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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., all'udienza di discussione del 21.1.2025 , mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1534/2023 R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv.to Massara Iconio e dall'avv.to Maddalena Salvatore
Ricorrente
E
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella- Vercelli rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Maria Teresa Sansone
Resistente
E
IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., RAPPRESENTATO E CP_1 CP_2
VV.TO ANNA OLIVA
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, depositato tempestivamente in data 20.3.2023, la impugnava il Verbale Unico di Pt_1
accertamento e notificazione n. 2020002255/DDL del 01.02.2021 con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva pari ad euro € 843.389,02, dei quali € 512.028,71 a titolo di contributi ed € 331.360,31 a titolo di somme aggiuntive (sanzioni ed interessi), nonchè il successivo Verbale Unico di accertamento e notificazione n.
VC00000/2020-226-01 del 01.02.2021 con il quale venivano richieste somme per l'importo di euro € 266,67, a titolo di sanzioni per violazioni di carattere formale.
A sostegno dell'opposizione la società ricorrente eccepiva: la nullità del verbale ispettivo del 1.2.2021 per violazione dell' art. 14 della legge n. 689/1981 e, dunque, del principio di ragionevolezza dei tempi dell'ispezione, atteso il mancato rispetto del termine di 90 giorni dall'accertamento, con conseguente estinzione dell'obbligazione, come prevista dall'ultimo comma della norma citata;
la nullità del verbale per omessa indicazione degli elementi probatori, per omessa indicazione delle comparazioni effettuate dagli ispettori e degli esiti dettagliati delle verifiche e dei riscontri effettuati;
la violazione del diritto di difesa per difetto di motivazione dell'accertamento.
Ulteriori motivi di ricorso nel merito venivano individuati nella ritenuta inapplicabilità del CCNL sottoscritto da , nonostante fosse sottoscritto da sindacati Parte_2
comparativamente maggiormente rappresentativi, alla luce di plurimi decreti ministeriali (in atti cfr. all. 5-10) nonchè della svariate pronunce giurisprudenziali ( in atti all. 11-15) aventi ad oggetto proprio i CCNL sottoscritti da queste due organizzazioni sindacali
Deduceva, altresì, l'inopponibilità della circolare n. 2/2020 dell' Controparte_3
come fonte normativa giustificativa dell'accertamento ispettivo, non
[...]
rientrando le circolari tra le fonti del diritto, ma limitandosi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio all'attuazione delle norme;
l'errata interpretazione dell'art. 2 comma 25 della L. 549/95 di interpretazione autentica dell'art. 1 del D.L.
338/1989 e l'art. 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostenendo che tali disposizioni dettano il pacifico principio in base al quale non esiste alcun “contratto leader”, ma che si possa far riferimento ad uno dei ccnl sottoscritti da soggetti dotati di maggiore rappresentatività e non che l'organizzazione sindacale firmataria debba essere ritenuta la più rappresentativa della categoria.
Con riferimento al recupero delle agevolazioni contributive, la sosteneva la Pt_1
sussistenza di tutti i presupposti normativi per la fruizione dei benefici contributivi, ovvero il rilascio del DURC nel periodo oggetto di accertamento e l'applicazione del
CCNL stipulato dal sindacato maggiormente rappresentativo per la determinazione del cd. minimale retributivo. Eccepiva la violazione del criterio della territorialità dell'accertamento in quanto l' aveva effettuato un recupero a CP_4 CP_5
contribuzione su tutto il territorio nazionale, senza alcuna legittimazione e/o delimitazione territoriale prevista dall'articolo 17, comma 5, L. 689/1981.
Sosteneva, infine, la non applicabilità delle sanzioni civili non ricorrendo nel caso in esame un'ipotesi di evasione contributiva ma una mera omissione contributiva, mancando l'intento fraudolento della società. Richiedeva, altresì, l'annullamento delle sanzioni civili anche per l'incertezza normativa, invocando l'applicazione in via analogica dell'art. 6 comma 2 del Dlgs 1997 n. 472 in materia tributaria. In via ulteriormente subordinata chiedeva al Tribunale adito di rideterminare le sanzioni civili al minimo stante la buona fede della società resistente.
Il Giudice designato fissava per la comparizione personale delle parti e la discussione l'udienza del 29.11.2023 assegnando alle parti termine per il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1 fondatezza dell'opposizione per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria ed insistendo per il suo rigetto.
Si costituiva altresì l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella- Vercelli eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 21.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Preliminarmente si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità sia delle risultanze del verbale ispettivo redatto in data 01/02/2021 dai funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di BIELLA, COLLEGNO e CP_1
TORINO a conclusione degli accertamenti, iniziati il 02/03/2020 (da ITL il 24.10.2019) nei confronti della società ricorrente, , e con il quale veniva richiesto il Pt_1 pagamento di una somma complessiva per € 843.389,02, dei quali € 512.028,71 a titolo di contributi previdenziali obbligatori ed € 331.360,31 a titolo di somme aggiuntive
(sanzioni ed interessi), sia il successivo Verbale Unico di accertamento e notificazione n. VC00000/2020-226-01 del 01.02.2021 con il quale venivano richieste somme per l'importo di euro € 266,67, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni di carattere formale ex lege 689/91 .
Orbene, con riferimento al verbale 2020002255/DDL del 1/02/2021 (all. 5 in fascicolo parte ricorrente) che è esclusivamente contributivo, per cui la pretesa fatta valere va ad integrare unicamente una controversia di tipo previdenziale nella quale sono parti necessarie solo l'Istituto creditore e il datore di lavoro ne discende rispetto all'opposizione proposta avverso tale verbale il difetto di legittimazione passiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Biella- Vercelli.
In relazione al secondo verbale ispettivo n. VC00000/2020-226-01 del 01.02.2021 nel quale è stata accertata una violazione relativa alle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro, nonché irregolarità non direttamente sanzionabili, relative alla registrazione dei rimborsi a favore dei tirocinanti e alla tracciabilità e la gestione delle prestazioni lavorative del personale addetto al punto vendita di Biella, va affermata la legittimazione dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di Biella Vercelli.
Nel merito, tuttavia, va rigettata la domanda di nullità di tale verbale non avendo nel ricorso la sollevato alcuna eccezione in ordine agli accertamenti effettuati dagli Pt_1
ispettori ed alle violazioni contestate in tale verbale.
Passando all'esame della domanda attorea con la quale si chiede l'accertamento della legittimità delle risultanze del verbale redatto in data 01/02/2021 dai funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di BIELLA, COLLEGNO e TORINO a CP_1
conclusione degli accertamenti, iniziati il 02/03/2020 (da ITL il 24.10.2019) nei confronti della società ricorrente, , codice fiscale: , sede legale in Pt_1 P.IVA_1
LA , alla via CIS NOLA ISOLA 1 TORRE 1 INT.132, esercente commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, si osserva che detto accertamento, riferito al periodo dallo 01.01.2016 al 29.02.2020, rientra nell'ambito delle verifiche dirette alla prevenzione ed alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale ed assicurativa. Il verbale trae origine dal verbale di primo accesso ispettivo ITL del
CP_ 24.10.2019 e l' è intervenuto nell'accertamento per la verifica dell'intera compagine aziendale in data 2 marzo 2020. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità per intervenuta decadenza ex art 14
l. 689/81 sollevata dalla parte ricorrente.
Tale eccezione va disattesa, dal momento che il presente giudizio non ha ad oggetto sanzioni amministrative, ma contributi previdenziali. Vanno, pertanto, condivisi gli esiti cui è pervenuta la S.C. la quale ha, anche di recente, affermato che "in materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative" (Cass., sez. lav., ord. n. 28/2019; Cass. 3413 del 03.02.2022).
Eventuali vizi formali dell'atto, quindi, quand'anche dovessero essere riconosciuti sussistenti, non potrebbero mai portare all'effetto di ritenere, per ciò solo, non dovuti i contributi richiesti, giacché il giudizio davanti al giudice ordinario verte sulla sussistenza dell'indisponibile rapporto contributivo e sugli obblighi che ne derivano.
A tal fine giova ricordare che in materia previdenziale, il verbale ispettivo non può essere propriamente "impugnato", ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza – nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito/cartella esattoriale) – dev'essere verificata in sede giudiziaria.
Quanto ai profili di merito, gli ispettori nel verbale 2020002255 del 1.2.2021 CP_1
hanno accertato tre tipologie di inadempienze.
La prima attiene alla qualifica apprendisti, ovvero 12 lavoratori sono risultati ancora
“listati” come “apprendisti” pur essendo ormai da tempo operai ordinari;
anche se la contribuzione è risultata essere in linea con la qualifica acquisita, nondimeno l'errata CP_ indicazione nei flussi informatici inoltrati all' dalla società aveva prodotto Pt_1
delle note di rettifica passive che, quindi, sono risultate indebite e da annullare da parte
CP_ della competente sede di LA. Su tale specifica inadempienza la società Pt_1
nulla ha dedotto in ricorso, sicchè in difetto di contestazione la violazione riscontrata deve reputarsi corretta e sussistente . Gli ispettori hanno, poi, appurato per due lavoratori la debenza da parte della del Pt_1 contributo di cui all'art. 2, comma 31, della legge 92/2012 (c.d. contributo licenziamento). Anche rispetto a tale specifica inadempienza la società ricorrente nulla ha dedotto in ricorso, sicchè in difetto di contestazione la violazione riscontrata deve ritersi corretta e sussistente.
L'opposizione si incentra principalmente sulla illegittimità del recupero da parte degli ispettori dei contributi non versati da parte della società resistente nell'arco di CP_1 tempo oggetto dell'ispezione, recupero basato sulla violazione dell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989 da parte della che ha applicato ai fini Pt_1
della determinazione del cd. minimale contributivo un contratto collettivo diverso da quello cd. leader.
La premessa da cui inevitabilmente si deve muovere è l'art. 1 del D.L. 09/10/1989, n.
338, conv. dalla l. n. 389/89, a mente del quale «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».
Sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11199 del
29/07/2002 si è quindi chiarito che: «L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d.
"minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione».
La L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, ha poi stabilito che "Il D.L. 9 ottobre 1989, n.
338, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria".
Laddove per la medesima categoria vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali è necessario individuare il cd. contratto leader (cfr. Cassazione nn.8446/20, 12166/19,
17983/21 ex plurimis)
In base alle sentenze della S.C. pronunciate sulla questione de qua per stabilire la maggiore o minore rappresentatività non si deve considerare il CCNL, bensì le parti sociali, sia dal lato datoriale sia dal lato lavoratori (l'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 stabilisce: «L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria») e gli indici rivelatori della maggiore rappresentatività sono: 1) la consistenza numerica delle OOSS,
2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
4) la partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , CP_1
preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo Pt_3
ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Cass. Sez.
Lav. 22862/10)
Nello specifico, la giurisprudenza in materia di “minimale contributivo” onera l' di CP_1 dimostrare “l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi” (cfr. Cass., sez. L. sent. n. 16764/09). La prova gravante CP_ sull' può essere offerta direttamente in giudizio.
Tanto precisato, si osserva che la parte ricorrente ha lamentato che in sede ispettiva non sia stata data chiara contezza del CCNL che la società ha applicato ai propri Pt_1
dipendenti, rappresentando che la dizione utilizzata nel verbale ispettivo ,“CNNL
Commercio e Terziario Cisal Servizi” risulterebbe ambigua, in quanto “tra i contratti sottoscritti da esistono tre distinti CCNL e precisamente Cisal Commercio, Pt_2 Pt_2
Terziario Avanzato, servizi ausiliari. Pt_2
Sebbene la dizione utilizzata dagli ispettori possa apparire ambigua quello che rileva è che essi hanno appurato il minimale retributivo applicato dalla società resistente (e dunque il CCNL utilizzato) sulla base dell'esame della seguente documentazione, acquisita: libro unico del lavoro e buste paga da marzo del 2015 al febbraio 2020, contratti di lavoro, verbale sindacale del maggio 2024 , conciliazioni dei dipendenti, cessione rami di azienda, giungendo alla conclusione che non era stato applicato il contratto leader nel settore, ovvero il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi stipulato dalla Confcommercio e da . Controparte_6 CP_7
CP_ Inoltre, l' ha documentato (cfr. unilav depositati in allegato 9 memoria ) che CP_1
la società resistente ha dichiarato di applicare ai propri dipendenti il CCNL Pt_2
Servizi Ausiliari (cod. Anpal 7950). E la stessa ha ammesso tale circostanza ( Pt_1
cfr. punto n. 2 delle note di trattazione scritta depositate in data 28.11.2023)
Gli ispettori poi (a differenza che nel precedente del Tribunale di Roma citato dalla società ricorrente) hanno individuato espressamente (cfr pag. 6 verbale ispettivo) il contratto collettivo a cui hanno fatto riferimento per la corretta determinazione del minimale contributivo, ovvero il CCNL Terziario Confcommercio, individuato anche in
CP_ relazione dell'attività svolta dalla come sostenuto dall' nel presente Pt_1
giudizio.
Sotto tale ultimo profilo, infatti, come dedotto dall' in sede di costituzione e come CP_1
si ricava dagli atti, il CCNL Anpit Cisal Servizi ausilari ha il seguente ambito di applicazione: Servizi Ausiliari alle Collettività (Corrieri; Piccole consegne e Consegne
a domicilio, pony express;
Corrispondenza e accessori;
Copisterie; Sosta e parcheggi;
Autorimesse e noleggi mezzi;
Ambiente: recupero e risanamento, raccolta, smaltimento e lavorazione rifiuti, giardinaggio, manutenzione e conduzione piscine e campi sportivi;
Cura animali); Servizi Ausiliari alle Aziende (Telemarketing, televendite, promozione vendite;
Traduzioni e Interpretariato;
Trasporto, montaggio e smontaggio mobili;
Piccole manutenzioni, minuto mantenimento, montaggi, cernite e confezionamento;
Pulizie civili e industriali;
Piattaforme logistica, multivendita e magazzini integrati);
Servizi Ausiliari alle Persone (Lavanderie, lavasecco e stirerie;
Centri benessere;
Acconciatura ed Estetica;
Assistenza, piccoli servizi e tutele: Pratiche auto e autoscuole;
Servizi matrimoniali, immobiliari, Religiosi, Pompe funebri;
Sindacati; Associazioni;
CAF; Patronati;
Partiti Politici).
Benché si tratti di un ambito di applicazione piuttosto variegato, non vi rientra l'ambito aziendale in cui opera la società ricorrente che è quello del “commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa” (Classificazione
ATECO 2007: 47.51.10).
E sul punto la società resistente nelle note di trattazione scritta del 28.11.2023 si è limitata a controeccepire la previsione nelle declaratorie del personale del CCNL Cisal
Servizi Ausiliari di figure professionali che si attagliano a quelle utilizzate dalla società, senza dedurre nulla di specifico con riferimento al tipo di attività in concreto esercitata e senza negare lo svolgimento quanto meno in via prevalente di commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa.
Giova rammentare che l'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 D.L. n. 338-
1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, L. n. 549-1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass.
S.U. n. 11199 del 2002, nonché da ult. Cass. n. 623 del 2024, sempre in motivazione, cfr cassazione 2024 n. 19719).
Pertanto, l'accertata applicazione da parte della di un CCNL non correlato Pt_1
all'attività effettivamente svolta dall'impresa ex art. 2070 c.c. dimostra all'avvenuta Part violazione della regola del cd. minimale retributivo, non essendo stato dedotto dalla
[... che il CCNL da essa applicato comporti l'applicazione di un minimale retributivo migliorativo rispetto al CCNL applicato dagli ispettori. CP_ In ogni caso, l' al fine di provare che il CCNL Terziario Confcommercio- Filcams Con Cgil- Fisascat-Cisl, – risulta stipulato dalle organizzazioni sindacali CP_7 comparativamente più rappresentative nel settore commercio, in base all'attività svolta dalla società resistente, ha depositato in giudizio la nota del Ministero del Lavoro del 24 maggio 2021, redatta sulla base degli indici di rappresentatività prima indicati
(consistenza associativa – diffusione territoriale- contrattazione collettiva) ed utilizzati globalmente dalla giurisprudenza di legittimità e che mostra - come sia la
Confcommercio in tale settore l'organizzazione comparativamente maggiormente rappresentativa dal lato datoriale sulla base di dati aggiornati.
La società ricorrente a sostegno della deduzione che il contratto collettivo da essa applicato (CCNL ANPIT-CISAL servizi ausiliari) rientra tra i contratti stipulati dalle
OOSS maggiormente rappresentative cita (tra gli altri) il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8.8.13, ma deve rilevarsi come la valutazione della maggiore rappresentatività debba riguardare ambedue le parti sociali, quindi, non solo la
CISAL che, invero, è indicata nel predetto atto tra le OO.SS. maggiormente rappresentative per i lavoratori, ma anche la (cui è iscritta la società ricorrente) Pt_2
che non è indicata per la categoria dei datori, mentre è indicata la Confcommercio con riferimento ai datori di lavoro per la categoria del commercio. Lo stesso dicasi per il
D.M. del Ministero del lavoro del 15.07.2014 n.14280 che annovera la tra le Pt_2
OO.SS. maggiormente rappresentative per la categoria dei lavoratori ma non cita (tra le
OO.SS. dei datori) la con riferimento ad alcun settore lavorativo e per il Pt_2
documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.08.2017 (in vista del rinnovo dei componenti del CNEL per il quinquennio 2017-2022) laddove ancora una volta tra le OO.SS. dei lavoratori è inserita la , mentre per le imprese è presente Pt_2 la Confcommercio e non l'ANPIT.
Deve inoltre rilevarsi che la rappresentatività muta nel tempo e che i dati menzionati dalla società opponente sono meno aggiornati rispetti a quelli forniti dall' CP_1
mediante la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del maggio 2021. Quindi dovendosi tenere conto della maggiore rappresentatività delle OO.SS. da ambo i lati contrattuali (come testualmente previsto dalla norma sul minimale come interpretata dalla legge n. 549 del 1995, art. 2, comma 25,) è evidente come il CCNL
Terziario Confcommercio applicato dagli ispettori nel verbale impugnato sia stato stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative nel settore, rispetto al CCNL ANPIT- invocato dalla ricorrente, vedendo il Pt_2
primo come OO.SS. datoriale la e come organizzazione dei CP_8
lavoratori la , la e la , quella CP_9 CP_6 CP_10
datoriale comparativamente più rappresentativa nel settore Commercio (cfr. nota del
26.5.2021) mentre non compare affatto nel settore la Pt_2
Deve quindi ritenersi corretto l'accertamento compiuto dagli ispettori che hanno CP_1
individuato il CCNL Terziario Confcommercio, come contratto leader da applicare ai fini della individuazione del c.d.minimale retributivo.
In ordine alle ulteriori doglianze sollevate dalla parte ricorrente circa il difetto di motivazione del verbale ispettivo per non aver gli ispettori indicato la comparazione eseguita tra i due contratti, si ribadisce che essi hanno visionato ed acquisito la seguente documentazione: libro unico del lavoro e buste paga da marzo del 2015 al febbraio
2020, contratti di lavoro, verbale sindacale del maggio 2024 , conciliazioni dei dipendenti, stabilendo – secondo i criteri espressamente indicati nel verbale a pag.
7 - il minimale retributivo applicato dalla società resistente. CP_ Inoltre, l' assolvendo al proprio onere probatorio, ha depositato nel presente giudizio sia il CCNL Terziario Confcommercio applicato dagli ispettori anche con relativa schede di sintesi, sia copia di una parte del LUL relativo ad un mese per dipendenti della C 4 srl al fine di documentare la diversa base imponibile considerata dalla società, rendendo possibile il confronto con quella determinata sulla scorta del
CCNL ANPIT CISAL Servizi Ausiliari integrati, CCNL già in atti in quanto depositato dalla parte ricorrente (all. 17 al ricorso).
Ma ciò che rileva e preme sottolineare è che la in ricorso non ha eccepito che il Pt_1
minimale retributivo determinato applicando il CCNL Servizi ausiliari fosse Parte_2
migliorativo rispetto a quello determinato applicando il CCNL Terziario
Confcommercio, indicandone poi le ragioni, sì da ritenere errate le valutazioni degli ispettori circa la riscontrata evasione contributiva, incentrando le proprie difese solo sulla non applicabilità di tale ultimo contratto collettivo.
Tanto acclarato, la società resistente ha poi sostenuto la non applicabilità delle sanzioni civili essendo integrata una mera omissione, mancando l'intento fraudolento da parte della società. Ha inoltre richiesto l'annullamento delle sanzioni civili anche per l'incertezza normativa, richiedendo in via analogica l'applicazione dell'art. 6 comma 2 del DLGs 1997 n. 472 in materia tributaria ed, in ogni caso ed in via subordinata, la rideterminazione d'ufficio delle sanzioni al minimo stante la buona fede della società.
Tali doglianze si reputano infondate. Orbene, l'art. 116 co 8 lett. B legge 388/2000 dispone che: "I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge".
La Suprema Corte nell'interpretare il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma
8, lett. b), - componendo con sentenza n. 28966 del 2011 un contrasto insorto all'interno della Sezione Lavoro - ha anzitutto chiarito che, mentre nella L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lettera b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti e comporta la conseguenza che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione. La sentenza cit. ha quindi ricordato che, sulla scorta dell'interpretazione offerta da Cass. S.U. n. 4808 del 2005 per la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett.
a), che disciplinava la fattispecie dell'omissione contributiva in modo sostanzialmente analogo a quanto adesso previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), la meno grave ipotesi dell'omissione contributiva è configurabile sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce
"e" registrazioni obbligatorie, sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "o" dalle registrazioni obbligatorie, precisando che l'apparente contraddittorietà della seconda ipotesi rispetto alla prima si spiega in relazione ai casi in cui, pur sussistendo obbligo di "denuncia", non vi è obbligo di "registrazioni". E, sulla scorta di tale configurazione della fattispecie dell'omissione, che sostanzialmente riposa sul mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, ha specularmente tracciato il campo di applicazione della fattispecie dell'evasione, che a mente dell'art. 116, comma 8, lett. b), è "connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè (al) caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".
A tale riguardo, la sentenza ha anzitutto precisato che, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo); né varrebbe obiettare che, qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla regolarità del rapporto contributivo.
In questo senso, ha aggiunto che, l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo. E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, restando il relativo accertamento intangibile in questa sede di legittimità se non nei casi di casi di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360
c.p.c., n. 5 (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.).
Tale orientamento è stato successivamente ribadito ( tra le tante, da Cass. nn. 10509 del
2012, 4188 del 2013, 17119 del 2015, 5281 del 2017, 10427 del 2018) , precisandosi che deve ritenersi che solo apparente risulti il contrasto evidenziato nell'ordinanza di rimessione tra l'orientamento cui si intende dare continuità e le fattispecie decise da Cass. n. 28700 del 2020 e 8110 del 2021: è sufficiente rilevare che, in entrambe, questa Corte ha richiamato e dato pedissequa applicazione al principio di diritto espresso da Cass. n. 28966 del 2011, cit., e dalle successive conformi Cass. nn. 17119 del 2015 e 5281 del 2017, la questione della non intenzione specifica di occultare la base contributiva venendo logicamente in rilievo solo in conseguenza di una specifica allegazione e prova della parte interessata, che non risulta che in quei casi fosse stata sollevata e avesse formato oggetto di specifico accertamento da parte dei giudici di merito”. (cfr anche da ultimo Cassazione 2023 n. 8115).
Nell caso in esame, spettando al datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, atteso il carattere non meramente accidentale, episodico o strettamente marginale delle omissioni o infedeli denunce, si osserva che esso non è stato assolto. Infatti, nel ricorso manca qualsiasi allegazione specifica sul punto diretta a vincere la presunzione relativa.
La mancanza di buona fede osta alla richiesta rideterminazione delle sanzioni secondo la misura minima né appare sussistere alcuna condizione di incertezza normativa.
A seguito delle accertate violazioni contributive, della cui fondatezza si è dato conto,
l' , con il verbale opposto, ha proceduto, altresì, al recupero delle agevolazioni CP_1
contributive godute dalla società nel periodo oggetto di accertamento.
La fruizione di tali benefici contributivi è subordinata al possesso di quanto indicato nell'art 1 co 1175 l 296/2006 secondo cui : “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il comma 1175 subordina la fruizione dei benefici contributivi al possesso del
DURC, mantenendo fermi gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, i quali, dunque rimangono cogenti per il datore di lavoro che voglia fruire dei ricordati benefici, condizione per la quale permane la rilevanza della violazione dell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, al quale fa evidente riferimento la seconda parte del ricordato comma 1175.
Se infatti il legislatore, pure a livello di normazione secondaria, ha deciso nel
2015 di ridurre e precisare l' ambito delle violazioni determinanti il mancato rilascio del DURC, nessun intervento è stato effettuato sulla rilevanza ai fini di determinare la decadenza dai benefici contributivi della violazione delle disposizioni della L. n. 389 del
1989
Ne discende che l'accertata violazione da parte della della regola di cui Pt_1 all'art. 1 della legge n. 389/1989 nel periodo oggetto di accertamento ispettivo determina la perdita degli agevolazioni contributive da essa goduti nel medesimo arco temporale.
Quanto alla violazione dell'articolo 17, comma 5, L. 689/1981 è infondata alla luce delle considerazioni espresse con riferimento alla violazione dell'art. 14 della medesima legge.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della particolarità e complessità della questione trattata sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
A) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Biella -- Vercelli limitatamente alla domanda afferente il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2020002255/DDL del 01.02.2021
B) Rigetta il ricorso
C) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
D) Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in LA, il 21.01.2025
IL GL
dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., all'udienza di discussione del 21.1.2025 , mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1534/2023 R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv.to Massara Iconio e dall'avv.to Maddalena Salvatore
Ricorrente
E
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella- Vercelli rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Maria Teresa Sansone
Resistente
E
IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., RAPPRESENTATO E CP_1 CP_2
VV.TO ANNA OLIVA
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, depositato tempestivamente in data 20.3.2023, la impugnava il Verbale Unico di Pt_1
accertamento e notificazione n. 2020002255/DDL del 01.02.2021 con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva pari ad euro € 843.389,02, dei quali € 512.028,71 a titolo di contributi ed € 331.360,31 a titolo di somme aggiuntive (sanzioni ed interessi), nonchè il successivo Verbale Unico di accertamento e notificazione n.
VC00000/2020-226-01 del 01.02.2021 con il quale venivano richieste somme per l'importo di euro € 266,67, a titolo di sanzioni per violazioni di carattere formale.
A sostegno dell'opposizione la società ricorrente eccepiva: la nullità del verbale ispettivo del 1.2.2021 per violazione dell' art. 14 della legge n. 689/1981 e, dunque, del principio di ragionevolezza dei tempi dell'ispezione, atteso il mancato rispetto del termine di 90 giorni dall'accertamento, con conseguente estinzione dell'obbligazione, come prevista dall'ultimo comma della norma citata;
la nullità del verbale per omessa indicazione degli elementi probatori, per omessa indicazione delle comparazioni effettuate dagli ispettori e degli esiti dettagliati delle verifiche e dei riscontri effettuati;
la violazione del diritto di difesa per difetto di motivazione dell'accertamento.
Ulteriori motivi di ricorso nel merito venivano individuati nella ritenuta inapplicabilità del CCNL sottoscritto da , nonostante fosse sottoscritto da sindacati Parte_2
comparativamente maggiormente rappresentativi, alla luce di plurimi decreti ministeriali (in atti cfr. all. 5-10) nonchè della svariate pronunce giurisprudenziali ( in atti all. 11-15) aventi ad oggetto proprio i CCNL sottoscritti da queste due organizzazioni sindacali
Deduceva, altresì, l'inopponibilità della circolare n. 2/2020 dell' Controparte_3
come fonte normativa giustificativa dell'accertamento ispettivo, non
[...]
rientrando le circolari tra le fonti del diritto, ma limitandosi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio all'attuazione delle norme;
l'errata interpretazione dell'art. 2 comma 25 della L. 549/95 di interpretazione autentica dell'art. 1 del D.L.
338/1989 e l'art. 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostenendo che tali disposizioni dettano il pacifico principio in base al quale non esiste alcun “contratto leader”, ma che si possa far riferimento ad uno dei ccnl sottoscritti da soggetti dotati di maggiore rappresentatività e non che l'organizzazione sindacale firmataria debba essere ritenuta la più rappresentativa della categoria.
Con riferimento al recupero delle agevolazioni contributive, la sosteneva la Pt_1
sussistenza di tutti i presupposti normativi per la fruizione dei benefici contributivi, ovvero il rilascio del DURC nel periodo oggetto di accertamento e l'applicazione del
CCNL stipulato dal sindacato maggiormente rappresentativo per la determinazione del cd. minimale retributivo. Eccepiva la violazione del criterio della territorialità dell'accertamento in quanto l' aveva effettuato un recupero a CP_4 CP_5
contribuzione su tutto il territorio nazionale, senza alcuna legittimazione e/o delimitazione territoriale prevista dall'articolo 17, comma 5, L. 689/1981.
Sosteneva, infine, la non applicabilità delle sanzioni civili non ricorrendo nel caso in esame un'ipotesi di evasione contributiva ma una mera omissione contributiva, mancando l'intento fraudolento della società. Richiedeva, altresì, l'annullamento delle sanzioni civili anche per l'incertezza normativa, invocando l'applicazione in via analogica dell'art. 6 comma 2 del Dlgs 1997 n. 472 in materia tributaria. In via ulteriormente subordinata chiedeva al Tribunale adito di rideterminare le sanzioni civili al minimo stante la buona fede della società resistente.
Il Giudice designato fissava per la comparizione personale delle parti e la discussione l'udienza del 29.11.2023 assegnando alle parti termine per il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1 fondatezza dell'opposizione per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria ed insistendo per il suo rigetto.
Si costituiva altresì l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella- Vercelli eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 21.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Preliminarmente si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità sia delle risultanze del verbale ispettivo redatto in data 01/02/2021 dai funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di BIELLA, COLLEGNO e CP_1
TORINO a conclusione degli accertamenti, iniziati il 02/03/2020 (da ITL il 24.10.2019) nei confronti della società ricorrente, , e con il quale veniva richiesto il Pt_1 pagamento di una somma complessiva per € 843.389,02, dei quali € 512.028,71 a titolo di contributi previdenziali obbligatori ed € 331.360,31 a titolo di somme aggiuntive
(sanzioni ed interessi), sia il successivo Verbale Unico di accertamento e notificazione n. VC00000/2020-226-01 del 01.02.2021 con il quale venivano richieste somme per l'importo di euro € 266,67, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni di carattere formale ex lege 689/91 .
Orbene, con riferimento al verbale 2020002255/DDL del 1/02/2021 (all. 5 in fascicolo parte ricorrente) che è esclusivamente contributivo, per cui la pretesa fatta valere va ad integrare unicamente una controversia di tipo previdenziale nella quale sono parti necessarie solo l'Istituto creditore e il datore di lavoro ne discende rispetto all'opposizione proposta avverso tale verbale il difetto di legittimazione passiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Biella- Vercelli.
In relazione al secondo verbale ispettivo n. VC00000/2020-226-01 del 01.02.2021 nel quale è stata accertata una violazione relativa alle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro, nonché irregolarità non direttamente sanzionabili, relative alla registrazione dei rimborsi a favore dei tirocinanti e alla tracciabilità e la gestione delle prestazioni lavorative del personale addetto al punto vendita di Biella, va affermata la legittimazione dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di Biella Vercelli.
Nel merito, tuttavia, va rigettata la domanda di nullità di tale verbale non avendo nel ricorso la sollevato alcuna eccezione in ordine agli accertamenti effettuati dagli Pt_1
ispettori ed alle violazioni contestate in tale verbale.
Passando all'esame della domanda attorea con la quale si chiede l'accertamento della legittimità delle risultanze del verbale redatto in data 01/02/2021 dai funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di BIELLA, COLLEGNO e TORINO a CP_1
conclusione degli accertamenti, iniziati il 02/03/2020 (da ITL il 24.10.2019) nei confronti della società ricorrente, , codice fiscale: , sede legale in Pt_1 P.IVA_1
LA , alla via CIS NOLA ISOLA 1 TORRE 1 INT.132, esercente commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, si osserva che detto accertamento, riferito al periodo dallo 01.01.2016 al 29.02.2020, rientra nell'ambito delle verifiche dirette alla prevenzione ed alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale ed assicurativa. Il verbale trae origine dal verbale di primo accesso ispettivo ITL del
CP_ 24.10.2019 e l' è intervenuto nell'accertamento per la verifica dell'intera compagine aziendale in data 2 marzo 2020. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità per intervenuta decadenza ex art 14
l. 689/81 sollevata dalla parte ricorrente.
Tale eccezione va disattesa, dal momento che il presente giudizio non ha ad oggetto sanzioni amministrative, ma contributi previdenziali. Vanno, pertanto, condivisi gli esiti cui è pervenuta la S.C. la quale ha, anche di recente, affermato che "in materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative" (Cass., sez. lav., ord. n. 28/2019; Cass. 3413 del 03.02.2022).
Eventuali vizi formali dell'atto, quindi, quand'anche dovessero essere riconosciuti sussistenti, non potrebbero mai portare all'effetto di ritenere, per ciò solo, non dovuti i contributi richiesti, giacché il giudizio davanti al giudice ordinario verte sulla sussistenza dell'indisponibile rapporto contributivo e sugli obblighi che ne derivano.
A tal fine giova ricordare che in materia previdenziale, il verbale ispettivo non può essere propriamente "impugnato", ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza – nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito/cartella esattoriale) – dev'essere verificata in sede giudiziaria.
Quanto ai profili di merito, gli ispettori nel verbale 2020002255 del 1.2.2021 CP_1
hanno accertato tre tipologie di inadempienze.
La prima attiene alla qualifica apprendisti, ovvero 12 lavoratori sono risultati ancora
“listati” come “apprendisti” pur essendo ormai da tempo operai ordinari;
anche se la contribuzione è risultata essere in linea con la qualifica acquisita, nondimeno l'errata CP_ indicazione nei flussi informatici inoltrati all' dalla società aveva prodotto Pt_1
delle note di rettifica passive che, quindi, sono risultate indebite e da annullare da parte
CP_ della competente sede di LA. Su tale specifica inadempienza la società Pt_1
nulla ha dedotto in ricorso, sicchè in difetto di contestazione la violazione riscontrata deve reputarsi corretta e sussistente . Gli ispettori hanno, poi, appurato per due lavoratori la debenza da parte della del Pt_1 contributo di cui all'art. 2, comma 31, della legge 92/2012 (c.d. contributo licenziamento). Anche rispetto a tale specifica inadempienza la società ricorrente nulla ha dedotto in ricorso, sicchè in difetto di contestazione la violazione riscontrata deve ritersi corretta e sussistente.
L'opposizione si incentra principalmente sulla illegittimità del recupero da parte degli ispettori dei contributi non versati da parte della società resistente nell'arco di CP_1 tempo oggetto dell'ispezione, recupero basato sulla violazione dell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989 da parte della che ha applicato ai fini Pt_1
della determinazione del cd. minimale contributivo un contratto collettivo diverso da quello cd. leader.
La premessa da cui inevitabilmente si deve muovere è l'art. 1 del D.L. 09/10/1989, n.
338, conv. dalla l. n. 389/89, a mente del quale «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».
Sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11199 del
29/07/2002 si è quindi chiarito che: «L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d.
"minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione».
La L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, ha poi stabilito che "Il D.L. 9 ottobre 1989, n.
338, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria".
Laddove per la medesima categoria vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali è necessario individuare il cd. contratto leader (cfr. Cassazione nn.8446/20, 12166/19,
17983/21 ex plurimis)
In base alle sentenze della S.C. pronunciate sulla questione de qua per stabilire la maggiore o minore rappresentatività non si deve considerare il CCNL, bensì le parti sociali, sia dal lato datoriale sia dal lato lavoratori (l'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 stabilisce: «L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria») e gli indici rivelatori della maggiore rappresentatività sono: 1) la consistenza numerica delle OOSS,
2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
4) la partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , CP_1
preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo Pt_3
ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Cass. Sez.
Lav. 22862/10)
Nello specifico, la giurisprudenza in materia di “minimale contributivo” onera l' di CP_1 dimostrare “l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi” (cfr. Cass., sez. L. sent. n. 16764/09). La prova gravante CP_ sull' può essere offerta direttamente in giudizio.
Tanto precisato, si osserva che la parte ricorrente ha lamentato che in sede ispettiva non sia stata data chiara contezza del CCNL che la società ha applicato ai propri Pt_1
dipendenti, rappresentando che la dizione utilizzata nel verbale ispettivo ,“CNNL
Commercio e Terziario Cisal Servizi” risulterebbe ambigua, in quanto “tra i contratti sottoscritti da esistono tre distinti CCNL e precisamente Cisal Commercio, Pt_2 Pt_2
Terziario Avanzato, servizi ausiliari. Pt_2
Sebbene la dizione utilizzata dagli ispettori possa apparire ambigua quello che rileva è che essi hanno appurato il minimale retributivo applicato dalla società resistente (e dunque il CCNL utilizzato) sulla base dell'esame della seguente documentazione, acquisita: libro unico del lavoro e buste paga da marzo del 2015 al febbraio 2020, contratti di lavoro, verbale sindacale del maggio 2024 , conciliazioni dei dipendenti, cessione rami di azienda, giungendo alla conclusione che non era stato applicato il contratto leader nel settore, ovvero il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi stipulato dalla Confcommercio e da . Controparte_6 CP_7
CP_ Inoltre, l' ha documentato (cfr. unilav depositati in allegato 9 memoria ) che CP_1
la società resistente ha dichiarato di applicare ai propri dipendenti il CCNL Pt_2
Servizi Ausiliari (cod. Anpal 7950). E la stessa ha ammesso tale circostanza ( Pt_1
cfr. punto n. 2 delle note di trattazione scritta depositate in data 28.11.2023)
Gli ispettori poi (a differenza che nel precedente del Tribunale di Roma citato dalla società ricorrente) hanno individuato espressamente (cfr pag. 6 verbale ispettivo) il contratto collettivo a cui hanno fatto riferimento per la corretta determinazione del minimale contributivo, ovvero il CCNL Terziario Confcommercio, individuato anche in
CP_ relazione dell'attività svolta dalla come sostenuto dall' nel presente Pt_1
giudizio.
Sotto tale ultimo profilo, infatti, come dedotto dall' in sede di costituzione e come CP_1
si ricava dagli atti, il CCNL Anpit Cisal Servizi ausilari ha il seguente ambito di applicazione: Servizi Ausiliari alle Collettività (Corrieri; Piccole consegne e Consegne
a domicilio, pony express;
Corrispondenza e accessori;
Copisterie; Sosta e parcheggi;
Autorimesse e noleggi mezzi;
Ambiente: recupero e risanamento, raccolta, smaltimento e lavorazione rifiuti, giardinaggio, manutenzione e conduzione piscine e campi sportivi;
Cura animali); Servizi Ausiliari alle Aziende (Telemarketing, televendite, promozione vendite;
Traduzioni e Interpretariato;
Trasporto, montaggio e smontaggio mobili;
Piccole manutenzioni, minuto mantenimento, montaggi, cernite e confezionamento;
Pulizie civili e industriali;
Piattaforme logistica, multivendita e magazzini integrati);
Servizi Ausiliari alle Persone (Lavanderie, lavasecco e stirerie;
Centri benessere;
Acconciatura ed Estetica;
Assistenza, piccoli servizi e tutele: Pratiche auto e autoscuole;
Servizi matrimoniali, immobiliari, Religiosi, Pompe funebri;
Sindacati; Associazioni;
CAF; Patronati;
Partiti Politici).
Benché si tratti di un ambito di applicazione piuttosto variegato, non vi rientra l'ambito aziendale in cui opera la società ricorrente che è quello del “commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa” (Classificazione
ATECO 2007: 47.51.10).
E sul punto la società resistente nelle note di trattazione scritta del 28.11.2023 si è limitata a controeccepire la previsione nelle declaratorie del personale del CCNL Cisal
Servizi Ausiliari di figure professionali che si attagliano a quelle utilizzate dalla società, senza dedurre nulla di specifico con riferimento al tipo di attività in concreto esercitata e senza negare lo svolgimento quanto meno in via prevalente di commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa.
Giova rammentare che l'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 D.L. n. 338-
1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, L. n. 549-1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass.
S.U. n. 11199 del 2002, nonché da ult. Cass. n. 623 del 2024, sempre in motivazione, cfr cassazione 2024 n. 19719).
Pertanto, l'accertata applicazione da parte della di un CCNL non correlato Pt_1
all'attività effettivamente svolta dall'impresa ex art. 2070 c.c. dimostra all'avvenuta Part violazione della regola del cd. minimale retributivo, non essendo stato dedotto dalla
[... che il CCNL da essa applicato comporti l'applicazione di un minimale retributivo migliorativo rispetto al CCNL applicato dagli ispettori. CP_ In ogni caso, l' al fine di provare che il CCNL Terziario Confcommercio- Filcams Con Cgil- Fisascat-Cisl, – risulta stipulato dalle organizzazioni sindacali CP_7 comparativamente più rappresentative nel settore commercio, in base all'attività svolta dalla società resistente, ha depositato in giudizio la nota del Ministero del Lavoro del 24 maggio 2021, redatta sulla base degli indici di rappresentatività prima indicati
(consistenza associativa – diffusione territoriale- contrattazione collettiva) ed utilizzati globalmente dalla giurisprudenza di legittimità e che mostra - come sia la
Confcommercio in tale settore l'organizzazione comparativamente maggiormente rappresentativa dal lato datoriale sulla base di dati aggiornati.
La società ricorrente a sostegno della deduzione che il contratto collettivo da essa applicato (CCNL ANPIT-CISAL servizi ausiliari) rientra tra i contratti stipulati dalle
OOSS maggiormente rappresentative cita (tra gli altri) il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8.8.13, ma deve rilevarsi come la valutazione della maggiore rappresentatività debba riguardare ambedue le parti sociali, quindi, non solo la
CISAL che, invero, è indicata nel predetto atto tra le OO.SS. maggiormente rappresentative per i lavoratori, ma anche la (cui è iscritta la società ricorrente) Pt_2
che non è indicata per la categoria dei datori, mentre è indicata la Confcommercio con riferimento ai datori di lavoro per la categoria del commercio. Lo stesso dicasi per il
D.M. del Ministero del lavoro del 15.07.2014 n.14280 che annovera la tra le Pt_2
OO.SS. maggiormente rappresentative per la categoria dei lavoratori ma non cita (tra le
OO.SS. dei datori) la con riferimento ad alcun settore lavorativo e per il Pt_2
documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.08.2017 (in vista del rinnovo dei componenti del CNEL per il quinquennio 2017-2022) laddove ancora una volta tra le OO.SS. dei lavoratori è inserita la , mentre per le imprese è presente Pt_2 la Confcommercio e non l'ANPIT.
Deve inoltre rilevarsi che la rappresentatività muta nel tempo e che i dati menzionati dalla società opponente sono meno aggiornati rispetti a quelli forniti dall' CP_1
mediante la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del maggio 2021. Quindi dovendosi tenere conto della maggiore rappresentatività delle OO.SS. da ambo i lati contrattuali (come testualmente previsto dalla norma sul minimale come interpretata dalla legge n. 549 del 1995, art. 2, comma 25,) è evidente come il CCNL
Terziario Confcommercio applicato dagli ispettori nel verbale impugnato sia stato stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative nel settore, rispetto al CCNL ANPIT- invocato dalla ricorrente, vedendo il Pt_2
primo come OO.SS. datoriale la e come organizzazione dei CP_8
lavoratori la , la e la , quella CP_9 CP_6 CP_10
datoriale comparativamente più rappresentativa nel settore Commercio (cfr. nota del
26.5.2021) mentre non compare affatto nel settore la Pt_2
Deve quindi ritenersi corretto l'accertamento compiuto dagli ispettori che hanno CP_1
individuato il CCNL Terziario Confcommercio, come contratto leader da applicare ai fini della individuazione del c.d.minimale retributivo.
In ordine alle ulteriori doglianze sollevate dalla parte ricorrente circa il difetto di motivazione del verbale ispettivo per non aver gli ispettori indicato la comparazione eseguita tra i due contratti, si ribadisce che essi hanno visionato ed acquisito la seguente documentazione: libro unico del lavoro e buste paga da marzo del 2015 al febbraio
2020, contratti di lavoro, verbale sindacale del maggio 2024 , conciliazioni dei dipendenti, stabilendo – secondo i criteri espressamente indicati nel verbale a pag.
7 - il minimale retributivo applicato dalla società resistente. CP_ Inoltre, l' assolvendo al proprio onere probatorio, ha depositato nel presente giudizio sia il CCNL Terziario Confcommercio applicato dagli ispettori anche con relativa schede di sintesi, sia copia di una parte del LUL relativo ad un mese per dipendenti della C 4 srl al fine di documentare la diversa base imponibile considerata dalla società, rendendo possibile il confronto con quella determinata sulla scorta del
CCNL ANPIT CISAL Servizi Ausiliari integrati, CCNL già in atti in quanto depositato dalla parte ricorrente (all. 17 al ricorso).
Ma ciò che rileva e preme sottolineare è che la in ricorso non ha eccepito che il Pt_1
minimale retributivo determinato applicando il CCNL Servizi ausiliari fosse Parte_2
migliorativo rispetto a quello determinato applicando il CCNL Terziario
Confcommercio, indicandone poi le ragioni, sì da ritenere errate le valutazioni degli ispettori circa la riscontrata evasione contributiva, incentrando le proprie difese solo sulla non applicabilità di tale ultimo contratto collettivo.
Tanto acclarato, la società resistente ha poi sostenuto la non applicabilità delle sanzioni civili essendo integrata una mera omissione, mancando l'intento fraudolento da parte della società. Ha inoltre richiesto l'annullamento delle sanzioni civili anche per l'incertezza normativa, richiedendo in via analogica l'applicazione dell'art. 6 comma 2 del DLGs 1997 n. 472 in materia tributaria ed, in ogni caso ed in via subordinata, la rideterminazione d'ufficio delle sanzioni al minimo stante la buona fede della società.
Tali doglianze si reputano infondate. Orbene, l'art. 116 co 8 lett. B legge 388/2000 dispone che: "I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge".
La Suprema Corte nell'interpretare il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma
8, lett. b), - componendo con sentenza n. 28966 del 2011 un contrasto insorto all'interno della Sezione Lavoro - ha anzitutto chiarito che, mentre nella L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lettera b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti e comporta la conseguenza che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione. La sentenza cit. ha quindi ricordato che, sulla scorta dell'interpretazione offerta da Cass. S.U. n. 4808 del 2005 per la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett.
a), che disciplinava la fattispecie dell'omissione contributiva in modo sostanzialmente analogo a quanto adesso previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), la meno grave ipotesi dell'omissione contributiva è configurabile sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce
"e" registrazioni obbligatorie, sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "o" dalle registrazioni obbligatorie, precisando che l'apparente contraddittorietà della seconda ipotesi rispetto alla prima si spiega in relazione ai casi in cui, pur sussistendo obbligo di "denuncia", non vi è obbligo di "registrazioni". E, sulla scorta di tale configurazione della fattispecie dell'omissione, che sostanzialmente riposa sul mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, ha specularmente tracciato il campo di applicazione della fattispecie dell'evasione, che a mente dell'art. 116, comma 8, lett. b), è "connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè (al) caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".
A tale riguardo, la sentenza ha anzitutto precisato che, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo); né varrebbe obiettare che, qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla regolarità del rapporto contributivo.
In questo senso, ha aggiunto che, l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo. E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, restando il relativo accertamento intangibile in questa sede di legittimità se non nei casi di casi di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360
c.p.c., n. 5 (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.).
Tale orientamento è stato successivamente ribadito ( tra le tante, da Cass. nn. 10509 del
2012, 4188 del 2013, 17119 del 2015, 5281 del 2017, 10427 del 2018) , precisandosi che deve ritenersi che solo apparente risulti il contrasto evidenziato nell'ordinanza di rimessione tra l'orientamento cui si intende dare continuità e le fattispecie decise da Cass. n. 28700 del 2020 e 8110 del 2021: è sufficiente rilevare che, in entrambe, questa Corte ha richiamato e dato pedissequa applicazione al principio di diritto espresso da Cass. n. 28966 del 2011, cit., e dalle successive conformi Cass. nn. 17119 del 2015 e 5281 del 2017, la questione della non intenzione specifica di occultare la base contributiva venendo logicamente in rilievo solo in conseguenza di una specifica allegazione e prova della parte interessata, che non risulta che in quei casi fosse stata sollevata e avesse formato oggetto di specifico accertamento da parte dei giudici di merito”. (cfr anche da ultimo Cassazione 2023 n. 8115).
Nell caso in esame, spettando al datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, atteso il carattere non meramente accidentale, episodico o strettamente marginale delle omissioni o infedeli denunce, si osserva che esso non è stato assolto. Infatti, nel ricorso manca qualsiasi allegazione specifica sul punto diretta a vincere la presunzione relativa.
La mancanza di buona fede osta alla richiesta rideterminazione delle sanzioni secondo la misura minima né appare sussistere alcuna condizione di incertezza normativa.
A seguito delle accertate violazioni contributive, della cui fondatezza si è dato conto,
l' , con il verbale opposto, ha proceduto, altresì, al recupero delle agevolazioni CP_1
contributive godute dalla società nel periodo oggetto di accertamento.
La fruizione di tali benefici contributivi è subordinata al possesso di quanto indicato nell'art 1 co 1175 l 296/2006 secondo cui : “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il comma 1175 subordina la fruizione dei benefici contributivi al possesso del
DURC, mantenendo fermi gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, i quali, dunque rimangono cogenti per il datore di lavoro che voglia fruire dei ricordati benefici, condizione per la quale permane la rilevanza della violazione dell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, al quale fa evidente riferimento la seconda parte del ricordato comma 1175.
Se infatti il legislatore, pure a livello di normazione secondaria, ha deciso nel
2015 di ridurre e precisare l' ambito delle violazioni determinanti il mancato rilascio del DURC, nessun intervento è stato effettuato sulla rilevanza ai fini di determinare la decadenza dai benefici contributivi della violazione delle disposizioni della L. n. 389 del
1989
Ne discende che l'accertata violazione da parte della della regola di cui Pt_1 all'art. 1 della legge n. 389/1989 nel periodo oggetto di accertamento ispettivo determina la perdita degli agevolazioni contributive da essa goduti nel medesimo arco temporale.
Quanto alla violazione dell'articolo 17, comma 5, L. 689/1981 è infondata alla luce delle considerazioni espresse con riferimento alla violazione dell'art. 14 della medesima legge.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della particolarità e complessità della questione trattata sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
A) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Biella -- Vercelli limitatamente alla domanda afferente il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2020002255/DDL del 01.02.2021
B) Rigetta il ricorso
C) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
D) Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in LA, il 21.01.2025
IL GL
dott.ssa Daniela Ammendola