di Parte_1 Controparte_2
della somma di € 20.000,00, a titolo di saldo del prezzo di vendita degli immobili oggetto del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 23
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
dicembre 2019, per come irretrattabilmente stabilito dall'intestato
Tribunale con provvedimento n. 10048 del 27/10/2021, emesso ai sensi dell'art. 2932 c.c. (cfr. allegati in formato “zip” al ricorso introduttivo).
È parimenti dimostrato che il ricorrente ha regolarmente adempiuto agli oneri previsti a suo carico dagli artt. 1208 e ss. c.c.
Nel dettaglio, deve darsi atto che il ricorrente:
1) in data 21 marzo 2023, ha notificato - per il tramite del Notaio
(artt. 73 e 74 disp. att. c.c.) – al creditore convenuto Persona_1
apposito atto di “offerta reale” ex art. 1209 c.c. dell'assegno circolare non trasferibile (n. 7405945191-08, emesso dall'Istituto Unicredit Spa)
dell'importo di euro 20.000,00, presso il suo domicilio ai sensi dell'art. 1182, comma 2 c.c., rifiutata senza giustificato motivo dal creditore (cfr.
verbale di offerta reale allegato al ricorso introduttivo);
2) ha provveduto al deposito della suddetta somma ai sensi dell'art. 1210 c.c., e, a tal fine, in data 19 aprile 2023, ha regolarmente notificato al creditore apposito atto di intimazione, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora del deposito nelle forme di cui all'art. 1212,
n.1) c.c. e art. 74 disp. att. c.c.;
3) infine, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1212, ultimo comma,
c.c. con verbale del 27 aprile 2023 in Notar Persona_1
(Repertorio n.1065 – Raccolta n.788), registrato l'8 maggio 2023 al n.15402/IT, ha perfezionato il deposito della somma di €.20.000,00 presso il suddetto istituto Unicredit S.p.a. di IN – Via Agrigento n.21.
Alla luce delle superiori evidenze documentali, dunque, deve ritenersi valida ed efficace, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1210, comma
2, c.c., l'offerta reale di pagamento della somma pari ad euro 20.000,00,
portata dall'assegno circolare non trasferibile n.7405945191-08, eseguita da
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, nella spiegata qualità, in favore di Parte_1 Controparte_2
mediante deposito di detta somma presso l'istituto Unicredit S.p.a. di
IN – Via Agrigento n.21, giusta verbale di deposito del 27 aprile
2023 in Notar (Repertorio n.1065 – Raccolta n.788), Persona_1
registrato l'8 maggio 2023 al n.15402/IT.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda proposta ai sensi dell'art. 1215 c.c. volta ad ottenere la condanna del creditore al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'offerta reale e del deposito, non avendo parte ricorrente provveduto a documentarne l'ammontare.
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Le spese di lite - liquidate in applicazione del D.M. n. 147 del 2022,
tenendo conto del valore della causa dichiarato, in relazione allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), e facendo applicazione dei parametri medi per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria
(liquidata nei minimi in ragione della natura documentale del giudizio) in
€ 264,00 per esborsi ed € 4.237,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale –, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., vanno integralmente poste a carico di parte resistente, risultata integralmente soccombente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
DI valida ed efficace, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1210, co. 2, c.c. l'offerta reale di pagamento della somma pari ad euro
20.000,00, portata dall'assegno circolare non trasferibile n. 7405945191-08,
Co eseguita da , nella spiegata qualità, in favore di Parte_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
mediante deposito di detta somma presso l'istituto Controparte_2
Unicredit S.p.a. di IN – Via Agrigento n. 21.
DI , nella qualità di amministratore Parte_1
unico della “ , liberato dall'obbligazione di Controparte_1
pagamento dell'importo pari a euro 20.000,00, di cui all'ordinanza del
27.10.2021 (n. cronol. 10048/2021).
RIGETTA la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'offerta reale e del deposito svolta da in Parte_1
danno di . Controparte_2
RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale da
[...]
. Controparte_2
CONDANNA a rifondere a Controparte_2 [...]
, n.q., le spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi e in € Parte_1
4.237,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al
15% del compenso totale.
Così deciso in Palermo, lì 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile