TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11787 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE 16573/2023 + 16633/2023
VERBALE DELLA CAUSA REDATTO AI SENSI Dell'art. 127 ter c.p.c.
Avanti al G.I., dr. AN BA, compare in senso figurato: L'Avv. Armando Calogero per la opposta UN IL, che si riporta alle proprie difese in atti e verbali di causa. Reitera l'impugnativa delle avverse opposizioni. Evidenzia che recentemente la
Cassazione, con Ordinanza n. 26850/25 resa tra le parti nel giudizio presupposto, che si allega, ha confermato la Sentenza di Appello a base della richiesta di restituzione delle somme chieste nel Decreto
Ingiuntivo Opposto;
sentenza di appello che è pertanto passata in giudicato e divenuta definitiva. Insiste per il rigetto delle opposizioni e per la conferma del Decreto Ingiuntivo o comunque del credito invocato, con condanna delle controparti al risarcimento dei danni per lite temeraria, nonché con condanna alle spese del presente giudizio di opposizione, oltre alla somma equitativamente determinata, anche per il loro comportamento processuale. Chiede che la causa sia decisa. L'Avv. Mastropasqua per l'opponente RI NG rappresenta che il fascicolo telematico riunito R.G. 16633/2023 è inaccessibile e non più visibile alla difesa, peraltro non essendo stato nemmeno acquisito a quello R.G. 16573/2023. Nel fascicolo telematico R.G. 16573/2023 risulta una annotazione di cancelleria di avvenuta riunione, alla data del 22 maggio 2024, a cui però corrisponde il mero deposito della ordinanza del G.I. e non del fascicolo telematico riunito R.G. 16633/2023.
Ne consegue che non è stato possibile consultare gli atti depositati dalle altre parti processuali e dal G.I.
e chiede che la causa prima di essere trattenuta in decisione venga reso visibile il fascicolo e quindi revocata l'ordinanza ex art. 281 sexies cpc. In subordine e solo per necessario scrupolo difensivo, considerato che, appunto, la presente udienza viene chiamata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, si riporta alle proprie difese, impugnando ed opponendosi alle difese avversarie, con le criticità sopra evidenziate e si fa istanza di differimento ad udienza successiva, per il medesimo incombente. Compare altresì l'avv. GI RA difensore di se stesso che si riporta alle proprie difese e fa presente: “nonostante il provvedimento di riunione, il fascicolo telematico nr. R.G. 16633/23 non è mai stato materialmente aggiunto a quello al quale è stato riunito R.G. 16573/2023 o comunque a questa difesa detto fascicolo R.G. 16633/23 non è stato reso visibile, con la conseguenza che a questa difesa il contenuto iniziale di detto fascicolo e gli eventuali aggiornamenti ed eventuali depositi successivi sono rimasti del tutto ignoti, con grave violazione del contraddittorio”. Chiede quindi preliminarmente, previa revoca della ordinanza di fissazione della odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. ordinare alla cancelleria di rendere visibile a questa difesa il fascicolo telematico riunito R.G. 16633/23. Con riserva, all'esito, di ogni ulteriore eccezione, deduzione, richiesta. Il Giudice
Preso atto di quanto sopra, rilevato che dalla consultazione del fascicolo telematico eseguito attraverso la consolle del Magistrato, appaiono regolarmente visibili sia il fascicolo R.G.n.16573/2023 unitamente a quello riunito R.G.n. 16633/2023 con i relativi atti ed allegati;
nonchè il collegato fascicolo della fase monitoria. Pertanto ritenendo prive di riscontro le sollevate problematiche avanzate in tal senso dalle parti opponenti, ritenendo la causa matura per la decisione, come da rinvio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
Dott. AN BA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dr. AN BA, ha pronunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 16573/23 a cui è riunita la causa 16633/23 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
- Avv. PARATORE GI c.f. difeso da se stesso e C.F._1
presso se stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via del Grande Archivio 32.
OPPONENTE nel giudizio R.g.n.16573/23
E
- UN IL, nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Belsito, 19
(CF: ), rapp.ta e difesa, come da mandato in calce al Ricorso CodiceFiscale_2 per Decreto Ingiuntivo, dall'Avv. Armando Calogero (CF: ) CodiceFiscale_3
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla via Toledo, 329
OPPOSTA
NONCHE'
- LO RI, nata a [...] il [...] c.f. , residente C.F._4 ivi alla Via Fedro, 4, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avvocato Corrado
Mastropasqua in Napoli, alla Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 33, il quale la rappresenta e difende.
OPPONENTE nel giudizio R.g.n.16633/23
* * * * * * * * *
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3991/2023 (R.G.11796/2023) emesso dal Tribunale di Napoli il 08.06.2023
* * * * * * * * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 cpc, come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 e che la causa può essere decisa secondo il principio processuale della “ragione più liquida” cioè sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporta la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001
n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nel caso di specie parte opposta, TT IL, ha ottenuto dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 3991/2023 (R.G.11796/2023) emesso il 08.06.2023 con il quale ha ingiunto:” Avv.to RI NG di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di
€ 11104,66 e gli interessi come da domanda;
nonché a Avv.to RA GI di pagare al ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto in solido con avv. NG la somma di euro 7862,32 oltre interessi come da domanda;
nonché ad entrambi gli ingiunti, in solido fra loro, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso ed in €
145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende” (cfr. Decreto Ingiuntivo opposto). Quale fondamento dell'azione monitoria la TT IL ha dedotto che:
- il Tribunale di Napoli con Ordinanza ex art. 702 bis e ss c.p.c. del 26.09.2014, emessa nell'ambito del procedimento R.G. 36585/2013 (giudizio di revocatoria ordinaria attivato dalla NG Avv. RI), aveva condannato , TT IL, CP_1
e (rispettivamente madre e figlie) al pagamento, in Controparte_2 Controparte_3 solido, in favore dell'Avv. GI RA, nella qualità di attributario, della somma di € 4.835,00 per compensi, € 686,44 per spese legali, oltre spese 15%, IVA e CPA come per legge;
- in virtù della detta Ordinanza l'Avv. RA GI dava avvio alla procedura
Esecutiva, patrocinato e difeso dall'Avv. RI NG, nei confronti della sola
TT IL, notificandole Atto di Pignoramento Immobiliare, con cui si assoggettava a Pignoramento la sua quota di 1/3 dell'immobile sito in Napoli alla Via
Belsito, 19, Scala E, piano 4°, int. 8 (in N.C.E.U. alla Sez. CHI, Fol. 36, P.lla 744), per la somma di € 8.126,00 come da Atto di Precetto notificatole il 17.10.2014;
- detto era poi iscritto a ruolo con R.G.E. 83/2015; Controparte_4
-costituitasi nella detta procedura esecutiva, la TT IL avanzava Istanza di
Conversione del Pignoramento, che veniva accolta dal G.E. e pertanto provvedeva al versamento delle somme dovute al creditore procedente ed al difensore costituito, mediante accredito sul libretto della procedura dell'importo stabilito dal G.E. che veniva poi materialmente incassato e pagato il 17.01.2018 in favore dell'Avv.
GI RA e dell'Avv. RI NG (quest'ultima in qualità di attributario nel procedimento esecutivo), per un totale di € 11.104,66, di cui € 7.862,32 per il creditore procedente Avv. RA ed € 3.242,34 per spese di procedura esecutiva;
- già prima dell'avvio della procedura esecutiva, avverso l'Ordinanza ex art. 702 bis del 26.09.2014, titolo provvisoriamente esecutivo, veniva proposto Atto di Appello dalla e dalle SI TT che si concludeva con la Sentenza n. 5070/2022, CP_1
depositata il 30.11.2022, con cui la Corte di Appello di Napoli, accoglieva il gravame delle appellanti e pertanto condannava la parte appellata NG RI alla refusione delle spese legali sia del I° che del II° grado di giudizio;
- con il suddetto Atto di Appello non veniva avanzata domanda per la restituzione delle somme, medio tempore, riscosse coattivamente dalle controparti, in quanto precedenti all'esecuzione, e che la riforma delle Sentenza di primo grado ha comportato la caducazione del titolo esecutivo azionato dalle controparti stesse.
La Sentenza della Corte di Appello di Napoli n.5070/2022, che ha riformato la sentenza di primo grado, ha fatto venir meno il titolo esecutivo azionato dagli opponenti nelle rispettive qualità, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente.
Ha proposto opposizione, avverso il suddetto decreto ingiuntivo, l'Avv. GI
RA eccependo l'infondatezza ed improcedibilità dell'azione monitoria oltre ad eccepire la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta TT IL;
inoltre, in via riconvenzionale ha richiesto che l'Avv. RI NG fosse condannata a manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole chiedendone la chiamata in causa e vinte le spese di giudizio.
Nel giudizio riunito R.G.n.16633/2023, invece, l'opponente NG RI con un atto di opposizione sostanzialmente simile a quello proposto dal RA, eccepiva in via preliminare la improcedibilità ed inammissibilità della procedura monitoria promossa dalla TT IL. Spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dell'Avv. GI RA, affinchè fosse condannato a manlevare l'opponente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio chiedendone la chiamata in causa e vinte le spese di giudizio.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, mentre nel merito va rigettata l'opposizione per le ragioni che seguono.
Le opposizioni proposte nell'ambito dei due giudizi riuniti, risultano essere sostanzialmente identiche in quanto affrontano le medesime contestazioni ed eccezioni.
Prima di andare ad affrontare singolarmente le eccezioni sollevate dagli opponenti giova rammentare, in via preliminare che, in ossequio al principio dispositivo, che informa il processo civile (tra gli altri ex art. 115 c.p.c.), in presenza di una rappresentazione generica ovvero incompleta, non sorge alcun dovere del giudice di colmare le lacune assertive, anche attraverso l'esame dei documenti, la cui produzione
è strumentale soltanto alla prova di una circostanza precisamente e tempestivamente allegata, anche perché l'operazione, oltre ad eludere gli oneri di parte (art. 2697 c.c.), si rivelerebbe arbitraria (per tutte, Cass. civ., sez. un., 1 febbraio 2008, n. 2435).
Per quanto concerne la sollevata eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dagli opponenti, ai sensi dell'art. 163, co. 2 n.
3-bis, secondo cui il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe soggetto alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 (ovvero dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132), va rilevata l'infondatezza della sollevata eccezione. Infatti, giova ricordare che la mediazione è obbligatoria (a condizione di procedibilità) per controversie che riguardano specifiche materie, introdotte dal D.Lgs
28/2010 e ampliate dalla Riforma Cartabia (2023); tra le materie individuate figurano, condominio, diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento danni (responsabilità medica/sanitaria e diffamazione a mezzo stampa/pubblicità), e contratti bancari, assicurativi e finanziari.
Nel caso di specie, trattandosi di pagamento di somme di danaro derivanti da questioni che esulano le materie specificamente indicate dal legislatore con il D.Lgs 28/2010 e ampliate dalla Riforma Cartabia per cui sarebbe stato necessario, a pena di procedibilità della domanda, la proposizione del processo di mediazione non può trovare accoglimento la spiegata eccezione.
Altra eccezione, comunemente sollevata dagli opponenti, riguarda la fase monitoria secondo cui non vi erano i presupposti documentali per la concessione del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, anche tale eccezione, mossa con riguardo alla fase monitoria, risulta infondata atteso che, come ricordato da consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. n. 419.2006 e Cass.
n. 16034.2007). Sul punto gli opponenti debitori pur avendo a loro carico l'onere di provare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento non hanno dato alcuna prova in senso contrario.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione formulata dagli opponenti relativamente al divieto per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo, la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto genericamente e confusamente formulata.
In particolare, gli opponente hanno formulato, per lo più alla rinfusa e mischiandole spesso tra di loro, eccezioni del tutto generiche, quali il bis in idem , l'interesse ad agire o l'abuso del diritto, totalmente disancorate dalla realtà specifica (e, cioè, dal fatto posto a fondamento dell'ingiunzione), finendo in sostanza con il dedurre un elenco generale ed astratto di presunte violazioni di principi senza specificarne portata, modalità e contenuti in relazione ai fatti concreti di causa, rimettendo il giudizio sulla loro fondatezza alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che, tuttavia, non esonerano la parte opponente dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria eccezione o pretesa (cfr. al riguardo Trib.
Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
In mancanza di un'allegazione specifica, con l'indicazione dei concreti elementi di illegittimità, le dette eccezioni sono da considerarsi inammissibili o comunque non dimostrate.
Del pari infondata, infine, è la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta TT IL. Infatti, giova ricordare sul punto che, sebbene il titolo azionato (Ordinanza ex art. 702 bis e ss c.p.c. del 26.09.2014, emessa nell'ambito del procedimento R.G. 36585/2013) avesse condannato , TT IL, CP_1
e al pagamento in solido delle spese legali, l'Avv. Controparte_2 Controparte_3
GI RA, nella qualità di attributario ha dato avvio alla procedura esecutiva, nei confronti della sola TT IL che, anche in virtù del principio solidale, ha provveduto al pagamento di quanto richiesto ed è, in mancanza di prova contraria,
l'unica ad avere titolo per la richiesta di restituzione delle somme ingiunte.
Nel merito, inoltre, le parti opponenti non hanno contestato gli importi ingiunti limitandosi, nel presente giudizio di opposizione, a sollevare unicamente le sopraindicate eccezioni processuali.
Venendo ora all'esame delle domande riconvenzionali proposte trasversalmente e reciprocamente tra i soli opponenti va premesso che: Parte_1
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del
"simultaneus processus".
Orbene chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria come nel caso di specie, deve provare l'esistenza e l'entità del credito.
L'opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale precisando nel contempo che: Non modifica il regime dell'onere probatorio, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, neanche la qualificazione giuridica della domanda come di accertamento negativo del credito, dal momento che l'onere probatorio, gravante, a norma dell'art. 2697 c. c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
Nessuno degli opponenti ha dato prova o dimostrazione sufficiente ad esaminare specificamente le rispettive doglianze limitandosi unicamente a formulare reciproche domande riconvenzionali rimaste prive di riscontro.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M.
147/2022 con esclusione della fase istruttoria, valori minimi, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- respinge la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3991/2023
(R.G.11796/2023) emesso dal Tribunale di Napoli il 08.06.2023;
- condanna parte attrice opponente GI RA alla rifusione in favore di parte convenuta opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase decisionale oltre spese generali ed accessori di legge.
- condanna parte attrice opponente RI NG alla rifusione in favore di parte convenuta opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase decisionale oltre spese generali ed accessori di legge.
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 3991/2023
(R.G.11796/2023) emesso dal Tribunale di Napoli il 08.06.2023;
Napoli, 15.12.2025
Il Giudice
Dr. AN BA
IV SEZIONE CIVILE 16573/2023 + 16633/2023
VERBALE DELLA CAUSA REDATTO AI SENSI Dell'art. 127 ter c.p.c.
Avanti al G.I., dr. AN BA, compare in senso figurato: L'Avv. Armando Calogero per la opposta UN IL, che si riporta alle proprie difese in atti e verbali di causa. Reitera l'impugnativa delle avverse opposizioni. Evidenzia che recentemente la
Cassazione, con Ordinanza n. 26850/25 resa tra le parti nel giudizio presupposto, che si allega, ha confermato la Sentenza di Appello a base della richiesta di restituzione delle somme chieste nel Decreto
Ingiuntivo Opposto;
sentenza di appello che è pertanto passata in giudicato e divenuta definitiva. Insiste per il rigetto delle opposizioni e per la conferma del Decreto Ingiuntivo o comunque del credito invocato, con condanna delle controparti al risarcimento dei danni per lite temeraria, nonché con condanna alle spese del presente giudizio di opposizione, oltre alla somma equitativamente determinata, anche per il loro comportamento processuale. Chiede che la causa sia decisa. L'Avv. Mastropasqua per l'opponente RI NG rappresenta che il fascicolo telematico riunito R.G. 16633/2023 è inaccessibile e non più visibile alla difesa, peraltro non essendo stato nemmeno acquisito a quello R.G. 16573/2023. Nel fascicolo telematico R.G. 16573/2023 risulta una annotazione di cancelleria di avvenuta riunione, alla data del 22 maggio 2024, a cui però corrisponde il mero deposito della ordinanza del G.I. e non del fascicolo telematico riunito R.G. 16633/2023.
Ne consegue che non è stato possibile consultare gli atti depositati dalle altre parti processuali e dal G.I.
e chiede che la causa prima di essere trattenuta in decisione venga reso visibile il fascicolo e quindi revocata l'ordinanza ex art. 281 sexies cpc. In subordine e solo per necessario scrupolo difensivo, considerato che, appunto, la presente udienza viene chiamata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, si riporta alle proprie difese, impugnando ed opponendosi alle difese avversarie, con le criticità sopra evidenziate e si fa istanza di differimento ad udienza successiva, per il medesimo incombente. Compare altresì l'avv. GI RA difensore di se stesso che si riporta alle proprie difese e fa presente: “nonostante il provvedimento di riunione, il fascicolo telematico nr. R.G. 16633/23 non è mai stato materialmente aggiunto a quello al quale è stato riunito R.G. 16573/2023 o comunque a questa difesa detto fascicolo R.G. 16633/23 non è stato reso visibile, con la conseguenza che a questa difesa il contenuto iniziale di detto fascicolo e gli eventuali aggiornamenti ed eventuali depositi successivi sono rimasti del tutto ignoti, con grave violazione del contraddittorio”. Chiede quindi preliminarmente, previa revoca della ordinanza di fissazione della odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. ordinare alla cancelleria di rendere visibile a questa difesa il fascicolo telematico riunito R.G. 16633/23. Con riserva, all'esito, di ogni ulteriore eccezione, deduzione, richiesta. Il Giudice
Preso atto di quanto sopra, rilevato che dalla consultazione del fascicolo telematico eseguito attraverso la consolle del Magistrato, appaiono regolarmente visibili sia il fascicolo R.G.n.16573/2023 unitamente a quello riunito R.G.n. 16633/2023 con i relativi atti ed allegati;
nonchè il collegato fascicolo della fase monitoria. Pertanto ritenendo prive di riscontro le sollevate problematiche avanzate in tal senso dalle parti opponenti, ritenendo la causa matura per la decisione, come da rinvio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
Dott. AN BA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dr. AN BA, ha pronunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 16573/23 a cui è riunita la causa 16633/23 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
- Avv. PARATORE GI c.f. difeso da se stesso e C.F._1
presso se stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via del Grande Archivio 32.
OPPONENTE nel giudizio R.g.n.16573/23
E
- UN IL, nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Belsito, 19
(CF: ), rapp.ta e difesa, come da mandato in calce al Ricorso CodiceFiscale_2 per Decreto Ingiuntivo, dall'Avv. Armando Calogero (CF: ) CodiceFiscale_3
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla via Toledo, 329
OPPOSTA
NONCHE'
- LO RI, nata a [...] il [...] c.f. , residente C.F._4 ivi alla Via Fedro, 4, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avvocato Corrado
Mastropasqua in Napoli, alla Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 33, il quale la rappresenta e difende.
OPPONENTE nel giudizio R.g.n.16633/23
* * * * * * * * *
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3991/2023 (R.G.11796/2023) emesso dal Tribunale di Napoli il 08.06.2023
* * * * * * * * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 cpc, come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 e che la causa può essere decisa secondo il principio processuale della “ragione più liquida” cioè sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporta la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001
n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nel caso di specie parte opposta, TT IL, ha ottenuto dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 3991/2023 (R.G.11796/2023) emesso il 08.06.2023 con il quale ha ingiunto:” Avv.to RI NG di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di
€ 11104,66 e gli interessi come da domanda;
nonché a Avv.to RA GI di pagare al ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto in solido con avv. NG la somma di euro 7862,32 oltre interessi come da domanda;
nonché ad entrambi gli ingiunti, in solido fra loro, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso ed in €
145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende” (cfr. Decreto Ingiuntivo opposto). Quale fondamento dell'azione monitoria la TT IL ha dedotto che:
- il Tribunale di Napoli con Ordinanza ex art. 702 bis e ss c.p.c. del 26.09.2014, emessa nell'ambito del procedimento R.G. 36585/2013 (giudizio di revocatoria ordinaria attivato dalla NG Avv. RI), aveva condannato , TT IL, CP_1
e (rispettivamente madre e figlie) al pagamento, in Controparte_2 Controparte_3 solido, in favore dell'Avv. GI RA, nella qualità di attributario, della somma di € 4.835,00 per compensi, € 686,44 per spese legali, oltre spese 15%, IVA e CPA come per legge;
- in virtù della detta Ordinanza l'Avv. RA GI dava avvio alla procedura
Esecutiva, patrocinato e difeso dall'Avv. RI NG, nei confronti della sola
TT IL, notificandole Atto di Pignoramento Immobiliare, con cui si assoggettava a Pignoramento la sua quota di 1/3 dell'immobile sito in Napoli alla Via
Belsito, 19, Scala E, piano 4°, int. 8 (in N.C.E.U. alla Sez. CHI, Fol. 36, P.lla 744), per la somma di € 8.126,00 come da Atto di Precetto notificatole il 17.10.2014;
- detto era poi iscritto a ruolo con R.G.E. 83/2015; Controparte_4
-costituitasi nella detta procedura esecutiva, la TT IL avanzava Istanza di
Conversione del Pignoramento, che veniva accolta dal G.E. e pertanto provvedeva al versamento delle somme dovute al creditore procedente ed al difensore costituito, mediante accredito sul libretto della procedura dell'importo stabilito dal G.E. che veniva poi materialmente incassato e pagato il 17.01.2018 in favore dell'Avv.
GI RA e dell'Avv. RI NG (quest'ultima in qualità di attributario nel procedimento esecutivo), per un totale di € 11.104,66, di cui € 7.862,32 per il creditore procedente Avv. RA ed € 3.242,34 per spese di procedura esecutiva;
- già prima dell'avvio della procedura esecutiva, avverso l'Ordinanza ex art. 702 bis del 26.09.2014, titolo provvisoriamente esecutivo, veniva proposto Atto di Appello dalla e dalle SI TT che si concludeva con la Sentenza n. 5070/2022, CP_1
depositata il 30.11.2022, con cui la Corte di Appello di Napoli, accoglieva il gravame delle appellanti e pertanto condannava la parte appellata NG RI alla refusione delle spese legali sia del I° che del II° grado di giudizio;
- con il suddetto Atto di Appello non veniva avanzata domanda per la restituzione delle somme, medio tempore, riscosse coattivamente dalle controparti, in quanto precedenti all'esecuzione, e che la riforma delle Sentenza di primo grado ha comportato la caducazione del titolo esecutivo azionato dalle controparti stesse.
La Sentenza della Corte di Appello di Napoli n.5070/2022, che ha riformato la sentenza di primo grado, ha fatto venir meno il titolo esecutivo azionato dagli opponenti nelle rispettive qualità, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente.
Ha proposto opposizione, avverso il suddetto decreto ingiuntivo, l'Avv. GI
RA eccependo l'infondatezza ed improcedibilità dell'azione monitoria oltre ad eccepire la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta TT IL;
inoltre, in via riconvenzionale ha richiesto che l'Avv. RI NG fosse condannata a manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole chiedendone la chiamata in causa e vinte le spese di giudizio.
Nel giudizio riunito R.G.n.16633/2023, invece, l'opponente NG RI con un atto di opposizione sostanzialmente simile a quello proposto dal RA, eccepiva in via preliminare la improcedibilità ed inammissibilità della procedura monitoria promossa dalla TT IL. Spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dell'Avv. GI RA, affinchè fosse condannato a manlevare l'opponente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio chiedendone la chiamata in causa e vinte le spese di giudizio.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, mentre nel merito va rigettata l'opposizione per le ragioni che seguono.
Le opposizioni proposte nell'ambito dei due giudizi riuniti, risultano essere sostanzialmente identiche in quanto affrontano le medesime contestazioni ed eccezioni.
Prima di andare ad affrontare singolarmente le eccezioni sollevate dagli opponenti giova rammentare, in via preliminare che, in ossequio al principio dispositivo, che informa il processo civile (tra gli altri ex art. 115 c.p.c.), in presenza di una rappresentazione generica ovvero incompleta, non sorge alcun dovere del giudice di colmare le lacune assertive, anche attraverso l'esame dei documenti, la cui produzione
è strumentale soltanto alla prova di una circostanza precisamente e tempestivamente allegata, anche perché l'operazione, oltre ad eludere gli oneri di parte (art. 2697 c.c.), si rivelerebbe arbitraria (per tutte, Cass. civ., sez. un., 1 febbraio 2008, n. 2435).
Per quanto concerne la sollevata eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dagli opponenti, ai sensi dell'art. 163, co. 2 n.
3-bis, secondo cui il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe soggetto alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 (ovvero dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132), va rilevata l'infondatezza della sollevata eccezione. Infatti, giova ricordare che la mediazione è obbligatoria (a condizione di procedibilità) per controversie che riguardano specifiche materie, introdotte dal D.Lgs
28/2010 e ampliate dalla Riforma Cartabia (2023); tra le materie individuate figurano, condominio, diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento danni (responsabilità medica/sanitaria e diffamazione a mezzo stampa/pubblicità), e contratti bancari, assicurativi e finanziari.
Nel caso di specie, trattandosi di pagamento di somme di danaro derivanti da questioni che esulano le materie specificamente indicate dal legislatore con il D.Lgs 28/2010 e ampliate dalla Riforma Cartabia per cui sarebbe stato necessario, a pena di procedibilità della domanda, la proposizione del processo di mediazione non può trovare accoglimento la spiegata eccezione.
Altra eccezione, comunemente sollevata dagli opponenti, riguarda la fase monitoria secondo cui non vi erano i presupposti documentali per la concessione del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, anche tale eccezione, mossa con riguardo alla fase monitoria, risulta infondata atteso che, come ricordato da consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. n. 419.2006 e Cass.
n. 16034.2007). Sul punto gli opponenti debitori pur avendo a loro carico l'onere di provare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento non hanno dato alcuna prova in senso contrario.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione formulata dagli opponenti relativamente al divieto per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo, la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto genericamente e confusamente formulata.
In particolare, gli opponente hanno formulato, per lo più alla rinfusa e mischiandole spesso tra di loro, eccezioni del tutto generiche, quali il bis in idem , l'interesse ad agire o l'abuso del diritto, totalmente disancorate dalla realtà specifica (e, cioè, dal fatto posto a fondamento dell'ingiunzione), finendo in sostanza con il dedurre un elenco generale ed astratto di presunte violazioni di principi senza specificarne portata, modalità e contenuti in relazione ai fatti concreti di causa, rimettendo il giudizio sulla loro fondatezza alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che, tuttavia, non esonerano la parte opponente dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria eccezione o pretesa (cfr. al riguardo Trib.
Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
In mancanza di un'allegazione specifica, con l'indicazione dei concreti elementi di illegittimità, le dette eccezioni sono da considerarsi inammissibili o comunque non dimostrate.
Del pari infondata, infine, è la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta TT IL. Infatti, giova ricordare sul punto che, sebbene il titolo azionato (Ordinanza ex art. 702 bis e ss c.p.c. del 26.09.2014, emessa nell'ambito del procedimento R.G. 36585/2013) avesse condannato , TT IL, CP_1
e al pagamento in solido delle spese legali, l'Avv. Controparte_2 Controparte_3
GI RA, nella qualità di attributario ha dato avvio alla procedura esecutiva, nei confronti della sola TT IL che, anche in virtù del principio solidale, ha provveduto al pagamento di quanto richiesto ed è, in mancanza di prova contraria,
l'unica ad avere titolo per la richiesta di restituzione delle somme ingiunte.
Nel merito, inoltre, le parti opponenti non hanno contestato gli importi ingiunti limitandosi, nel presente giudizio di opposizione, a sollevare unicamente le sopraindicate eccezioni processuali.
Venendo ora all'esame delle domande riconvenzionali proposte trasversalmente e reciprocamente tra i soli opponenti va premesso che: Parte_1
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del
"simultaneus processus".
Orbene chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria come nel caso di specie, deve provare l'esistenza e l'entità del credito.
L'opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale precisando nel contempo che: Non modifica il regime dell'onere probatorio, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, neanche la qualificazione giuridica della domanda come di accertamento negativo del credito, dal momento che l'onere probatorio, gravante, a norma dell'art. 2697 c. c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
Nessuno degli opponenti ha dato prova o dimostrazione sufficiente ad esaminare specificamente le rispettive doglianze limitandosi unicamente a formulare reciproche domande riconvenzionali rimaste prive di riscontro.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M.
147/2022 con esclusione della fase istruttoria, valori minimi, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- respinge la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3991/2023
(R.G.11796/2023) emesso dal Tribunale di Napoli il 08.06.2023;
- condanna parte attrice opponente GI RA alla rifusione in favore di parte convenuta opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase decisionale oltre spese generali ed accessori di legge.
- condanna parte attrice opponente RI NG alla rifusione in favore di parte convenuta opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase decisionale oltre spese generali ed accessori di legge.
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 3991/2023
(R.G.11796/2023) emesso dal Tribunale di Napoli il 08.06.2023;
Napoli, 15.12.2025
Il Giudice
Dr. AN BA