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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1318/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1318/2025 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Deborah Tinnirello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Sebastiano Giunta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 3 ***
Con provvedimento del 5/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 519/2024 del 27.2.2024 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Controparte_1
, statuiva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione Controparte_2 dell'obbligo a carico di di corrispondere direttamente alla figlia Controparte_1
(l'8/7/1990) la somma di euro 150,00 al mese a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento.
Con ricorso depositato in data 03/04/2025, domandava al Tribunale di Parte_1 revocare il predetto obbligo, evidenziando di avere compiuto trentacinque anni di età, di svolgere dei lavori saltuari e di essere alla ricerca di un impiego più stabile, ma di non volere più gravare sul padre in ragione della sua età.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia con Pt_1 decorrenza dalla data della domanda.
Con note scritte congiunte depositate in data 16/10/2025 le parti chiedevano, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'obbligo posto a carico del CP_1 di corrispondere l'assegno di mantenimento direttamente alla figlia Pt_1
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, con provvedimento del 5/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore poneva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia della decisione.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico l'indipendenza economica di Pt_1
Orbene, la modifica delle condizioni di divorzio, riportata nell'accordo raggiunto dalle parti, va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore pagina 2 di 3 accordo non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1318/2025, disattesa ogni contraria istanza, a parziale modifica delle condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 519/2024 dal Tribunale di Siracusa in data 27/2/2024: revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere alla figlia Controparte_1 [...] la somma di euro 150,00 al mese, con decorrenza a partire dalla data della Parte_1 domanda (il 3/4/2025); compensa le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 09/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1318/2025 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Deborah Tinnirello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Sebastiano Giunta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 3 ***
Con provvedimento del 5/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 519/2024 del 27.2.2024 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Controparte_1
, statuiva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione Controparte_2 dell'obbligo a carico di di corrispondere direttamente alla figlia Controparte_1
(l'8/7/1990) la somma di euro 150,00 al mese a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento.
Con ricorso depositato in data 03/04/2025, domandava al Tribunale di Parte_1 revocare il predetto obbligo, evidenziando di avere compiuto trentacinque anni di età, di svolgere dei lavori saltuari e di essere alla ricerca di un impiego più stabile, ma di non volere più gravare sul padre in ragione della sua età.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia con Pt_1 decorrenza dalla data della domanda.
Con note scritte congiunte depositate in data 16/10/2025 le parti chiedevano, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'obbligo posto a carico del CP_1 di corrispondere l'assegno di mantenimento direttamente alla figlia Pt_1
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, con provvedimento del 5/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore poneva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia della decisione.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico l'indipendenza economica di Pt_1
Orbene, la modifica delle condizioni di divorzio, riportata nell'accordo raggiunto dalle parti, va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore pagina 2 di 3 accordo non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1318/2025, disattesa ogni contraria istanza, a parziale modifica delle condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 519/2024 dal Tribunale di Siracusa in data 27/2/2024: revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere alla figlia Controparte_1 [...] la somma di euro 150,00 al mese, con decorrenza a partire dalla data della Parte_1 domanda (il 3/4/2025); compensa le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 09/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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