TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/12/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 552/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 552/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/06/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
CF - P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. VINCENZO SANTOCHIRICO, e presso il cui studio elettivamente domicilia in Matera al Vico XX Settembre n° 6;
ATTRICE
E
(C.F. Controparte_1
, in persona del , rappresentato e difeso ex lege P.IVA_3 Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (C.F. , presso i P.IVA_4 cui uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46, è per legge domiciliato;
CONVENUTO
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 18/06/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
552/2023 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio il (già Controparte_1 [...]
) per l'accertamento dell'illegittimità del decreto prot. Controparte_3
n. 0003613 del 6 dicembre 2022, emesso dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, Divisione VI, con cui l'Amministrazione aveva disposto la revoca delle agevolazioni concesse nell'ambito del programma “P.I.A. Innovazione” ed il recupero delle somme erogate all'impresa a titolo di finanziamento agevolato.
In particolare, la società ha dedotto:
- di aver presentato, in data 29.07.2004, domanda di agevolazione n. A20/1363/P
34525/13, per il bando “P.I.A. Innovazione”, indetto con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 maggio 2004, per un programma di sviluppo precompetitivo e per un programma di industrializzazione relativo alle proprie sedi produttive di AN EL (PZ), AN UR RT (MT) e di Potenza;
- che con decreto di concessione provvisoria n. 150131 del 20 marzo 2006 venivano riconosciuti provvisoriamente all'impresa un finanziamento agevolato per € 234.738,00; un contributo in conto capitale pari a € 61.992,00;
- che, all'esito della verifica delle attività e della rendicontazione, il Ministero aveva adottato, in data 10 dicembre 2010, il decreto definitivo n. VIII/100150131, confermando le agevolazioni e definendo il piano di ammortamento del finanziamento;
- che, a partire dal 2013, la in qualità di Controparte_4
banca concessionaria, aveva segnalato alcuni ritardi nel pagamento delle rate, ma il procedimento di revoca, avviato dal MISE con nota del 10 maggio 2016, non era stato definito, né nei termini di legge né successivamente;
- che soltanto dopo oltre sei anni, il MIMIT, con nota prot. n. 0370171 del 2 novembre 2022, aveva avviato un nuovo procedimento di revoca, conclusosi con il decreto n. 0003613 del 6 dicembre 2022 – notificato il giorno seguente – con cui veniva disposta la revoca totale del finanziamento agevolato e il recupero di €
407.316,99, di cui € 231.032,00 a titolo di capitale ed € 176.284,99 a titolo di interessi;
- che il provvedimento risulta illegittimo:
552/2023 r.g.a.c. Pag. 2 • per erronea individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile così come regolata dalle disposizioni del decreto di concessione provvisoria del
2006, con particolare riferimento all'applicazione della maggiorazione di cinque punti percentuali del tasso di interessi ex art.
3.2 lett. f) del decreto;
• che la somma dovuta risulta errata avendo l'amministrazione illegittimamente imputato prima agli interessi e solo dopo al capitale le somme restituite dall'impresa;
• per difetto di motivazione, trasparenza e istruttoria, atteso il riavvio del procedimento a distanza di anni senza nuova verifica della posizione della società, in violazione degli artt. 7 e 10-bis della L. 241/1990;
- che l'impresa può essere chiamata a rispondere, al massimo, delle rate di preammortamento rimaste insolute (2014-2018) per la somma di € 125.292,70 mentre gli interessi andrebbero al più calcolati dall'effettiva costituzione in mora avvenuta con la notifica del decreto di revoca del 07.12.2022 allorquando il
Ministero ha esercitato il potere di revoca.
La società ha chiesto, pertanto, la declaratoria di illegittimità del decreto n.
0003613/2022, la disapplicazione dello stesso e l'ordine al Ministero di riattivare il procedimento nel rispetto delle garanzie partecipative.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il Controparte_1
rigetto integrale della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
L'Amministrazione, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamate la circolare esplicativa n. 1034240 dell'11 maggio 2001 e la circolare
PIA innovazione n. 1167509 del 28 novembre 2001, nonché la Direttiva ministeriale del 16 gennaio 2001, ha evidenziato la piena legittimità del provvedimento di revoca adottato per morosità ultrannuale della beneficiaria, ai sensi del punto 13.1, lett. g), della citata circolare esplicativa e del punto 10.1.2, lett. g), della circolare P.I.A. Innovazione, che prevedono la revoca dei benefici in caso di mancata restituzione protratta oltre un anno delle rate di finanziamento.
Ha rilevato che il procedimento si era svolto nel rispetto delle garanzie partecipative di cui alla L. 241/1990, che la società non aveva contestato la realtà dell'inadempimento né provveduto a regolarizzare la propria posizione, e che il
552/2023 r.g.a.c. Pag. 3 provvedimento impugnato aveva natura vincolata, non residuando margini di discrezionalità in capo all'amministrazione in caso di accertata morosità.
Con riferimento al quantum preteso, ha rilevato come le somme erano state determinate sulla base dei conteggi fatti dalla banca concessionaria, organo tecnico incaricato del monitoraggio dei rientri, risultando conformi alla normativa di settore e ai decreti di concessione.
La causa, istruita documentalmente, assegnata alla scrivente in ragione dell'astensione del precedente magistrato assegnatario, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
§1. I fatti di causa.
La presente controversia origina dalla pretesa del convenuto di CP_1 restituzione, da parte della delle somme percepite a titolo Parte_1
di finanziamento agevolato concesso nell'ambito del programma di sviluppo precompetitivo, per la complessiva somma di € 407.316,99, di cui 231.032,00 per sorte capitale ed € 176.284,99 per interessi, calcolata alla data del 07.12.2022 (cfr. decreto di revoca del 06.12.2022, depositato da entrambe le parti).
La domanda di agevolazione n. A20/1363/P 34525/13 a valere sul 2° Bando PIA
INNOVAZIONE, presentata dalla in data 29.07.2004, era stata Parte_1 accolta dapprima con decreto di concessione provvisoria n. 150131 del
20.03.2006, poi confermato dal decreto di concessione definitiva n.
VIII/10/0150131 del 10.12.2010, con cui venivano concesse alla ditta beneficiaria le seguenti agevolazioni del programma di sviluppo precompetitivo: a) un finanziamento agevolato per l'importo di € 234.738,00; b) un contributo per il programma di sviluppo precompetitivo per l'importo di € 142.915,00.
Relativamente, invece, al programma di industrializzazione, con Atto di liquidazione a saldo e conguaglio n. 2706 del 05.05.2016 (All. 3) veniva riconosciuto, in via definitiva, alla un contributo in Parte_1 conto impianti per il programma di industrializzazione per l'importo di €
90.600,00.
Con nota del 10.07.2015 (All. 4 di parte convenuta) la Banca concessionaria,
UBIBANCA S.p.A., trasmetteva al Ministero la nota della per CP_4
552/2023 r.g.a.c. Pag. 4 l'Emilia Romagna del 25.06.2015, con la quale, nel riepilogare le erogazioni effettuate in favore dell'Impresa, veniva evidenziato che la beneficiaria risultava morosa da oltre un anno su due rate di ammortamento di importo pari a € 25.028,54 scadute rispettivamente il 20.03.2014 ed il 20.03.2015 e, pertanto, proponeva la revoca delle agevolazioni.
In ragione della predetta morosità ultrannuale relative agli anni 2014 e 2015 (a cui si era aggiunta, poi, quella relativa al 2016), ricorrendo le ipotesi di revoca previste dal punto 13.1, lett. g), della Circolare n. 1034240 dell'11.5.2001 e dal punto 10.1, lettera g) della n. 946130 del 28.04.2004, il Ministero Parte_2 trasmetteva alla ditta la nota del 10.05.2016 di comunicazione dell'avvio di revoca
(All. 5 di parte convenuta), limitatamente al finanziamento agevolato concesso del programma di sviluppo precompetitivo.
Con successiva nota del 26.10.2022 (All. 6 di parte convenuta) la Banca concessionaria, ad integrazione di quanto già Controparte_5 segnalato con la nota del 10.07.2015, comunicava al Ministero la mancata restituzione per oltre un anno delle rate relative al finanziamento agevolato e che, visto il perdurare dell'impagato relativo alle scadenze 20.03.2014, 2015, 2016,
2017 e 2018, alla data del 26.10.2022, l'impresa aveva un residuo di € 150.268,59 da pagare.
Alla luce della morosità ultrannuale e sussistendo le cause di revoca delle agevolazioni, ai sensi del punto 13.1, lettera g) della Circolare esplicativa n.
1034240 dell'11.05.2001 e del punto 10.1.2, lettera g) della Parte_2
n. 1167509 del 28.11.2001, con nota del 02.11.2022 (All. 7 di parte
[...] convenuta) il Ministero comunicava alla ditta 'avvio Parte_1
di revoca limitatamente al finanziamento agevolato concesso del programma di sviluppo precompetitivo.
Non avendo l'impresa proposto le proprie controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca e persistendo le irregolarità evidenziate dalla
Banca concessionaria, l'Amministrazione trasmetteva alla Parte_1
il D.D. n. 3613 del 06.12.2022 (All. 8 di parte convenuta), con il quale,
[...] venivano revocati il decreto di concessione provvisoria n. 150131 del 20.03.2006 ed il decreto di concessione definitiva n. VIII/10/0150131 del 10.12.2010,
552/2023 r.g.a.c. Pag. 5 disponendo, altresì, il recupero della somma di € 407.316,99, calcolato alla data del 07.12.2022, di cui € 231.032,00 quali somme di sorta capitale del finanziamento agevolato ed € 176.284,99 di quota interessi, al netto degli importi già rimborsati.
§2. La disciplina di riferimento.
La Misura 2.1.a del Programma Operativo Nazionale, denominata sinteticamente
“P.I.A. innovazione”, costituisce un Pacchetto Integrato di Agevolazioni, che unifica, in un unico intervento, alcuni regimi di aiuto già presenti nel panorama normativo italiano;
più precisamente, l'intervento a valere sul P.I.A. prevede la concessione di agevolazioni per un programma di sviluppo precompetitivo, cui deve far seguito un programma di industrializzazione dei risultati ottenuti dallo sviluppo precompetitivo.
A fronte di ognuno dei due programmi proposti l'azienda beneficiaria riceve le agevolazioni previste da due normative già esistenti: la legge n. 46/82 per quanto riguarda il programma di sviluppo precompetitivo e la legge n. 488/92 per quanto riguarda il programma di industrializzazione.
Il quadro normativo di riferimento, cui la banca concessionaria deve attenersi nell'espletamento dell'istruttoria relativa alle domande di ammissione alle agevolazioni del P.I.A., è costituito dai seguenti provvedimenti:
- Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) “Sviluppo imprenditoriale locale” approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con decisione C (2000)
2342 dell'8 agosto 2000;
- Complemento di Programmazione del PON 2000-2006 “Sviluppo imprenditoriale locale”;
- Circolare attuativa del Ministero delle Attività Produttive n.1167509 del 28 novembre 2001 (S.O. n. 271 alla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2001);
- Circolare attuativa, del secondo bando, del Ministero delle Attività Produttive n.
946130 del 28 aprile 2004; - Circolare esplicativa n. 1034240 dell'11.05.2001 (All.
9). Con specifico riferimento alla legge 46/82:
- Decreto del Ministero dell'Industria 16 gennaio 2001;
- Circolare esplicativa 28.11.2001, n. 1167509 (All. 10);
552/2023 r.g.a.c. Pag.
6 - Pareri espressi dalla Commissione tecnica consultiva della legge 46/82 in merito a specifici quesiti in ordine all'applicazione della direttiva 16 gennaio 2001;
Con riferimento alla legge 488/92:
- Decreto 9 marzo 2000, n. 133 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato e integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente il regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese);
- DM 3 luglio 2000 (Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 488/92);
- Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.
Come previsto dalla Legge 46/82 e dalla relativa disciplina attuativa, la Banca
Concessionaria si avvale, per la valutazione del programma di sviluppo precompetitivo, di esperti universitari iscritti in un apposito albo, i quali certificano l'effettivo contenuto di innovazione tecnologica del programma proposto.
La valutazione del programma di industrializzazione viene, invece, svolta seguendo le procedure impiegate per l'esame delle richieste di agevolazione a valere sulla Legge 488/92.
Sulla base delle procedure sopra descritte, la Banca Concessionaria provvede alla compilazione del rapporto istruttorio dell'intera iniziativa e attribuisce i punteggi che andranno a determinare la posizione in graduatoria delle imprese, le cui iniziative sono state istruite con esito positivo.
Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con un giudizio negativo, la banca comunica tale esito al e alla ditta beneficiaria. CP_1
§2.1. La legittimità della pretesa restitutoria dell'Amministrazione.
Orbene, nel caso di specie, il ha legittimamente adottato il CP_1
provvedimento di revoca ai sensi del punto 13.1, lett. g), della circolare n. 1034240 dell'11/05/2001 e punto 10.1.2, lettera g) della n. Parte_2
1167509 del 28/11/2001 che prevedono la revoca del finanziamento in caso di mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate relative al finanziamento agevolato concesso del programma di sviluppo precompetitivo, limitatamente a tale finanziamento.
552/2023 r.g.a.c. Pag. 7 Né può ritenersi che la pretesa restitutoria dell'amministrazione sia indebita per mancato rispetto delle garanzie partecipative, avendo l'Amministrazione debitamente informato la beneficiaria dell'avvio del procedimento di revoca, limitatamente al finanziamento agevolato concesso del programma di sviluppo precompetitivo, con nota del 02.11.2022, alla quale non ha fatto seguito alcuna deduzione dell'impresa.
Peraltro, la violazione delle garanzie partecipative, così come l'adozione del provvedimento di revoca a distanza di anni dalla prima segnalazione, sono elementi che il giudice ordinario può conoscere nei limiti di una valutazione complessiva del comportamento tenuto dall'amministrazione, trattandosi di giudizio incentrato sulla legalità sostanziale dell'azione amministrativa piuttosto che sulla legalità formale dei provvedimenti, adottati dall'amministrazione senza margini di discrezionalità.
§2.2. Le censure dell'impresa beneficiaria.
La società attrice non ha contestato di non aver restituito, per gli anni indicati dal provvedimento di revoca, le rate del finanziamento agevolato, limitandosi a sindacare i calcoli effettuati dall'amministrazione con particolare riferimento all'applicazione del tasso unico di sconto maggiorato nella misura del 5%
(ritenendo non applicabile la previsione di cui all'art.
3.2 lett. f) del decreto di concessione provvisoria nel caso in esame) e all'imputazione dei pagamenti dapprima agli interessi e, solo in minima parte, al capitale.
Trattasi di contestazioni infondate risultando gli atti adottati dall'Amministrazione conformi alla disciplina legislativa e regolamentare applicabile alla fattispecie in esame.
Invero, l'art. 13.2 della citata circolare esplicativa del Ministero dell'11 maggio
2001, n. 1034240 (All. 9) così prevede: “In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma precedente, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123”.
A sua volta, con riferimento alla revoca motivata dalla morosità ultrannuale, l'art. 9 del D.Lgs. 123/1998 (richiamato nella circolare interpretativa e nella direttiva
552/2023 r.g.a.c. Pag. 8 ministeriale) prevede proprio, al comma 4, che “in conseguenza della revoca … comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, …
l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento …, maggiorato di cinque punti percentuali”.
Parimenti, l'art.
3.2 lett. f) del decreto di concessione provvisoria n. 150131 del
20 marzo 2006 espressamente stabiliva, con riferimento al programma di sviluppo precompetitivo, che “l'impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a restituire, in caso di revoca, in tutto o in parte le somme erogate e non dovute maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, maggiorato di cinque punti percentuali, nonché di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero per documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili”.
Non è revocabile in dubbio che la maggiorazione del tasso di interesse sia prevista per tutte le ipotesi di revoca comunque addebitabili all'impresa, essendo riferita alle ipotesi di revoca per carenza di requisiti di ammissibilità o per documentazione incompleta o irregolare la sola applicazione delle sanzioni.
Deve, pertanto, sicuramente respingersi l'interpretazione propugnata dall'attrice nei propri scritti difensivi.
Parimenti, va disattesa la contestazione in ordine all'illegittimità dell'imputazione dei pagamenti effettuata dall'Amministrazione, atteso che i versamenti effettuati sono stati correttamente imputati dal soggetto gestore secondo quanto previsto dall'art. 1194 c.c., imputando dapprima gli interessi di mora, successivamente gli interessi contrattuali ed, infine, la quota capitale.
§2.3. La mancata prova del quantum effettivamente dovuto.
Ciononostante, il decreto di revoca si appalesa illegittimo nella parte in cui non specifica, chiaramente, le modalità di calcolo della somma pretesa in pagamento sia a titolo di sorte capitale che di interessi, incertezza non colmata nel presente giudizio dall'Amministrazione convenuta.
552/2023 r.g.a.c. Pag. 9 Invero, in entrambi i provvedimenti con cui l'Amministrazione comunicava all'impresa l'avvio del procedimento di revoca (il primo del 10.05.2016 ed il secondo del 2.11.2022, all. 5 e 7 di parte convenuta) si precisava che la società, a fronte del riscontrato – e non contestato – inadempimento avrebbe dovuto restituire il finanziamento erogato “al netto delle somme già rimborsate”.
Nella nota della Bper Banca del 25.06.2015, all. 4 di parte convenuta, parimenti, si segnalava che la avrebbe dovuto provvedere alla Parte_1 restituzione “della quota di finanziamento erogato (parte sviluppo precompetitivo) al netto dei seguenti importi già rimborsati:
➢ 242,71 euro con valuta in data 29/04/2008;
➢ 22.867,02 euro con valuta in data 24/03/2010;
➢ 22.526,00 euro con valuta in data 28/10/2010
➢ 25.934,32 euro con valuta in data 21/03/2012;
➢ 26.330,31 euro con valuta in data 08/08/2013;
➢ 25.846,25 euro con valuta in data 27/02/2014”.
Non si comprende, dunque, sulla base della documentazione in atti in che modo l'Amministrazione abbia tenuto conto, nella determinazione dell'importo da restituire, delle somme già rimborsate dall'impresa, mancando anche un eventuale prospetto che consenta di concludere per la legittima imputazione, a titolo di interessi, delle somme corrisposte in ragione dei ritardi nei pagamenti, trattandosi, invero, di circostanze nemmeno allegate dal convenuto (che non ha CP_1 depositato nemmeno l'allegato A indicato nel decreto di revoca che avrebbe dovuto contenere la specifica dei calcoli effettuati).
Pertanto, essendo precipuo onere dell'amministrazione provare la fondatezza della pretesa restitutoria, sia nell'an che nel quantum, va dichiarata l'illegittimità del decreto di revoca con conseguente accoglimento, nei limiti precisati, della domanda avanzata dalla società, dovendosi escludere che il Giudice possa sopperire d'ufficio al mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti.
§3. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
552/2023 r.g.a.c. Pag. 10 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda, della modesta attività difensiva svolta, con esclusione della fase istruttoria/trattazione considerato il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni senza concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del decreto direttoriale di revoca n. 3613 del
06.12.2022;
2) Condanna il al Controparte_1
pagamento in favore della delle spese di lite Parte_1
che si liquidano complessivamente in € 7.264,00, di cui € 1.241,00 per spese ed € 6.023,00 per compensi, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 15/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
552/2023 r.g.a.c. Pag. 11
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 552/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/06/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
CF - P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. VINCENZO SANTOCHIRICO, e presso il cui studio elettivamente domicilia in Matera al Vico XX Settembre n° 6;
ATTRICE
E
(C.F. Controparte_1
, in persona del , rappresentato e difeso ex lege P.IVA_3 Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (C.F. , presso i P.IVA_4 cui uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46, è per legge domiciliato;
CONVENUTO
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 18/06/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
552/2023 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio il (già Controparte_1 [...]
) per l'accertamento dell'illegittimità del decreto prot. Controparte_3
n. 0003613 del 6 dicembre 2022, emesso dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, Divisione VI, con cui l'Amministrazione aveva disposto la revoca delle agevolazioni concesse nell'ambito del programma “P.I.A. Innovazione” ed il recupero delle somme erogate all'impresa a titolo di finanziamento agevolato.
In particolare, la società ha dedotto:
- di aver presentato, in data 29.07.2004, domanda di agevolazione n. A20/1363/P
34525/13, per il bando “P.I.A. Innovazione”, indetto con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 maggio 2004, per un programma di sviluppo precompetitivo e per un programma di industrializzazione relativo alle proprie sedi produttive di AN EL (PZ), AN UR RT (MT) e di Potenza;
- che con decreto di concessione provvisoria n. 150131 del 20 marzo 2006 venivano riconosciuti provvisoriamente all'impresa un finanziamento agevolato per € 234.738,00; un contributo in conto capitale pari a € 61.992,00;
- che, all'esito della verifica delle attività e della rendicontazione, il Ministero aveva adottato, in data 10 dicembre 2010, il decreto definitivo n. VIII/100150131, confermando le agevolazioni e definendo il piano di ammortamento del finanziamento;
- che, a partire dal 2013, la in qualità di Controparte_4
banca concessionaria, aveva segnalato alcuni ritardi nel pagamento delle rate, ma il procedimento di revoca, avviato dal MISE con nota del 10 maggio 2016, non era stato definito, né nei termini di legge né successivamente;
- che soltanto dopo oltre sei anni, il MIMIT, con nota prot. n. 0370171 del 2 novembre 2022, aveva avviato un nuovo procedimento di revoca, conclusosi con il decreto n. 0003613 del 6 dicembre 2022 – notificato il giorno seguente – con cui veniva disposta la revoca totale del finanziamento agevolato e il recupero di €
407.316,99, di cui € 231.032,00 a titolo di capitale ed € 176.284,99 a titolo di interessi;
- che il provvedimento risulta illegittimo:
552/2023 r.g.a.c. Pag. 2 • per erronea individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile così come regolata dalle disposizioni del decreto di concessione provvisoria del
2006, con particolare riferimento all'applicazione della maggiorazione di cinque punti percentuali del tasso di interessi ex art.
3.2 lett. f) del decreto;
• che la somma dovuta risulta errata avendo l'amministrazione illegittimamente imputato prima agli interessi e solo dopo al capitale le somme restituite dall'impresa;
• per difetto di motivazione, trasparenza e istruttoria, atteso il riavvio del procedimento a distanza di anni senza nuova verifica della posizione della società, in violazione degli artt. 7 e 10-bis della L. 241/1990;
- che l'impresa può essere chiamata a rispondere, al massimo, delle rate di preammortamento rimaste insolute (2014-2018) per la somma di € 125.292,70 mentre gli interessi andrebbero al più calcolati dall'effettiva costituzione in mora avvenuta con la notifica del decreto di revoca del 07.12.2022 allorquando il
Ministero ha esercitato il potere di revoca.
La società ha chiesto, pertanto, la declaratoria di illegittimità del decreto n.
0003613/2022, la disapplicazione dello stesso e l'ordine al Ministero di riattivare il procedimento nel rispetto delle garanzie partecipative.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il Controparte_1
rigetto integrale della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
L'Amministrazione, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamate la circolare esplicativa n. 1034240 dell'11 maggio 2001 e la circolare
PIA innovazione n. 1167509 del 28 novembre 2001, nonché la Direttiva ministeriale del 16 gennaio 2001, ha evidenziato la piena legittimità del provvedimento di revoca adottato per morosità ultrannuale della beneficiaria, ai sensi del punto 13.1, lett. g), della citata circolare esplicativa e del punto 10.1.2, lett. g), della circolare P.I.A. Innovazione, che prevedono la revoca dei benefici in caso di mancata restituzione protratta oltre un anno delle rate di finanziamento.
Ha rilevato che il procedimento si era svolto nel rispetto delle garanzie partecipative di cui alla L. 241/1990, che la società non aveva contestato la realtà dell'inadempimento né provveduto a regolarizzare la propria posizione, e che il
552/2023 r.g.a.c. Pag. 3 provvedimento impugnato aveva natura vincolata, non residuando margini di discrezionalità in capo all'amministrazione in caso di accertata morosità.
Con riferimento al quantum preteso, ha rilevato come le somme erano state determinate sulla base dei conteggi fatti dalla banca concessionaria, organo tecnico incaricato del monitoraggio dei rientri, risultando conformi alla normativa di settore e ai decreti di concessione.
La causa, istruita documentalmente, assegnata alla scrivente in ragione dell'astensione del precedente magistrato assegnatario, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
§1. I fatti di causa.
La presente controversia origina dalla pretesa del convenuto di CP_1 restituzione, da parte della delle somme percepite a titolo Parte_1
di finanziamento agevolato concesso nell'ambito del programma di sviluppo precompetitivo, per la complessiva somma di € 407.316,99, di cui 231.032,00 per sorte capitale ed € 176.284,99 per interessi, calcolata alla data del 07.12.2022 (cfr. decreto di revoca del 06.12.2022, depositato da entrambe le parti).
La domanda di agevolazione n. A20/1363/P 34525/13 a valere sul 2° Bando PIA
INNOVAZIONE, presentata dalla in data 29.07.2004, era stata Parte_1 accolta dapprima con decreto di concessione provvisoria n. 150131 del
20.03.2006, poi confermato dal decreto di concessione definitiva n.
VIII/10/0150131 del 10.12.2010, con cui venivano concesse alla ditta beneficiaria le seguenti agevolazioni del programma di sviluppo precompetitivo: a) un finanziamento agevolato per l'importo di € 234.738,00; b) un contributo per il programma di sviluppo precompetitivo per l'importo di € 142.915,00.
Relativamente, invece, al programma di industrializzazione, con Atto di liquidazione a saldo e conguaglio n. 2706 del 05.05.2016 (All. 3) veniva riconosciuto, in via definitiva, alla un contributo in Parte_1 conto impianti per il programma di industrializzazione per l'importo di €
90.600,00.
Con nota del 10.07.2015 (All. 4 di parte convenuta) la Banca concessionaria,
UBIBANCA S.p.A., trasmetteva al Ministero la nota della per CP_4
552/2023 r.g.a.c. Pag. 4 l'Emilia Romagna del 25.06.2015, con la quale, nel riepilogare le erogazioni effettuate in favore dell'Impresa, veniva evidenziato che la beneficiaria risultava morosa da oltre un anno su due rate di ammortamento di importo pari a € 25.028,54 scadute rispettivamente il 20.03.2014 ed il 20.03.2015 e, pertanto, proponeva la revoca delle agevolazioni.
In ragione della predetta morosità ultrannuale relative agli anni 2014 e 2015 (a cui si era aggiunta, poi, quella relativa al 2016), ricorrendo le ipotesi di revoca previste dal punto 13.1, lett. g), della Circolare n. 1034240 dell'11.5.2001 e dal punto 10.1, lettera g) della n. 946130 del 28.04.2004, il Ministero Parte_2 trasmetteva alla ditta la nota del 10.05.2016 di comunicazione dell'avvio di revoca
(All. 5 di parte convenuta), limitatamente al finanziamento agevolato concesso del programma di sviluppo precompetitivo.
Con successiva nota del 26.10.2022 (All. 6 di parte convenuta) la Banca concessionaria, ad integrazione di quanto già Controparte_5 segnalato con la nota del 10.07.2015, comunicava al Ministero la mancata restituzione per oltre un anno delle rate relative al finanziamento agevolato e che, visto il perdurare dell'impagato relativo alle scadenze 20.03.2014, 2015, 2016,
2017 e 2018, alla data del 26.10.2022, l'impresa aveva un residuo di € 150.268,59 da pagare.
Alla luce della morosità ultrannuale e sussistendo le cause di revoca delle agevolazioni, ai sensi del punto 13.1, lettera g) della Circolare esplicativa n.
1034240 dell'11.05.2001 e del punto 10.1.2, lettera g) della Parte_2
n. 1167509 del 28.11.2001, con nota del 02.11.2022 (All. 7 di parte
[...] convenuta) il Ministero comunicava alla ditta 'avvio Parte_1
di revoca limitatamente al finanziamento agevolato concesso del programma di sviluppo precompetitivo.
Non avendo l'impresa proposto le proprie controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca e persistendo le irregolarità evidenziate dalla
Banca concessionaria, l'Amministrazione trasmetteva alla Parte_1
il D.D. n. 3613 del 06.12.2022 (All. 8 di parte convenuta), con il quale,
[...] venivano revocati il decreto di concessione provvisoria n. 150131 del 20.03.2006 ed il decreto di concessione definitiva n. VIII/10/0150131 del 10.12.2010,
552/2023 r.g.a.c. Pag. 5 disponendo, altresì, il recupero della somma di € 407.316,99, calcolato alla data del 07.12.2022, di cui € 231.032,00 quali somme di sorta capitale del finanziamento agevolato ed € 176.284,99 di quota interessi, al netto degli importi già rimborsati.
§2. La disciplina di riferimento.
La Misura 2.1.a del Programma Operativo Nazionale, denominata sinteticamente
“P.I.A. innovazione”, costituisce un Pacchetto Integrato di Agevolazioni, che unifica, in un unico intervento, alcuni regimi di aiuto già presenti nel panorama normativo italiano;
più precisamente, l'intervento a valere sul P.I.A. prevede la concessione di agevolazioni per un programma di sviluppo precompetitivo, cui deve far seguito un programma di industrializzazione dei risultati ottenuti dallo sviluppo precompetitivo.
A fronte di ognuno dei due programmi proposti l'azienda beneficiaria riceve le agevolazioni previste da due normative già esistenti: la legge n. 46/82 per quanto riguarda il programma di sviluppo precompetitivo e la legge n. 488/92 per quanto riguarda il programma di industrializzazione.
Il quadro normativo di riferimento, cui la banca concessionaria deve attenersi nell'espletamento dell'istruttoria relativa alle domande di ammissione alle agevolazioni del P.I.A., è costituito dai seguenti provvedimenti:
- Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) “Sviluppo imprenditoriale locale” approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con decisione C (2000)
2342 dell'8 agosto 2000;
- Complemento di Programmazione del PON 2000-2006 “Sviluppo imprenditoriale locale”;
- Circolare attuativa del Ministero delle Attività Produttive n.1167509 del 28 novembre 2001 (S.O. n. 271 alla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2001);
- Circolare attuativa, del secondo bando, del Ministero delle Attività Produttive n.
946130 del 28 aprile 2004; - Circolare esplicativa n. 1034240 dell'11.05.2001 (All.
9). Con specifico riferimento alla legge 46/82:
- Decreto del Ministero dell'Industria 16 gennaio 2001;
- Circolare esplicativa 28.11.2001, n. 1167509 (All. 10);
552/2023 r.g.a.c. Pag.
6 - Pareri espressi dalla Commissione tecnica consultiva della legge 46/82 in merito a specifici quesiti in ordine all'applicazione della direttiva 16 gennaio 2001;
Con riferimento alla legge 488/92:
- Decreto 9 marzo 2000, n. 133 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato e integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente il regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese);
- DM 3 luglio 2000 (Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 488/92);
- Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.
Come previsto dalla Legge 46/82 e dalla relativa disciplina attuativa, la Banca
Concessionaria si avvale, per la valutazione del programma di sviluppo precompetitivo, di esperti universitari iscritti in un apposito albo, i quali certificano l'effettivo contenuto di innovazione tecnologica del programma proposto.
La valutazione del programma di industrializzazione viene, invece, svolta seguendo le procedure impiegate per l'esame delle richieste di agevolazione a valere sulla Legge 488/92.
Sulla base delle procedure sopra descritte, la Banca Concessionaria provvede alla compilazione del rapporto istruttorio dell'intera iniziativa e attribuisce i punteggi che andranno a determinare la posizione in graduatoria delle imprese, le cui iniziative sono state istruite con esito positivo.
Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con un giudizio negativo, la banca comunica tale esito al e alla ditta beneficiaria. CP_1
§2.1. La legittimità della pretesa restitutoria dell'Amministrazione.
Orbene, nel caso di specie, il ha legittimamente adottato il CP_1
provvedimento di revoca ai sensi del punto 13.1, lett. g), della circolare n. 1034240 dell'11/05/2001 e punto 10.1.2, lettera g) della n. Parte_2
1167509 del 28/11/2001 che prevedono la revoca del finanziamento in caso di mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate relative al finanziamento agevolato concesso del programma di sviluppo precompetitivo, limitatamente a tale finanziamento.
552/2023 r.g.a.c. Pag. 7 Né può ritenersi che la pretesa restitutoria dell'amministrazione sia indebita per mancato rispetto delle garanzie partecipative, avendo l'Amministrazione debitamente informato la beneficiaria dell'avvio del procedimento di revoca, limitatamente al finanziamento agevolato concesso del programma di sviluppo precompetitivo, con nota del 02.11.2022, alla quale non ha fatto seguito alcuna deduzione dell'impresa.
Peraltro, la violazione delle garanzie partecipative, così come l'adozione del provvedimento di revoca a distanza di anni dalla prima segnalazione, sono elementi che il giudice ordinario può conoscere nei limiti di una valutazione complessiva del comportamento tenuto dall'amministrazione, trattandosi di giudizio incentrato sulla legalità sostanziale dell'azione amministrativa piuttosto che sulla legalità formale dei provvedimenti, adottati dall'amministrazione senza margini di discrezionalità.
§2.2. Le censure dell'impresa beneficiaria.
La società attrice non ha contestato di non aver restituito, per gli anni indicati dal provvedimento di revoca, le rate del finanziamento agevolato, limitandosi a sindacare i calcoli effettuati dall'amministrazione con particolare riferimento all'applicazione del tasso unico di sconto maggiorato nella misura del 5%
(ritenendo non applicabile la previsione di cui all'art.
3.2 lett. f) del decreto di concessione provvisoria nel caso in esame) e all'imputazione dei pagamenti dapprima agli interessi e, solo in minima parte, al capitale.
Trattasi di contestazioni infondate risultando gli atti adottati dall'Amministrazione conformi alla disciplina legislativa e regolamentare applicabile alla fattispecie in esame.
Invero, l'art. 13.2 della citata circolare esplicativa del Ministero dell'11 maggio
2001, n. 1034240 (All. 9) così prevede: “In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma precedente, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123”.
A sua volta, con riferimento alla revoca motivata dalla morosità ultrannuale, l'art. 9 del D.Lgs. 123/1998 (richiamato nella circolare interpretativa e nella direttiva
552/2023 r.g.a.c. Pag. 8 ministeriale) prevede proprio, al comma 4, che “in conseguenza della revoca … comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, …
l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento …, maggiorato di cinque punti percentuali”.
Parimenti, l'art.
3.2 lett. f) del decreto di concessione provvisoria n. 150131 del
20 marzo 2006 espressamente stabiliva, con riferimento al programma di sviluppo precompetitivo, che “l'impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a restituire, in caso di revoca, in tutto o in parte le somme erogate e non dovute maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, maggiorato di cinque punti percentuali, nonché di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero per documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili”.
Non è revocabile in dubbio che la maggiorazione del tasso di interesse sia prevista per tutte le ipotesi di revoca comunque addebitabili all'impresa, essendo riferita alle ipotesi di revoca per carenza di requisiti di ammissibilità o per documentazione incompleta o irregolare la sola applicazione delle sanzioni.
Deve, pertanto, sicuramente respingersi l'interpretazione propugnata dall'attrice nei propri scritti difensivi.
Parimenti, va disattesa la contestazione in ordine all'illegittimità dell'imputazione dei pagamenti effettuata dall'Amministrazione, atteso che i versamenti effettuati sono stati correttamente imputati dal soggetto gestore secondo quanto previsto dall'art. 1194 c.c., imputando dapprima gli interessi di mora, successivamente gli interessi contrattuali ed, infine, la quota capitale.
§2.3. La mancata prova del quantum effettivamente dovuto.
Ciononostante, il decreto di revoca si appalesa illegittimo nella parte in cui non specifica, chiaramente, le modalità di calcolo della somma pretesa in pagamento sia a titolo di sorte capitale che di interessi, incertezza non colmata nel presente giudizio dall'Amministrazione convenuta.
552/2023 r.g.a.c. Pag. 9 Invero, in entrambi i provvedimenti con cui l'Amministrazione comunicava all'impresa l'avvio del procedimento di revoca (il primo del 10.05.2016 ed il secondo del 2.11.2022, all. 5 e 7 di parte convenuta) si precisava che la società, a fronte del riscontrato – e non contestato – inadempimento avrebbe dovuto restituire il finanziamento erogato “al netto delle somme già rimborsate”.
Nella nota della Bper Banca del 25.06.2015, all. 4 di parte convenuta, parimenti, si segnalava che la avrebbe dovuto provvedere alla Parte_1 restituzione “della quota di finanziamento erogato (parte sviluppo precompetitivo) al netto dei seguenti importi già rimborsati:
➢ 242,71 euro con valuta in data 29/04/2008;
➢ 22.867,02 euro con valuta in data 24/03/2010;
➢ 22.526,00 euro con valuta in data 28/10/2010
➢ 25.934,32 euro con valuta in data 21/03/2012;
➢ 26.330,31 euro con valuta in data 08/08/2013;
➢ 25.846,25 euro con valuta in data 27/02/2014”.
Non si comprende, dunque, sulla base della documentazione in atti in che modo l'Amministrazione abbia tenuto conto, nella determinazione dell'importo da restituire, delle somme già rimborsate dall'impresa, mancando anche un eventuale prospetto che consenta di concludere per la legittima imputazione, a titolo di interessi, delle somme corrisposte in ragione dei ritardi nei pagamenti, trattandosi, invero, di circostanze nemmeno allegate dal convenuto (che non ha CP_1 depositato nemmeno l'allegato A indicato nel decreto di revoca che avrebbe dovuto contenere la specifica dei calcoli effettuati).
Pertanto, essendo precipuo onere dell'amministrazione provare la fondatezza della pretesa restitutoria, sia nell'an che nel quantum, va dichiarata l'illegittimità del decreto di revoca con conseguente accoglimento, nei limiti precisati, della domanda avanzata dalla società, dovendosi escludere che il Giudice possa sopperire d'ufficio al mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti.
§3. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
552/2023 r.g.a.c. Pag. 10 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda, della modesta attività difensiva svolta, con esclusione della fase istruttoria/trattazione considerato il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni senza concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del decreto direttoriale di revoca n. 3613 del
06.12.2022;
2) Condanna il al Controparte_1
pagamento in favore della delle spese di lite Parte_1
che si liquidano complessivamente in € 7.264,00, di cui € 1.241,00 per spese ed € 6.023,00 per compensi, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 15/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
552/2023 r.g.a.c. Pag. 11