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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2024, n. 39998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39998 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: LI TA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 26/03/2024 del GUP del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le memorie con allegata documentazione;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratore speciale della parte civile, POSTE ITALIANE s.p.a., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con la liquidazione delle spese legali sostenute nel grado. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39998 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO . 1. Con sentenza in data 26 marzo 2024 il G.u.p. del Tribunale di Salerno applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a TA OL la pena concordata tra le parti (anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa) per i reati di rapina aggravata in concorso e porto di coltello, condannando altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile POSTE ITALIANE s.p.a., che contestualmente liquidava in complessivi euro mille, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. 2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del difensore dell'imputato, deducendo, con due motivi di impugnazione: 2.1. Omessa motivazione in ordine alla insussistenza di ragioni di proscioglimento rilevanti ex art. 129 cod. proc. pen.; 2.2. Mancanza di motivazione in merito ai criteri di liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita;
in quanto effettuata senza specificare le voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e giustificare la quantificazione delle spese, in guisa da non lasciar comprendere se siano o meno stati rispettati i criteri tabellari vigenti. 3. Con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 2 agosto 2024, il difensore e procuratore speciale della costituita parte civile (POSTE ITALIANE s.p.a.) evidenziava l'inammissibilità dei motivi di ricorso, per la indeducibilità del primo e la manifesta genericità del secondo. 4. Con le conclusioni scritte depositate in data 6 giugno 2024 il Procuratore generale presso questa Corte, dott. Raffaele Piccirillo, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. 1.1. Il provvedimento impugnato ed il ricorso sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la violazione del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, di una delle cause di proscioglimento), né il difetto di motivazione sugli elementi della decisione. 2. Solo astrattamente ammissibile è invece il secondo motivo di ricorso, speso in tema di omessa esposizione dei criteri di calcolo delle spese processuali liquidate in favore della costituita parte civile (nella fattispecie, POSTE ITALIANE s.p.a.). In questi termini appare infatti orientata la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Rv. 259101; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Rv. 276900; Sez. 4, n. 3756 del 12712/2019, dep. 2020, 278286; Sez. 2, n. 24152 del 05/06/2023, n.m.; Sez. 4, n. 48081 del 16711/2023, Rv. 285428; Sez. 2, n. 7978 del 25/01/2024, n.m.). 2.1, La giurisprudenza appena sopra citata è, inoltre, costante anche nell'affermare il principio secondo cui è affetto dal vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquidi le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti. 2.2. Come ricordato anche dalle Sezioni unite di questa corte (Sez. U, n. 40288 del 14 luglio 2011, Tizzi e altro, Rv. 250680), considerato che la domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell'ambito del processo instaurato nelle forme di cui all'art. 444 cod. proc. pen. è estranea all'accordo intercorrente tra il Pubblico ministero e l'imputato e che il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di "condanna", soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo, è indubbio che su questo capo della sentenza la parte interessata (imputato o parte civile che sia) è legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione. 2.3 Correlativamente si pone dunque il dovere del giudice di fornire, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive ed avuto riguardo ai parametri fissati dalla normativa vigente. L'osservanza di tale dovere, che costituisce il risvolto del potere discrezionale di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese sostenute dalla parte civile, è preordinata a consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle singole voci di spesa e all'osservanza delle altre condizioni di legge nella liquidazione delle singole voci di spesa (fra le tante, Sez. 1, n. 21868 del 7 maggio 2008, Grillo, Rv. 240421; Sez. 4, n. 10920/07 del 29 novembre 2006, Velia, Rv. 236186; Sez. 5, n. 10143 del 25 gennaio 2005, Polacco, Rv. 230918; Sez. 2, n. 39626 dell'Il maggio 2004, Di Pinto, Rv. 230052; Sez. 4, n. 5301 del 21 gennaio 2004, Fichera, Rv. 227093; Sez. 5, n. 14335/2014, cit.; Sez. 4, n. 48081/2023, cit.; Sez. 2, n. 7978/2024 cit.). Pertanto, il giudice, nel liquidare dette spese, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive (Sez. 5, n. 39208 del 28 settembre 2010, Filpi, Rv. 248661; Sez. 2, n. 26264 del 5 giugno 2007, Tropea, Rv. 237168; Sez. 6, n. 7902 del 3 febbraio 2006, Fassina, Rv. 233699; Sez. 5, n. 8442 del 18 gennaio 2005, Stipa, Rv. 230687). 2.4. Questi consolidati principi non hanno, peraltro, perduto il loro significato a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012) ed anzi devono essere ribaditi, ancorché con le precisazioni rese necessarie dal mutamento del quadro normativo di riferimento. 2.4.1 Se infatti il giudice non è più vincolato, come per, il passato, ai limiti minimi e massimi fissati dalle medesime, nel determinare ciò che deve essere rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile, egli deve ora comunque fare riferimento - così come previsto dal cit. D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2 - ai parametri stabiliti nel d.m. n. 55/2014 e 37/2018. 3. Nel caso di specie il G.u.p. del Tribunale di Salerno ha provveduto a determinare in maniera globale l'entità delle spese sostenute dalla parte civile, senza specificare, la ripartizione delle somme riconosciute in relazione all'attività defensionale svolta nella sola fase procedimentale del giudizio ed in quella della decisione pattizia, né l'indicazione delle modalità di calcolo seguite. 3.1. Tuttavia, deve preliminarmente evidenziarsi che il motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non reca alcuna specificazione delle ragioni della ritenuta eccessività (extralegale, per singola voce e per ammontare complessivo) delle spese liquidate, rispetto alle previsioni tabellari, che sulla base delle allegazioni della parte civile alla memoria depositata appaiono viceversa inferiori ai minimi. 3.2. Anche questo secondo motivo di ricorso (avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in base al D.M. n. 55 del 2014, recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della legge di riforma dell'ordinamento professionale, n. 247 del 2012) è, pertanto, inammissibile, per difetto di specificità intrinseca, giacché non specifica le ragioni della manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato in favore della parte civile costituita, vieppiù se la liquidazione del giudice si sia complessivamente attestata al di sotto dei valori medi o minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014» (Sez. 5, n. 5053 del 2016, Rv. 266053-01; Sez. 5, n. 49007 del 2017, Rv. 271443; Sez. 6, n. 50260 del 2015, Rv. 265658). 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo per quanto sopra esposto profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile POSTE ITALIANE s.p.a., come rapp.ta e difesa, spese che si liquidano complessivamente in euro duemila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, POSTE ITALIANE s.p.a., che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratore speciale della parte civile, POSTE ITALIANE s.p.a., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con la liquidazione delle spese legali sostenute nel grado. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39998 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO . 1. Con sentenza in data 26 marzo 2024 il G.u.p. del Tribunale di Salerno applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a TA OL la pena concordata tra le parti (anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa) per i reati di rapina aggravata in concorso e porto di coltello, condannando altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile POSTE ITALIANE s.p.a., che contestualmente liquidava in complessivi euro mille, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. 2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del difensore dell'imputato, deducendo, con due motivi di impugnazione: 2.1. Omessa motivazione in ordine alla insussistenza di ragioni di proscioglimento rilevanti ex art. 129 cod. proc. pen.; 2.2. Mancanza di motivazione in merito ai criteri di liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita;
in quanto effettuata senza specificare le voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e giustificare la quantificazione delle spese, in guisa da non lasciar comprendere se siano o meno stati rispettati i criteri tabellari vigenti. 3. Con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 2 agosto 2024, il difensore e procuratore speciale della costituita parte civile (POSTE ITALIANE s.p.a.) evidenziava l'inammissibilità dei motivi di ricorso, per la indeducibilità del primo e la manifesta genericità del secondo. 4. Con le conclusioni scritte depositate in data 6 giugno 2024 il Procuratore generale presso questa Corte, dott. Raffaele Piccirillo, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. 1.1. Il provvedimento impugnato ed il ricorso sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la violazione del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, di una delle cause di proscioglimento), né il difetto di motivazione sugli elementi della decisione. 2. Solo astrattamente ammissibile è invece il secondo motivo di ricorso, speso in tema di omessa esposizione dei criteri di calcolo delle spese processuali liquidate in favore della costituita parte civile (nella fattispecie, POSTE ITALIANE s.p.a.). In questi termini appare infatti orientata la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Rv. 259101; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Rv. 276900; Sez. 4, n. 3756 del 12712/2019, dep. 2020, 278286; Sez. 2, n. 24152 del 05/06/2023, n.m.; Sez. 4, n. 48081 del 16711/2023, Rv. 285428; Sez. 2, n. 7978 del 25/01/2024, n.m.). 2.1, La giurisprudenza appena sopra citata è, inoltre, costante anche nell'affermare il principio secondo cui è affetto dal vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquidi le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti. 2.2. Come ricordato anche dalle Sezioni unite di questa corte (Sez. U, n. 40288 del 14 luglio 2011, Tizzi e altro, Rv. 250680), considerato che la domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell'ambito del processo instaurato nelle forme di cui all'art. 444 cod. proc. pen. è estranea all'accordo intercorrente tra il Pubblico ministero e l'imputato e che il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di "condanna", soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo, è indubbio che su questo capo della sentenza la parte interessata (imputato o parte civile che sia) è legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione. 2.3 Correlativamente si pone dunque il dovere del giudice di fornire, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive ed avuto riguardo ai parametri fissati dalla normativa vigente. L'osservanza di tale dovere, che costituisce il risvolto del potere discrezionale di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese sostenute dalla parte civile, è preordinata a consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle singole voci di spesa e all'osservanza delle altre condizioni di legge nella liquidazione delle singole voci di spesa (fra le tante, Sez. 1, n. 21868 del 7 maggio 2008, Grillo, Rv. 240421; Sez. 4, n. 10920/07 del 29 novembre 2006, Velia, Rv. 236186; Sez. 5, n. 10143 del 25 gennaio 2005, Polacco, Rv. 230918; Sez. 2, n. 39626 dell'Il maggio 2004, Di Pinto, Rv. 230052; Sez. 4, n. 5301 del 21 gennaio 2004, Fichera, Rv. 227093; Sez. 5, n. 14335/2014, cit.; Sez. 4, n. 48081/2023, cit.; Sez. 2, n. 7978/2024 cit.). Pertanto, il giudice, nel liquidare dette spese, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive (Sez. 5, n. 39208 del 28 settembre 2010, Filpi, Rv. 248661; Sez. 2, n. 26264 del 5 giugno 2007, Tropea, Rv. 237168; Sez. 6, n. 7902 del 3 febbraio 2006, Fassina, Rv. 233699; Sez. 5, n. 8442 del 18 gennaio 2005, Stipa, Rv. 230687). 2.4. Questi consolidati principi non hanno, peraltro, perduto il loro significato a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012) ed anzi devono essere ribaditi, ancorché con le precisazioni rese necessarie dal mutamento del quadro normativo di riferimento. 2.4.1 Se infatti il giudice non è più vincolato, come per, il passato, ai limiti minimi e massimi fissati dalle medesime, nel determinare ciò che deve essere rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile, egli deve ora comunque fare riferimento - così come previsto dal cit. D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2 - ai parametri stabiliti nel d.m. n. 55/2014 e 37/2018. 3. Nel caso di specie il G.u.p. del Tribunale di Salerno ha provveduto a determinare in maniera globale l'entità delle spese sostenute dalla parte civile, senza specificare, la ripartizione delle somme riconosciute in relazione all'attività defensionale svolta nella sola fase procedimentale del giudizio ed in quella della decisione pattizia, né l'indicazione delle modalità di calcolo seguite. 3.1. Tuttavia, deve preliminarmente evidenziarsi che il motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non reca alcuna specificazione delle ragioni della ritenuta eccessività (extralegale, per singola voce e per ammontare complessivo) delle spese liquidate, rispetto alle previsioni tabellari, che sulla base delle allegazioni della parte civile alla memoria depositata appaiono viceversa inferiori ai minimi. 3.2. Anche questo secondo motivo di ricorso (avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in base al D.M. n. 55 del 2014, recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della legge di riforma dell'ordinamento professionale, n. 247 del 2012) è, pertanto, inammissibile, per difetto di specificità intrinseca, giacché non specifica le ragioni della manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato in favore della parte civile costituita, vieppiù se la liquidazione del giudice si sia complessivamente attestata al di sotto dei valori medi o minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014» (Sez. 5, n. 5053 del 2016, Rv. 266053-01; Sez. 5, n. 49007 del 2017, Rv. 271443; Sez. 6, n. 50260 del 2015, Rv. 265658). 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo per quanto sopra esposto profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile POSTE ITALIANE s.p.a., come rapp.ta e difesa, spese che si liquidano complessivamente in euro duemila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, POSTE ITALIANE s.p.a., che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.