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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GUICCIARDI MIRELLA, Presidente
PREVIDI CLAUDIO, Relatore
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni, N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DR01828 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DR01828 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DR01828 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto contro un accertamento, effettuato con metodo induttivo non avendo la parte dato riscontro al questionario che le era stato inviato per l'anno 2018, Read determinante i ricavi nella somma di euro 1.302.267.
L'accertamento si fonda su una rideterminazione induttiva dei ricavi ed una sostanziale riqualificazione dei rapporti, segnatamente dell'appalto di servizi che in tesi dell'Ufficio simulerebbe una mera somministrazione di prestazione di lavoro.
Di conseguenza l'amministrazione non ha ritenuto deducibile ai fini Irap e non detraibile ai fini Iva rispettivamente il costo e l'imposta riferiti alle prestazioni di servizio di cui alle fatture emesse dalla società appaltatrice M&G CO Service srl, in quanto “considerate quali fatture per operazioni inesistenti riconducibili alle categorie contemplate nella fattispecie e dagli articoli 2:08 del decreto legislativo 74 del 2000”.
La rideterminazione dei ricavi maggiori sarebbe avvenuta (questo assume la parte) attraverso valutazioni di riferimento a redditività media di imprese che nel 2018 hanno svolto la medesima attività della società ricorrente, calcolata nel 15,3% in luogo di quella dichiarata del 4,9%.
La ricorrente nello specifico:
1. In primo luogo, contesta l'accertamento con adesione, in quanto se è vero che nessun riscontro era stato dato al questionario inviato, appena un mese dopo, nel rispondere all'invito a comparire, la parte avrebbe consegnato comunque tutta la documentazione già richiesta con il questionario.
Il che si sarebbe quindi tradotto in un semplice ritardo nella consegna di documenti (in tesi) non legittimante l'applicazione dell'art. 39 comma 2 del d.p.r. 600 del 1973.
In ogni caso non giustificherebbero l'accertamento induttivo alcune violazioni rilevate, peraltro contestate, riguardanti due lavoratori regolarmente assunti dalla ricorrente per i quali sarebbe stata rilevata l'indicazione di un orario minore rispetto al reale per un periodo di tempo estremamente limitato.
Non sussisterebbero quindi i presupposti per un accertamento analitico induttivo ai sensi della menzionata disposizione.
2. Relativamente alla contestata deduzione dei costi e alla detrazione dell'Iva per effetto della riqualificazione del rapporto ritenuto non genuino, la ricorrente segnala di aver definito le contestazioni integralmente sotto il profilo previdenziale assicurativo con l'ispettorato del lavoro di Modena. Circa la detraibilità dell'Iva, richiama la giurisprudenza della Corte Nominativo_1 in particolare i principi fissati in fattispecie riguardanti il “prestito, distacco di personale”, fattispecie assimilabile a quella della somministrazione di lavoro e manodopera.
Sarebbe pertanto detraibile l'Iva.
3. Nel merito, contesta la ricostruzione induttiva dei ricavi per difetto di motivazione, essi sono stati accertati induttivamente in euro 1.302.267 in luogo di euro 1.084.090; l'Ufficio ha poi assunto il valore di euro 1.193.178, quale valore intermedio tra i due estremi.
Inoltre si contesta la percentuale di redditività assunta a parametro, anzitutto per mancato riferimento agli indici in base ai quali tale percentuale sarebbe stata ricostruita.
Nello stretto merito si contestano le percentuali di redditività e soprattutto la sintesi del 15,3% che non terrebbe conto delle notevoli differenze ad esempio 51 imprese prese a parametro avrebbero una redditività tra il 2% e il 5% addirittura inferiore a quelli della società ricorrente, non esisterebbe dunque un parametro medio uniforme da assumere come riferimento.
Nelle controdeduzioni depositate l'Agenzia ribadisce la legittimità dell'accertamento induttivo, come pure la correttezza della riqualificazione operata che ha condotto ad individuare un'illecita somministrazione di manodopera, dunque l'indeducibilità dei costi dalla base imponibile Irep e l'incredibilità dell'Iva riguardo alla quale richiama un principio stabilito dall'ordinanza n. 7080 del 2020 della Corte di Cassazione.
Contesta, infine anche nel merito il ricorso ribadendo la correttezza della rideterminazione dei ricavi in euro
1.193.178, valore medio tra quello ritenuto accertabile in euro 1.302.267 sulla base del metodo ISA e quello dichiarato di euro 1.084.090.
Sostiene la correttezza della riqualificazione del rapporto di lavoro in somministrazione illecita manodopera, quindi legittimo il recupero dei costi e l'indetraibilità dell'Iva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ritiene la Corte che il ritardo nella produzione della documentazione richiesta con l'invito rimasto inevaso, in mancanza di giustificazione sostenibile (che la Parte non ha fornito né comunque dedotto) legittimasse l'accertamento induttivo.
L'eccezione preliminare della ricorrente va, quindi, rigettata.
2) Tale modalità di accertamento, non esimeva comunque l'Ufficio dal motivare le conclusioni cui, nel caso di specie, esso era pervenuto, determinando i ricavi di euro 1.302.267; con successiva rideterminazione in euro 1.193.178, cui corrisponde una reddittività del 13,6% (anziché del 4,9%) in pratica la differenza tra quanto dichiarato dall'impresa (euro 1.084.900) e quanto acclarato sulla base del ricalcolo dei ricavi (euro
1.302.267).
Tuttavia di tale ricalcolo non viene fornita idonea prova nelle controdeduzioni e nell'accertamento stesso, nel senso che non sono noti gli elementi che hanno condotto a tale rideterminazione numerica, per cui la
Corte non è in grado di valutare se la motivazione, contestata dalla parte, di tale rideterminazione, sia corretta e coerente con presupposti fattuali assunti, che non sono stati esplicitati, né nelle controdeduzioni, né nell'accertamento.
Nell'avviso di accertamento si sostiene che il dato riguardante i ricavi per euro 1.302.267 “è stato ricostruito induttivamente utilizzando i dati stimati tramite il modello ISA, indicando i ricavi per addetto necessari per massimizzare il punteggio di affidabilità. Tale valore è stato considerato idoneo a descrivere il reale fatturato aziendale, in quanto le violazioni commesse dalla società riguardano principalmente le irregolarità per i dipendenti, che come illustrato in precedenza sono stati attribuiti in mora”.
Ma tale apparente giustificazione -e cioè il riferimento alle violazioni riguardanti i dipendenti- non è convincente, in quanto le irregolarità contestate concernono rapporti che, complessivamente, ove l'Ufficio intendesse riferirsi alle “somministrazioni M&G Service” ed all'operata riqualificazione concernono un importo complessivo relativamente modesto, trattandosi di costi recuperati per euro 20.200,00 (con Iva indetraibile per euro 4.444).
Ma soprattutto manca l'indicazione dello sviluppo di tale conteggio “modello ISA”, il che impedisce ogni possibile verifica circa la correttezza del computo che ha portato a quel risultato empirico finale;
e ciò anche a prescindere dalla modalità assunta, e cioè dell'effettiva (opinabile) efficacia presuntiva della determinazione attraverso modelli ISA.
Quanto ai dati riguardanti la reddittività media, non paiono assumere significativa rilevanza, né a favore né contro il contribuente, poiché la relativa percentuale afferente a quanto dichiarato, è comunque superiore o comunque prossima a quella di circa la metà delle imprese prese a riferimento dalla comparazione operata dall'Ufficio.
La rideterminazione induttiva quale operata deve pertanto essere annullata.
Va, conclusivamente, confermato solo il recupero riguardante i costi non riconosciuti, riguardanti le fatture emesse da M&G Service per euro 20.200 e va recuperato altresì l'Iva detratta di euro 4.444.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'accertamento limitatamente alla parte relativa alla determinazione in euro 1.193.178,00= dei ricavi;
conferma nel resto l'accertamento.
Compensa le spese.
Così deciso in Modena, lì 19 Gennaio 2026
Manda alla Segreteria per le notifiche alle parti.
Il Presidente Il Relatore Estensore
Dott.ssa Mirella Guicciardi Claudio Previdi
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GUICCIARDI MIRELLA, Presidente
PREVIDI CLAUDIO, Relatore
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni, N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DR01828 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DR01828 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DR01828 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto contro un accertamento, effettuato con metodo induttivo non avendo la parte dato riscontro al questionario che le era stato inviato per l'anno 2018, Read determinante i ricavi nella somma di euro 1.302.267.
L'accertamento si fonda su una rideterminazione induttiva dei ricavi ed una sostanziale riqualificazione dei rapporti, segnatamente dell'appalto di servizi che in tesi dell'Ufficio simulerebbe una mera somministrazione di prestazione di lavoro.
Di conseguenza l'amministrazione non ha ritenuto deducibile ai fini Irap e non detraibile ai fini Iva rispettivamente il costo e l'imposta riferiti alle prestazioni di servizio di cui alle fatture emesse dalla società appaltatrice M&G CO Service srl, in quanto “considerate quali fatture per operazioni inesistenti riconducibili alle categorie contemplate nella fattispecie e dagli articoli 2:08 del decreto legislativo 74 del 2000”.
La rideterminazione dei ricavi maggiori sarebbe avvenuta (questo assume la parte) attraverso valutazioni di riferimento a redditività media di imprese che nel 2018 hanno svolto la medesima attività della società ricorrente, calcolata nel 15,3% in luogo di quella dichiarata del 4,9%.
La ricorrente nello specifico:
1. In primo luogo, contesta l'accertamento con adesione, in quanto se è vero che nessun riscontro era stato dato al questionario inviato, appena un mese dopo, nel rispondere all'invito a comparire, la parte avrebbe consegnato comunque tutta la documentazione già richiesta con il questionario.
Il che si sarebbe quindi tradotto in un semplice ritardo nella consegna di documenti (in tesi) non legittimante l'applicazione dell'art. 39 comma 2 del d.p.r. 600 del 1973.
In ogni caso non giustificherebbero l'accertamento induttivo alcune violazioni rilevate, peraltro contestate, riguardanti due lavoratori regolarmente assunti dalla ricorrente per i quali sarebbe stata rilevata l'indicazione di un orario minore rispetto al reale per un periodo di tempo estremamente limitato.
Non sussisterebbero quindi i presupposti per un accertamento analitico induttivo ai sensi della menzionata disposizione.
2. Relativamente alla contestata deduzione dei costi e alla detrazione dell'Iva per effetto della riqualificazione del rapporto ritenuto non genuino, la ricorrente segnala di aver definito le contestazioni integralmente sotto il profilo previdenziale assicurativo con l'ispettorato del lavoro di Modena. Circa la detraibilità dell'Iva, richiama la giurisprudenza della Corte Nominativo_1 in particolare i principi fissati in fattispecie riguardanti il “prestito, distacco di personale”, fattispecie assimilabile a quella della somministrazione di lavoro e manodopera.
Sarebbe pertanto detraibile l'Iva.
3. Nel merito, contesta la ricostruzione induttiva dei ricavi per difetto di motivazione, essi sono stati accertati induttivamente in euro 1.302.267 in luogo di euro 1.084.090; l'Ufficio ha poi assunto il valore di euro 1.193.178, quale valore intermedio tra i due estremi.
Inoltre si contesta la percentuale di redditività assunta a parametro, anzitutto per mancato riferimento agli indici in base ai quali tale percentuale sarebbe stata ricostruita.
Nello stretto merito si contestano le percentuali di redditività e soprattutto la sintesi del 15,3% che non terrebbe conto delle notevoli differenze ad esempio 51 imprese prese a parametro avrebbero una redditività tra il 2% e il 5% addirittura inferiore a quelli della società ricorrente, non esisterebbe dunque un parametro medio uniforme da assumere come riferimento.
Nelle controdeduzioni depositate l'Agenzia ribadisce la legittimità dell'accertamento induttivo, come pure la correttezza della riqualificazione operata che ha condotto ad individuare un'illecita somministrazione di manodopera, dunque l'indeducibilità dei costi dalla base imponibile Irep e l'incredibilità dell'Iva riguardo alla quale richiama un principio stabilito dall'ordinanza n. 7080 del 2020 della Corte di Cassazione.
Contesta, infine anche nel merito il ricorso ribadendo la correttezza della rideterminazione dei ricavi in euro
1.193.178, valore medio tra quello ritenuto accertabile in euro 1.302.267 sulla base del metodo ISA e quello dichiarato di euro 1.084.090.
Sostiene la correttezza della riqualificazione del rapporto di lavoro in somministrazione illecita manodopera, quindi legittimo il recupero dei costi e l'indetraibilità dell'Iva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ritiene la Corte che il ritardo nella produzione della documentazione richiesta con l'invito rimasto inevaso, in mancanza di giustificazione sostenibile (che la Parte non ha fornito né comunque dedotto) legittimasse l'accertamento induttivo.
L'eccezione preliminare della ricorrente va, quindi, rigettata.
2) Tale modalità di accertamento, non esimeva comunque l'Ufficio dal motivare le conclusioni cui, nel caso di specie, esso era pervenuto, determinando i ricavi di euro 1.302.267; con successiva rideterminazione in euro 1.193.178, cui corrisponde una reddittività del 13,6% (anziché del 4,9%) in pratica la differenza tra quanto dichiarato dall'impresa (euro 1.084.900) e quanto acclarato sulla base del ricalcolo dei ricavi (euro
1.302.267).
Tuttavia di tale ricalcolo non viene fornita idonea prova nelle controdeduzioni e nell'accertamento stesso, nel senso che non sono noti gli elementi che hanno condotto a tale rideterminazione numerica, per cui la
Corte non è in grado di valutare se la motivazione, contestata dalla parte, di tale rideterminazione, sia corretta e coerente con presupposti fattuali assunti, che non sono stati esplicitati, né nelle controdeduzioni, né nell'accertamento.
Nell'avviso di accertamento si sostiene che il dato riguardante i ricavi per euro 1.302.267 “è stato ricostruito induttivamente utilizzando i dati stimati tramite il modello ISA, indicando i ricavi per addetto necessari per massimizzare il punteggio di affidabilità. Tale valore è stato considerato idoneo a descrivere il reale fatturato aziendale, in quanto le violazioni commesse dalla società riguardano principalmente le irregolarità per i dipendenti, che come illustrato in precedenza sono stati attribuiti in mora”.
Ma tale apparente giustificazione -e cioè il riferimento alle violazioni riguardanti i dipendenti- non è convincente, in quanto le irregolarità contestate concernono rapporti che, complessivamente, ove l'Ufficio intendesse riferirsi alle “somministrazioni M&G Service” ed all'operata riqualificazione concernono un importo complessivo relativamente modesto, trattandosi di costi recuperati per euro 20.200,00 (con Iva indetraibile per euro 4.444).
Ma soprattutto manca l'indicazione dello sviluppo di tale conteggio “modello ISA”, il che impedisce ogni possibile verifica circa la correttezza del computo che ha portato a quel risultato empirico finale;
e ciò anche a prescindere dalla modalità assunta, e cioè dell'effettiva (opinabile) efficacia presuntiva della determinazione attraverso modelli ISA.
Quanto ai dati riguardanti la reddittività media, non paiono assumere significativa rilevanza, né a favore né contro il contribuente, poiché la relativa percentuale afferente a quanto dichiarato, è comunque superiore o comunque prossima a quella di circa la metà delle imprese prese a riferimento dalla comparazione operata dall'Ufficio.
La rideterminazione induttiva quale operata deve pertanto essere annullata.
Va, conclusivamente, confermato solo il recupero riguardante i costi non riconosciuti, riguardanti le fatture emesse da M&G Service per euro 20.200 e va recuperato altresì l'Iva detratta di euro 4.444.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'accertamento limitatamente alla parte relativa alla determinazione in euro 1.193.178,00= dei ricavi;
conferma nel resto l'accertamento.
Compensa le spese.
Così deciso in Modena, lì 19 Gennaio 2026
Manda alla Segreteria per le notifiche alle parti.
Il Presidente Il Relatore Estensore
Dott.ssa Mirella Guicciardi Claudio Previdi