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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/07/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'udienza del 23 luglio 2025, all'esito del procedimento di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1382/24 R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. Y. Messi)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir accertare il proprio CP_1 diritto alla pensione in cumulo dall'1.6.2023, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 della somma di € 1.954,02; in subordine per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell' per inadempimento contrattuale con CP_1 condanna dell'ente previdenziale al risarcimento del danno nella misura di € 1954,02.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, esponeva che in data 19.9.2022 l' gli aveva CP_1 rilasciato l'estratto conto certificativo, con indicazione, al 31.7.2022, di n. 2198 settimane di contribuzione.
Il precisava di vantare anche 34 mesi Pt_1 in gestione separata (non rilevati nell'estratto in quanto interamente sovrapposti alla contribuzione presente nel Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti).
Il ricorrente, considerato che il Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti calcola la contribuzione in settimane e considera raggiunto il requisito di 42 anni e 10 mesi col versamento di 2227 settimane, esponeva di aver maturato il diritto alla pensione anticipata, usufruendo del cumulo contributivo delle due gestioni ai sensi della l. 228/12, avendo lavorato numerosi anni come dipendente con versamento di contributi nella gestione AGO e per un breve periodo (due mesi) nella gestione separata.
Il dava atto di aver presentato in data Pt_1
3.3.2023 domanda di pensione in cumulo, ma precisava che l' gli aveva liquidato la CP_1 pensione dal 1° luglio 2023 anziché dal 1° giugno 2023 sul presupposto della trasformazione di tutti i contributi in anni mesi e giorni, senza però tener conto delle regole proprie di ciascuna gestione previdenziale, cosa che aveva determinato il raggiungimento del requisito di
42 anni e 10 mesi a marzo 2023 con conseguente decorrenza della pensione dal luglio 2023.
Il ricorrente contestava la decisione dell'istituto chiedendo la retrodatazione della decorrenza della pensione e richiamando sul punto le regole dettate dalle circolari CP_1
12/13 e 140/17 secondo cui la conversione in anni mesi e giorni non incide sul diritto alla misura della prestazione.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
Il ricorrente, che ha lavorato numerosi anni come dipendente con versamento di contributi nella gestione AGO e per un breve periodo nella gestione separata (periodo quest'ultimo che si è sovrapposto al primo), ha maturato il diritto alla pensione anticipata, usufruendo del cumulo contributivo delle due gestioni ai sensi della l. 228/12.
Tale possibilità è stata introdotta dall'art. 1, comma 239, l. 228/12, secondo cui “ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”.
Si tratta di un istituto giuridico che consente agli iscritti presso due o più forme pensionistiche di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.
L'art. 1, comma 245, l. 228/12 prevede inoltre che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”. Dall'Ecocert del 19.9.2022 risultavano, al
31.7.2022, n. 2198 settimane di contribuzione
(v. doc. 1 fasc. ricorrente e dep. e Tes_1
). Tes_2
Sul punto la teste dipendente , ha Tes_2 CP_1 riferito che ai contributi di cui all'Ecocert sono stati aggiunti, secondo i criteri delle circolari , i contributi della gestione CP_1 separata in numero di due anni e 10 mesi, che si sovrapponevano a quelli da dipendente, per cui sono stati tolti quelli da dipendente (v. dep.
). Tes_2
In pratica, per effetto della sovrapposizione dei contributi della gestione dipendenti e dei contributi della gestione separata l'istituto ha deciso di togliere quelli eccedenti (v. dep.
). Tes_2
Molto più chiaramente il teste , direttore Tes_1 provinciale del patronato di Bergamo, ha CP_2 però chiarito che dall'Ecocert del settembre
2022 risultavano, a luglio 2022, n.
2.198 settimane, il che significava il raggiungimento, da parte del ricorrente, del requisito dei 42 anni 10 mesi all'ottava settimana del 2023 ovvero in febbraio e la pensione, considerati i tre mesi di finestra, avrebbe avuto decorrenza dal primo giugno 2023 (v. dep. ). Tes_1
Di conseguenza è stata presentata domanda di pensione in cumulo, al fine di utilizzare tutti i contributi dei periodi non sovrapposti ottenendo un'unica pensione, “perché altrimenti la contribuzione della gestione separata sarebbe stata usata solo ai 67 anni di età” (v. dep.
). Tes_1
Il teste ha quindi chiarito che “trattandosi di periodi in completa sovrapposizione, ai fini del diritto alla gestione separata non aggiungeva nulla, mentre rilevava ai fini dell'importo” (v. dep. ). Tes_1
Il teste ha pure confermato che la procedura dell' opera una conversione dei periodi da CP_1 settimane (ovvero quelle della gestione lavoratori dipendenti) ad anni, mesi e giorni, ma nel fare questa operazione di fatto è stata ridotta parte della contribuzione essendo stata considerata in modo diverso quella da lavoro dipendente e così si è prodotta una penalizzazione (v. dep. ). Tes_1
Il teste, a titolo meramente esemplificativo, ha chiarito che nel lavoro dipendente se si lavora anche uno o due giorni la gestione dipendente accredita la settimana (e poi alla fine dell'anno si verifica che il minimale si sia raggiunto), mentre utilizzando la procedura del cumulo la settimana non lavorata pienamente viene convertita in giorni (v. dep. ). Tes_1
Sempre a titolo esemplificativo il teste ha precisato che secondo l' una settimana CP_1 equivale 6 giorni e viceversa, ma dal punto di vista operativo se il dipendente lavora ad esempio dal venerdì al martedì per la gestione dipendenti sono due settimane mentre con la conversione si tratta di giorni che non arrivano a produrre una settimana (v. dep. ). Tes_1 Di conseguenza il teste, nel ricordare che la conversione non deve incidere sul diritto alla pensione, ha ribadito che a febbraio 2023 era stata raggiunta tutta la quota contributiva per il pensionamento con la sola contribuzione da lavoro dipendente, per cui è stato del tutto illogico che il lavoratore, aggiungendo un'altra contribuzione, sia stato penalizzato (v. dep.
). Tes_1
Così ricostruiti i fatti, è pacifico che a febbraio 2023 il avesse raggiunto tutta Pt_1 la quota contributiva per il pensionamento con la sola contribuzione da lavoro dipendente.
Tuttavia, come chiarito dal teste e Tes_1 confermato anche dalla , l' , in caso Tes_2 CP_1 di pensione in cumulo, procede ad una conversione del periodo in una stessa unità temporale, ma secondo la sua opzione interpretativa nel caso della pensione in cumulo i giorni rimangono tali e se non sono 6 non danno luogo alla settimana.
In altri termini, secondo la tesi dell'istituto, se lo stesso periodo temporale, dal punto di vista contributivo, è soggetto ad un diverso metodo di calcolo nel regime AGO e nella gestione separata, in caso di pensione in cumulo questi criteri verrebbero meno e dovrebbe aversi riferimento unicamente alle singole giornate lavorate nelle diverse gestioni.
Ciò, tuttavia, non trova alcun appiglio normativo ed anzi pare confliggente con la disposizione di cui all'art. 1, comma 245, l. 228/12 secondo cui “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.
Tale previsione porta a ritenere che il criterio di calcolo della contribuzione rimanga, nell'ambito di ciascuna delle gestioni, quello proprio di esse e per effetto di ciò il ricorrente, al febbraio 2023, aveva maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi
(2227 settimane) con conseguente diritto al trattamento pensionistico a decorrere dall'1.6.2023.
La domanda può quindi essere accolta con condanna dell'istituto al pagamento della somma lorda di € 1.954,02, oltre interessi legali dal dovuto al saldo (v. doc. 3 fasc. ricorrente).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1382/24:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di alla pensione Parte_1
VOCUM con decorrenza dall'1.6.2023 e condanna l' al pagamento, nei confronti del medesimo CP_1 della somma di € 1.954,02, Parte_1 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna l' alla refusione delle spese di CP_1 lite, liquidate in complessivi € 1.600,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Bergamo, 23 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'udienza del 23 luglio 2025, all'esito del procedimento di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1382/24 R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. Y. Messi)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir accertare il proprio CP_1 diritto alla pensione in cumulo dall'1.6.2023, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 della somma di € 1.954,02; in subordine per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell' per inadempimento contrattuale con CP_1 condanna dell'ente previdenziale al risarcimento del danno nella misura di € 1954,02.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, esponeva che in data 19.9.2022 l' gli aveva CP_1 rilasciato l'estratto conto certificativo, con indicazione, al 31.7.2022, di n. 2198 settimane di contribuzione.
Il precisava di vantare anche 34 mesi Pt_1 in gestione separata (non rilevati nell'estratto in quanto interamente sovrapposti alla contribuzione presente nel Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti).
Il ricorrente, considerato che il Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti calcola la contribuzione in settimane e considera raggiunto il requisito di 42 anni e 10 mesi col versamento di 2227 settimane, esponeva di aver maturato il diritto alla pensione anticipata, usufruendo del cumulo contributivo delle due gestioni ai sensi della l. 228/12, avendo lavorato numerosi anni come dipendente con versamento di contributi nella gestione AGO e per un breve periodo (due mesi) nella gestione separata.
Il dava atto di aver presentato in data Pt_1
3.3.2023 domanda di pensione in cumulo, ma precisava che l' gli aveva liquidato la CP_1 pensione dal 1° luglio 2023 anziché dal 1° giugno 2023 sul presupposto della trasformazione di tutti i contributi in anni mesi e giorni, senza però tener conto delle regole proprie di ciascuna gestione previdenziale, cosa che aveva determinato il raggiungimento del requisito di
42 anni e 10 mesi a marzo 2023 con conseguente decorrenza della pensione dal luglio 2023.
Il ricorrente contestava la decisione dell'istituto chiedendo la retrodatazione della decorrenza della pensione e richiamando sul punto le regole dettate dalle circolari CP_1
12/13 e 140/17 secondo cui la conversione in anni mesi e giorni non incide sul diritto alla misura della prestazione.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
Il ricorrente, che ha lavorato numerosi anni come dipendente con versamento di contributi nella gestione AGO e per un breve periodo nella gestione separata (periodo quest'ultimo che si è sovrapposto al primo), ha maturato il diritto alla pensione anticipata, usufruendo del cumulo contributivo delle due gestioni ai sensi della l. 228/12.
Tale possibilità è stata introdotta dall'art. 1, comma 239, l. 228/12, secondo cui “ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”.
Si tratta di un istituto giuridico che consente agli iscritti presso due o più forme pensionistiche di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.
L'art. 1, comma 245, l. 228/12 prevede inoltre che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”. Dall'Ecocert del 19.9.2022 risultavano, al
31.7.2022, n. 2198 settimane di contribuzione
(v. doc. 1 fasc. ricorrente e dep. e Tes_1
). Tes_2
Sul punto la teste dipendente , ha Tes_2 CP_1 riferito che ai contributi di cui all'Ecocert sono stati aggiunti, secondo i criteri delle circolari , i contributi della gestione CP_1 separata in numero di due anni e 10 mesi, che si sovrapponevano a quelli da dipendente, per cui sono stati tolti quelli da dipendente (v. dep.
). Tes_2
In pratica, per effetto della sovrapposizione dei contributi della gestione dipendenti e dei contributi della gestione separata l'istituto ha deciso di togliere quelli eccedenti (v. dep.
). Tes_2
Molto più chiaramente il teste , direttore Tes_1 provinciale del patronato di Bergamo, ha CP_2 però chiarito che dall'Ecocert del settembre
2022 risultavano, a luglio 2022, n.
2.198 settimane, il che significava il raggiungimento, da parte del ricorrente, del requisito dei 42 anni 10 mesi all'ottava settimana del 2023 ovvero in febbraio e la pensione, considerati i tre mesi di finestra, avrebbe avuto decorrenza dal primo giugno 2023 (v. dep. ). Tes_1
Di conseguenza è stata presentata domanda di pensione in cumulo, al fine di utilizzare tutti i contributi dei periodi non sovrapposti ottenendo un'unica pensione, “perché altrimenti la contribuzione della gestione separata sarebbe stata usata solo ai 67 anni di età” (v. dep.
). Tes_1
Il teste ha quindi chiarito che “trattandosi di periodi in completa sovrapposizione, ai fini del diritto alla gestione separata non aggiungeva nulla, mentre rilevava ai fini dell'importo” (v. dep. ). Tes_1
Il teste ha pure confermato che la procedura dell' opera una conversione dei periodi da CP_1 settimane (ovvero quelle della gestione lavoratori dipendenti) ad anni, mesi e giorni, ma nel fare questa operazione di fatto è stata ridotta parte della contribuzione essendo stata considerata in modo diverso quella da lavoro dipendente e così si è prodotta una penalizzazione (v. dep. ). Tes_1
Il teste, a titolo meramente esemplificativo, ha chiarito che nel lavoro dipendente se si lavora anche uno o due giorni la gestione dipendente accredita la settimana (e poi alla fine dell'anno si verifica che il minimale si sia raggiunto), mentre utilizzando la procedura del cumulo la settimana non lavorata pienamente viene convertita in giorni (v. dep. ). Tes_1
Sempre a titolo esemplificativo il teste ha precisato che secondo l' una settimana CP_1 equivale 6 giorni e viceversa, ma dal punto di vista operativo se il dipendente lavora ad esempio dal venerdì al martedì per la gestione dipendenti sono due settimane mentre con la conversione si tratta di giorni che non arrivano a produrre una settimana (v. dep. ). Tes_1 Di conseguenza il teste, nel ricordare che la conversione non deve incidere sul diritto alla pensione, ha ribadito che a febbraio 2023 era stata raggiunta tutta la quota contributiva per il pensionamento con la sola contribuzione da lavoro dipendente, per cui è stato del tutto illogico che il lavoratore, aggiungendo un'altra contribuzione, sia stato penalizzato (v. dep.
). Tes_1
Così ricostruiti i fatti, è pacifico che a febbraio 2023 il avesse raggiunto tutta Pt_1 la quota contributiva per il pensionamento con la sola contribuzione da lavoro dipendente.
Tuttavia, come chiarito dal teste e Tes_1 confermato anche dalla , l' , in caso Tes_2 CP_1 di pensione in cumulo, procede ad una conversione del periodo in una stessa unità temporale, ma secondo la sua opzione interpretativa nel caso della pensione in cumulo i giorni rimangono tali e se non sono 6 non danno luogo alla settimana.
In altri termini, secondo la tesi dell'istituto, se lo stesso periodo temporale, dal punto di vista contributivo, è soggetto ad un diverso metodo di calcolo nel regime AGO e nella gestione separata, in caso di pensione in cumulo questi criteri verrebbero meno e dovrebbe aversi riferimento unicamente alle singole giornate lavorate nelle diverse gestioni.
Ciò, tuttavia, non trova alcun appiglio normativo ed anzi pare confliggente con la disposizione di cui all'art. 1, comma 245, l. 228/12 secondo cui “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.
Tale previsione porta a ritenere che il criterio di calcolo della contribuzione rimanga, nell'ambito di ciascuna delle gestioni, quello proprio di esse e per effetto di ciò il ricorrente, al febbraio 2023, aveva maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi
(2227 settimane) con conseguente diritto al trattamento pensionistico a decorrere dall'1.6.2023.
La domanda può quindi essere accolta con condanna dell'istituto al pagamento della somma lorda di € 1.954,02, oltre interessi legali dal dovuto al saldo (v. doc. 3 fasc. ricorrente).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1382/24:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di alla pensione Parte_1
VOCUM con decorrenza dall'1.6.2023 e condanna l' al pagamento, nei confronti del medesimo CP_1 della somma di € 1.954,02, Parte_1 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna l' alla refusione delle spese di CP_1 lite, liquidate in complessivi € 1.600,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Bergamo, 23 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini