Ordinanza cautelare 7 giugno 2024
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 19/09/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01056/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UI DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Andena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio VII, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Lombardia del 29 febbraio 2024, contenente l'elenco dei candidati in possesso dei titoli professionali per l'accesso alla classe di concorso A61 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali , pubblicata dal 29 febbraio 2024 al 15 marzo 2024, per la parte in cui non comprende il ricorrente, nonché, del sottostante provvedimento di diniego del riconoscimento dei titoli professionali in capo al medesimo;
- del verbale delle operazioni tenute dalla Commissione regionale nominata per l'accertamento dei titoli professionali con decreto del Direttore generale dell'USR per la Lombardia n. 3545, del 21 novembre 2023 e del relativo giudizio;
- delle comunicazioni della Presidente di Commissione A61 in risposta al reclamo presentato dal ricorrente e indirizzate allo stesso con e-mail del 26 marzo 2024, del 17 aprile 2024 e del 24 aprile 2024;
- in via di subordine, del provvedimento del 27 novembre 2023 con cui sono stati determinati i criteri per l'accertamento dei titoli professionali;
b) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 07\10\2024, per l’annullamento:
- del verbale del 19.08.2024 della Commissione nominata con decreto DRLO dell’8.08.2024 per la rivalutazione dei titoli professionali presentati dal ricorrente ai fini dell’accesso alla classe di concorso A-61, in ottemperanza dell’ordinanza cautelare del TAR per la Lombardia n. 574/2024, con il quale è stato deliberato, nuovamente, che il ricorrente non possiede i titoli de quibus e del relativo giudizio; per l’effetto, per l’annullamento:
- della nota dell’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia del 29.02.2024, contenente l’elenco dei candidati in possesso dei titoli professionali per l’accesso alla classe di concorso A-61 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, formato dall’USR per la Lombardia, pubblicata all’Albo Atti Correnti dell’USR medesimo, dal 29.2.2024 al 15.3.2024, per la parte in cui resta confermata l’esclusione del ricorrente, nonché, del sottostante provvedimento di diniego del riconoscimento dei titoli professionali in capo al medesimo;
- in via di subordine, del provvedimento del 27.11.2023 con cui sono stati determinati i criteri per l’accertamento dei titoli professionali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato e depositato il 14/05/2024 l’esponente, in possesso di un diploma di laurea magistrale in Mass Media e Politica presso l’Università di Bologna, interessato all’accertamento dei titoli professionali per la classe di concorso « A-61 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali », è insorto avverso le determinazioni, in epigrafe specificate, con cui l’Amministrazione scolastica gli ha denegato il predetto accertamento, e, con esso, la possibilità di partecipare alle procedure selettive per la detta classe di concorso.
2) I motivi di ricorso sono due.
2.1) Con il primo, rubricato « Violazione dell’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 3, comma 1, L. 241/90. Violazione dell’art. 1, comma 2 bis, L. 241/90. Violazione dei criteri per l’accertamento dei titoli professionali determinati dalla Commissione regionale nominata con decreto Dir. Gen. dell’USR Lombardia 21.11.2023 n. 3545 e, per l’effetto, dell’art. 2, comma 1, DPR 14.2.2016 n. 19 e della Tabella A di cui al DM 9.5.2017 n. 259 per la classe di concorso A061 », si lamenta l’assenza di motivazione del provvedimento di mancato riconosciuto del titolo professionale in possesso del ricorrente, benché coincidente con quello indicato dallo stesso « Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola », nel decreto di approvazione dei criteri di accertamento, datato 27/11/2023.
2.2) Con il secondo motivo, rubricato « Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e comunque per motivazione insufficiente, incongrua e contraddittoria. Irragionevolezza e disparità di trattamento. Illegittimità derivata », si deduce, in subordine, ove si ritenga che la Commissione abbia operato applicando correttamente i criteri stabiliti dal citato decreto del 27.11.2023, la illegittimità dello stesso provvedimento determinativo dei criteri, in quanto illogico, irragionevole e fonte di disparità di trattamento.
3) Si è costituito il Ministero dell’Istruzione con comparsa di mero stile.
4) Con memoria depositata il 27/05/2024 il ricorrente, in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, ha argomentato ulteriormente in ordine al « periculum in mora », rappresentando che, con ordinanza n. 88, del 16.5.2024, il Ministero resistente avrebbe disposto le procedure per l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto, a valere per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, fissando i giorni utili per accedere e presentare l’istanza di inserimento, dalle ore 12:00 del 20 maggio alle ore 23:59 del 10 giugno.
5) Con ordinanza del 7/06/2024, n. 574, la V Sezione ha ritenuto «(…) pur con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, che sia suscettibile di apprezzamento la prima censura, tenuto conto della carenza motivazionale del provvedimento, delle divergenti risposte ottenute in sede di reclamo, nonché del fatto che il laboratorio frequentato dal ricorrente, ancorché incluso nell'offerta formativa di un corso di laurea non abilitante, non sembra prima facie estraneo al titolo professionale n. 4, vista la generica formulazione di quest'ultimo e l'esplicito riferimento ivi contenuto ai corsi in ambito universitario (…)», di accogliere la domanda cautelare, disponendo l'accesso con riserva del ricorrente alla classe di concorso A-61, « ai fini della rivalutazione dei suoi titoli professionali in base alle suesposte considerazioni ».
6) Il 19/08/2024 la Commissione, all’uopo nominata per la rivalutazione dei titoli del ricorrente, ha nuovamente deliberato che “ il candidato non possiede i titoli professionali per l’accesso alla classe di concorso A061 ”, sul presupposto « che le produzioni audiovisive presentate non consentano di affrontare con competenza e sicurezza la gestione scolastica della realizzazione audiovisiva ».
7) Con motivi aggiunti notificati il 4/10/2024 e depositati il 7/10/2024 l’esponente ha esteso l’impugnazione al predetto verbale del 19.08.2024, deducendone l’illegittimità sulla base di cinque motivi, dei quali:
7.1) - il primo ripropone le censure svolte nel primo motivo del ricorso introduttivo;
7.2) – il secondo motivo, rubricato « Violazione dei criteri di accertamento dei titoli professionali stabiliti dalla Commissione regionale nominata con decreto D.G. USR Lombardia 21.11.2023 n. 3545. Difetto di competenza. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto », lamenta l’esercizio, da parte della Commissione, di una discrezionalità che non le sarebbe spettata, avuto riguardo alla specificità del criterio n. 4, così come individuato nel decreto del 27.11.2023, ove, fra le tipologie di titoli professionali valutabili, è indicata, per quanto qui d’interesse: « 4. la frequenza certificata di corsi in ambito universitario o extrauniversitario basati su laboratori di realizzazione audiovisiva o sull’apprendimento di specifiche abilità (produzione, ripresa, suono, animazione, postproduzione sonora e video); il monte ore di tali corsi non dovrà essere inferiore allea 120 ore per singolo corso ». Ora, mentre rispetto agli altri tre « ambiti » riportati nel provvedimento del 27/11/2023 (ossia: « 1. Il lavoro dipendente, con relativa dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che specifichi inizio e termine dell’attività svolta e il contenuto dell’incarico, come da contratto, nei settori del video, del cinema, della televisione e delle attività fotografiche multimediali. Il lavoro dipendente dovrà avere una durata dell’impiego non inferiore a 12 mesi. La Commissione non prenderà in considerazione le collaborazioni a titolo gratuito.
2. Il lavoro autonomo (supportato da partita IVA con iscrizione non inferiore a 12 mesi) o Titolarità di impresa (con iscrizione nel Registro delle imprese per una durata non inferiore a 12 mesi), nei settori del video, del cinema, della televisione e delle attività fotografiche multimediali. Ai fini dell’accertamento del lavoro autonomo e della Titolarità di impresa si richiede la documentazione attestante:
a) il possesso della partita IVA e\o l’iscrizione al Registro delle imprese (data di apertura e di eventuale cessazione);
b) le singole attività svolte, attraverso link da indicare, da cui visionare il materiale e i relativi attestati di pagamento.
3. Le attività indipendenti finalizzate a produzioni relative ai settori del video, del cinema, della televisione e delle attività fotografiche multimediali. I titoli che riguardano le “attività autoriali” dovranno essere documentati e/o dichiarati con riferimenti immediatamente reperibili, riscontrabili e accertabili da parte della Commissione »), la Commissione, oltre ad accertare l’effettivo svolgimento delle attività dichiarate dal candidato, sarebbe chiamata altresì a valutarne nel merito i contenuti, il caso riportato al n. 4 demanderebbe al predetto organo l’accertamento di un mero fatto, ossia la “ frequenza certificata ” di un corso universitario con le caratteristiche ivi riportate, senza attribuire alla Commissione il potere di valutarne i contenuti, essendo stata la valutazione operata “ a monte ” tramite il ridetto criterio. E ciò, ha spiegato ulteriormente il ricorrente, poiché la frequenza del corso universitario e il suo superamento garantirebbero, di per sé soli, a differenza che nei primi tre casi, il possesso da parte del candidato sia della preparazione teorica sia di quella pratica;
7.3) – il terzo motivo, dedotto in via subordinata rispetto ai primi due mezzi, fa leva sul difetto d’istruttoria, atteso che la Commissione non avrebbe tenuto conto in alcun modo dei contenuti del corso, anzi li avrebbe di fatto disconosciuti;
7.4) – il quarto motivo lamenta, a seguire, la « Macroscopica irragionevolezza e violazione, sotto diverso profilo, dei criteri stabiliti per l’accertamento dei titoli professionali di cui al decreto del 27.11.2023 », da parte della Commissione;
7.5) – il quinto motivo ripropone, infine, le censure svolte nel secondo motivo del ricorso introduttivo.
8) In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento della fondatezza delle proprie ragioni.
9) All’udienza pubblica del 10/06/2025 la causa, presente l'Avv. G. Vanadia dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, è stata trattenuta in decisione.
10) In premessa, è utile rammentare che l’art. 4, comma 1, del D.lgs. 13.4.2017 n. 59, recante “ Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ”, ha previsto che il Ministero dell’Istruzione provveda periodicamente a riordinare e aggiornare le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria, al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, di consentire, così, un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.
Indi, l’art. 5, comma 1, dello stesso Decreto ha stabilito che “[c] ostituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso ”.
Con DPR 14.2.2016, n. 19, avente ad oggetto il “ Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ” (così come integrato con il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9.5.2017, n. 259, recante “ Revisione e aggiornamento della classi di concorso ”), è stata definita la “ Tabella A ”, allegata al Regolamento medesimo, che ha individuato le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché gli insegnamenti ad esse relativi e i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione. Detta Tabella, per la classe di concorso A061, “ Tecnologie e tecniche della comunicazione multimediale ”, ha prescritto il possesso di un qualsivoglia diploma di laurea magistrale, purché congiunto all’accertamento di titoli professionali, accertamento demandato ad apposite Commissioni, nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali.
Nella fattispecie in esame, viene in rilievo l’operato dell’USR per la Lombardia, il quale, in data 27/11/2023, ha comunicato « a tutti gli interessati all’accertamento dei titoli professionali per la classe di concorso A-61 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali che la Commissione regionale per l’accertamento dei titoli professionali, nominata con Decreto del Direttore Generale dell’USR per la Lombardia, prot. n. 3545 del 21.11.2023, ha determinato i criteri che utilizzerà per l’accertamento dei titoli professionali, quale requisito di accesso per la classe di concorso A-61 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali - congiuntamente al titolo di studio “qualsiasi laurea”, ex D.M 9 maggio 2017 n. 259 » (così, la comunicazione del 27/11/2023, depositata in atti di causa da entrambe le parti, che poi aggiunge: « Si evidenzia che la Commissione validerà i titoli professionali del personale docente presentati dagli aspiranti alla predetta classe di concorso, non presenti nelle graduatorie permanenti e non abilitati, che hanno avanzato istanza di inclusione nelle graduatorie d’istituto della Lombardia. Possono presentare istanza di validazione altresì coloro che necessitino dell’accertamento dei titoli professionali richiesto dal DPR n 19/2016, modificato dal DM 259/2017, quale requisito di accesso alla classe di concorso suddetta congiuntamente al titolo di studio “qualsiasi laurea”. In premessa la Commissione, per quanto di propria competenza, sottolinea i seguenti punti:
a) la ratio della presentazione contestuale di titoli culturali e titoli professionali si basa sulla particolarità della classe di concorso A61;
b) in considerazione del fatto che i titoli professionali non possono essere normati con la medesima precisione di altre tipologie di titoli, nella loro valutazione la Commissione terrà costantemente conto del fine ultimo per i quali sono richiesti: accertare che il candidato non disponga della sola, seppur indispensabile, preparazione teorica, ma sappia orientarsi nei territori realizzativi della progettazione, della ripresa e della postproduzione audiovisiva;
c) la Commissione accerterà la validità dei titoli professionali acquisiti in almeno uno dei seguenti ambiti, valutando se le esperienze presentate consentano di affrontare con competenza e sicurezza la gestione scolastica della realizzazione audiovisiva.
La Commissione riterrà validi i titoli professionali acquisiti nei seguenti ambiti: [segue l’elenco già riportato supra , sub 7.2, ndr]». Indi, si legge ancora nella stessa comunicazione che: « Tutti gli allegati dovranno essere inderogabilmente presentati, unitamente all’istanza di accertamento dei titoli, entro e non oltre il 17 dicembre 2023 e andranno indirizzate alla Commissione regionale appositamente costituita, al seguente indirizzo mail (…). Ai candidati sarà inviata, al termine della valutazione, una mail con l’esito dei lavori di accertamento compiuti dalla Commissione »).
11) Ebbene, all’esito della valutazione delle domande trasmesse entro la predetta data – fra cui è ricompresa anche quella del ricorrente, titolare di un diploma di laurea magistrale da congiungersi con un titolo professionale consistente nella frequenza, nell’anno accademico 2018/2019, di un Corso universitario annuale di 350 ore circa (il « Laboratorio di teoria e tecnica della produzione audiovisiva ») finalizzato alla produzione di contenuti audiovisivi per “ MMP Webtv ”, la WebTv del Campus di Forlì dell’Università “ Alma Mater Studiorum ” di Bologna – l’intimata Amministrazione ha ritenuto l’esperienza maturata dal ricorrente non idonea all’accertamento del prescritto titolo professionale, senza esplicitare le ragioni di tale conclusione.
12) In tale contesto, il Collegio reputa che il primo motivo del ricorso introduttivo così come il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti siano fondati.
Invero, tanto il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 29/02/2024, impugnato con il ricorso introduttivo, quanto il successivo deliberato del 19/08/2024, adottato in esecuzione dell’ordinanza n. 574/2024 di questo Tribunale, non soddisfano l’obbligo di motivazione, anche alla luce dei criteri predeterminati dalla stessa Amministrazione e in precedenza riportati.
Difatti, finanche l’ultimo deliberato, adottato dalla Commissione a tanto preposta in data 19/08/2024, pur richiamando i sopra citati « criteri » per l’accertamento dei titoli professionali, riportati nella comunicazione del 27/11/2023 - cui la Commissione stessa ha dichiarato di attenersi - ha valutato il « Corso n. 1 - Laboratorio di teoria e tecnica della produzione audiovisiva », in possesso del ricorrente, e dalla Commissione medesima ricondotto nell’« ambito » di cui al punto 4 dei succitati criteri, non idoneo ai fini dell’accesso alla classe di concorso A061.
In particolare, si legge nel deliberato che la Commissione ha ritenuto « che le produzioni audiovisive presentate non consentano di affrontare con competenza e sicurezza la gestione scolastica della realizzazione audiovisiva », concludendo pertanto « che il candidato non possiede i titoli professionali per l’accesso alla classe di concorso A061 ».
Sennonché, la surriferita motivazione non spiega le ragioni per le quali il Corso frequentato dal ricorrente, «Laboratorio di teoria e tecnica della produzione audiovisiva », di 350 ore circa, in relazione al quale lo stesso esponente ha allegato e documentato quanto realizzato durante il Corso medesimo, non sia riconducibile nell’ambito delineato al punto 4 dei succitati criteri, ove si fa riferimento, per l’appunto, alla « frequenza certificata di corsi in ambito universitario o extrauniversitario basati su laboratori di realizzazione audiovisiva o sull’apprendimento di specifiche abilità (produzione, ripresa, suono, animazione, postproduzione sonora e video) ».
Né fornisce alcun apporto l’indicazione per cui « le produzioni audiovisive presentate non consentano di affrontare con competenza e sicurezza la gestione scolastica della realizzazione audiovisiva », trattandosi di indicazione che si limita a ricalcare quanto riportato nella comunicazione dell’USR del 27/11/2023, sopra citata.
Non si rinviene, dunque, alcuna spiegazione della ritenuta inidoneità dello specifico Corso vantato dal ricorrente, ossia il « Laboratorio di teoria e tecnica della produzione audiovisiva », di 350 ore circa, ad affrontare con competenza e sicurezza la gestione scolastica della realizzazione audiovisiva, benché si tratti, appunto, di Corso basato su laboratori di realizzazione audiovisiva, come richiesto nel predetto punto 4 dei criteri.
In definitiva, quindi, quanto laconicamente riportato nei deliberati in contestazione non è idoneo a dare conto delle ragioni giuridiche che hanno determinato i provvedimenti in parola « in relazione alle risultanze dell’istruttoria » (ex art. 3 legge n. 241/1990).
13) Ne consegue che, rammentato come la motivazione del provvedimento costituisca « il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile » (Cons. Stato, V, 21-08-2024, n. 7200, C. Cost. 26-05-2015, n. 92), va ribadita la fondatezza dei suindicati motivi (cfr. supra sub 2.1 e 7.1) stante la inadeguatezza della motivazione addotta dall’USR per pervenire al diniego di accertamento del titolo professionale per l’accesso alla classe di concorso A061vantato da parte ricorrente.
14) Conclusivamente, quindi, assorbiti i profili non espressamente scrutinati, il ricorso e i motivi aggiunti vanno, nei sensi sin qui esposti, accolti; per l’effetto, vanno annullati, nei limiti dell’interesse azionato, i provvedimenti con essi impugnati.
15) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO