CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2024, n. 9022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9022 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI HA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo 01 ZvAilriC4,R1 IL W(0 Co 0-11: A-Ovr)r( <3 AOT c,.14,9 3, O. t_ o r,?,stirrrF,RF 4.77.1 PILA Gg. p) ity6wz=zi, p( 3tnE -0,9 PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 9022 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 24/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. UZ IH ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 6 marzo 2023 con la quale è stato condannato alla pena di euro 103,00 di ammenda, in ordine al reato di accensioni ed esplosioni pericolose di cui all'art. 703 cod. pen., perché, senza la licenza dell'Autorità, il 7 settembre 2019 aveva acceso alcuni fumogeni in una pubblica via, all'esterno della base militare di Ghedi, nella quale vi era un'adunanza di persone in occasione di una manifestazione pubblica. 2. La ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 703 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il reato in esame richieda per il suo perfezionamento il requisito della pericolosità della condotta, non presente nel caso in esame. Dalla lettura del fascicolo, infatti, emergerebbe che l'imputato avrebbe acceso un solo fumogeno, senza lanciarlo in direzione di cose o persone. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di accertare la particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna motivazione sul punto, nonostante la specifica richiesta sul punto formulata dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Preliminarmente, va disattesa la conclusione del Procuratore generale di qualificazione del ricorso come appello, atteso che pur essendo stata riconosciuta la circostanza aggravante dell'art. 703, secondo comma cod. pen., in concreto è stata inflitta solo la pena pecuniaria di 103 euro di ammenda, sicché, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza è inappellabile. 1.2. Giova premettere che la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. tutela l'interesse dell'incolumità fisica delle persone, che è compromesso in modo ancor più grave, se il fatto dell'accensione di un artifizio pirotecnico avviene in presenza di molte persone, ivi riunite per una manifestazione sulla pubblica via. Ai fini della punibilità dell'agente è, inoltre, necessaria la mancanza di licenza dell'autorità (Sez. 1, n. 39754 del 5/12/2017, dep. 2018, OR SO e OL Daniele;
Sez. 1, n. 43342 del 9/05/2019, Intelisano). L'indicazione della possibilità concreta che l'accensione illegittima di fumogeni determini una seria compromissione dell'incolumità delle persone in un contesto di assembramento, senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione, rende necessaria la descrizione del fumogeno da parte del giudice, altrimenti qualunque artificio pirotecnico anche di modesta entità integra la fattispecie di reato. Nel caso di specie, il giudice si è limitato ad evidenziare che l'imputata aveva acceso un fumogeno di colore viola, senza descrivere - almeno in modo approssimativo sulla base dei dati acquisiti nell'istruttoria dibattimentale - il tipo di fumogeno acceso e le caratteristiche del fumo sprigionato percepibili dai presenti, sicché si è di fronte ad un vizio della motivazione della sentenza sulla descrizione del fatto concreto posto in essere che deve presentare un'apprezzabile pericolosità per la pubblica incolumità. In tema di vizio della motivazione della sentenza, infatti, è ravvisabile una motivazione apparente, allorché il provvedimento non contenga la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322). 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica. Così deciso il 24/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo 01 ZvAilriC4,R1 IL W(0 Co 0-11: A-Ovr)r( <3 AOT c,.14,9 3, O. t_ o r,?,stirrrF,RF 4.77.1 PILA Gg. p) ity6wz=zi, p( 3tnE -0,9 PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 9022 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 24/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. UZ IH ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 6 marzo 2023 con la quale è stato condannato alla pena di euro 103,00 di ammenda, in ordine al reato di accensioni ed esplosioni pericolose di cui all'art. 703 cod. pen., perché, senza la licenza dell'Autorità, il 7 settembre 2019 aveva acceso alcuni fumogeni in una pubblica via, all'esterno della base militare di Ghedi, nella quale vi era un'adunanza di persone in occasione di una manifestazione pubblica. 2. La ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 703 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il reato in esame richieda per il suo perfezionamento il requisito della pericolosità della condotta, non presente nel caso in esame. Dalla lettura del fascicolo, infatti, emergerebbe che l'imputato avrebbe acceso un solo fumogeno, senza lanciarlo in direzione di cose o persone. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di accertare la particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna motivazione sul punto, nonostante la specifica richiesta sul punto formulata dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Preliminarmente, va disattesa la conclusione del Procuratore generale di qualificazione del ricorso come appello, atteso che pur essendo stata riconosciuta la circostanza aggravante dell'art. 703, secondo comma cod. pen., in concreto è stata inflitta solo la pena pecuniaria di 103 euro di ammenda, sicché, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza è inappellabile. 1.2. Giova premettere che la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. tutela l'interesse dell'incolumità fisica delle persone, che è compromesso in modo ancor più grave, se il fatto dell'accensione di un artifizio pirotecnico avviene in presenza di molte persone, ivi riunite per una manifestazione sulla pubblica via. Ai fini della punibilità dell'agente è, inoltre, necessaria la mancanza di licenza dell'autorità (Sez. 1, n. 39754 del 5/12/2017, dep. 2018, OR SO e OL Daniele;
Sez. 1, n. 43342 del 9/05/2019, Intelisano). L'indicazione della possibilità concreta che l'accensione illegittima di fumogeni determini una seria compromissione dell'incolumità delle persone in un contesto di assembramento, senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione, rende necessaria la descrizione del fumogeno da parte del giudice, altrimenti qualunque artificio pirotecnico anche di modesta entità integra la fattispecie di reato. Nel caso di specie, il giudice si è limitato ad evidenziare che l'imputata aveva acceso un fumogeno di colore viola, senza descrivere - almeno in modo approssimativo sulla base dei dati acquisiti nell'istruttoria dibattimentale - il tipo di fumogeno acceso e le caratteristiche del fumo sprigionato percepibili dai presenti, sicché si è di fronte ad un vizio della motivazione della sentenza sulla descrizione del fatto concreto posto in essere che deve presentare un'apprezzabile pericolosità per la pubblica incolumità. In tema di vizio della motivazione della sentenza, infatti, è ravvisabile una motivazione apparente, allorché il provvedimento non contenga la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322). 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica. Così deciso il 24/11/2023