Sentenza 25 giugno 2025
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00309/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2025, proposto da
Actainfo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Poltrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp Pescara - Azienda Pubblica di Servizi Alla persona, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del decreto ingiuntivo n. 2145/23 emesso dal Giudice di pace di Teramo in data 21.12.2023, notificato a mezzo pec in data 29.12.2023, non opposto nei termini, munito di definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in data 23.04.2024, con cui veniva intimato alla Asp Pescara – Azienda Pubblica di servizi alla Persona, la complessiva somma di € 9.694,24, oltre interessi legali, come da ricorso, fino al soddisfo, alle spese del procedimento liquidate in complessivi € 712,50 di cui € 145,50 per spese, € 567,00 per compensi professionali, come per legge, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CAP e successive occorrende;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente chiede l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 2145/2023 con il quale il Giudice di pace di Teramo ha intimato alla ASP di Pescara – Azienda Pubblica di servizi alla persona, “ di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, in favore del ricorrente, la complessiva somma di € 9.694,24, oltre interessi legali, come da ricorso, fino al soddisfo, alle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 712,50 di cui € 145,50 per spese, € 567,00 per compensi professionali, come per legge, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CAP e successive occorrende ”.
L’ASP ritualmente intimata non si è costituita
Alla Camera di Consiglio del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Il decreto ingiuntivo ha contenuto decisorio di condanna eseguibile con l’azione di ottemperanza ai sensi dell’'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ".
Il decreto, non opposto nei termini di legge, dichiarato esecutivo con decreto del Giudice di pace di Teramo del 23.4.2024, è stato notificato il 29.4.2024 ai fini dell’esecuzione in sede civile, con esito negativo.
Il ricorso per l’ottemperanza è stato notificato il 22.1.2025.
Ricorrono pertanto tutti i requisiti, anche di rito, essendo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997, per ordinare all’ASP – Azienda per i servizi alla persona di Teramo di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, mediante pagamento delle somme dovute alla ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Teramo, con facoltà di delega, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente dell’inutile decorso del termine assegnato all’ASP.
Il Collegio ritiene che non ricorrano le condizioni per accogliere la richiesta di applicazione della penalità di mora, formulata dalla parte ricorrente ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, come modificato dall’articolo 1, comma 781, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per cui il giudice “ salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ”.
La penalità di mora svolge una funzione sanzionatoria dell’inadempimento delle pronunce giurisdizionali, volta a garantire l’effettività e la pienezza della tutela; essa non deve tuttavia risolversi in una sanzione troppo afflittiva per l’amministrazione soccombente (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 maggio 2019, n. 7; 25 giugno 2014, n. 15) ma può essere comminata solo se non manifestamente iniqua e in assenza di “ altre ragioni ostative ”.
Le indicate modalità esecutive del giudicato - fissazione di un ragionevole termine per l’adempimento e l’insediamento del commissario ad acta su impulso della parte ricorrente con decorrenza immediata dalla scadenza del predetto termine - escludono che possa maturare un significativo ritardo imputabile all’amministrazione debitrice e, di conseguenza, che la penalità di mora possa spiegare l’auspicato effetto deterrente.
L’invocata misura sanzionatoria risulterebbe quindi manifestamente iniqua, siccome sproporzionata rispetto allo scopo da perseguire.
Le spese processuali sono poste a carico dell’ASP – Azienda per i servizi alla persona di Teramo secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'RU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1. ordina all’ASP Pescara - Azienda Pubblica di Servizi alla persona di dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo del decreto ingiuntivo n. 2145/23 emesso dal Giudice di pace di Teramo entro e non oltre trenta (30) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
2. nomina fin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Prefetto di Teramo, con facoltà di delega, quale Commissario ad acta, il quale provvederà a porre in essere gli atti sostitutivi necessari entro l’ulteriore termine di trenta (30) giorni, decorrenti dalla scadenza infruttuosa del primo termine;
3. condanna l’ASP Pescara - Azienda Pubblica di Servizi alla persona al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO