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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2223 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] cf: Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Marco Oliverio cf: CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Casali del Manco Pedace alla CodiceFiscale_2
Via Jotta 12
Ricorrente
contro
(codice fiscale : Controparte_1
) – in persona - giusta gli artt. 16 e 17D. L.vo 29/93 e succ. m. e i. nonché la del. C.D.A. P.IVA_1
154/98 - del e legale rappresentante pro-tempore, Dr.ssa Controparte_2 CP_3
, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar di Catanzaro in atti.,
[...] Per_1 dall'Avv. Ilario Antonio Sorace (c.f. – pec – fax C.F._3 Email_1
0984/896394) e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Cosenza alla via de Marco (già via
Isonzo) n. 48 (Avvocatura I.N.A.I.L.)
Resistente Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir accertare la natura di CP_1
dell'episodio occorsogli, nello svolgimento della sua attività lavorativa alle dipendenze della società Alfagomma Hidraulic Spa, nella giornata del 06/12/2023 alle ore 09.30, secondo la dinamica meglio descritta in ricorso.
In particolare, il ricorrente – premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della predetta società con qualifica di operaio qualificato, livello III del CCNL di settore, rappresentava che il giorno 6.12.2023 mentre attendeva allo svolgimento delle sue mansioni, subiva un infortunio dal quale derivavano le lesioni descritte in ricorso e documentate dagli allegati certificati medici;
che, ciò nonostante, l' CP_1 respingeva la sua domanda amministrativa, negando la natura di infortunio sul lavoro dell'episodio denunciato dal datore di lavoro. Tanto premesso ed esposto, dedotto che dall'infortunio è derivata una menomazione pari al 7 per cento, agiva per il relativo indennizzo, con il favore delle spese di lite.
L' , nel costituirsi in giudizio, contestava la verificazione storica dell'episodio infortunistico sulla CP_1 base della stessa denuncia del datore di lavoro che ha evidenziato la non compatibilità della dinamica descritta con la postazione di lavoro del ricorrente;
in ogni caso, contestava che dall'infortunio fossero derivati postumi indennizzabili.
E' stata esperita istruttoria orale all'esito della quale è stata disposta ctu medico legale;
indi, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive di udienza.
Si premette che, essendo in contestazione tra le parti la verificazione storica dell'evento infortunistico per cui è causa, sono stati sentiti i testi indicati dalle parti che, pur non presenti al momento dell'infortunio e, pertanto, non in grado di rappresentarne la dinamica, hanno concordemente dichiarato che il giorno 6.12.2023 il ricorrente è stato vittima di un incidente sul luogo di lavoro.
In particolare, il teste , dipendente di con qualifica di capo reparto, ha Testimone_1 Parte_2 riferito che “Allora quel giorno di circa un anno e mezzo fa, precisamente non ricordo perché è passato tanto tempo il mio collega è venuto nell'ufficio del capo reparto che sono io e Parte_1 in pratica ha riferito che si era fatto male all'indice se non sbaglio della mano sinistra;
subito
l'abbiamo soccorso, abbiamo messo ghiaccio come si fa abitualmente poi siccome il responsabile della sicurezza ingegneria ogni volta che succede un infortunio dobbiamo compilare un modellino CP_4 apposito con le foto e con la descrizione di come è avvenuto l'incidente, se erano presenti i testimoni oppure no in questo caso i testimoni non erano presenti io ho domandato al mio collega come Pt_1
è successo il fatto e lui ha descritto in modo molto chiaro cioè in pratica lui lavorava in reparto estrazione, è andato per aprire è un cancelletto di protezione con l'indice della mano sinistra in pratica diciamo ha avuto un trauma su questo dito abbiamo aspettato un pò e poi mi ha che continuava
a fargli male, allora gli dissi andiamo al pronto soccorso e ho incaricato di accompagnarlo al pronto soccorso il collega;
questo è tutto quello che ha dichiarato sul modellino che noi Tes_2 compiliamo cioè precisamente c'è scritto l'operatore riferisce che s'è fatto male in questa situazione e noi abbiamo descritto semplicemente quello che è successo per come da lui riferito, ha riletto e sottoscritto il modellino. Abbiamo verificato immediatamente dopo l'infortunio il funzionamento del chiavistello con il quale aveva detto il ricorrente che si era fatto male con un dinamometro ed era correttamente funzionante, si apriva normalmente con uno sforzo normale;
Abbiamo verificato che la forza per aprire il chiavistello era pari a 1,75 che è la forza fisica che occorre per spostare un oggetto di un chilo e 75 voglio dire se i miei occhiali pesassero un chilo e 75 la fosse che serve per fare così (il teste sposta gli occhiali di qualche centimetro). Preciso peraltro che come da procedura il chiavistello deve essere aperto con il dito indice.
E' stato sentito anche il teste , alle dipendenze di da maggio 2000, Testimone_3 Controparte_5 come direttore di stabilimento nonché responsabile della produzione nonché delegato dal datore di lavoro per ambiente e sicurezza che così dichiarato: " non ero ovviamente presente al momento dell'infortunio perché non lavoro giù in reparto ma non posso far altro che confermare la nostra istruttoria perché è il nostro metodo di lavoro per scongiurare sia eventi del genere che tutto quello che c'è intorno tutto quello che posso dirle anche i dettagli è quello che abbiamo scritto quello che si è verificato è quello che mi hanno raccontato anche perché sono abituato a lavorare con documenti non per sentito dire quindi ripeto ancora una volta che confermo la nostra istruttoria che il nostro strumento di lavoro. Infatti quando si verifica un qualsiasi evento la società apre immediatamente un'istruttoria per capire cosa è successo non solo lo facciamo per ogni evento sospetto i famosi near
Misses cioè l'infortunio mancato che la letteratura ci offre vabbè gli eventi scongiurati per efficienza del sistema o per magari ogni tanto un pò di fortuna che aiuta il tutto per per ovviamente gestire
l'argomento ma nei termini noti dell'ottanta uno cioè il TU sicurezza e di tutto quello che è come dire umanamente siamo obbligati a farlo. ". In relazione a quanto dichiarato dal teste si evidenzia che la società datoriale (Alfagomma Tes_3
Hydraulic s.p.a.) nel redigere la denuncia di infortunio trasmessa all' ha dichiarato che la CP_1 dinamica per come riferita dal ricorrente non è apparsa compatibile con le caratteristiche della sua postazione di lavoro e che le eventuali lesioni appaiono riconducibili a malattia comune;
la società ha anche trasmesso all' una dettagliata relazione redatta all'esito dell'istruttoria interna compiuta, CP_1 ribadendo come non potesse ravvisarsi un infortunio sul lavoro.
Ulteriormente è stato escusso il teste , collega di lavoro del ricorrente, il quale ha riferito: "Non Tes_2 ero presente al momento dell'infortunio, ero in fabbrica mi ha chiamato il capo turno e ho Tes_1 accompagnato il signor fino al pronto soccorso con la macchina dell'azienda Parte_1 dopodiché sono ritornato in fabbrica e quindi tutto qua. Non ho visto la ferita perché c'era una fascia però vedevo che era sofferente e dolorante alla mano quando l'ho accompagnato al pronto soccorso, dopo averlo lasciato sono andato via. "
Orbene, in questo quadro di incertezza probatoria, posto che nessuno dei testi escussi ha saputo riferire in ordine alla dinamica dell'infortunio e valutata la relazione della società datoriale, è stato nominato
CTU con ordinanza del seguente tenore che si trascrive: rilevato che vi è contestazione tra le parti in ordine all'infortunio sul lavoro dell'episodio occorso al ricorrente in data 6.12.2023, ritenendo
l' l'incompatibilità tra la dinamica dello stesso e le conseguenze lesive che assume imputabili a CP_1 patologia preesistente;
rilevata la necessità di procedere ad un accertamento medico legale, nomina in qualità di c.t.u. il dott. al quale pone i seguenti quesiti:
1. accerti il Persona_2
c.t.u., esaminata la documentazione in atti e sottoposta a visita la perizianda, se i postumi denunciati dal ricorrente (come da referto del P.S. dell'ospedale civile “Annunziata” di Cosenza del 6.12.2023) siano o meno compatibili con la dinamica dell'infortunio per come descritta dal ricorrente valutando le fotografie del chiavistello nonchè la relazione trasmessa all' dal datore di lavoro (come da CP_1 fasc. ) nonché le deposizioni rese dai testi escussi in giudizio;
2. accerti quindi, se l'episodio CP_1 infortunistico – secondo la descritta dinamica – abbia causato o meno i postumi denunciati ovvero se gli stessi siano riconducibili a preesistente patologia comune;
3. in caso di risposta positiva, dica se dall'infortunio sul lavoro sia derivata all'assicurato una lesione permanente all'integrità psico-fisica
(danno biologico);
4. in caso affermativo, dica a quale data essa risalga e quale sia il suo grado percentuale sulla base della Tabella delle menomazioni approvata con DM 12.7.2000 in suppl. ord.
GU n. 172/2000; 5. dica quanto altro ritenuto utile a fini di giustizia. Orbene, l'ausiliare officiato dal Tribunale, esaminata scrupolosamente la documentazione in atti e sottoposto a visita il periziando, ha così risposto ai quesiti sottopostigli: (…) espresse le considerazioni medico legali, si traggono le conclusioni, rispondendo ai quesiti. Valutate le fotografie del chiavistello, la relazione trasmessa all' dal datore di lavoro, si può affermare che i postumi denunciati dal CP_1 ricorrente (come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile “Annunziata” di Cosenza del
6.12.2023 e dalle successive valutazioni cliniche e dai successivi esami strumentali Ecografia ed RMN) sono compatibili con la dinamica dell'infortunio per come descritta dal ricorrente. L'episodio infortunistico ha causato una lesione incompleta traumatica del tendine flessore del III dito della mano sinistra. Non vi è motivo per ritenere che la lesione non sia riconducibile ad un infortunio sul lavoro che, più che ad una contusione da trauma da schiacciamento ( in assenza di ecchimosi), è riconducibile ad una distrazione tendinea. Il termine "trauma distrattivo" si riferisce a una lesione tendinea causata da un movimento eccessivo del dito che supera i limiti fisiologici di resistenza del tendine e ne allunga o rompe, anche in parte, le fibre. Questa lesione è comune negli sport come la pallavolo e nelle cadute in cui il III dito impatta prima delle altre. Tale tipologia di trauma pertanto non è specifico ed esclusivo dell'attività lavorativa dichiarata dal Periziando, essendo riscontrabile in corso di altre tipologie di eventi traumatici, ma non è incompatibile con il sinistro denunciato.
L'obiettività documentata in Pronto Soccorso non consente di discriminare fra un trauma delle ore
09:30 o antecedente e preesistente. Espresse tali considerazioni potremmo concludere che "in dubio pro misero", applicando un principio medico legale che stabilisce che, in caso di dubbio in una lite o in una situazione di incertezza, si debba decidere a favore della parte più debole, ovvero quella svantaggiata, specialmente in diritto del lavoro. L'attuale danno biologico permanente è inquadrabile con la diagnosi Postumi di tenosinovite post traumatica del III dito della mano sinistra ( arto non dominante ) Dall'infortunio sul lavoro è derivata all'assicurato una lesione permanente all'integrità fisica (danno biologico); La lesione della integrità fisica risale al 06/12/2023 Il grado percentuale sulla base della Tabella delle menomazioni approvata con DM 12.7.2000 in suppl. ord. GU n.
172/2000 è del 2% ( due %).
Orbene, alla luce di tali conclusioni, deve rilevarsi che i postumi che il ctu ha ritenuto compatibili con l'episodio infortunistico sul lavoro per come denunciato in ricorso, non raggiungono tuttavia la soglia minima di indennizzabilità.
Invero, quanto al profilo della misura percentuale della menomazione, deve osservarsi che, in ragione della data di denuncia dell'infortunio, deve trovare applicazione nel caso di specie la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al d. lgs. n. 38/00, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25-07-
2000 (vds. art. 13 D. Lgs. n. 38/00).
In particolare, tale decreto all' art. 13 prevede:
“1.In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di CP_1 cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1)
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16% è erogato in capitale dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta CP_1 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
........11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
L'indennizzo risarcibile a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%.
Restano fuori dalla copertura le cd “microinvalidità”, ovvero i danni con una percentuale CP_1 inferiore al 6%.
Alla luce di tale normativa, considerata la misura di danno biologico riscontrata dal CTU (2%) non compete alla ricorrente il diritto all'indennizzo in capitale non essendo raggiunta la c.d. soglia minima di indennizzabilità, rientrando il danno inferiore al 6 per cento nella c.d. franchigia, priva di tutela indennitaria da parte dell'istituto.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. Att. c.p.c.; le spese di CTU, liquidate con separato decreto, poste a carico dell' in ragione dell'esonero CP_1 predetto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Cosenza, 11.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2223 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] cf: Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Marco Oliverio cf: CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Casali del Manco Pedace alla CodiceFiscale_2
Via Jotta 12
Ricorrente
contro
(codice fiscale : Controparte_1
) – in persona - giusta gli artt. 16 e 17D. L.vo 29/93 e succ. m. e i. nonché la del. C.D.A. P.IVA_1
154/98 - del e legale rappresentante pro-tempore, Dr.ssa Controparte_2 CP_3
, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar di Catanzaro in atti.,
[...] Per_1 dall'Avv. Ilario Antonio Sorace (c.f. – pec – fax C.F._3 Email_1
0984/896394) e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Cosenza alla via de Marco (già via
Isonzo) n. 48 (Avvocatura I.N.A.I.L.)
Resistente Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir accertare la natura di CP_1
dell'episodio occorsogli, nello svolgimento della sua attività lavorativa alle dipendenze della società Alfagomma Hidraulic Spa, nella giornata del 06/12/2023 alle ore 09.30, secondo la dinamica meglio descritta in ricorso.
In particolare, il ricorrente – premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della predetta società con qualifica di operaio qualificato, livello III del CCNL di settore, rappresentava che il giorno 6.12.2023 mentre attendeva allo svolgimento delle sue mansioni, subiva un infortunio dal quale derivavano le lesioni descritte in ricorso e documentate dagli allegati certificati medici;
che, ciò nonostante, l' CP_1 respingeva la sua domanda amministrativa, negando la natura di infortunio sul lavoro dell'episodio denunciato dal datore di lavoro. Tanto premesso ed esposto, dedotto che dall'infortunio è derivata una menomazione pari al 7 per cento, agiva per il relativo indennizzo, con il favore delle spese di lite.
L' , nel costituirsi in giudizio, contestava la verificazione storica dell'episodio infortunistico sulla CP_1 base della stessa denuncia del datore di lavoro che ha evidenziato la non compatibilità della dinamica descritta con la postazione di lavoro del ricorrente;
in ogni caso, contestava che dall'infortunio fossero derivati postumi indennizzabili.
E' stata esperita istruttoria orale all'esito della quale è stata disposta ctu medico legale;
indi, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive di udienza.
Si premette che, essendo in contestazione tra le parti la verificazione storica dell'evento infortunistico per cui è causa, sono stati sentiti i testi indicati dalle parti che, pur non presenti al momento dell'infortunio e, pertanto, non in grado di rappresentarne la dinamica, hanno concordemente dichiarato che il giorno 6.12.2023 il ricorrente è stato vittima di un incidente sul luogo di lavoro.
In particolare, il teste , dipendente di con qualifica di capo reparto, ha Testimone_1 Parte_2 riferito che “Allora quel giorno di circa un anno e mezzo fa, precisamente non ricordo perché è passato tanto tempo il mio collega è venuto nell'ufficio del capo reparto che sono io e Parte_1 in pratica ha riferito che si era fatto male all'indice se non sbaglio della mano sinistra;
subito
l'abbiamo soccorso, abbiamo messo ghiaccio come si fa abitualmente poi siccome il responsabile della sicurezza ingegneria ogni volta che succede un infortunio dobbiamo compilare un modellino CP_4 apposito con le foto e con la descrizione di come è avvenuto l'incidente, se erano presenti i testimoni oppure no in questo caso i testimoni non erano presenti io ho domandato al mio collega come Pt_1
è successo il fatto e lui ha descritto in modo molto chiaro cioè in pratica lui lavorava in reparto estrazione, è andato per aprire è un cancelletto di protezione con l'indice della mano sinistra in pratica diciamo ha avuto un trauma su questo dito abbiamo aspettato un pò e poi mi ha che continuava
a fargli male, allora gli dissi andiamo al pronto soccorso e ho incaricato di accompagnarlo al pronto soccorso il collega;
questo è tutto quello che ha dichiarato sul modellino che noi Tes_2 compiliamo cioè precisamente c'è scritto l'operatore riferisce che s'è fatto male in questa situazione e noi abbiamo descritto semplicemente quello che è successo per come da lui riferito, ha riletto e sottoscritto il modellino. Abbiamo verificato immediatamente dopo l'infortunio il funzionamento del chiavistello con il quale aveva detto il ricorrente che si era fatto male con un dinamometro ed era correttamente funzionante, si apriva normalmente con uno sforzo normale;
Abbiamo verificato che la forza per aprire il chiavistello era pari a 1,75 che è la forza fisica che occorre per spostare un oggetto di un chilo e 75 voglio dire se i miei occhiali pesassero un chilo e 75 la fosse che serve per fare così (il teste sposta gli occhiali di qualche centimetro). Preciso peraltro che come da procedura il chiavistello deve essere aperto con il dito indice.
E' stato sentito anche il teste , alle dipendenze di da maggio 2000, Testimone_3 Controparte_5 come direttore di stabilimento nonché responsabile della produzione nonché delegato dal datore di lavoro per ambiente e sicurezza che così dichiarato: " non ero ovviamente presente al momento dell'infortunio perché non lavoro giù in reparto ma non posso far altro che confermare la nostra istruttoria perché è il nostro metodo di lavoro per scongiurare sia eventi del genere che tutto quello che c'è intorno tutto quello che posso dirle anche i dettagli è quello che abbiamo scritto quello che si è verificato è quello che mi hanno raccontato anche perché sono abituato a lavorare con documenti non per sentito dire quindi ripeto ancora una volta che confermo la nostra istruttoria che il nostro strumento di lavoro. Infatti quando si verifica un qualsiasi evento la società apre immediatamente un'istruttoria per capire cosa è successo non solo lo facciamo per ogni evento sospetto i famosi near
Misses cioè l'infortunio mancato che la letteratura ci offre vabbè gli eventi scongiurati per efficienza del sistema o per magari ogni tanto un pò di fortuna che aiuta il tutto per per ovviamente gestire
l'argomento ma nei termini noti dell'ottanta uno cioè il TU sicurezza e di tutto quello che è come dire umanamente siamo obbligati a farlo. ". In relazione a quanto dichiarato dal teste si evidenzia che la società datoriale (Alfagomma Tes_3
Hydraulic s.p.a.) nel redigere la denuncia di infortunio trasmessa all' ha dichiarato che la CP_1 dinamica per come riferita dal ricorrente non è apparsa compatibile con le caratteristiche della sua postazione di lavoro e che le eventuali lesioni appaiono riconducibili a malattia comune;
la società ha anche trasmesso all' una dettagliata relazione redatta all'esito dell'istruttoria interna compiuta, CP_1 ribadendo come non potesse ravvisarsi un infortunio sul lavoro.
Ulteriormente è stato escusso il teste , collega di lavoro del ricorrente, il quale ha riferito: "Non Tes_2 ero presente al momento dell'infortunio, ero in fabbrica mi ha chiamato il capo turno e ho Tes_1 accompagnato il signor fino al pronto soccorso con la macchina dell'azienda Parte_1 dopodiché sono ritornato in fabbrica e quindi tutto qua. Non ho visto la ferita perché c'era una fascia però vedevo che era sofferente e dolorante alla mano quando l'ho accompagnato al pronto soccorso, dopo averlo lasciato sono andato via. "
Orbene, in questo quadro di incertezza probatoria, posto che nessuno dei testi escussi ha saputo riferire in ordine alla dinamica dell'infortunio e valutata la relazione della società datoriale, è stato nominato
CTU con ordinanza del seguente tenore che si trascrive: rilevato che vi è contestazione tra le parti in ordine all'infortunio sul lavoro dell'episodio occorso al ricorrente in data 6.12.2023, ritenendo
l' l'incompatibilità tra la dinamica dello stesso e le conseguenze lesive che assume imputabili a CP_1 patologia preesistente;
rilevata la necessità di procedere ad un accertamento medico legale, nomina in qualità di c.t.u. il dott. al quale pone i seguenti quesiti:
1. accerti il Persona_2
c.t.u., esaminata la documentazione in atti e sottoposta a visita la perizianda, se i postumi denunciati dal ricorrente (come da referto del P.S. dell'ospedale civile “Annunziata” di Cosenza del 6.12.2023) siano o meno compatibili con la dinamica dell'infortunio per come descritta dal ricorrente valutando le fotografie del chiavistello nonchè la relazione trasmessa all' dal datore di lavoro (come da CP_1 fasc. ) nonché le deposizioni rese dai testi escussi in giudizio;
2. accerti quindi, se l'episodio CP_1 infortunistico – secondo la descritta dinamica – abbia causato o meno i postumi denunciati ovvero se gli stessi siano riconducibili a preesistente patologia comune;
3. in caso di risposta positiva, dica se dall'infortunio sul lavoro sia derivata all'assicurato una lesione permanente all'integrità psico-fisica
(danno biologico);
4. in caso affermativo, dica a quale data essa risalga e quale sia il suo grado percentuale sulla base della Tabella delle menomazioni approvata con DM 12.7.2000 in suppl. ord.
GU n. 172/2000; 5. dica quanto altro ritenuto utile a fini di giustizia. Orbene, l'ausiliare officiato dal Tribunale, esaminata scrupolosamente la documentazione in atti e sottoposto a visita il periziando, ha così risposto ai quesiti sottopostigli: (…) espresse le considerazioni medico legali, si traggono le conclusioni, rispondendo ai quesiti. Valutate le fotografie del chiavistello, la relazione trasmessa all' dal datore di lavoro, si può affermare che i postumi denunciati dal CP_1 ricorrente (come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile “Annunziata” di Cosenza del
6.12.2023 e dalle successive valutazioni cliniche e dai successivi esami strumentali Ecografia ed RMN) sono compatibili con la dinamica dell'infortunio per come descritta dal ricorrente. L'episodio infortunistico ha causato una lesione incompleta traumatica del tendine flessore del III dito della mano sinistra. Non vi è motivo per ritenere che la lesione non sia riconducibile ad un infortunio sul lavoro che, più che ad una contusione da trauma da schiacciamento ( in assenza di ecchimosi), è riconducibile ad una distrazione tendinea. Il termine "trauma distrattivo" si riferisce a una lesione tendinea causata da un movimento eccessivo del dito che supera i limiti fisiologici di resistenza del tendine e ne allunga o rompe, anche in parte, le fibre. Questa lesione è comune negli sport come la pallavolo e nelle cadute in cui il III dito impatta prima delle altre. Tale tipologia di trauma pertanto non è specifico ed esclusivo dell'attività lavorativa dichiarata dal Periziando, essendo riscontrabile in corso di altre tipologie di eventi traumatici, ma non è incompatibile con il sinistro denunciato.
L'obiettività documentata in Pronto Soccorso non consente di discriminare fra un trauma delle ore
09:30 o antecedente e preesistente. Espresse tali considerazioni potremmo concludere che "in dubio pro misero", applicando un principio medico legale che stabilisce che, in caso di dubbio in una lite o in una situazione di incertezza, si debba decidere a favore della parte più debole, ovvero quella svantaggiata, specialmente in diritto del lavoro. L'attuale danno biologico permanente è inquadrabile con la diagnosi Postumi di tenosinovite post traumatica del III dito della mano sinistra ( arto non dominante ) Dall'infortunio sul lavoro è derivata all'assicurato una lesione permanente all'integrità fisica (danno biologico); La lesione della integrità fisica risale al 06/12/2023 Il grado percentuale sulla base della Tabella delle menomazioni approvata con DM 12.7.2000 in suppl. ord. GU n.
172/2000 è del 2% ( due %).
Orbene, alla luce di tali conclusioni, deve rilevarsi che i postumi che il ctu ha ritenuto compatibili con l'episodio infortunistico sul lavoro per come denunciato in ricorso, non raggiungono tuttavia la soglia minima di indennizzabilità.
Invero, quanto al profilo della misura percentuale della menomazione, deve osservarsi che, in ragione della data di denuncia dell'infortunio, deve trovare applicazione nel caso di specie la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al d. lgs. n. 38/00, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25-07-
2000 (vds. art. 13 D. Lgs. n. 38/00).
In particolare, tale decreto all' art. 13 prevede:
“1.In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di CP_1 cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1)
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16% è erogato in capitale dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta CP_1 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
........11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
L'indennizzo risarcibile a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%.
Restano fuori dalla copertura le cd “microinvalidità”, ovvero i danni con una percentuale CP_1 inferiore al 6%.
Alla luce di tale normativa, considerata la misura di danno biologico riscontrata dal CTU (2%) non compete alla ricorrente il diritto all'indennizzo in capitale non essendo raggiunta la c.d. soglia minima di indennizzabilità, rientrando il danno inferiore al 6 per cento nella c.d. franchigia, priva di tutela indennitaria da parte dell'istituto.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. Att. c.p.c.; le spese di CTU, liquidate con separato decreto, poste a carico dell' in ragione dell'esonero CP_1 predetto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Cosenza, 11.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Fedora Cavalcanti