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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3495/2022 Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 7431/2022 vertente
TRA
in Napoli (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 sito al medesimo indirizzo, in persona dell'Amministratore pro tempore
Avv.Annalisa Amirante, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
Caravaglios n. 36, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Amirante (C.F.
), dalla quale è rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 delibera assembleare del 5.3.2023 e del 19.4.2023, in sostituzione dlel'Avv.Fabio Esposito
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Bologna, Via Stalingrado, 45, in persona del suo procuratore speciale dott. , rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla Controparte_2 comparsa di risposta, dagli avv.ti Faustino RE (C.F.
), e IO RE (C.F. C.F._2 ), con studio in Napoli alla Via M. Cervantes de C.F._3
Saavedra, 64, dove è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c depositate, entrambe le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 07.02.19 il Parte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, conveniva in
[...] giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed esponeva che:
- in data 19.06.2018 il diffidava il ad Controparte_3 Parte_1 intervenire urgentemente per ripristinare la funzionalità della rete fognaria eliminando i dissesti con recupero dello stato di sicurezza e igiene dei luoghi;
- in data 30.06.2018 la diffida perveniva a conoscenza dell'amministratore pro tempore Avv. Del Prete, che si attivava tempestivamente per ottemperare alla stessa conferendo incarico all'Arch. affinché: comunicasse immediatamente agli Persona_1
Enti competenti l'intervento del per la messa in sicurezza del Parte_1 sistema fognario e di qualsiasi altra attività finalizzata CP_4 all'ottemperanza della diffida;
relazionasse il , in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., sullo stato del sistema fognario e indicasse le opere necessarie per eliminare le perdite di percolato dalla fogna condominiale nei locali cantinati;
vigilasse sull'attuazione delle norme di legge su prevenzione infortuni sul lavoro e igiene del lavoro da parte delle imprese incaricate dei lavori;
provvedesse a redigere la documentazione tecnica per il totale rifacimento dell'impianto fognario coerentemente alle normative del di Napoli;
relazionasse al agli CP_3 Controparte_3 altri Enti competenti in ordine all'eliminato pericolo;
- benché l'incaricato avesse iniziato a svolgere i compiti affidatigli già dal mese di luglio 2018, nelle more, in data 31.07.2018, il Controparte_3 inoltrava all'amministrazione del l'ordinanza sindacale n. 12, Parte_1 rinnovando l'ordine di ripristino della condotta fognaria lesionata
- l'amministratore del condominio conferiva incarico all'impresa
Impiantistica Meridionale S.r.l. di Olimpio Ferrante per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino dei luoghi;
- il costo complessivo (come da allegata fattura n. 128/2018) ammontava ad E. 17.600,00 oltre spese, anticipati dal Condominio in ragione dell'urgenza;
- in data 05.10.2018 l'assemblea condominiale ratificava l'operato dell'amministratore e della ditta incaricata del ripristino;
- i lavori venivano completati ad opera d'arte, come comprovato dal certificato di eliminato pericolo e dalla certificazione della corretta esecuzione dei lavori di ripristino;
- il era assicurato in forma completa per i Parte_2 Parte_1 danni conseguenti ad ogni tipo di fuoriuscita di liquidi, giusta polizza globale fabbricati assicurativa n. X98976006-12, contratta con la n data 11.07.2013, con scadenza in data 10.07.2018; CP_1
- in data 17.10.2018, l'amministratore inoltrava alla a richiesta CP_1 di rimborso delle spese sostenute, a titolo di indennizzo di assicurazione in forza della predetta polizza;
- la on provvedeva al rimborso secondo quanto previsto dalla CP_1 polizza assicurativa in essere, motivo per il quale il Condominio, in data
19.12.2018, depositava istanza di mediazione;
- la mediazione aveva esito negativo per mancata comparizione della
CP_1
Tanto premesso, chiedeva: “1) Accertare e dichiarare il diritto al rimborso dell'importo di E. 17.600,00 oltre spese, ovvero per la cifra maggiore accertata dall'On. Giudicante adito, anticipato dal Parte_1 [...]
per le causali di cui in premessa; 2) Per l'effetto, condannare Parte_1 la Compagnia assicuratrice in forza della polizza n. Controparte_1 X98976006-12 contratta dall'istante , al pagamento del Parte_1 suindicato importo quale indennizzo per le spese sostenute; 3)
Condannare essa intimata in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento di tutte le spese di giustizia, compensi di giudizio, spese esenti, spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese e degli onorari di mediazione, con attribuzione al legale per fattane anticipazione.”
Si costituiva la la quale contestava la Controparte_1 domanda sostenendo che:
- a parte le altre limitazioni ed esclusioni della garanzia, era del tutto infondato l'assunto per il quale con la polizza n. X98976006-12 essa si sarebbe obbligata a rimborsare al le spese di ripristino degli Parte_1 impianti condominiali che si fossero rotti, essendosi la stessa obbligata solo ed esclusivamente a risarcire ai terzi - sussistendone i presupposti
- i danni subiti in conseguenza delle rotture o cattivi funzionamenti degli impianti;
- conseguentemente, rappresentando incontestabilmente le somme richieste oneri di ripristino per i quali la polizza non prevede alcuna garanzia, mancava l'antecedente per l'eventuale accoglimento delle domande proposte dal;
Parte_1
- l'art.1917 c.c. prevede che l'assicuratore sia obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto deve pagare ad un terzo per un fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, non anche a tenerlo indenne di quanto abbia spontaneamente pagato;
- in ogni caso, le spese sostenute riguardavano la ricostruzione di un corsetto fognario vetusto e carente di manutenzione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree con vittoria delle spese di giustizia.
Depositata documentazione, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza n. 7431/2022 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea e condannava il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 1.8.2022, proponeva appello il , sulla base di due Parte_3 motivi, così rubricati: 1. “Falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;
2. “Erronea condanna alla refusione delle spese di lite a carico dell'odierno appellante, con falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e in violazione dell'art. 92 c.p.c.”.
Chiedeva in accoglimento della domanda proposta in primo grado:
“a) Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al rimborso dell'importo di € 17.600,00 oltre spese ovvero della cifra maggiore accertata, quale anticipata dall'appellante e giusta suesposto rapporto di garanzia, e per
l'effetto condannare la compagnia appellata al relativo pagamento;
b) per la soccombenza, condannare controparte all'integrale refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, a distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva l'appellata la quale Controparte_1 contestava l'appello sostenendo la correttezza dell'impugnata sentenza.
Chiedeva, pertanto, che la Corte, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, dichiarasse l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., e, subordinatamente, infondato, e che, in entrambi i casi lo rigettasse, condannando il appellante a pagare anche le Parte_1 spese del secondo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. proposta dall'appellata in quanto del tutto generica, essendosi essa limitata a dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata, se non sulla base delle eccezioni di merito successivamente indicate che richiedono un accertamento all'esito del giudizio di appello che preclude “prima facie” la chiesta pronuncia di inammissibilità.
In ogni caso, la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la
Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Prima di esaminare i motivi posti a sostegno dell'appello proposto e le censure avanzate avverso la sentenza di primo grado occorre ripercorrere brevemente la vicenda. In data 11.06.2018 il personale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque eseguiva sopralluogo presso lo stabile di , rilevando Parte_2 che le infiltrazioni nei locali cantinati dello stesso con buona probabilità provenivano da un sovrastante corsetto fognario al servizio dell'edificio che presentava una tubazione interna occlusa e si presentava in pessimo stato conservativo, per cui non era in grado di assicurare un regolare funzionamento dell'impianto. All'esito di tali rilievi il in Controparte_3 data 19.6.2018, con atto di diffida n. PG/2018/562354, intimava al
, in persona del l.r.p.t., di intervenire urgentemente per Parte_1 ripristinare la funzionalità della rete fognaria eliminando i dissesti con recupero dello stato di sicurezza e igiene dei luoghi e installando un chiusino in ghisa a copertura del pozzetto fognario. In data 31.7.2018 il notificava l'ordinanza sindacale n.12 ordinando il Controparte_3 ripristino ad horas della condotta fognaria lesionata. L'amministratore pro tempore provvedeva celermente in ottemperanza alle diffide e Parte all'ordinanza sindacale, nonché a quanto richiesto dall' e dai tecnici del servizio fognature del Controparte_3
In data 8.09.2018 l'amministratore riceveva la notifica di un ricorso d'urgenza ex art. 696 c.p.c. promosso dai sigg.ri e Parte_5
Ferrante contro il e il n Parte_2 Controparte_3 relazione all'evento dannoso in questione. Nel procedimento per ATP
l'Ing. veniva chiamato a redigere CTU atta ad accertare Persona_2 le eventuali responsabilità del nella produzione delle Parte_1 infiltrazioni, nonché la sussistenza e le cause o concause dei danni da infiltrazioni.
I lavori di bonifica e di ripristino con sostituzione del tratto di rete fognaria condominiale venivano affidati alla Controparte_5 la quale iniziava gli stessi in data 20.09.2018, vale a dire dopo che i locali oggetto di intervento venivano resi disponibili dalla proprietà, e gli ultimava in data 2.10.2018, riconsegnando gli stessi alla proprietà in data
5.10.2018. Ciò premesso in punto di fatto, oggetto di contestazione tra le parti risulta essere la questione relativa all'operatività o meno della polizza globale fabbricati stipulata dal con la (polizza n. Parte_1 CP_1
X98976006-12), posto che, da un lato l'appellante ritiene che l'evento dannoso dedotto in lite rientri nella garanzia stipulata dal e Parte_1 che quindi l'Assicurazione sia tenuta a rimborsare a titolo di indennizzo la somma di E. 17.600,00 anticipata dal all' Parte_1 [...]
per il ripristino della condotta fognaria Controparte_6 lesionata;
dall'altro la convenuta ssume che lo stesso evento CP_1 sia estraneo alla polizza stipulata dal , essendo Parte_1 espressamente esclusi i danni da fuoriuscita di acqua causati da
“occlusioni” delle condotte, nonché le spese di ricerca ed eliminazione del guasto.
Il giudice di prime cure - dopo aver precisato che la polizza globale fabbricati stipulata dal prevede non soltanto Parte_1
l'indennizzabilità dei danni cagionati a terzi, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, ma anche dei danni materiali al fabbricato derivanti da una serie di eventi specificamente contemplati nelle condizioni generali di contratto – incendio, altri danni materiali, fuoriuscita liquidi (fuoriuscita acque condotte e altri liquidi;
occlusione/rigurgito e trabocco;
gelo; spese di ricerca e ripristino) , come si evince dall'espressa indicazione del premio versato per tale causale - ritiene tuttavia che resti a carico del l'onere probatorio relativo all'oggetto della Controparte_7 copertura assicurativa qualora l'assicuratore/convenuto per l'adempimento del contratto alleghi l'esclusione della garanzia come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto
(cfr. Cass. n. 9205/2021). Inoltre, non reputa necessaria la specifica approvazione per iscritto delle clausole del contratto che delimitano il rischio assicurato, considerandole non tali da limitare la responsabilità dell'assicuratore, bensì volte ad individuare l'oggetto del contratto (cfr.
Cass. n. 14280/2017). In particolare, il Tribunale di Napoli rileva che “il non ha Parte_1 fornito una prova idonea circa la derivazione delle perdite di percolato all'interno dei locali cantinati dalla “rottura” di una condotta fognaria condominiale”, e che, come risulta anche dalla circostanza che la relazione dell'11.06.2018 redatta dal Servizio Ciclo Integrato imputava indistintamente l'evento dannoso all'occlusione e alla rottura di una tubazione fognaria, le indagini svolte miravano a stabilire soltanto la riconducibilità dell'evento dannoso all'impianto di pertinenza condominiale ovvero comunale e non a ricercarne le relative cause, per cui mancava un “effettivo accertamento delle specifiche cause del fenomeno infiltrativo”.
Ritiene pertanto che “alla stregua della documentazione prodotta in atti ed in mancanza di ulteriori elementi probatori che era onere del
fornire, la prova della derivazione del danno dalla “rottura Parte_1 accidentale” di una tubatura condominiale sia oltremodo incerta, non potendo escludersi che lo stesso sia stato, invece, causato da un'occlusione ovvero dalla mancata manutenzione dell'impianto, eventi espressamente esclusi dalla garanzia assicurativa in base alle condizioni generali di contratto”.
Contesta tale decisione l'appellante.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.”, censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che il non avrebbe provato il danno da Parte_1 rottura accidentale della condotta fognaria, sostenendo che non vi sarebbe alcuna contraddizione – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado – tra le conclusioni dei tecnici del CP_3
la consulenza resa all'esito del procedimento per accertamento
[...] tecnico preventivo, instaurato da tale nei confronti del Parte_5
in relazione all'evento dannoso in questione, dal C.T.U., Ing. Parte_1
, poiché quest'ultimo ribadiva, in continuità con il personale del Per_2
Servizio Ciclo Integrato delle Acque del cfr. relazione Controparte_3 11.06.2018), che il corsetto e il collettore fognario risultavano in dissesto all'esito del rilievo da lui effettuato in data 24.09.2018.
Sostiene inoltre l'appellante che la valutazione dei tecnici del CP_3 che individuarono quale possibile causa delle infiltrazioni
[...]
l'occlusione di una tubazione interna, non può che essere ricondotta al campo delle mere ipotesi non riscontrate. D'altro canto gli stessi tecnici asserivano nella relazione dell'11.06.2018 che “quanto rilevato nel corso del sopralluogo deve intendersi quale segnalazione e quindi non può ritenersi esaustivo rispetto alla problematica individuata”. Peraltro nessuna occlusione era stata riscontrata né dai tecnici del CP_3
é dal C.T.U., il quale individuava la causa delle infiltrazioni nella
[...] rottura del corsetto di scarico fognario afferente al . Parte_1
Inoltre ad ulteriore riprova della derivazione del danno dalla rottura accidentale della condotta fognaria l'appellante richiamava i rilievi tecnici svolti dal consulente di parte del , Arch. , nonché il Parte_1 Per_1 certificato di regolare esecuzione dei lavori che, nella descrizione dei lavori, si riferiva alla “rimozione delle tubazioni danneggiate”.
Ciò detto, l'appellante ribadisce ulteriormente l'ingiustizia della impugnata pronuncia in considerazione del fatto che, in ogni caso, la rottura accidentale non sarebbe l'unica possibile causa di attivazione della garanzia, essendo espressamente previsto nella polizza che le garanzie investono: incendio, altri danni materiali e Forma completa-
Fuoriuscita liquidi (Fuoriuscita acqua condotta e altri liquidi;
Occlusione/rigurgito e/o trabocco;
Gelo; Spese di ricerca e ripristino)'.
Peraltro, lo stesso contratto assicurativo versato in atti dalla compagnia nel “Quadro I – Incendio e altri danni materiali” al punto 1.4 prevede che:
“La Società indennizza, entro la somma assicurate e nei imiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da: 1.4.1
Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi causata da un guasto o una rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato; 1.4.2
Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi causata da occlusione degli impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento al servizio del Fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso.
Sono altresì ritenute indennizzabili, ex par.
1.4.4. del contratto di assicurazione, le spese di ricerca e ripristino a parziale deroga di quanto indicato ai punti 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 (che escludono le spese sostenute per demolire e ripristinare parte del fabbricato e degli impianti al fine di ricercare ed eliminare il guasto o la rottura che hanno originato la fuoriuscita di liquidi). E' previsto altresì che in caso di danno rientrante nelle garanzie previste ai precedenti punti la Società rimborsi le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti, anche in caso di danno causato solo a terzi.
La censura è fondata.
Erroneamente il giudice di prime cure riteneva che la consulenza tecnica redatta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n.22356/2018 fosse inidonea a provare la derivazione delle perdite di percolato all'interno dei locali cantinati dalla rottura di una condotta fognaria . CP_4
Va chiarito che, in base all'orientamento interpretativo prevalente, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. n. 13229/2015;
n. 8459/2020; n. 31312/2021). Tale qualità può essere riconosciuta alla relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, la quale entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito (nel caso di specie la compagnia assicurativa) non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr. Cass. n. 8496/2023).
Posto che la consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n.22356/2018 è prova idonea a fondare il convincimento del giudicante sui fatti di causa, va rilevato che non è ravvisabile la contraddittorietà, ritenuta dal giudice di prime cure, tra quest'ultima e la relazione risultante dal sopralluogo dell'Ufficio Tecnico dell'11.6.2018.
In primo luogo va considerato che la relazione dell'Ufficio Tecnico costituiva l'esito di un'indagine volta a stabilire soltanto la riconducibilità del danno all'impianto di pertinenza condominiale ovvero comunale al fine di valutare la necessità di diffidare il condominio ad apportare le necessarie riparazioni, e non ad individuare con precisione e in via definitiva l'origine e la causa del problema, sicchè è irrilevante che i tecnici intervenuti abbiano ritenuta incerta l'esatta individuazione della causa del fenomeno infiltrativo nell'occlusione o nella rottura, tanto da affermare che “quanto rilevato nel corso del sopralluogo è da intendersi quale segnalazione e quindi non può ritenersi esaustivo rispetto alla problematica individuata”.
Diversamente invece le considerazioni rese dal CTU all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, essendo stato egli specificamente incaricato di indicare, tra l'altro, le cause o le concause dei danni da infiltrazione e allagamento. In particolare, sul punto egli distingueva “la causa congenita, dovuta alle caratteristiche costruttive dell'immobile, dal contributo provocato dalla rottura della condotta fognaria condominiale, già riparata in corso di CTU”.
Nemmeno è condivisibile quanto sostenuto dal giudice di prime cure in ordine al carattere non dirimente della consistenza delle opere di ripristino nella ricostruzione del tratto fognario e nella rimozione delle tubazioni danneggiate - come risultante dal certificato di regolare esecuzione - “per ritenere che la fuoriuscita delle acque luride sia stata causata da una rottura accidentale della tubazione”.
Invero, dalla comunicazione dell'attività professionale svolta dall'Arch.
[...]
Per_
, dal certificato di eliminato pericolo e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino da parte della ditta esecutrice, si è in grado di ricostruire il preesistente stato delle condutture fognarie interessate. L'arch. riferiva a mezzo pec come, sin dalla Persona_1 prima verifica, all'esito della ricostruzione dell'impianto fognario dell'intero edificio, si erano individuati “punti critici già collassati” del tratto fognario, con particolare riferimento all'ultimo tratto fognario che attraversa i locali interrati di proprietà di prima di immettersi, poi, Pt_5 nella dorsale comunale. In seguito ad una seconda ispezione, risultava
“necessario procedere con urgenza alla riparazione o alla sostituzione” dell'ultimo tratto dell'impianto fognario, quello coinvolto dalla diffida, per cui appare manifesto che oggetto di intervento fosse un tratto fognario rotto, non occluso.
Poiché tutti gli elementi disponibili sono idonei a dimostrare che il danno da infiltrazioni di cui è causa abbia avuto origine da un guasto o una rottura di natura accidentale dell'impianto igienico, la fattispecie analizzata rientra senz'altro nelle categorie di indennizzo previste dalla polizza n. X98976006-12 (punto 1.4.1 del contratto di assicurazione per il fabbricato).
Circa l'indennizzabilità delle spese sostenute dal per Parte_1 riparare e sostituire le tubazioni, al di là della circostanza che espressamente la polizza stipulata dal con la compagnia Parte_1 assicurativa prevede che le garanzie offerte dalla compagnia investono:
Incendio, Altri danni materiali e Forma completa-Fuoriuscita liquidi
(Fuoriuscita acqua condotta e altri liquidi;
Occlusione/rigurgito e/o trabocco;
Gelo; Spese di ricerca e ripristino), lo stesso contratto di assicurazione, al punto 1.4.4 prevede che, in deroga parziale a quanto indicato ai punti 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 (che escludono l'indennizzo delle spese sostenute per demolire e ripristinare gli impianti per ricercare ed eliminare guasti e rotture all'origine delle infiltrazioni), a seguito di un danno rientrante nelle garanzie per fuoriuscita di liquidi a causa di rotture accidentali, occlusioni o gelo, la Società si impegna a rimborsare anche
“le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni
e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti, anche in caso di danno causato solo a terzi. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 5% della Somma assicurata con il limite di euro
50.000 per Sinistro e periodo assicurativo”.
La pretesa avanzata dal al ottenere il pagamento della Controparte_8 somma di E.17.600,00, pari al costo dell'intervento effettuato, come da allegata fattura n.128/2018, si appalesa fondata.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza va accolta la domanda proposta dal e per l'effetto la Parte_3 [...] va condannata al pagamento della somma di Controparte_1
E.17.600,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In ragione della totale riforma dell'impugnata sentenza, il secondo motivo d'appello rubricato “Erronea condanna alla refusione delle spese di lite a carico dell'odierno appellante, con falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e in violazione dell'art. 92 c.p.c.” è da considerarsi assorbito.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della pronuncia gravata impone infatti alla Corte di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere deve essere attribuito e ripartito avendo riguardo all'esito finale della lite (Cass.13.7.2020
n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559). Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vanno poste a carico dell'appellata Controparte_1 in favore dell'appellante .
[...] Parte_2
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, applicando i valori tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta e con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado d'appello.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona Parte_2 dell'Amministratore pro tempore, avverso la sentenza n. 7431/2022 del
Tribunale di Napoli nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data
1.8.2022, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna , al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di E.17.600,00, oltre Parte_3 interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
b) condanna, inoltre, al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di entrambi i gradi Parte_3 di giudizio, che liquida quanto al primo grado in E. 3.500,00 per compensi ed E.237,00 per esborsi e quanto al secondo grado in E. 2.800,00 per compensi ed E.355,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli, addì 24.7.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3495/2022 Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 7431/2022 vertente
TRA
in Napoli (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 sito al medesimo indirizzo, in persona dell'Amministratore pro tempore
Avv.Annalisa Amirante, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
Caravaglios n. 36, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Amirante (C.F.
), dalla quale è rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 delibera assembleare del 5.3.2023 e del 19.4.2023, in sostituzione dlel'Avv.Fabio Esposito
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Bologna, Via Stalingrado, 45, in persona del suo procuratore speciale dott. , rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla Controparte_2 comparsa di risposta, dagli avv.ti Faustino RE (C.F.
), e IO RE (C.F. C.F._2 ), con studio in Napoli alla Via M. Cervantes de C.F._3
Saavedra, 64, dove è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c depositate, entrambe le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 07.02.19 il Parte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, conveniva in
[...] giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed esponeva che:
- in data 19.06.2018 il diffidava il ad Controparte_3 Parte_1 intervenire urgentemente per ripristinare la funzionalità della rete fognaria eliminando i dissesti con recupero dello stato di sicurezza e igiene dei luoghi;
- in data 30.06.2018 la diffida perveniva a conoscenza dell'amministratore pro tempore Avv. Del Prete, che si attivava tempestivamente per ottemperare alla stessa conferendo incarico all'Arch. affinché: comunicasse immediatamente agli Persona_1
Enti competenti l'intervento del per la messa in sicurezza del Parte_1 sistema fognario e di qualsiasi altra attività finalizzata CP_4 all'ottemperanza della diffida;
relazionasse il , in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., sullo stato del sistema fognario e indicasse le opere necessarie per eliminare le perdite di percolato dalla fogna condominiale nei locali cantinati;
vigilasse sull'attuazione delle norme di legge su prevenzione infortuni sul lavoro e igiene del lavoro da parte delle imprese incaricate dei lavori;
provvedesse a redigere la documentazione tecnica per il totale rifacimento dell'impianto fognario coerentemente alle normative del di Napoli;
relazionasse al agli CP_3 Controparte_3 altri Enti competenti in ordine all'eliminato pericolo;
- benché l'incaricato avesse iniziato a svolgere i compiti affidatigli già dal mese di luglio 2018, nelle more, in data 31.07.2018, il Controparte_3 inoltrava all'amministrazione del l'ordinanza sindacale n. 12, Parte_1 rinnovando l'ordine di ripristino della condotta fognaria lesionata
- l'amministratore del condominio conferiva incarico all'impresa
Impiantistica Meridionale S.r.l. di Olimpio Ferrante per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino dei luoghi;
- il costo complessivo (come da allegata fattura n. 128/2018) ammontava ad E. 17.600,00 oltre spese, anticipati dal Condominio in ragione dell'urgenza;
- in data 05.10.2018 l'assemblea condominiale ratificava l'operato dell'amministratore e della ditta incaricata del ripristino;
- i lavori venivano completati ad opera d'arte, come comprovato dal certificato di eliminato pericolo e dalla certificazione della corretta esecuzione dei lavori di ripristino;
- il era assicurato in forma completa per i Parte_2 Parte_1 danni conseguenti ad ogni tipo di fuoriuscita di liquidi, giusta polizza globale fabbricati assicurativa n. X98976006-12, contratta con la n data 11.07.2013, con scadenza in data 10.07.2018; CP_1
- in data 17.10.2018, l'amministratore inoltrava alla a richiesta CP_1 di rimborso delle spese sostenute, a titolo di indennizzo di assicurazione in forza della predetta polizza;
- la on provvedeva al rimborso secondo quanto previsto dalla CP_1 polizza assicurativa in essere, motivo per il quale il Condominio, in data
19.12.2018, depositava istanza di mediazione;
- la mediazione aveva esito negativo per mancata comparizione della
CP_1
Tanto premesso, chiedeva: “1) Accertare e dichiarare il diritto al rimborso dell'importo di E. 17.600,00 oltre spese, ovvero per la cifra maggiore accertata dall'On. Giudicante adito, anticipato dal Parte_1 [...]
per le causali di cui in premessa; 2) Per l'effetto, condannare Parte_1 la Compagnia assicuratrice in forza della polizza n. Controparte_1 X98976006-12 contratta dall'istante , al pagamento del Parte_1 suindicato importo quale indennizzo per le spese sostenute; 3)
Condannare essa intimata in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento di tutte le spese di giustizia, compensi di giudizio, spese esenti, spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese e degli onorari di mediazione, con attribuzione al legale per fattane anticipazione.”
Si costituiva la la quale contestava la Controparte_1 domanda sostenendo che:
- a parte le altre limitazioni ed esclusioni della garanzia, era del tutto infondato l'assunto per il quale con la polizza n. X98976006-12 essa si sarebbe obbligata a rimborsare al le spese di ripristino degli Parte_1 impianti condominiali che si fossero rotti, essendosi la stessa obbligata solo ed esclusivamente a risarcire ai terzi - sussistendone i presupposti
- i danni subiti in conseguenza delle rotture o cattivi funzionamenti degli impianti;
- conseguentemente, rappresentando incontestabilmente le somme richieste oneri di ripristino per i quali la polizza non prevede alcuna garanzia, mancava l'antecedente per l'eventuale accoglimento delle domande proposte dal;
Parte_1
- l'art.1917 c.c. prevede che l'assicuratore sia obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto deve pagare ad un terzo per un fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, non anche a tenerlo indenne di quanto abbia spontaneamente pagato;
- in ogni caso, le spese sostenute riguardavano la ricostruzione di un corsetto fognario vetusto e carente di manutenzione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree con vittoria delle spese di giustizia.
Depositata documentazione, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza n. 7431/2022 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea e condannava il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 1.8.2022, proponeva appello il , sulla base di due Parte_3 motivi, così rubricati: 1. “Falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;
2. “Erronea condanna alla refusione delle spese di lite a carico dell'odierno appellante, con falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e in violazione dell'art. 92 c.p.c.”.
Chiedeva in accoglimento della domanda proposta in primo grado:
“a) Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al rimborso dell'importo di € 17.600,00 oltre spese ovvero della cifra maggiore accertata, quale anticipata dall'appellante e giusta suesposto rapporto di garanzia, e per
l'effetto condannare la compagnia appellata al relativo pagamento;
b) per la soccombenza, condannare controparte all'integrale refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, a distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva l'appellata la quale Controparte_1 contestava l'appello sostenendo la correttezza dell'impugnata sentenza.
Chiedeva, pertanto, che la Corte, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, dichiarasse l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., e, subordinatamente, infondato, e che, in entrambi i casi lo rigettasse, condannando il appellante a pagare anche le Parte_1 spese del secondo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. proposta dall'appellata in quanto del tutto generica, essendosi essa limitata a dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata, se non sulla base delle eccezioni di merito successivamente indicate che richiedono un accertamento all'esito del giudizio di appello che preclude “prima facie” la chiesta pronuncia di inammissibilità.
In ogni caso, la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la
Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Prima di esaminare i motivi posti a sostegno dell'appello proposto e le censure avanzate avverso la sentenza di primo grado occorre ripercorrere brevemente la vicenda. In data 11.06.2018 il personale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque eseguiva sopralluogo presso lo stabile di , rilevando Parte_2 che le infiltrazioni nei locali cantinati dello stesso con buona probabilità provenivano da un sovrastante corsetto fognario al servizio dell'edificio che presentava una tubazione interna occlusa e si presentava in pessimo stato conservativo, per cui non era in grado di assicurare un regolare funzionamento dell'impianto. All'esito di tali rilievi il in Controparte_3 data 19.6.2018, con atto di diffida n. PG/2018/562354, intimava al
, in persona del l.r.p.t., di intervenire urgentemente per Parte_1 ripristinare la funzionalità della rete fognaria eliminando i dissesti con recupero dello stato di sicurezza e igiene dei luoghi e installando un chiusino in ghisa a copertura del pozzetto fognario. In data 31.7.2018 il notificava l'ordinanza sindacale n.12 ordinando il Controparte_3 ripristino ad horas della condotta fognaria lesionata. L'amministratore pro tempore provvedeva celermente in ottemperanza alle diffide e Parte all'ordinanza sindacale, nonché a quanto richiesto dall' e dai tecnici del servizio fognature del Controparte_3
In data 8.09.2018 l'amministratore riceveva la notifica di un ricorso d'urgenza ex art. 696 c.p.c. promosso dai sigg.ri e Parte_5
Ferrante contro il e il n Parte_2 Controparte_3 relazione all'evento dannoso in questione. Nel procedimento per ATP
l'Ing. veniva chiamato a redigere CTU atta ad accertare Persona_2 le eventuali responsabilità del nella produzione delle Parte_1 infiltrazioni, nonché la sussistenza e le cause o concause dei danni da infiltrazioni.
I lavori di bonifica e di ripristino con sostituzione del tratto di rete fognaria condominiale venivano affidati alla Controparte_5 la quale iniziava gli stessi in data 20.09.2018, vale a dire dopo che i locali oggetto di intervento venivano resi disponibili dalla proprietà, e gli ultimava in data 2.10.2018, riconsegnando gli stessi alla proprietà in data
5.10.2018. Ciò premesso in punto di fatto, oggetto di contestazione tra le parti risulta essere la questione relativa all'operatività o meno della polizza globale fabbricati stipulata dal con la (polizza n. Parte_1 CP_1
X98976006-12), posto che, da un lato l'appellante ritiene che l'evento dannoso dedotto in lite rientri nella garanzia stipulata dal e Parte_1 che quindi l'Assicurazione sia tenuta a rimborsare a titolo di indennizzo la somma di E. 17.600,00 anticipata dal all' Parte_1 [...]
per il ripristino della condotta fognaria Controparte_6 lesionata;
dall'altro la convenuta ssume che lo stesso evento CP_1 sia estraneo alla polizza stipulata dal , essendo Parte_1 espressamente esclusi i danni da fuoriuscita di acqua causati da
“occlusioni” delle condotte, nonché le spese di ricerca ed eliminazione del guasto.
Il giudice di prime cure - dopo aver precisato che la polizza globale fabbricati stipulata dal prevede non soltanto Parte_1
l'indennizzabilità dei danni cagionati a terzi, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, ma anche dei danni materiali al fabbricato derivanti da una serie di eventi specificamente contemplati nelle condizioni generali di contratto – incendio, altri danni materiali, fuoriuscita liquidi (fuoriuscita acque condotte e altri liquidi;
occlusione/rigurgito e trabocco;
gelo; spese di ricerca e ripristino) , come si evince dall'espressa indicazione del premio versato per tale causale - ritiene tuttavia che resti a carico del l'onere probatorio relativo all'oggetto della Controparte_7 copertura assicurativa qualora l'assicuratore/convenuto per l'adempimento del contratto alleghi l'esclusione della garanzia come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto
(cfr. Cass. n. 9205/2021). Inoltre, non reputa necessaria la specifica approvazione per iscritto delle clausole del contratto che delimitano il rischio assicurato, considerandole non tali da limitare la responsabilità dell'assicuratore, bensì volte ad individuare l'oggetto del contratto (cfr.
Cass. n. 14280/2017). In particolare, il Tribunale di Napoli rileva che “il non ha Parte_1 fornito una prova idonea circa la derivazione delle perdite di percolato all'interno dei locali cantinati dalla “rottura” di una condotta fognaria condominiale”, e che, come risulta anche dalla circostanza che la relazione dell'11.06.2018 redatta dal Servizio Ciclo Integrato imputava indistintamente l'evento dannoso all'occlusione e alla rottura di una tubazione fognaria, le indagini svolte miravano a stabilire soltanto la riconducibilità dell'evento dannoso all'impianto di pertinenza condominiale ovvero comunale e non a ricercarne le relative cause, per cui mancava un “effettivo accertamento delle specifiche cause del fenomeno infiltrativo”.
Ritiene pertanto che “alla stregua della documentazione prodotta in atti ed in mancanza di ulteriori elementi probatori che era onere del
fornire, la prova della derivazione del danno dalla “rottura Parte_1 accidentale” di una tubatura condominiale sia oltremodo incerta, non potendo escludersi che lo stesso sia stato, invece, causato da un'occlusione ovvero dalla mancata manutenzione dell'impianto, eventi espressamente esclusi dalla garanzia assicurativa in base alle condizioni generali di contratto”.
Contesta tale decisione l'appellante.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.”, censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che il non avrebbe provato il danno da Parte_1 rottura accidentale della condotta fognaria, sostenendo che non vi sarebbe alcuna contraddizione – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado – tra le conclusioni dei tecnici del CP_3
la consulenza resa all'esito del procedimento per accertamento
[...] tecnico preventivo, instaurato da tale nei confronti del Parte_5
in relazione all'evento dannoso in questione, dal C.T.U., Ing. Parte_1
, poiché quest'ultimo ribadiva, in continuità con il personale del Per_2
Servizio Ciclo Integrato delle Acque del cfr. relazione Controparte_3 11.06.2018), che il corsetto e il collettore fognario risultavano in dissesto all'esito del rilievo da lui effettuato in data 24.09.2018.
Sostiene inoltre l'appellante che la valutazione dei tecnici del CP_3 che individuarono quale possibile causa delle infiltrazioni
[...]
l'occlusione di una tubazione interna, non può che essere ricondotta al campo delle mere ipotesi non riscontrate. D'altro canto gli stessi tecnici asserivano nella relazione dell'11.06.2018 che “quanto rilevato nel corso del sopralluogo deve intendersi quale segnalazione e quindi non può ritenersi esaustivo rispetto alla problematica individuata”. Peraltro nessuna occlusione era stata riscontrata né dai tecnici del CP_3
é dal C.T.U., il quale individuava la causa delle infiltrazioni nella
[...] rottura del corsetto di scarico fognario afferente al . Parte_1
Inoltre ad ulteriore riprova della derivazione del danno dalla rottura accidentale della condotta fognaria l'appellante richiamava i rilievi tecnici svolti dal consulente di parte del , Arch. , nonché il Parte_1 Per_1 certificato di regolare esecuzione dei lavori che, nella descrizione dei lavori, si riferiva alla “rimozione delle tubazioni danneggiate”.
Ciò detto, l'appellante ribadisce ulteriormente l'ingiustizia della impugnata pronuncia in considerazione del fatto che, in ogni caso, la rottura accidentale non sarebbe l'unica possibile causa di attivazione della garanzia, essendo espressamente previsto nella polizza che le garanzie investono: incendio, altri danni materiali e Forma completa-
Fuoriuscita liquidi (Fuoriuscita acqua condotta e altri liquidi;
Occlusione/rigurgito e/o trabocco;
Gelo; Spese di ricerca e ripristino)'.
Peraltro, lo stesso contratto assicurativo versato in atti dalla compagnia nel “Quadro I – Incendio e altri danni materiali” al punto 1.4 prevede che:
“La Società indennizza, entro la somma assicurate e nei imiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da: 1.4.1
Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi causata da un guasto o una rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato; 1.4.2
Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi causata da occlusione degli impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento al servizio del Fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso.
Sono altresì ritenute indennizzabili, ex par.
1.4.4. del contratto di assicurazione, le spese di ricerca e ripristino a parziale deroga di quanto indicato ai punti 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 (che escludono le spese sostenute per demolire e ripristinare parte del fabbricato e degli impianti al fine di ricercare ed eliminare il guasto o la rottura che hanno originato la fuoriuscita di liquidi). E' previsto altresì che in caso di danno rientrante nelle garanzie previste ai precedenti punti la Società rimborsi le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti, anche in caso di danno causato solo a terzi.
La censura è fondata.
Erroneamente il giudice di prime cure riteneva che la consulenza tecnica redatta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n.22356/2018 fosse inidonea a provare la derivazione delle perdite di percolato all'interno dei locali cantinati dalla rottura di una condotta fognaria . CP_4
Va chiarito che, in base all'orientamento interpretativo prevalente, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. n. 13229/2015;
n. 8459/2020; n. 31312/2021). Tale qualità può essere riconosciuta alla relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, la quale entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito (nel caso di specie la compagnia assicurativa) non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr. Cass. n. 8496/2023).
Posto che la consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n.22356/2018 è prova idonea a fondare il convincimento del giudicante sui fatti di causa, va rilevato che non è ravvisabile la contraddittorietà, ritenuta dal giudice di prime cure, tra quest'ultima e la relazione risultante dal sopralluogo dell'Ufficio Tecnico dell'11.6.2018.
In primo luogo va considerato che la relazione dell'Ufficio Tecnico costituiva l'esito di un'indagine volta a stabilire soltanto la riconducibilità del danno all'impianto di pertinenza condominiale ovvero comunale al fine di valutare la necessità di diffidare il condominio ad apportare le necessarie riparazioni, e non ad individuare con precisione e in via definitiva l'origine e la causa del problema, sicchè è irrilevante che i tecnici intervenuti abbiano ritenuta incerta l'esatta individuazione della causa del fenomeno infiltrativo nell'occlusione o nella rottura, tanto da affermare che “quanto rilevato nel corso del sopralluogo è da intendersi quale segnalazione e quindi non può ritenersi esaustivo rispetto alla problematica individuata”.
Diversamente invece le considerazioni rese dal CTU all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, essendo stato egli specificamente incaricato di indicare, tra l'altro, le cause o le concause dei danni da infiltrazione e allagamento. In particolare, sul punto egli distingueva “la causa congenita, dovuta alle caratteristiche costruttive dell'immobile, dal contributo provocato dalla rottura della condotta fognaria condominiale, già riparata in corso di CTU”.
Nemmeno è condivisibile quanto sostenuto dal giudice di prime cure in ordine al carattere non dirimente della consistenza delle opere di ripristino nella ricostruzione del tratto fognario e nella rimozione delle tubazioni danneggiate - come risultante dal certificato di regolare esecuzione - “per ritenere che la fuoriuscita delle acque luride sia stata causata da una rottura accidentale della tubazione”.
Invero, dalla comunicazione dell'attività professionale svolta dall'Arch.
[...]
Per_
, dal certificato di eliminato pericolo e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino da parte della ditta esecutrice, si è in grado di ricostruire il preesistente stato delle condutture fognarie interessate. L'arch. riferiva a mezzo pec come, sin dalla Persona_1 prima verifica, all'esito della ricostruzione dell'impianto fognario dell'intero edificio, si erano individuati “punti critici già collassati” del tratto fognario, con particolare riferimento all'ultimo tratto fognario che attraversa i locali interrati di proprietà di prima di immettersi, poi, Pt_5 nella dorsale comunale. In seguito ad una seconda ispezione, risultava
“necessario procedere con urgenza alla riparazione o alla sostituzione” dell'ultimo tratto dell'impianto fognario, quello coinvolto dalla diffida, per cui appare manifesto che oggetto di intervento fosse un tratto fognario rotto, non occluso.
Poiché tutti gli elementi disponibili sono idonei a dimostrare che il danno da infiltrazioni di cui è causa abbia avuto origine da un guasto o una rottura di natura accidentale dell'impianto igienico, la fattispecie analizzata rientra senz'altro nelle categorie di indennizzo previste dalla polizza n. X98976006-12 (punto 1.4.1 del contratto di assicurazione per il fabbricato).
Circa l'indennizzabilità delle spese sostenute dal per Parte_1 riparare e sostituire le tubazioni, al di là della circostanza che espressamente la polizza stipulata dal con la compagnia Parte_1 assicurativa prevede che le garanzie offerte dalla compagnia investono:
Incendio, Altri danni materiali e Forma completa-Fuoriuscita liquidi
(Fuoriuscita acqua condotta e altri liquidi;
Occlusione/rigurgito e/o trabocco;
Gelo; Spese di ricerca e ripristino), lo stesso contratto di assicurazione, al punto 1.4.4 prevede che, in deroga parziale a quanto indicato ai punti 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 (che escludono l'indennizzo delle spese sostenute per demolire e ripristinare gli impianti per ricercare ed eliminare guasti e rotture all'origine delle infiltrazioni), a seguito di un danno rientrante nelle garanzie per fuoriuscita di liquidi a causa di rotture accidentali, occlusioni o gelo, la Società si impegna a rimborsare anche
“le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni
e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti, anche in caso di danno causato solo a terzi. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 5% della Somma assicurata con il limite di euro
50.000 per Sinistro e periodo assicurativo”.
La pretesa avanzata dal al ottenere il pagamento della Controparte_8 somma di E.17.600,00, pari al costo dell'intervento effettuato, come da allegata fattura n.128/2018, si appalesa fondata.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza va accolta la domanda proposta dal e per l'effetto la Parte_3 [...] va condannata al pagamento della somma di Controparte_1
E.17.600,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In ragione della totale riforma dell'impugnata sentenza, il secondo motivo d'appello rubricato “Erronea condanna alla refusione delle spese di lite a carico dell'odierno appellante, con falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e in violazione dell'art. 92 c.p.c.” è da considerarsi assorbito.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della pronuncia gravata impone infatti alla Corte di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere deve essere attribuito e ripartito avendo riguardo all'esito finale della lite (Cass.13.7.2020
n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559). Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vanno poste a carico dell'appellata Controparte_1 in favore dell'appellante .
[...] Parte_2
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, applicando i valori tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta e con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado d'appello.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona Parte_2 dell'Amministratore pro tempore, avverso la sentenza n. 7431/2022 del
Tribunale di Napoli nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data
1.8.2022, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna , al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di E.17.600,00, oltre Parte_3 interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
b) condanna, inoltre, al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di entrambi i gradi Parte_3 di giudizio, che liquida quanto al primo grado in E. 3.500,00 per compensi ed E.237,00 per esborsi e quanto al secondo grado in E. 2.800,00 per compensi ed E.355,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli, addì 24.7.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio