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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 44637/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
MORANDOTTI CLAUDIO con studio in VIALE TOGLIATTI, 123 ZZ presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
Con l'intervento del curatore speciale del minore Avv. Alessandra Bisi, nominato con ordinanza del 3.06.2024
OGGETTO: RICORSO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
CONCLUSIONI
(rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 13.03.2025)
Per parte attrice: chiedo l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso e con PE la mamma;
regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia rimesse ai liberi accordi tra i genitori, sentita la minore;
la determinazione del contributo paterno al mantenimento della minore in € 250,00 oltre al 50% delle spese extra assegno;
AU che è pari ad € 233,00 alla mamma
Per il curatore speciale: mi associo alle richieste del Collega
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Le parti hanno contratto matrimonio a Rozzano il 22/10/2005 con rito concordatario.
Dall'unione coniugale sono nati nato il [...] e 20.10.2012. Per_2 PE
I coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data
24/12/2021 dal Tribunale Ordinario di Milano prevedendo:
-l'affido condiviso dei due figli
-il collocamento di con la mamma e di con il papà PE Per_2
-l'assegnazione della casa coniugale sita in Rozzano Via Betulle n. 4 alla mamma
-le frequentazioni dei figli con il genitore non convivente a fine settimana alternati oltre ad un pomeriggio infra settimanale
-mantenimento ordinario diretto
-spese straordinarie di in ragione del 100% a carico del papà e suddivisione delle spese Per_2 straordinarie di in ragione del 50% tra i genitori PE
-AU di al padre e di alla madre Per_2 PE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.12.2023 ha chiesto la pronuncia di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio nonché la conferma dell'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale di Rozzano Via Betulle n. 4 (immobile già assegnato alla donna); la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei minori CP_2 nella misura di € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno.
nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 15.05.2024 la parte attrice è comparsa unitamente al proprio difensore.
E' altresì comparso personalmente, senza l'assistenza del difensore, il convenuto che- a fronte delle spiegazioni fornite dal Giudice in ordine alla necessità della difesa tecnica e alle sue ragioni – ha dichiarato: non mi sembra necessario un avvocato, alla fine è un divorzio bastano due firme e via.
Non è un avvocato o una carta che può decidere cosa devo fare… comunque ho diritto di parlare anche se non ho un avvocato, avevo un giorno, un indirizzo e un'ora e sono venuto. Non capisco quale sia il problema. Voglio parlare perché ho letto quello che hanno scritto e non è vero, e a me i furbetti non piacciono. Un conto è leggere le carte, ma io vivo la vita vera.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del convenuto.
La parte attrice, sentita dal Giudice, ha dichiarato: “Dal 2022 entrambi i nostri figli, diversamente da quanto stabilito nella separazione consensuale, vivono con me. Attualmente vedono il papà durante la settimana mettendosi d'accordo direttamente con lui, viene a prenderli due o tre volte la settimana li porta a pranzo e poi li riporta indietro. Li terrà per un'oretta. Io vorrei che ci fosse una presenza un più significativa e regolare del papà nella vita dei nostri figli. Mi piacerebbe quindi che il papà si sistemasse, trovasse una casa o cose così per poter prevedere poi delle frequentazioni regolari. I ragazzi li mantengo io, mentre le spese straordinarie le dividiamo al 50%. Io prendo l'assegno unico di che oscilla tra i 230 e i 240 euro. Quello di lo sta continuando a prendere il PE Per_2 padre. Io attualmente faccio la collaboratrice domestica poche ore riesco a guadagnare circa € 200,00 al mese, prendo la NASPI di € 306,00 da febbraio 2024 e la prenderò per 31 settimane. Ho fatto richiesta di reddito di inclusione e mi è stata accettata, prendo da qualche mese circa 700,00 euro. Attualmente siccome sono in fascia di reddito protetta pago 40 euro di affitto. Io non so dove viva mio marito. Oggi ha detto che vive nella cantina di casa mia, io non lo so perché non ho le chiavi.” CP_ Il convenuto ha dichiarato: io vivo nella cantina della casa assegnata a mia moglie. Percepisco
l'assegno unico di che ammonta a circa € 280,00 mensili. E' vero che vedo i ragazzi come Per_2 ha detto mia moglie. Io sono assunto a tempo interminato come serramentista guadagno circa €
1.300,00 nette su 13 mensilità. Sono andato in Comune, aiuti non me ne danno. Comunque io ho vorrei ricordare a tutti che posso sempre smettere di lavorare più e così poi soldi non ce ne sono. Io non voglio dare i soldi perché lei mi ha tradito e cornuto sì ma mazziato no.
All'esito la parte attrice si è dichiarata disponibile in via conciliativa ad accettare un contributo al mantenimento dei figli per complessivi € 300,00 ferma restando la suddivisione delle spese extra al
50% e purché possa percepire in ragione del 100% l'assegno unico universale relativo ai figli.
Il procuratore di parte attrice, invitato dal Giudice delegato ad interloquire sul punto, ha dichiarato: mi rimetto quanto all'adozione dei provvedimenti temporanei. Qualora il giudice dovesse ritenere matura la causa per la decisone insisto per l'accoglimento delle domande così come formulate in atti.
Il Giudice delegato si è riservato.
Con ordinanza del 03.06.2024 (pubblicata il 04.06.2024) il giudice a scioglimento della riserva assunta, con motivazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte, ha così provveduto:
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei:
1.nomina in favore di nata il [...] un curatore speciale individuato Persona_3 nell'Avv. Alessandra BISI del Foro di Milano assegnando alla stessa termine fino al 30.06.2024 per depositare breve memoria di costituzione nell'interesse della minore
2.incarica i SS del Comune di Rozzano dell'immediata presa in carico del nucleo famigliare delegandoli espressamente, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di:
-effettuare accessi domiciliari e colloqui conoscitivi con le parti;
-assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra della minore;
-attivare senza ritardo l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
-regolamentare le frequentazioni padre/ figlia, sentiti i genitori e il curatore speciale, allo stato quantomeno alla presenza di un educatore
-avviare la presa in carico del convenuto presso il competente per territorio;
CP_3
-attivare in favore di entrambe le parti un massiccio supporto alla genitorialità 3.conferma l'assegnazione della casa coniugale a che continuerà ad abitarvi Parte_1 insieme ai figli e Per_2 PE
4.pone a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_2
mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese PE della somma di € 250,00 mensili (somma soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT) oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano 5.dispone che l'assegno unico relativo ai figli e venga percepito dalla madre in Per_2 PE ragione del 100%
Provvedimento immediatamente esecutivo Rigetta le istanze istruttorie formulate da parte attrice All'udienza del 13.03.2025 (celebrata a seguito del differimento dell'udienza originariamente fissata per il 28.11.2024 a seguito della richiesta pervenuta dai SS di disporre fino al mese di febbraio 2025 per adempiere al mandato ricevuto), è stata esaminata -nel contraddittorio della parte attrice e del curatore speciale della minore ritualmente costituitosi in giudizio – la relazione trasmessa dai SS del
Comune di Rozzano in data 04.03.2025.
All'esito il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore di parte attrice e il curatore speciale a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore il curatore speciale hanno concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del
19.03.2025.
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
L'esame della relazione trasmessa dai SS del Comune di Milano in data 04.03.202, impone di accogliere la richiesta materna, fatta propria anche dal curatore speciale di di affido PE condiviso della minore ad entrambi i genitori.
Invero, i SS incaricati dal Tribunale, effettuati colloqui con entrambi i genitori e con accessi PE domiciliari ed assunto informazioni dalle insegnanti della minore, hanno evidenziato che entrambi i genitori esercitano al responsabilità genitoriale con attenzione, cura e affetto, riuscendo a comunicare in maniere sufficientemente adeguata per il benessere dei due figli e di essere in grado di stare vicini agli stessi al fine di garantire loro serenità e stabilità.
Anche la parte attrice, sentita dal Giudice delegato, ha riferito che- sebbene limitata alle necessità dei figli – la comunicazione con l'ex marito non è foriera di problematiche, non serbando lo stesso alcuna condotta ostruzionistica.
Quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione tra e il padre, i SS hanno PE evidenziato che la minore frequenta con gioia il genitore, allo stato condividendo esperienze sul territorio (cene, cinema, centro commerciale etc) ma avendo espresso il desiderio di poter pernottare dal padre non appena questi troverà una soluzione abitativa idonea ad ospitarla.
La parte attrice, sentita ampiamente all'udienza del 13.03.2025, a espressa domanda del Giudice, ha riferito che allo stato la minore vede il papà prendendo accordi direttamente con lo stesso, tendenzialmente il martedì, il venerdì e durante il fine settimana o il sabato o la domenica.
La donna ha riferito che tale modalità di organizzazione è funzionale al benessere e alla serenità di
PE
Ritiene pertanto il collegio di poter recepire la richiesta materna di regolamentare le frequentazioni tra la minore e il padre, rimettendole ai liberi accordi tra i genitori, sentita PE
Tale regolamentazione, infatti, garantisce sia la fattiva presenza della figura paterna nella quotidianità della figlia sia il rispetto dei suoi tempi e dei suoi impegni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Vive unitamente ai due figli di 18 e 12 anni;
ha un'entrata mensile pari a complessivi € 1.200,00 considerati i compensi per le prestazioni svolte per qualche ora alla settimana come collaboratrice domestica (circa €
200,00 al mese), la NASPI di € 306,00 (percepita da febbraio 2024 per 31 settimane) e il reddito di inclusione (circa € 700,00 euro al mese); paga un canone di locazione di € 40,00.
Attualmente, in forza dei provvedimenti temporanei assunti dal Giudice delegato, percepisce in ragione del 100% l'assegno unico universale relativo ai due figli
(complessivi € 520,00) Il padre: il padre di professione serramentista, secondo quanto riferito, percepisce un reddito netto mensile di € 1.300,00 per 13 mensilità e non ha spese abitative o indebitamenti documentati
2. al tempo di permanenza dei due figli presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del loro mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi in via assolutamente prevalente carico di ogni necessità, anche economica di e PE
, maggiorenne economicamente non autosufficiente;
Per_2
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due ragazzi di 12 e 18 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole,, ferma la percezione dell'assegno unico da parte della madre in ragione del 100%, in € 250,00 al mese (come richiesto da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni) importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di febbraio 2024 - il ricorso stato depositato il 20.12.2023 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss Controparte_1 cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1) Dispone l'affido condiviso di nata il [...], ad [...] i genitori con PE prevalente permanenza anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma in
VIA BETULLE 4 a ZZ;
2) Dispone che le frequentazioni padre/figlia siano rimesse ai liberi accordi tra i genitori, sentita
PE
3) Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di febbraio 2024 , nel mantenimento della figlia minorenne, e del figlio PE
, maggiorenne economicamente non autosufficiente, versando alla madre entro il 5 Per_2 di ogni mese l'importo di XX € 250,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione di legge automatica ed annuale.
4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia relativo ad entrambi i figli venga percepito dalla madre in ragione del 100%
6) Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
MORANDOTTI CLAUDIO con studio in VIALE TOGLIATTI, 123 ZZ presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
Con l'intervento del curatore speciale del minore Avv. Alessandra Bisi, nominato con ordinanza del 3.06.2024
OGGETTO: RICORSO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
CONCLUSIONI
(rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 13.03.2025)
Per parte attrice: chiedo l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso e con PE la mamma;
regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia rimesse ai liberi accordi tra i genitori, sentita la minore;
la determinazione del contributo paterno al mantenimento della minore in € 250,00 oltre al 50% delle spese extra assegno;
AU che è pari ad € 233,00 alla mamma
Per il curatore speciale: mi associo alle richieste del Collega
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Le parti hanno contratto matrimonio a Rozzano il 22/10/2005 con rito concordatario.
Dall'unione coniugale sono nati nato il [...] e 20.10.2012. Per_2 PE
I coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data
24/12/2021 dal Tribunale Ordinario di Milano prevedendo:
-l'affido condiviso dei due figli
-il collocamento di con la mamma e di con il papà PE Per_2
-l'assegnazione della casa coniugale sita in Rozzano Via Betulle n. 4 alla mamma
-le frequentazioni dei figli con il genitore non convivente a fine settimana alternati oltre ad un pomeriggio infra settimanale
-mantenimento ordinario diretto
-spese straordinarie di in ragione del 100% a carico del papà e suddivisione delle spese Per_2 straordinarie di in ragione del 50% tra i genitori PE
-AU di al padre e di alla madre Per_2 PE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.12.2023 ha chiesto la pronuncia di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio nonché la conferma dell'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale di Rozzano Via Betulle n. 4 (immobile già assegnato alla donna); la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei minori CP_2 nella misura di € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno.
nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 15.05.2024 la parte attrice è comparsa unitamente al proprio difensore.
E' altresì comparso personalmente, senza l'assistenza del difensore, il convenuto che- a fronte delle spiegazioni fornite dal Giudice in ordine alla necessità della difesa tecnica e alle sue ragioni – ha dichiarato: non mi sembra necessario un avvocato, alla fine è un divorzio bastano due firme e via.
Non è un avvocato o una carta che può decidere cosa devo fare… comunque ho diritto di parlare anche se non ho un avvocato, avevo un giorno, un indirizzo e un'ora e sono venuto. Non capisco quale sia il problema. Voglio parlare perché ho letto quello che hanno scritto e non è vero, e a me i furbetti non piacciono. Un conto è leggere le carte, ma io vivo la vita vera.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del convenuto.
La parte attrice, sentita dal Giudice, ha dichiarato: “Dal 2022 entrambi i nostri figli, diversamente da quanto stabilito nella separazione consensuale, vivono con me. Attualmente vedono il papà durante la settimana mettendosi d'accordo direttamente con lui, viene a prenderli due o tre volte la settimana li porta a pranzo e poi li riporta indietro. Li terrà per un'oretta. Io vorrei che ci fosse una presenza un più significativa e regolare del papà nella vita dei nostri figli. Mi piacerebbe quindi che il papà si sistemasse, trovasse una casa o cose così per poter prevedere poi delle frequentazioni regolari. I ragazzi li mantengo io, mentre le spese straordinarie le dividiamo al 50%. Io prendo l'assegno unico di che oscilla tra i 230 e i 240 euro. Quello di lo sta continuando a prendere il PE Per_2 padre. Io attualmente faccio la collaboratrice domestica poche ore riesco a guadagnare circa € 200,00 al mese, prendo la NASPI di € 306,00 da febbraio 2024 e la prenderò per 31 settimane. Ho fatto richiesta di reddito di inclusione e mi è stata accettata, prendo da qualche mese circa 700,00 euro. Attualmente siccome sono in fascia di reddito protetta pago 40 euro di affitto. Io non so dove viva mio marito. Oggi ha detto che vive nella cantina di casa mia, io non lo so perché non ho le chiavi.” CP_ Il convenuto ha dichiarato: io vivo nella cantina della casa assegnata a mia moglie. Percepisco
l'assegno unico di che ammonta a circa € 280,00 mensili. E' vero che vedo i ragazzi come Per_2 ha detto mia moglie. Io sono assunto a tempo interminato come serramentista guadagno circa €
1.300,00 nette su 13 mensilità. Sono andato in Comune, aiuti non me ne danno. Comunque io ho vorrei ricordare a tutti che posso sempre smettere di lavorare più e così poi soldi non ce ne sono. Io non voglio dare i soldi perché lei mi ha tradito e cornuto sì ma mazziato no.
All'esito la parte attrice si è dichiarata disponibile in via conciliativa ad accettare un contributo al mantenimento dei figli per complessivi € 300,00 ferma restando la suddivisione delle spese extra al
50% e purché possa percepire in ragione del 100% l'assegno unico universale relativo ai figli.
Il procuratore di parte attrice, invitato dal Giudice delegato ad interloquire sul punto, ha dichiarato: mi rimetto quanto all'adozione dei provvedimenti temporanei. Qualora il giudice dovesse ritenere matura la causa per la decisone insisto per l'accoglimento delle domande così come formulate in atti.
Il Giudice delegato si è riservato.
Con ordinanza del 03.06.2024 (pubblicata il 04.06.2024) il giudice a scioglimento della riserva assunta, con motivazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte, ha così provveduto:
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei:
1.nomina in favore di nata il [...] un curatore speciale individuato Persona_3 nell'Avv. Alessandra BISI del Foro di Milano assegnando alla stessa termine fino al 30.06.2024 per depositare breve memoria di costituzione nell'interesse della minore
2.incarica i SS del Comune di Rozzano dell'immediata presa in carico del nucleo famigliare delegandoli espressamente, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di:
-effettuare accessi domiciliari e colloqui conoscitivi con le parti;
-assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra della minore;
-attivare senza ritardo l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
-regolamentare le frequentazioni padre/ figlia, sentiti i genitori e il curatore speciale, allo stato quantomeno alla presenza di un educatore
-avviare la presa in carico del convenuto presso il competente per territorio;
CP_3
-attivare in favore di entrambe le parti un massiccio supporto alla genitorialità 3.conferma l'assegnazione della casa coniugale a che continuerà ad abitarvi Parte_1 insieme ai figli e Per_2 PE
4.pone a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_2
mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese PE della somma di € 250,00 mensili (somma soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT) oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano 5.dispone che l'assegno unico relativo ai figli e venga percepito dalla madre in Per_2 PE ragione del 100%
Provvedimento immediatamente esecutivo Rigetta le istanze istruttorie formulate da parte attrice All'udienza del 13.03.2025 (celebrata a seguito del differimento dell'udienza originariamente fissata per il 28.11.2024 a seguito della richiesta pervenuta dai SS di disporre fino al mese di febbraio 2025 per adempiere al mandato ricevuto), è stata esaminata -nel contraddittorio della parte attrice e del curatore speciale della minore ritualmente costituitosi in giudizio – la relazione trasmessa dai SS del
Comune di Rozzano in data 04.03.2025.
All'esito il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore di parte attrice e il curatore speciale a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore il curatore speciale hanno concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del
19.03.2025.
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Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
L'esame della relazione trasmessa dai SS del Comune di Milano in data 04.03.202, impone di accogliere la richiesta materna, fatta propria anche dal curatore speciale di di affido PE condiviso della minore ad entrambi i genitori.
Invero, i SS incaricati dal Tribunale, effettuati colloqui con entrambi i genitori e con accessi PE domiciliari ed assunto informazioni dalle insegnanti della minore, hanno evidenziato che entrambi i genitori esercitano al responsabilità genitoriale con attenzione, cura e affetto, riuscendo a comunicare in maniere sufficientemente adeguata per il benessere dei due figli e di essere in grado di stare vicini agli stessi al fine di garantire loro serenità e stabilità.
Anche la parte attrice, sentita dal Giudice delegato, ha riferito che- sebbene limitata alle necessità dei figli – la comunicazione con l'ex marito non è foriera di problematiche, non serbando lo stesso alcuna condotta ostruzionistica.
Quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione tra e il padre, i SS hanno PE evidenziato che la minore frequenta con gioia il genitore, allo stato condividendo esperienze sul territorio (cene, cinema, centro commerciale etc) ma avendo espresso il desiderio di poter pernottare dal padre non appena questi troverà una soluzione abitativa idonea ad ospitarla.
La parte attrice, sentita ampiamente all'udienza del 13.03.2025, a espressa domanda del Giudice, ha riferito che allo stato la minore vede il papà prendendo accordi direttamente con lo stesso, tendenzialmente il martedì, il venerdì e durante il fine settimana o il sabato o la domenica.
La donna ha riferito che tale modalità di organizzazione è funzionale al benessere e alla serenità di
PE
Ritiene pertanto il collegio di poter recepire la richiesta materna di regolamentare le frequentazioni tra la minore e il padre, rimettendole ai liberi accordi tra i genitori, sentita PE
Tale regolamentazione, infatti, garantisce sia la fattiva presenza della figura paterna nella quotidianità della figlia sia il rispetto dei suoi tempi e dei suoi impegni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Vive unitamente ai due figli di 18 e 12 anni;
ha un'entrata mensile pari a complessivi € 1.200,00 considerati i compensi per le prestazioni svolte per qualche ora alla settimana come collaboratrice domestica (circa €
200,00 al mese), la NASPI di € 306,00 (percepita da febbraio 2024 per 31 settimane) e il reddito di inclusione (circa € 700,00 euro al mese); paga un canone di locazione di € 40,00.
Attualmente, in forza dei provvedimenti temporanei assunti dal Giudice delegato, percepisce in ragione del 100% l'assegno unico universale relativo ai due figli
(complessivi € 520,00) Il padre: il padre di professione serramentista, secondo quanto riferito, percepisce un reddito netto mensile di € 1.300,00 per 13 mensilità e non ha spese abitative o indebitamenti documentati
2. al tempo di permanenza dei due figli presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del loro mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi in via assolutamente prevalente carico di ogni necessità, anche economica di e PE
, maggiorenne economicamente non autosufficiente;
Per_2
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due ragazzi di 12 e 18 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole,, ferma la percezione dell'assegno unico da parte della madre in ragione del 100%, in € 250,00 al mese (come richiesto da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni) importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di febbraio 2024 - il ricorso stato depositato il 20.12.2023 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss Controparte_1 cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1) Dispone l'affido condiviso di nata il [...], ad [...] i genitori con PE prevalente permanenza anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma in
VIA BETULLE 4 a ZZ;
2) Dispone che le frequentazioni padre/figlia siano rimesse ai liberi accordi tra i genitori, sentita
PE
3) Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di febbraio 2024 , nel mantenimento della figlia minorenne, e del figlio PE
, maggiorenne economicamente non autosufficiente, versando alla madre entro il 5 Per_2 di ogni mese l'importo di XX € 250,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione di legge automatica ed annuale.
4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia relativo ad entrambi i figli venga percepito dalla madre in ragione del 100%
6) Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato