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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere
3. dr.ssa Laura Scarlatelli - Consigliere all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio il giorno 3.7. 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 122/2025 del ruolo generale lavoro
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1 Avellino, alla via Tagliamento,165, presso lo studio dell'avv. Marino Iannacchero (C.F.
[...]
, fax 0825.1910827), che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende chiede che tutte le comunicazioni, avvisi e notificazioni relative al presente giudizio vengano trasmesse al proprio indirizzo pec Email_2
- parte reclamante E
con sede in Mercogliano (AV) frazione Torrette, alla Via Nazionale n. Controparte_1 146, iscritta al registro delle imprese di Avellino al n. , c.f. e p.i. , in P.IVA_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico in carica Avvocato , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Pescolla (C.F. CP_2
), indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale C.F._3 Email_3 elegge domicilio
- parte reclamata
Oggetto: reclamo ex art.1 comma 58 l. n.92/12 avverso la sentenza del Tribunale di Avellinoin funzione di Giudice del Lavoro, n. 1225/2024 del 20.12.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro Parte_2
premesso di essere stata assunta dal 07 Gennaio 2006 alle dipendenze della
[...] CP_3
1
[...] fino al 30.6.2015 allorquando veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo;
che il Parte_3 Tribunale di Avellino, con sentenza 569/2018, passata in giudicato, decidendo sull'impugnazione del provvedimento di risoluzione da essa stessa avanzata, dopo aver accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti avesse avuto un unico centro di imputazione riconducibile a tutte le società del ivi compresa la , annullava il recesso e Parte_4 Controparte_1 condannava detta società – che, medio tempore, aveva incorporato per fusione la Controparte_4
[...
- alla reintegra di essa ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento, in favore della medesima, dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 comma 4 stat. Lav. e al versamento dei contributi previdenziali dalla data del licenziamento fino a quella della effettiva reintegra;
che successivamente in data 21.1.2019, sottoscriveva un verbale di reintegrazione nel posto di lavoro, con la precisazione che “a partire dalla data odierna, la sig.ra deve ritenersi a disposizione della società Parte_1 che provvederà a darle separata comunicazione in funzione delle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive;
che l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa avveniva l'11.3.2019, a seguito di convocazione verbale ricevuta per tale data dalla ricorrente da parte del proprio capo servizio, con assegnazione allo svolgimento di mansioni Testimone_1 amministrative , addetta alla cassa, al front-office, al CUA ed inquadramento livello C ccnl aiop;
di aver ricevuto una nota del 27.5.2019 con la quale l'azienda comunicava di aver avviato, nei suoi confronti, la procedura di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 l. 604/66, attesa la necessità di procedere ad un efficientamento della organizzazione del personale con soppressione di posizioni di lavoro non proficuamente utilizzabili in azienda in particolare riferibili al settore amministrativo con risorse il cui numero era eccedente rispetto alle effettive necessità; che in data 12.6.2019 veniva esperito tentativo di conciliazione che si concludeva con verbale di mancato accordo;
di aver prestato la propria attività fino al 18 giugno, giorno a decorrere dal quale si assentava per malattia con una prognosi di 30 giorni;
di aver ricevuto missiva di risoluzione del rapporto a decorrere dal 27.5.2019 nonostante fosse in malattia, tutto ciò premesso deduceva l'illegittimità del provvedimento di risoluzione rilevando la pretestuosità dei presupposti fattuali addotti da parte datoriale a giustificazione del licenziamento, posto che prima del licenziamento erano stati risolti i rapporti di lavoro di ben quattro impiegati amministrativi e che da ottobre 2019 due dipendenti amministrative della erano state distaccate presso la per svolgere le Parte_5 Controparte_1 stesse mansioni cui essa istante era adibita. Segnalava l'incremento di attività produttive e di flussi finanziari della società nel corso dell'anno 2019 . Con ordinanza del 20.07.2022, il giudice di prime cure rigettava il ricorso . Avverso tale provvedimento, la lavoratrice insorgeva e contestava la validità del provvedimento espulsivo evidenziandone la illegittimità nonchè deducendo la manifesta insussistenza e comunque la infondatezza delle ragioni addotte dalla parte datoriale. Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società datrice che eccepiva l'infondatezza del ricorso, rivendicando la legittimità del proprio operato.
Con la sentenza in epigrafe, oggetto dell'odierno reclamo, il Tribunale confermava la precedente ordinanza Segnatamente il primo Giudice riteneva che l'intento aziendale all'epoca in cui veniva avviata la procedura era quello di ridurre il proprio organico di dipendenti con mansioni amministrative, non assumendo rilievo la circostanza dedotta da parte ricorrente a sostegno della insussistenza del giustificato motivo oggettivo, secondo cui l'esigenza di riallineare i costi del personale sarebbe stata perseguita prima del proprio licenziamento del 18.6.2019 mediante la intervenuta cessazione di quattro dipendenti impiegati amministrativi né il distacco di tre impiegate amministrative a pochi mesi dal licenziamento.Escluso il carattere ritorsivo, quanto all'inefficacia del licenziamento per lo stato di malattia, statuiva che il licenziamento aveva effetto dal giorno della comunicazione
2 dell'avvio del procedimento ovvero dal 28.5.2019 e non dal 18.6.2019 epoca di insorgenza della malattia.
Con rituale reclamo depositato presso questa Corte, ai sensi dell'art.1 comma 58 della citata legge, la lavoratrice, ripercorsi i fatti, ha censurato la sentenza di primo grado per aver deciso la controversia senza dare adeguata valutazione ai fatti come emersi all'esito dell'istruttoria. In particolare ha lamentato la ritenuta irrilevanza della circostanza che tra il mese di aprile e il 12 giugno 2019 la società datrice fosse riuscita a riallineare i costi del personale per essere cessati i rapporti di lavoro di quattro dipendenti amministrativi. Evidenziava l'erroneità della decisione per non aver attribuito il giusto rilievo ai distacchi di tre impiegate amministrative da ottobre 2019 e nel mese di gennaio 2020.
Impugnava ancora la decisione sotto il profilo della violazione dell'obbligo di repechage per non avere la resistente assolto minimamente ai propri incombenti probatori .
Insisteva per il carattere ritorsivo del recesso, il cui motivo unico era l'ingiusta reazione del datore di lavoro all'iniziativa giudiziaria con la quale essa istante aveva impugnato il pregresso licenziamento intimatole il 30.6.2015. La riprova di detta natura si evidenziava altresì dall'aver intimato il licenziamento durante il periodo di malattia sicchè, anche sotto tale profilo, chiedeva in via meramente subordinata la sospensione degli effetti del licenziamento durante il periodo di malattia .
Si è costituita la società che ha resistito al reclamo e ne ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare a mente dell'art.127 ter c.p.c., acquisite le note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
§§§§
In via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero) le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello). “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo. Trattandosi, inoltre, di licenziamento irrogato dopo la data del 18 luglio 2012, ossia dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art.1 l. 92/2012, lo stesso soggiace alla disciplina del novellato art. 18 stat. lav.
Ciò premesso, il reclamo merita accoglimento per le ragioni di seguito espresse che assorbono ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La difesa attorea impugna la decisione nella parte in cui è stato ritenuto sussistente e provato il giustificato motivo oggettivo sotteso al provvedimento espulsivo oggetto di causa.
Il Tribunale, dopo aver delineato i presupposti del giustificato motivo oggettivo, prendendo le mosse dalla procedura di concordato preventivo cui la società datrice è stata ammessa a seguito di istanza del 26.10.2017, ritenuti gli eccessivi costi sostenuti per il personale amministrativo in esubero rispetto ai dipendenti con funzioni tecnico-sanitarie, ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato alla . Parte_1
In riferimento all'esubero dei dipendenti amministrativi, il primo Giudice ha attribuito rilievo al LUL di marzo 2019 dal quale risultava che su un totale di 41 dipendenti ben 14 erano gli impiegati amministrativi, a nulla rilevando la circostanza che l'azienda avesse distaccato dopo pochi mesi dal licenziamento tre impiegate amministrative dalla . Parte_5
Le suddette statuizione del primo Giudice, censurate dalla difesa attorea, non appiano del tutto condivisibili.
3 Ed invero, a parere della Corte, al fine di una corretta valutazione del caso che ci occupa, occorre ripercorrere dal principio la vicenda per cui è causa.
La lavorava alle dipendenze della come impiegata di livello C del Parte_1 Controparte_4 C.C.N.L. A.I.O.P. dal 1.1.2006 fino al 30.6.2015, quando veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo. Impugnato il licenziamento e ottenuto l'annullamento con condanna alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento della indennità risarcitoria ex art. 18. co. 4 Stat. Lav. – sentenza 569 del 26.9.2018 - , sottoscriveva un verbale di reintegrazione nel posto di lavoro in data 21.01.2019 con effettiva ripresa dell'attività lavorativa in data 11.03.2019 e assegnazione alle mansioni amministrative di addetta alla cassa, addetta al front office, addetta al CUA, accoglienza, a seconda di quanto previsto dai turni settimanali predisposti dal capo servizio. La società oggi reclamata, tenuto conto della dotazione organica amministrativa di gran lunga sproporzionata e non coerente con i volumi della attività, avviava le procedure di licenziamento per tre unità amministrative ( la società sin dalla prima difesa ha ribadito la necessità di ridurre l'organico di tre unità lavorative : ved. Pag 9 memoria di costituzione fase opposizione) utilizzando, ai fini della individuazione delle posizioni interessate, criteri oggettivi quali anzianità di servizio, carichi di famiglia . In una prima fase di tale processo , venivano individuati i dipendenti , Parte_6 Parte_7
e .
[...] P_
A seguito di osservazioni critiche circa i punteggi da parte della la società procedeva ad P_ effettuare nuove verifiche all'esito delle quali veniva indicata la cui veniva comunicato Parte_1 avvio della procedura di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Con Nell'incontro del 12.6.2019 dinanzi all' di Avellino, la sollevava eccezioni generici Parte_1 sui criteri per la determinazione dell'anzianità di servizio sicchè in data 18.6.2019 riceveva lettera di recesso del seguente tenore : “…facciamo seguito alla nostra comunicazione datata 27.5.2019 e al verbale di incontro presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino del 12.6.2019 per comunicarle la risoluzione del suo rapporto di lavoro con la nostra azienda. Ai sensi dell'art. 7 l. 604/66 e della circolare3/2013 del Ministero del Lavoro, il licenziamento produce effetti dal giorno della ricezione da parte dell'ispettorato del lavoro della comunicazione datoriale del 27.5.2019; fermo restando che il servizio prestato sino alla data odierna verrà considerato come preavviso lavorato…”. La comunicazione relative alla procedura di licenziamento della ricorrente erano sottoscritte anche dalla la quale rilevava che, anche nella sua Controparte_7 organizzazione aziendale, vi era una condizione di squilibrio tra la dotazione organica di personale avente funzioni amministrative ed i relativi carichi di lavoro e che anche la propria condizione economica e finanziaria richiedeva un ridimensionamento dei costi del personale con funzioni amministrative e che la ricorrente, proprio per tali motivi, non poteva essere ricollocata neppure all'interno del proprio organico aziendale. La sottoscrizione anche da parte della casa di cura avveniva, secondo Controparte_7
l'impostazione datoriale, per dare maggiore conforto e sostegno al provvedimento posto che la sentenza n. 569/2018 aveva affermato, anche se per un arco temporale diverso da quello oggetto del presente giudizio ovvero fino al 30.6.215, epoca del primo licenziamento, che la CP_1 e la costituivano un unico centro di
[...] Controparte_7 imputazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti. A fronte dell'avvio di tali procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nei confronti di quattro impiegati, risulta che e stipulavano nell'aprile Pt_7 Controparte_8 2019 accordi transattivi con la rassegnando le proprie dimissioni . Controparte_1 In data 12.6.2019 altra dipendente amministrativa, siglava una conciliazione con la Per_1 società datrice risolvendo il rapporto lavorativo con la . Controparte_1
4 Orbene, a fronte di tale ultima conciliazione, appare evidente che la società datrice aveva già ridotto il personale amministrativo di ben tre unità, lo stesso numero di unità di cui aveva dichiarato l'eccedenza con la comunicazione di avvio della procedura del 27.5.2019 . Di tanto la società non ne dà conto e procede ad inviare comunicazione di licenziamento alla Pt_1
.
[...] Al riguardo la Diagnostica si è limitata ad affermare che anche la risoluzione per mutuo consenso con la è avvenuta per esubero personale amministrativo, con ciò confermandosi la Per_1 motivazione dell'impugnato licenziamento. Ancora risulta che a decorrere da ottobre 2019 – quattro mesi dopo il licenziamento – due dipendenti amministrative della , e venivano Parte_5 Parte_8 Persona_2 distaccate presso la Diagnostica medica svolgendo la prima, munita di laurea, una attività piu qualificata relativa alla gestione e smistamento dei referenti di laboratori di tutte le strutture del network sanitario e la seconda mera attività amministrativa. Nel febbraio 2020 veniva poi distaccata anche Pt_7
Ancora è emerso che non vi è stata alcuna assunzione di personale con mansioni di tipo amministrativo, fatta eccezione per quella di , assunto il 1.11.2019, con Persona_3 funzioni tuttavia di responsabilità dell'ufficio acquisti e, quindi, con inquadramento e profilo professionale superiori a quelli della ricorrente. Questi i fatti di causa pacifici e non contestati. A fronte di tanto, occorre, al fine di verificare la legittimità del recesso, applicare le regole in materia di accertamento del necessario collegamento causale tra la ragione oggettiva addotta e la soppressione del posto di lavoro, nonchè quelle sull'effettività della ragione economica “comunque addotta” dal datore di lavoro a fondamento del g.m.o.. Una volta che è stata ipotizzata una generale necessità di procedere ad una politica di contenimento dei costi, diviene necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro di indicare) le ragioni per le quali la scelta cade su quel determinato lavoratore, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se si tratta di ruoli comparabili . Ciò del resto appare logico e coerente ai fini del controllo sul g.m.o. in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del posto di lavoro senza, però, che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l'ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso “non per un sindacato su di un presupposto in astratto oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore” (Cass. N. 31660/2023). Orbene, ritiene la Corte che, effettuato un siffatto accertamento, appare decisivo che, in disparte l'avvenuto distacco di alcuni dipendenti della in un momento successivo all'irrogato CP_4 licenziamento giustificabile sia per sopravvenute esigenze che per l'assenza di un rilevante impegno di spesa da parte della alla data del 18 giugno 2019 – data di invio della Controparte_1 Pa comunicazione di licenziamento - già quattro dipendenti amministrativi ( , Parte_7
, e avevano cessato il rapporto di lavoro con la Controparte_8 Parte_6 Per_1 società oggi reclamata, che, pertanto, aveva già ridotto l'organico nella misura preventivata . Non appare, certo, condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui “ dall'attività istruttoria espletata nella fase sommaria e dalla documentazione versata in atti sono emersi inequivoci elementi circa la sussistenza del motivo oggettivo allegato a parte resistente e la non pretestuosità della scelta imprenditoriale. Le circostanze sopra dedotte denotano, al contrario, l'insussistenza della scelta imprenditoriale posta a base del provvedimento per cui è causa: tra il mese di aprile del 2019 e il 12.6.2019 ovvero prima del licenziamento della la era già riuscita a riallineare i costi Parte_1 Controparte_1 del personale, come programmato, essendo in tale lasso temporale cessati i rapporti di lavoro con 4 dipendenti amministrativi.
5 In particolare la procedura nei confronti della odierna ricorrente, fu avviata al precipuo fine di completare il quadro dei licenziamenti a seguito dell'interruzione della procedura avviata nei confronti di e, quindi, al fine di “eliminare” dai ranghi aziendali il quarto P_ ed ultimo impiegato amministrativo ritenuto in esubero. Tali circostanze risultanto incontestate ed ammesse dalla stessa resistente la quale, nel costituirsi in giudizio in entrambe le fasi del procedimento, ha costantemente fatto riferimento alla necessità, insorta dopo l'abbandono della procedura nei confronti di P_
, di “procedere ad UN licenziamento per giustificato motivo sempre collegato alla
[...] soppressione di UN posto di lavoro di impiegato al CUP/CUA”: ( vedi memoria difensiva depositata dalla resistente nella fase sommaria e nella memoria di costituzione depositata nella fase di opposizione). La risoluzione consensuale del rapporto con la in data 12 giugno ha consentito, Per_1 dunque, all'azienda di conseguire il quarto e ultimo taglio degli impiegati amministrativi in esubero cui era stato evidentemente preordinato l'avvio della procedura di licenziamento. Ebbene, la decisione della resistente di procedere comunque al licenziamento della reclamante appare indicativa dell'insussistenza del giustificato motivo. E tanto anche considerando che nell'anno 2019, già nel primo semestre, vi erano prime avvisaglie di una ripresa economica ( parte istante ha prodotto documentazione dalla quale si evince che le fatture emesse già nei primi mesi del 2019 erano in aumento rispetto all'anno precedente). La Corte ritiene , però, non ravvisabile un intento ritorsivo. L'individuazione della ricorrente quale destinataria del licenziamento è avvenuta soltanto in un momento successivo allorquando la P_ avanzò osservazioni in ordine ai criteri di scelta sicchè, in assenza di ulteriori e più pregnanti elementi, non possono configurarsi mire ritorsive del datore di lavoro nei confronti della Parte_1
Del resto la circostanza che le impiegate da licenziare fossero proprio le stesse dipendenti che erano state in precedenza licenziate e poi reintegrate non appare decisiva, posto che i criteri di scelta di entrambi i licenziamenti erano sempre gli stessi (anzianità , carichi di famiglia) sicchè verosimilmente la scelta ricadeva sempre sulle stesse persone. Le considerazioni sin qui esposte assorbono ogni altra eccezion pure sollevata. Da tanto consegue la dichiarazione di illegittimità del licenziamento con ordine alla società datrice di ordinare la reintegra della ricorrente sul suo posto di lavoro nonché condannare la medesima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire la ricorrente nella misura pari a tutte le retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento in discussione a quella dell'effettiva reintegra, somma attualizzata come per legge, da quantificarsi in separato giudizio e condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare in favore della ricorrente, i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento in discussione a quella della effettiva reintegra. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie il reclamo e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'illegittimtià del licenziamento e per l'effetto, ex art. 18 della legge n. 300/70, ordina la reintegra della ricorrente sul suo posto di lavoro;
condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire la ricorrente nella misura pari a tutte le retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento in discussione a quella dell'effettiva reintegra, somma attualizzata come per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
6 condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare in favore della ricorrente, i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento in discussione a quella della effettiva reintegra;
-condanna la parte reclamata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in euro 6.500 per tutte le fasi del primo grado ed euro 6.079 per questo grado, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione
Cosi deciso in Napoli, il 3.7.2025
IL Presidente Est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere
3. dr.ssa Laura Scarlatelli - Consigliere all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio il giorno 3.7. 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 122/2025 del ruolo generale lavoro
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1 Avellino, alla via Tagliamento,165, presso lo studio dell'avv. Marino Iannacchero (C.F.
[...]
, fax 0825.1910827), che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende chiede che tutte le comunicazioni, avvisi e notificazioni relative al presente giudizio vengano trasmesse al proprio indirizzo pec Email_2
- parte reclamante E
con sede in Mercogliano (AV) frazione Torrette, alla Via Nazionale n. Controparte_1 146, iscritta al registro delle imprese di Avellino al n. , c.f. e p.i. , in P.IVA_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico in carica Avvocato , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Pescolla (C.F. CP_2
), indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale C.F._3 Email_3 elegge domicilio
- parte reclamata
Oggetto: reclamo ex art.1 comma 58 l. n.92/12 avverso la sentenza del Tribunale di Avellinoin funzione di Giudice del Lavoro, n. 1225/2024 del 20.12.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro Parte_2
premesso di essere stata assunta dal 07 Gennaio 2006 alle dipendenze della
[...] CP_3
1
[...] fino al 30.6.2015 allorquando veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo;
che il Parte_3 Tribunale di Avellino, con sentenza 569/2018, passata in giudicato, decidendo sull'impugnazione del provvedimento di risoluzione da essa stessa avanzata, dopo aver accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti avesse avuto un unico centro di imputazione riconducibile a tutte le società del ivi compresa la , annullava il recesso e Parte_4 Controparte_1 condannava detta società – che, medio tempore, aveva incorporato per fusione la Controparte_4
[...
- alla reintegra di essa ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento, in favore della medesima, dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 comma 4 stat. Lav. e al versamento dei contributi previdenziali dalla data del licenziamento fino a quella della effettiva reintegra;
che successivamente in data 21.1.2019, sottoscriveva un verbale di reintegrazione nel posto di lavoro, con la precisazione che “a partire dalla data odierna, la sig.ra deve ritenersi a disposizione della società Parte_1 che provvederà a darle separata comunicazione in funzione delle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive;
che l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa avveniva l'11.3.2019, a seguito di convocazione verbale ricevuta per tale data dalla ricorrente da parte del proprio capo servizio, con assegnazione allo svolgimento di mansioni Testimone_1 amministrative , addetta alla cassa, al front-office, al CUA ed inquadramento livello C ccnl aiop;
di aver ricevuto una nota del 27.5.2019 con la quale l'azienda comunicava di aver avviato, nei suoi confronti, la procedura di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 l. 604/66, attesa la necessità di procedere ad un efficientamento della organizzazione del personale con soppressione di posizioni di lavoro non proficuamente utilizzabili in azienda in particolare riferibili al settore amministrativo con risorse il cui numero era eccedente rispetto alle effettive necessità; che in data 12.6.2019 veniva esperito tentativo di conciliazione che si concludeva con verbale di mancato accordo;
di aver prestato la propria attività fino al 18 giugno, giorno a decorrere dal quale si assentava per malattia con una prognosi di 30 giorni;
di aver ricevuto missiva di risoluzione del rapporto a decorrere dal 27.5.2019 nonostante fosse in malattia, tutto ciò premesso deduceva l'illegittimità del provvedimento di risoluzione rilevando la pretestuosità dei presupposti fattuali addotti da parte datoriale a giustificazione del licenziamento, posto che prima del licenziamento erano stati risolti i rapporti di lavoro di ben quattro impiegati amministrativi e che da ottobre 2019 due dipendenti amministrative della erano state distaccate presso la per svolgere le Parte_5 Controparte_1 stesse mansioni cui essa istante era adibita. Segnalava l'incremento di attività produttive e di flussi finanziari della società nel corso dell'anno 2019 . Con ordinanza del 20.07.2022, il giudice di prime cure rigettava il ricorso . Avverso tale provvedimento, la lavoratrice insorgeva e contestava la validità del provvedimento espulsivo evidenziandone la illegittimità nonchè deducendo la manifesta insussistenza e comunque la infondatezza delle ragioni addotte dalla parte datoriale. Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società datrice che eccepiva l'infondatezza del ricorso, rivendicando la legittimità del proprio operato.
Con la sentenza in epigrafe, oggetto dell'odierno reclamo, il Tribunale confermava la precedente ordinanza Segnatamente il primo Giudice riteneva che l'intento aziendale all'epoca in cui veniva avviata la procedura era quello di ridurre il proprio organico di dipendenti con mansioni amministrative, non assumendo rilievo la circostanza dedotta da parte ricorrente a sostegno della insussistenza del giustificato motivo oggettivo, secondo cui l'esigenza di riallineare i costi del personale sarebbe stata perseguita prima del proprio licenziamento del 18.6.2019 mediante la intervenuta cessazione di quattro dipendenti impiegati amministrativi né il distacco di tre impiegate amministrative a pochi mesi dal licenziamento.Escluso il carattere ritorsivo, quanto all'inefficacia del licenziamento per lo stato di malattia, statuiva che il licenziamento aveva effetto dal giorno della comunicazione
2 dell'avvio del procedimento ovvero dal 28.5.2019 e non dal 18.6.2019 epoca di insorgenza della malattia.
Con rituale reclamo depositato presso questa Corte, ai sensi dell'art.1 comma 58 della citata legge, la lavoratrice, ripercorsi i fatti, ha censurato la sentenza di primo grado per aver deciso la controversia senza dare adeguata valutazione ai fatti come emersi all'esito dell'istruttoria. In particolare ha lamentato la ritenuta irrilevanza della circostanza che tra il mese di aprile e il 12 giugno 2019 la società datrice fosse riuscita a riallineare i costi del personale per essere cessati i rapporti di lavoro di quattro dipendenti amministrativi. Evidenziava l'erroneità della decisione per non aver attribuito il giusto rilievo ai distacchi di tre impiegate amministrative da ottobre 2019 e nel mese di gennaio 2020.
Impugnava ancora la decisione sotto il profilo della violazione dell'obbligo di repechage per non avere la resistente assolto minimamente ai propri incombenti probatori .
Insisteva per il carattere ritorsivo del recesso, il cui motivo unico era l'ingiusta reazione del datore di lavoro all'iniziativa giudiziaria con la quale essa istante aveva impugnato il pregresso licenziamento intimatole il 30.6.2015. La riprova di detta natura si evidenziava altresì dall'aver intimato il licenziamento durante il periodo di malattia sicchè, anche sotto tale profilo, chiedeva in via meramente subordinata la sospensione degli effetti del licenziamento durante il periodo di malattia .
Si è costituita la società che ha resistito al reclamo e ne ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare a mente dell'art.127 ter c.p.c., acquisite le note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
§§§§
In via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero) le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello). “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo. Trattandosi, inoltre, di licenziamento irrogato dopo la data del 18 luglio 2012, ossia dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art.1 l. 92/2012, lo stesso soggiace alla disciplina del novellato art. 18 stat. lav.
Ciò premesso, il reclamo merita accoglimento per le ragioni di seguito espresse che assorbono ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La difesa attorea impugna la decisione nella parte in cui è stato ritenuto sussistente e provato il giustificato motivo oggettivo sotteso al provvedimento espulsivo oggetto di causa.
Il Tribunale, dopo aver delineato i presupposti del giustificato motivo oggettivo, prendendo le mosse dalla procedura di concordato preventivo cui la società datrice è stata ammessa a seguito di istanza del 26.10.2017, ritenuti gli eccessivi costi sostenuti per il personale amministrativo in esubero rispetto ai dipendenti con funzioni tecnico-sanitarie, ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato alla . Parte_1
In riferimento all'esubero dei dipendenti amministrativi, il primo Giudice ha attribuito rilievo al LUL di marzo 2019 dal quale risultava che su un totale di 41 dipendenti ben 14 erano gli impiegati amministrativi, a nulla rilevando la circostanza che l'azienda avesse distaccato dopo pochi mesi dal licenziamento tre impiegate amministrative dalla . Parte_5
Le suddette statuizione del primo Giudice, censurate dalla difesa attorea, non appiano del tutto condivisibili.
3 Ed invero, a parere della Corte, al fine di una corretta valutazione del caso che ci occupa, occorre ripercorrere dal principio la vicenda per cui è causa.
La lavorava alle dipendenze della come impiegata di livello C del Parte_1 Controparte_4 C.C.N.L. A.I.O.P. dal 1.1.2006 fino al 30.6.2015, quando veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo. Impugnato il licenziamento e ottenuto l'annullamento con condanna alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento della indennità risarcitoria ex art. 18. co. 4 Stat. Lav. – sentenza 569 del 26.9.2018 - , sottoscriveva un verbale di reintegrazione nel posto di lavoro in data 21.01.2019 con effettiva ripresa dell'attività lavorativa in data 11.03.2019 e assegnazione alle mansioni amministrative di addetta alla cassa, addetta al front office, addetta al CUA, accoglienza, a seconda di quanto previsto dai turni settimanali predisposti dal capo servizio. La società oggi reclamata, tenuto conto della dotazione organica amministrativa di gran lunga sproporzionata e non coerente con i volumi della attività, avviava le procedure di licenziamento per tre unità amministrative ( la società sin dalla prima difesa ha ribadito la necessità di ridurre l'organico di tre unità lavorative : ved. Pag 9 memoria di costituzione fase opposizione) utilizzando, ai fini della individuazione delle posizioni interessate, criteri oggettivi quali anzianità di servizio, carichi di famiglia . In una prima fase di tale processo , venivano individuati i dipendenti , Parte_6 Parte_7
e .
[...] P_
A seguito di osservazioni critiche circa i punteggi da parte della la società procedeva ad P_ effettuare nuove verifiche all'esito delle quali veniva indicata la cui veniva comunicato Parte_1 avvio della procedura di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Con Nell'incontro del 12.6.2019 dinanzi all' di Avellino, la sollevava eccezioni generici Parte_1 sui criteri per la determinazione dell'anzianità di servizio sicchè in data 18.6.2019 riceveva lettera di recesso del seguente tenore : “…facciamo seguito alla nostra comunicazione datata 27.5.2019 e al verbale di incontro presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino del 12.6.2019 per comunicarle la risoluzione del suo rapporto di lavoro con la nostra azienda. Ai sensi dell'art. 7 l. 604/66 e della circolare3/2013 del Ministero del Lavoro, il licenziamento produce effetti dal giorno della ricezione da parte dell'ispettorato del lavoro della comunicazione datoriale del 27.5.2019; fermo restando che il servizio prestato sino alla data odierna verrà considerato come preavviso lavorato…”. La comunicazione relative alla procedura di licenziamento della ricorrente erano sottoscritte anche dalla la quale rilevava che, anche nella sua Controparte_7 organizzazione aziendale, vi era una condizione di squilibrio tra la dotazione organica di personale avente funzioni amministrative ed i relativi carichi di lavoro e che anche la propria condizione economica e finanziaria richiedeva un ridimensionamento dei costi del personale con funzioni amministrative e che la ricorrente, proprio per tali motivi, non poteva essere ricollocata neppure all'interno del proprio organico aziendale. La sottoscrizione anche da parte della casa di cura avveniva, secondo Controparte_7
l'impostazione datoriale, per dare maggiore conforto e sostegno al provvedimento posto che la sentenza n. 569/2018 aveva affermato, anche se per un arco temporale diverso da quello oggetto del presente giudizio ovvero fino al 30.6.215, epoca del primo licenziamento, che la CP_1 e la costituivano un unico centro di
[...] Controparte_7 imputazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti. A fronte dell'avvio di tali procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nei confronti di quattro impiegati, risulta che e stipulavano nell'aprile Pt_7 Controparte_8 2019 accordi transattivi con la rassegnando le proprie dimissioni . Controparte_1 In data 12.6.2019 altra dipendente amministrativa, siglava una conciliazione con la Per_1 società datrice risolvendo il rapporto lavorativo con la . Controparte_1
4 Orbene, a fronte di tale ultima conciliazione, appare evidente che la società datrice aveva già ridotto il personale amministrativo di ben tre unità, lo stesso numero di unità di cui aveva dichiarato l'eccedenza con la comunicazione di avvio della procedura del 27.5.2019 . Di tanto la società non ne dà conto e procede ad inviare comunicazione di licenziamento alla Pt_1
.
[...] Al riguardo la Diagnostica si è limitata ad affermare che anche la risoluzione per mutuo consenso con la è avvenuta per esubero personale amministrativo, con ciò confermandosi la Per_1 motivazione dell'impugnato licenziamento. Ancora risulta che a decorrere da ottobre 2019 – quattro mesi dopo il licenziamento – due dipendenti amministrative della , e venivano Parte_5 Parte_8 Persona_2 distaccate presso la Diagnostica medica svolgendo la prima, munita di laurea, una attività piu qualificata relativa alla gestione e smistamento dei referenti di laboratori di tutte le strutture del network sanitario e la seconda mera attività amministrativa. Nel febbraio 2020 veniva poi distaccata anche Pt_7
Ancora è emerso che non vi è stata alcuna assunzione di personale con mansioni di tipo amministrativo, fatta eccezione per quella di , assunto il 1.11.2019, con Persona_3 funzioni tuttavia di responsabilità dell'ufficio acquisti e, quindi, con inquadramento e profilo professionale superiori a quelli della ricorrente. Questi i fatti di causa pacifici e non contestati. A fronte di tanto, occorre, al fine di verificare la legittimità del recesso, applicare le regole in materia di accertamento del necessario collegamento causale tra la ragione oggettiva addotta e la soppressione del posto di lavoro, nonchè quelle sull'effettività della ragione economica “comunque addotta” dal datore di lavoro a fondamento del g.m.o.. Una volta che è stata ipotizzata una generale necessità di procedere ad una politica di contenimento dei costi, diviene necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro di indicare) le ragioni per le quali la scelta cade su quel determinato lavoratore, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se si tratta di ruoli comparabili . Ciò del resto appare logico e coerente ai fini del controllo sul g.m.o. in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del posto di lavoro senza, però, che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l'ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso “non per un sindacato su di un presupposto in astratto oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore” (Cass. N. 31660/2023). Orbene, ritiene la Corte che, effettuato un siffatto accertamento, appare decisivo che, in disparte l'avvenuto distacco di alcuni dipendenti della in un momento successivo all'irrogato CP_4 licenziamento giustificabile sia per sopravvenute esigenze che per l'assenza di un rilevante impegno di spesa da parte della alla data del 18 giugno 2019 – data di invio della Controparte_1 Pa comunicazione di licenziamento - già quattro dipendenti amministrativi ( , Parte_7
, e avevano cessato il rapporto di lavoro con la Controparte_8 Parte_6 Per_1 società oggi reclamata, che, pertanto, aveva già ridotto l'organico nella misura preventivata . Non appare, certo, condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui “ dall'attività istruttoria espletata nella fase sommaria e dalla documentazione versata in atti sono emersi inequivoci elementi circa la sussistenza del motivo oggettivo allegato a parte resistente e la non pretestuosità della scelta imprenditoriale. Le circostanze sopra dedotte denotano, al contrario, l'insussistenza della scelta imprenditoriale posta a base del provvedimento per cui è causa: tra il mese di aprile del 2019 e il 12.6.2019 ovvero prima del licenziamento della la era già riuscita a riallineare i costi Parte_1 Controparte_1 del personale, come programmato, essendo in tale lasso temporale cessati i rapporti di lavoro con 4 dipendenti amministrativi.
5 In particolare la procedura nei confronti della odierna ricorrente, fu avviata al precipuo fine di completare il quadro dei licenziamenti a seguito dell'interruzione della procedura avviata nei confronti di e, quindi, al fine di “eliminare” dai ranghi aziendali il quarto P_ ed ultimo impiegato amministrativo ritenuto in esubero. Tali circostanze risultanto incontestate ed ammesse dalla stessa resistente la quale, nel costituirsi in giudizio in entrambe le fasi del procedimento, ha costantemente fatto riferimento alla necessità, insorta dopo l'abbandono della procedura nei confronti di P_
, di “procedere ad UN licenziamento per giustificato motivo sempre collegato alla
[...] soppressione di UN posto di lavoro di impiegato al CUP/CUA”: ( vedi memoria difensiva depositata dalla resistente nella fase sommaria e nella memoria di costituzione depositata nella fase di opposizione). La risoluzione consensuale del rapporto con la in data 12 giugno ha consentito, Per_1 dunque, all'azienda di conseguire il quarto e ultimo taglio degli impiegati amministrativi in esubero cui era stato evidentemente preordinato l'avvio della procedura di licenziamento. Ebbene, la decisione della resistente di procedere comunque al licenziamento della reclamante appare indicativa dell'insussistenza del giustificato motivo. E tanto anche considerando che nell'anno 2019, già nel primo semestre, vi erano prime avvisaglie di una ripresa economica ( parte istante ha prodotto documentazione dalla quale si evince che le fatture emesse già nei primi mesi del 2019 erano in aumento rispetto all'anno precedente). La Corte ritiene , però, non ravvisabile un intento ritorsivo. L'individuazione della ricorrente quale destinataria del licenziamento è avvenuta soltanto in un momento successivo allorquando la P_ avanzò osservazioni in ordine ai criteri di scelta sicchè, in assenza di ulteriori e più pregnanti elementi, non possono configurarsi mire ritorsive del datore di lavoro nei confronti della Parte_1
Del resto la circostanza che le impiegate da licenziare fossero proprio le stesse dipendenti che erano state in precedenza licenziate e poi reintegrate non appare decisiva, posto che i criteri di scelta di entrambi i licenziamenti erano sempre gli stessi (anzianità , carichi di famiglia) sicchè verosimilmente la scelta ricadeva sempre sulle stesse persone. Le considerazioni sin qui esposte assorbono ogni altra eccezion pure sollevata. Da tanto consegue la dichiarazione di illegittimità del licenziamento con ordine alla società datrice di ordinare la reintegra della ricorrente sul suo posto di lavoro nonché condannare la medesima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire la ricorrente nella misura pari a tutte le retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento in discussione a quella dell'effettiva reintegra, somma attualizzata come per legge, da quantificarsi in separato giudizio e condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare in favore della ricorrente, i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento in discussione a quella della effettiva reintegra. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie il reclamo e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'illegittimtià del licenziamento e per l'effetto, ex art. 18 della legge n. 300/70, ordina la reintegra della ricorrente sul suo posto di lavoro;
condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire la ricorrente nella misura pari a tutte le retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento in discussione a quella dell'effettiva reintegra, somma attualizzata come per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
6 condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare in favore della ricorrente, i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento in discussione a quella della effettiva reintegra;
-condanna la parte reclamata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in euro 6.500 per tutte le fasi del primo grado ed euro 6.079 per questo grado, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione
Cosi deciso in Napoli, il 3.7.2025
IL Presidente Est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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