Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 11922/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Elena Mara Grazioli - Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1922/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mi- Parte_1 CodiceFiscale_1
chele Re (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il difensore che di- CodiceFiscale_2
chiara di voler ricevere tutti gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni di Cancelleria ine- renti il presente procedimento a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
[...]
Email_1
appellante contro
(C.F. ), in persona del suo amministratore, Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, Avv. rappresentato e difeso, dall'Avv. Pa- CP_2
squale Saggiomo (C.F. ) del Foro di Como, elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3
presso il difensore - domicilio digitale indirizzo PEC Email_2
appellato oggetto: appello contro la sentenza di Tribunale di Como n. 1190/2023 pubblicata in data
25.10.2023
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L'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria di rito e di merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello, sulla base dei motivi di cui all'atto di citazione e, per l'effetto, revocare la sentenza n.
1190/2023 del Giudice del Tribunale Ordinario di Como - Sezione I - Dott.ssa Claudia Porrini, depositata e pubblicata in data 25.10.2023, notificata il 29.12.2023, emessa nella causa civile n.
1675/2023 R.G.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si reiterano le richieste istruttorie formulate nel primo grado di giudizio.
IN OGNI CASO:
- con favore delle spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio e di registrazione della sentenza di primo grado.
L'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis,
Nel merito: confermare in toto la Sentenza n° 444/2024 emessa e pubblicata in data 16.04.2024
e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dal Sig. , essendo totalmente in- Parte_1
fondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti.
Con refusione delle spese di lite ed oneri accessori come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Como, il Parte_1 [...]
proponendo opposizione al precetto con il quale il Condominio gli aveva intima- CP_1
to il pagamento dell'importo di € 15.740,14 portato da titolo giudiziale esecutivo (sentenza
Corte Appello Milano n 1492/2022). L'opponente eccepiva che l'importo intimato nel precetto avrebbe dovuto essere decurtato dell'importo di € 3.650,00, già incamerato dal , e CP_1
quanto al residuo importo di cui all'atto di precetto che nulla era dovuto.
2. Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
3. Nel corso del giudizio la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10824 del 24/4/2023, cassava la sentenza della Corte d'Appello di Milano costituente il titolo esecutivo posto a fon- damento dell'atto di precetto.
pagina 2 di 6 4. Il Tribunale, con sentenza n. 444 del 16/4/2024, richiamato l'insegnamento di Cass. sez. un. n. 25478/2021, dichiarava cessata la materia del contendere per effetto della caducazione del titolo e condannava l'opponente a rimborsare all'opposto le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale valutato in relazione ai motivi originari di opposizione. Os- servava che l'opposizione, ove fosse stata coltivata, sarebbe stata rigettata in quanto, anche se era incontestato tra le parti l'incasso da parte del creditore dell'importo di euro CP_1
3,650,00, che il debitore riteneva di imputare a parziale estinzione del debito oggetto dell'atto di precetto, il creditore opposto aveva sostenuto una diversa imputazione di tale somma, e cioè
a spese condominiali relative alla gestione anno 2022. Inoltre, proseguiva il Tribunale, non ri- sultava provato che il restante credito, non oggetto della parziale estinzione prima evidenziata, fosse stato estinto.
5. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato ad un solo moti- Parte_1
vo.
5.1 L'appellante deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha dichiarato cessata la materia del contendere. Osserva che La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1493/2022 con rinvio alla stessa Corte di merito, in diversa composizione, per la decisione in conformità al principio di diritto indicato nel provvedimento di rinvio. Solo a seguito della decisione del giudice di rinvio, secondo l'appellante, l'efficacia del precetto sarà definitivamente travolta e verrà meno la materia del contendere. D'altro canto, osserva ancora l'appellante, il , pur avendo chiesto la declaratoria di cessazione CP_1
della materia del contendere, continua a mantenere l'iscrizione ipotecaria sugli immobili.
5.2 L'appellante ha quindi concluso chiedendo la “revoca della sentenza” appellata e, in particolare, della condanna alla rifusione delle spese sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
6. L'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
6.1 Dopo avere dato atto che, nelle more, questa Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, con sentenza resa in data 5/11/2024 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di
Como n. 771/2020, ha osservato che la caducazione del titolo esecutivo per effetto della pro- nuncia della Cassazione che aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
1493/2022 comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere del giudizio pagina 3 di 6 di opposizione a precetto. Ha quindi dedotto che il Tribunale ha correttamente regolato le spese sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
7. All'udienza del 18/3/2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c.,
l'istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*****
8. L'appello non può trovare accoglimento.
9. Va premesso che l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. è una domanda di accertamento negativo del diritto di procedere all'esecuzione forzata minacciata con l'atto di precetto. L'accertamento negativo del diritto di agire in executivis si riferisce al momento in cui
è stata notificata l'intimazione a adempiere, sicché nel giudizio di cognizione promosso dal de- bitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso (Cass. n. 19889/2019).
10. Come osservato dalle SS.UU. della S.C., dal cui insegnamento non vi è ragione di di- scostarsi, l'opposizione pre-esecutiva “mira, per il momento in cui interviene, a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formula- to ed intimato e, quindi, mira a contrastare quella particolare connotazione del diritto di pro- cedere in executivis impressa con la specifica minaccia contenuta nel precetto medesimo … non si contesta, per quanto detto, il diritto in sé come consacrato nel titolo, ma specificamente il diritto del creditore ad agire in via esecutiva per conseguire il concreto soddisfacimento del- le ragioni riconosciutegli;
la contestazione del diritto di agire in via esecutiva non solo non si esaurisce, ma neppure coincide necessariamente con la contestazione del titolo, nei ristretti limiti in cui quella possa ancora avere luogo per quello giudiziale o nell'accezione ampia nel caso dello stragiudiziale e del paragiudiziale, ben potendo invece involgere numerosi elementi anche ad esso del tutto estrinseci” (Cass. sez. un. n. 18889/2019). Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata intrapresa, come nel caso in esame, sulla base di un titolo giudiziale non de- finitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice dell'impugnazione “importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi pro- posto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il
pagina 4 di 6 criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (Cass. sez. un. n. 25478/2021; cfr., successivamente, Cass., n. 9899/2022).
11. Nella fattispecie il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di questa Corte di Appello
n. 1493/2022 è venuto meno per effetto della sentenza della Corte di Cassazione che ha annul- lato la sentenza con rinvio, con conseguente cessazione della materia del contendere, posto che la caducazione del titolo fa venire meno il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base di quel titolo di formazione giudiziale;
fa venire meno, in altri termini, l'interesse delle parti ad affermare o negare il diritto di procedere in executivis sulla base di un titolo annullato. Né rile- va, al fine di escludere la cessazione della materia del contendere, che la cassazione della sen- tenza costituente il titolo esecutivo sia stata operata con rinvio, posto che la caducazione del ti- tolo esecutivo di formazione giudiziale ad opera del giudice dell'impugnazione è comunque definitiva.
12. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha regolato le spese in base al criterio della soccombenza virtuale va- lutata in base agli originari motivi di opposizione. Ha ritenuto, cioè, che i motivi di opposizio- ne fossero infondati e che il avesse diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla CP_1
base del titolo poi venuto meno senza che sul punto si stata proposta alcuna censura da parte dell'appellante. Quest'ultimo, infatti, come in precedenza esposto, si è limitato a contestare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a so- stenere che “fino a che non interverrà la decisione della Corte d'Appello di Milano sul giudi- zio di rinvio, non potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere” e a chie- dere la “revoca” della sentenza appellata. Solo con la comparsa conclusionale ha inammissi- bilmente introdotto argomentazioni volte a sostentare che il Tribunale avrebbe errato, nell'ambito della valutazione della soccombenza virtuale, nel ritenere infondati gli originari motivi di opposizione,
13. L'appello, per le ragioni sopra esposte, deve essere rigettato.
14. Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi previsti per il valore della controversia (determinato ex art. 17 c.p.c.) per le fasi di studio, introduzione e decisione e minimi per la fase di trattazione/istruzione non essendo stata svolta attività istrut- toria, seguono la soccombenza. Deve darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13
pagina 5 di 6 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
p.q.m.
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Como n. 1190/2023 del 25.10.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rimborsare al le spese, che liquida in € 4.888,00 CP_1
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
c) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 25 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
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