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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/09/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2808/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2808/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Di Felice, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Benguardato, CP_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: le parti, all'udienza del 02/07/2025, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/12/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Teramo il 24/05/2008 con e che dal CP_1
matrimonio erano nati i figli (il 15/11/2008) e (l'11/05/2017) Per_1 Per_2
- ha chiesto: dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso di sè; regolamentare i tempi di permanenza presso il padre come da ricorso;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in ragione di € 250,00 per ciascun figlio, somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, come da protocollo di questo Tribunale con il COA di Teramo del 05/12/2018; disporre la percezione esclusiva dell'assegno unico INPS in proprio favore quale genitore collocatario.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
-durante la vita matrimoniale, per assecondare i desideri del marito, si era dedicata alla cura della famiglia rinunciando ad ogni prospettiva lavorativa;
-il matrimonio, seppur nato sotto i migliori auspici, era definitivamente naufragato a causa delle differenze caratteriali tra i coniugi e dal comportamento del marito, che interrompeva ogni apporto morale e materiale alla vita della famiglia;
-che la ricorrente, pertanto, si era vista costretta a trovare un lavoro per mantenere sé stessa e i figli e aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi dalla propria madre;
-che, nonostante la sua buona volontà, il marito non aveva inteso aderire alla proposta di una risoluzione pacifica della vicenda matrimoniale. Con comparsa di costituzione e risposta in data 03/03/2025 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata dalla moglie ed ha chiesto: disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre;
regolamentare i tempi di permanenza dei figli con il padre come da comparsa;
porre a proprio carico assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della prole, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo di questo Tribunale con il Coa di Teramo in data 05/12/2018; disporre la percezione esclusiva dell'assegno unico INPS alla moglie.
A sostegno della domanda il resistente ha dedotto che:
-non rispondeva al vero la circostanza che durante il matrimonio la moglie aveva rinunciato a lavorare fuori casa per un suo desiderio;
-contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dal momento della separazione di fatto versava alla famiglia € 300,00 mensili a titolo di contributo economico, e devolveva per intero l'assegno INPS alla moglie;
-aveva sofferto molto per la scelta della moglie di lasciare la casa coniugale ma era sempre stato disponibile a trovare una soluzione pacifica soprattutto per il bene dei figli.
All'udienza di comparizione in data 02/07/2025, i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni della separazione, aderendo alla seguente proposta conciliativa, formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
1.Disporre l'affidamento condiviso della prole, con collocamento presso la madre, nell'abitazione della nonna materna;
2.Il padre potrà vedere e tenere i figli con sé: a) due pomeriggi a settimana, come richiesto dalla madre, ed i fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
b) un periodo continuativo di gg. 15 durante le vacanze estive;
c) alternativamente durante le vacanze natalizie e pasquali.
3.Porre a carico del resistente l'assegno mensile pari ad € 400,00 mensili, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
4.spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al
50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
5.percezione esclusiva dell'assegno unico in favore della madre, quale genitore collocatario;
6.spese compensate
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle di cui alla proposta conciliativa giudiziale formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e trascritte nel verbale dell'udienza del 02/07/2025, apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento. Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara separazione personale di e , alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui alla proposta conciliativa giudiziale formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e trascritte nel verbale dell'udienza del 02/07/2025;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2808/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Di Felice, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Benguardato, CP_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: le parti, all'udienza del 02/07/2025, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/12/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Teramo il 24/05/2008 con e che dal CP_1
matrimonio erano nati i figli (il 15/11/2008) e (l'11/05/2017) Per_1 Per_2
- ha chiesto: dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso di sè; regolamentare i tempi di permanenza presso il padre come da ricorso;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in ragione di € 250,00 per ciascun figlio, somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, come da protocollo di questo Tribunale con il COA di Teramo del 05/12/2018; disporre la percezione esclusiva dell'assegno unico INPS in proprio favore quale genitore collocatario.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
-durante la vita matrimoniale, per assecondare i desideri del marito, si era dedicata alla cura della famiglia rinunciando ad ogni prospettiva lavorativa;
-il matrimonio, seppur nato sotto i migliori auspici, era definitivamente naufragato a causa delle differenze caratteriali tra i coniugi e dal comportamento del marito, che interrompeva ogni apporto morale e materiale alla vita della famiglia;
-che la ricorrente, pertanto, si era vista costretta a trovare un lavoro per mantenere sé stessa e i figli e aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi dalla propria madre;
-che, nonostante la sua buona volontà, il marito non aveva inteso aderire alla proposta di una risoluzione pacifica della vicenda matrimoniale. Con comparsa di costituzione e risposta in data 03/03/2025 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata dalla moglie ed ha chiesto: disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre;
regolamentare i tempi di permanenza dei figli con il padre come da comparsa;
porre a proprio carico assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della prole, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo di questo Tribunale con il Coa di Teramo in data 05/12/2018; disporre la percezione esclusiva dell'assegno unico INPS alla moglie.
A sostegno della domanda il resistente ha dedotto che:
-non rispondeva al vero la circostanza che durante il matrimonio la moglie aveva rinunciato a lavorare fuori casa per un suo desiderio;
-contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dal momento della separazione di fatto versava alla famiglia € 300,00 mensili a titolo di contributo economico, e devolveva per intero l'assegno INPS alla moglie;
-aveva sofferto molto per la scelta della moglie di lasciare la casa coniugale ma era sempre stato disponibile a trovare una soluzione pacifica soprattutto per il bene dei figli.
All'udienza di comparizione in data 02/07/2025, i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni della separazione, aderendo alla seguente proposta conciliativa, formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
1.Disporre l'affidamento condiviso della prole, con collocamento presso la madre, nell'abitazione della nonna materna;
2.Il padre potrà vedere e tenere i figli con sé: a) due pomeriggi a settimana, come richiesto dalla madre, ed i fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
b) un periodo continuativo di gg. 15 durante le vacanze estive;
c) alternativamente durante le vacanze natalizie e pasquali.
3.Porre a carico del resistente l'assegno mensile pari ad € 400,00 mensili, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
4.spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al
50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
5.percezione esclusiva dell'assegno unico in favore della madre, quale genitore collocatario;
6.spese compensate
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle di cui alla proposta conciliativa giudiziale formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e trascritte nel verbale dell'udienza del 02/07/2025, apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento. Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara separazione personale di e , alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui alla proposta conciliativa giudiziale formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e trascritte nel verbale dell'udienza del 02/07/2025;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani