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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/07/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2935 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
UN di Nola numero 1382 pubblicata il 21 giugno 2022 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo-compensi professionali, vertente tra
Avv. GI Di DA (cf e Avv. RI Mauro (cf C.F._1
), in proprio, elettivamente domiciliati nel loro studio in Nola C.F._2
(NA), Via Luigi Tansillo, 11;
appellanti
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante, Sig. CP_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_2
Avv.ti Eugenio Oropallo (cf e Pasquale Matrone (cf C.F._3
1 ), elettivamente domiciliata in Boscoreale, Via Barone Massa, C.F._4
INA Casa, isolato B/1, scala C, 33, nello studio dell'Avv. Pasquale Matrone, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata-appellante incidentale
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, dinanzi al UN di Nola, avverso il decreto CP_1 ingiuntivo 417/2013 dell'importo di € 8.364,34 richiesto e ottenuto dagli Avv.ti Di
DA e Mauro per il pagamento dei propri onorari in relazione ad attività giudiziale svolta in favore della società.
Si costituivano in giudizio i professionisti chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il UN, istruita documentalmente la causa, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società a pagare in favore degli opposti la minor somma di € 2.350,60, oltre interessi legali dalla domanda, nonché alla refusione delle spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, respinta ogni altra eccezione, dato atto che la contestazione verteva esclusivamente sul quantum, riteneva che il rilievo dell'opponente afferente all'invio, in data 13 febbraio 2012, di richiesta di pagamento di somma inferiore a quella ingiunta dovesse essere qualificato come eccezione di remissione del maggior credito, perfezionatosi col mancato rifiuto del debitore, e non come accordo sul compenso, dunque, i creditori non avrebbero potuto agire per somme ulteriori rispetto a quelle richieste. Dall'importo andavano detratti gli acconti pagati di € 5.000,00, di cui alla fattura 9/2011, e 2.350,66, di cui alla fattura 11/2012, residuando, pertanto quanto liquidato in sentenza.
Avverso la decisione proponevano appello i legali, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30 giugno 2022, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti
2 conclusioni: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte, in integrale riforma della Sentenza N.
1382/22 del 20-21/06/2022, del UN Civile di Nola, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott. Francesco Andrea Fabbri, pronunziata nel procedimento 3696/13 (REG. GEN.), non notificata, per i motivi svolti e «reiectis contrariis», accogliere il gravame proposto dagli (odierni)
Appellanti nei confronti della “ e, per l'effetto, rigettare l'Opposizione, Controparte_1 in conformità alla Sentenza N. 3018/20 di Questa Corte (rispetto alla quale è stata sollevata l'eccezione di «giudicato esterno») e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo N. 417/13, con condanna dell'Appellata alle spese del doppio grado e a una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, Cod. Proc. Civ.”.
Con comparsa depositata il 20 febbraio 2023, per l'udienza fissata in citazione del 13 marzo 2023, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e CP_1 spiegando, a sua volta, appello incidentale col quale chiedeva condannarsi gli appellanti alla restituzione dell'importo di € 6.410,12, pagato in corso di causa in ragione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione.
Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti e l'appellata-appellante incidentale depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Gli appellanti principali formulano due motivi di gravame così rubricati:
“1) «VIOLAZIONE» E (O) «FALSA APPLICAZIONE» DELL'ART. 112 COD. PROC
CIV.: la «violazione» e (o) «falsa applicazione» del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato;
vizio di «ultra-petizione» o «extra-petizione» sulla eccezione di remissione del debito;
2) «VIOLAZIONE» E (O) «FALSA APPLICAZIONE» DEGLI ARTT. 1236 E 1326
COD. CIV., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 2909: la «insussistenza» della
«remissione» ed il «giudicato esterno»”.
Occorre, preliminarmente, rilevare che va disattesa l'eccezione di formazione di
3 giudicato esterno, con riferimento alla sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli
3018/2020, a oggetto la medesima vicenda in fatto - pur con riguardo a onorari richiesti in relazione a differente incarico - con la quale la Corte ha statuito, in riferimento alla missiva del 13 luglio 2012, che “…il documento invocato dall'appellante non ha valenza totalmente o parzialmente estintiva del credito azionato”. Gli appellanti, infatti, non hanno prodotto nel presente grado, come nel precedente, l'attestazione ai sensi dell'art. 124 cpc e, per costante orientamento giurisprudenziale, la mancata contestazione del passaggio in giudicato del provvedimento reso inter partes è insufficiente, richiedendosi il positivo riconoscimento della circostanza da controparte (da ultimo, Cass. 9270/2025 e
36258/2023).
Al caso di specie, inoltre, non è applicabile il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità col quale, in relazione a controversie nelle quali, per la pluralità di parti ovvero la proposizione di impugnazioni parziali, la certificazione ex art. 124 cpc risulti inidonea a comprovare il passaggio in giudicato – circostanza neanche allegata dagli appellanti - si è statuito che essa non costituisce l'unica prova dell'intervenuto passaggio in giudicato, onerando il giudice di merito di acquisire le dovute informazioni dai competenti uffici (Cass. 4276/2025 e 6697/2024).
Ciò non di meno, il gravame principale risulta fondato.
Argomentano gli appellanti, per un profilo, che la società opposta si sarebbe limitata a eccepire l'indeterminatezza della domanda per il contrasto tra quanto richiesto in via stragiudiziale e quanto oggetto di ingiunzione, chiedendo la revoca del decreto e il rigetto della pretesa creditoria nella sua interezza, senza sollevare, come sarebbe stato suo onere, eccezione di estinzione parziale del debito. Il UN, pertanto, avrebbe deciso, in violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato, oltre i limiti delle richieste delle parti.
Si dolgono, inoltre, gli appellanti della circostanza che il primo giudice abbia ritenuto perfezionata la remissione del debito secondo lo schema dell'atto di natura ricettizia, operando richiamo all'art. 1333 cc, laddove, invece, sarebbe stata necessaria l'adesione del creditore, anche per fatti concludenti, quali, ad esempio, il pagamento.
Infine, gli appellanti argomentano che la nota del 13 luglio 2012, con la quale i
4 professionisti inoltrarono la prima richiesta di pagamento, comprensiva di diverse attività, non poteva essere qualificata come remissione (parziale) del debito, che non può prescindere da una chiara manifestazione di volontà, rinvenibile anche in comportamento tacito, a patto che esso non abbia alcuna altra giustificazione razionale.
Per un primo profilo, va osservato che il tenore delle deduzioni svolte dalla società con atto di opposizione, non meglio precisate giusta il mancato deposito di memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1 cpc, scarsamente appare qualificabile come eccezione di estinzione del debito, la quale è eccezione in senso stretto e va sollevata tempestivamente dalla parte.
ha, difatti, dedotto l'indeterminatezza del credito, argomentando che non CP_1 fosse stato correttamente applicato lo scaglione tariffario di riferimento, che dovesse essere fornita la prova dell'effettive attività svolte dai professionisti, che alcune voci afferenti ai diritti di collazione risultavano ampiamente eccessive e ingiustificate, che già la richiesta di € 9.489,88 originariamente, formulata, si palesasse eccessiva per l'attività svolta e, pertanto, in ragione degli acconti già versati, l'importo indicato in decreto dovesse essere interamente “azzerato”. La società ha lamentato che “ … la parcella è stata ingiustificatamente raddoppiata rispetto a quella inviata al cliente e stante la contestazione integrale del credito ingiunto … la richiesta formulata dagli opposti risulta destituita di ogni fondamento”, deducendo, nella parte in fatto dell'opposizione, che della notevole differenza tra la parcella vistata dal competente
Ordine e la notula precedentemente inviata “… gli opposti dovranno rendere ragione”. Le critiche, pertanto, si appuntavano esclusivamente sulla debenza della somma in relazione all'effettiva attività svolta dai legali.
Come si vede, dunque, l'originaria opponente non ha mai eccepito, neppure implicitamente, l'intervenuta remissione parziale del debito argomentando, anzi, che nulla era dovuto a titolo di onorario.
Inoltre, prescindendo dalla natura della remissione del debito, va osservato, che la missiva inoltrata dai professionisti alla società, a oggetto “revoca e rinunzia di tutti i mandati”, è complessa e articolata. In essa è riassunto il rapporto tra le parti svoltosi nel corso del tempo, rispetto al quale i legali ritenevano ormai venuto a mancare il
5 rapporto fiduciario, chiarendone le ragioni, con presa d'atto della revoca di alcuni mandati che imponeva loro di dismettere quelli ancora in corso. Alla comunicazione venivano allegate le notule afferenti al saldo degli onorari per nove differenti prestazioni professionali, con riepilogo degli acconti ricevuti, e relative fatture. I legali concludevano chiedendo un importo complessivo di € 21.067,13 per il quale
“procederemo, se siete d'accordo, ad emettere un'unica fattura a saldo avvenuto”.
I professionisti, sia con ricorso per decreto ingiuntivo che con comparsa di costituzione in giudizio, dopo aver ripercorso il rapporto professionale quasi decennale con la società, i titolari e anche il di loro genitore nonché la sua incrinatura, culminata in revoca e rinunzia ai mandati, hanno affermato di aver inteso riservare al cliente un trattamento di favore nella redazione delle notule e, in ragione del mancato spontaneo adempimento al pagamento dei compensi, di aver successivamente provveduto a redigere le parcelle secondo tariffa, debitamente vistate dal competente Ordine. La circostanza, non inusuale nei rapporti di lunga durata, non risulta in alcun modo contestata dalla società opponente, la quale, invece, si è limitata a negare integralmente il credito, chiedendo la revoca dell'ingiunzione, poiché riteneva che nulla più fosse dovuto per l'attività svolta.
Peraltro, pur non contenendo la missiva un'espressa riserva di agire per i maggiori compensi, che costituisce, sia nel vigore della RD 1578/1933, art. 43, che della L
247/2012, art. 29, onere deontologico, si è già sottolineato che nella comunicazione i legali concludono chiedendo alla società di esprimere il loro consenso e provvedere al saldo integrale del compenso, richiesta rimasta priva di qualsiasi riscontro, non potendo, per tale ulteriore ragione predicarsi una tacita rinuncia al maggior credito.
La remissione del debito, a norma dell'art. 1236 cc, comporta la dichiarazione specifica di volontà di rinunciare puramente e semplicemente al proprio credito, liberando senz'altro il debitore. Come rilevato da Cass. 28439/2020, essa “ … è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà. Tale manifestazione di volontà ovviamente potrà essere anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca. Il silenzio, infatti, nel nostro ordinamento giuridico non può mai elevarsi a indice certo d'una volontà abdicativa o rinunciataria d'un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioè, accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé idonei a palesare una volontà inequivocabile”.
6 Il principio posto dalla giurisprudenza di legittimità è, dunque, quello secondo il quale “La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale”
(nello stesso senso Cass. 36636/2021), volontà abdicativa che, nel caso di specie, non emerge, in modo inequivoco, né dalla condotta dei professionisti né dal tenore complessivo della missiva.
In carenza di appello incidentale quanto al rigetto delle eccezioni formulate dall'originaria opponente da parte del UN (in parte anche rinunciate) e di riproposizione di qualsiasi difesa su questioni rimaste assorbite nel precedente grado di giudizio, ivi inclusa la statuizione del primo giudice circa la non qualificabilità dell'invio della notula come accordo sul compenso, l'appello va pertanto accolto, con assorbimento dell'appello incidentale, e rigetto dell'originaria opposizione.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha comportato, peraltro, la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non può determinare la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del
06/09/2017).
Ne deriva che, in accoglimento del gravame, l'appellato va condannato al pagamento dell'importo portato dal decreto ingiuntivo definitivamente caducato, nonché delle spese e competenze della fase monitoria, con la precisazione che, a fronte della notifica di atto di precetto dell'importo di € 9.056,34, oltre onorari di precetto, CP_1
[... ha prodotto un bonifico di € 7.974,76, non essendovi prova, dunque, dell'integrale pagamento e dovendo, comunque, detrarsi dal dovuto quanto pagato in corso di causa.
La riforma dell'impugnata sentenza impone diverso regolamento delle spese di lite del primo grado le quali, come quelle del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 8.300,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e
7 risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da €
5.201,00 a € 26.000,00, determinandole, per il primo grado, in € 2.540,00 e, per il presente grado, in € 2.906,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del UN di Nola numero 2953 pubblicata il 21 giugno 2022, proposto da Di DA GI e
Mauro RI nei confronti di così dispone: CP_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, a modifica dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal UN di Nola in data 12 marzo 2013 numero 417 e condanna in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a pagare in favore di Di DA GI e Mauro
RI la complessiva somma di € 8.369,34, oltre interessi al tasso legale dalla data di messa in mora sino al soddisfo, detratto quanto eventualmente pagato in corso di causa, oltre alle spese e competenze della fase monitoria, come già liquidate in tale fase in € 130,00 per esborsi ed € 439,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese, cpa e iva come per legge;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di Di DA
GI e Mauro RI, liquidate, per il primo grado, in € 2.540,00 e, per il presente grado, in € 2.906,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2935 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
UN di Nola numero 1382 pubblicata il 21 giugno 2022 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo-compensi professionali, vertente tra
Avv. GI Di DA (cf e Avv. RI Mauro (cf C.F._1
), in proprio, elettivamente domiciliati nel loro studio in Nola C.F._2
(NA), Via Luigi Tansillo, 11;
appellanti
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante, Sig. CP_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_2
Avv.ti Eugenio Oropallo (cf e Pasquale Matrone (cf C.F._3
1 ), elettivamente domiciliata in Boscoreale, Via Barone Massa, C.F._4
INA Casa, isolato B/1, scala C, 33, nello studio dell'Avv. Pasquale Matrone, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata-appellante incidentale
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, dinanzi al UN di Nola, avverso il decreto CP_1 ingiuntivo 417/2013 dell'importo di € 8.364,34 richiesto e ottenuto dagli Avv.ti Di
DA e Mauro per il pagamento dei propri onorari in relazione ad attività giudiziale svolta in favore della società.
Si costituivano in giudizio i professionisti chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il UN, istruita documentalmente la causa, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società a pagare in favore degli opposti la minor somma di € 2.350,60, oltre interessi legali dalla domanda, nonché alla refusione delle spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, respinta ogni altra eccezione, dato atto che la contestazione verteva esclusivamente sul quantum, riteneva che il rilievo dell'opponente afferente all'invio, in data 13 febbraio 2012, di richiesta di pagamento di somma inferiore a quella ingiunta dovesse essere qualificato come eccezione di remissione del maggior credito, perfezionatosi col mancato rifiuto del debitore, e non come accordo sul compenso, dunque, i creditori non avrebbero potuto agire per somme ulteriori rispetto a quelle richieste. Dall'importo andavano detratti gli acconti pagati di € 5.000,00, di cui alla fattura 9/2011, e 2.350,66, di cui alla fattura 11/2012, residuando, pertanto quanto liquidato in sentenza.
Avverso la decisione proponevano appello i legali, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30 giugno 2022, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti
2 conclusioni: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte, in integrale riforma della Sentenza N.
1382/22 del 20-21/06/2022, del UN Civile di Nola, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott. Francesco Andrea Fabbri, pronunziata nel procedimento 3696/13 (REG. GEN.), non notificata, per i motivi svolti e «reiectis contrariis», accogliere il gravame proposto dagli (odierni)
Appellanti nei confronti della “ e, per l'effetto, rigettare l'Opposizione, Controparte_1 in conformità alla Sentenza N. 3018/20 di Questa Corte (rispetto alla quale è stata sollevata l'eccezione di «giudicato esterno») e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo N. 417/13, con condanna dell'Appellata alle spese del doppio grado e a una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, Cod. Proc. Civ.”.
Con comparsa depositata il 20 febbraio 2023, per l'udienza fissata in citazione del 13 marzo 2023, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e CP_1 spiegando, a sua volta, appello incidentale col quale chiedeva condannarsi gli appellanti alla restituzione dell'importo di € 6.410,12, pagato in corso di causa in ragione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione.
Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti e l'appellata-appellante incidentale depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Gli appellanti principali formulano due motivi di gravame così rubricati:
“1) «VIOLAZIONE» E (O) «FALSA APPLICAZIONE» DELL'ART. 112 COD. PROC
CIV.: la «violazione» e (o) «falsa applicazione» del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato;
vizio di «ultra-petizione» o «extra-petizione» sulla eccezione di remissione del debito;
2) «VIOLAZIONE» E (O) «FALSA APPLICAZIONE» DEGLI ARTT. 1236 E 1326
COD. CIV., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 2909: la «insussistenza» della
«remissione» ed il «giudicato esterno»”.
Occorre, preliminarmente, rilevare che va disattesa l'eccezione di formazione di
3 giudicato esterno, con riferimento alla sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli
3018/2020, a oggetto la medesima vicenda in fatto - pur con riguardo a onorari richiesti in relazione a differente incarico - con la quale la Corte ha statuito, in riferimento alla missiva del 13 luglio 2012, che “…il documento invocato dall'appellante non ha valenza totalmente o parzialmente estintiva del credito azionato”. Gli appellanti, infatti, non hanno prodotto nel presente grado, come nel precedente, l'attestazione ai sensi dell'art. 124 cpc e, per costante orientamento giurisprudenziale, la mancata contestazione del passaggio in giudicato del provvedimento reso inter partes è insufficiente, richiedendosi il positivo riconoscimento della circostanza da controparte (da ultimo, Cass. 9270/2025 e
36258/2023).
Al caso di specie, inoltre, non è applicabile il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità col quale, in relazione a controversie nelle quali, per la pluralità di parti ovvero la proposizione di impugnazioni parziali, la certificazione ex art. 124 cpc risulti inidonea a comprovare il passaggio in giudicato – circostanza neanche allegata dagli appellanti - si è statuito che essa non costituisce l'unica prova dell'intervenuto passaggio in giudicato, onerando il giudice di merito di acquisire le dovute informazioni dai competenti uffici (Cass. 4276/2025 e 6697/2024).
Ciò non di meno, il gravame principale risulta fondato.
Argomentano gli appellanti, per un profilo, che la società opposta si sarebbe limitata a eccepire l'indeterminatezza della domanda per il contrasto tra quanto richiesto in via stragiudiziale e quanto oggetto di ingiunzione, chiedendo la revoca del decreto e il rigetto della pretesa creditoria nella sua interezza, senza sollevare, come sarebbe stato suo onere, eccezione di estinzione parziale del debito. Il UN, pertanto, avrebbe deciso, in violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato, oltre i limiti delle richieste delle parti.
Si dolgono, inoltre, gli appellanti della circostanza che il primo giudice abbia ritenuto perfezionata la remissione del debito secondo lo schema dell'atto di natura ricettizia, operando richiamo all'art. 1333 cc, laddove, invece, sarebbe stata necessaria l'adesione del creditore, anche per fatti concludenti, quali, ad esempio, il pagamento.
Infine, gli appellanti argomentano che la nota del 13 luglio 2012, con la quale i
4 professionisti inoltrarono la prima richiesta di pagamento, comprensiva di diverse attività, non poteva essere qualificata come remissione (parziale) del debito, che non può prescindere da una chiara manifestazione di volontà, rinvenibile anche in comportamento tacito, a patto che esso non abbia alcuna altra giustificazione razionale.
Per un primo profilo, va osservato che il tenore delle deduzioni svolte dalla società con atto di opposizione, non meglio precisate giusta il mancato deposito di memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1 cpc, scarsamente appare qualificabile come eccezione di estinzione del debito, la quale è eccezione in senso stretto e va sollevata tempestivamente dalla parte.
ha, difatti, dedotto l'indeterminatezza del credito, argomentando che non CP_1 fosse stato correttamente applicato lo scaglione tariffario di riferimento, che dovesse essere fornita la prova dell'effettive attività svolte dai professionisti, che alcune voci afferenti ai diritti di collazione risultavano ampiamente eccessive e ingiustificate, che già la richiesta di € 9.489,88 originariamente, formulata, si palesasse eccessiva per l'attività svolta e, pertanto, in ragione degli acconti già versati, l'importo indicato in decreto dovesse essere interamente “azzerato”. La società ha lamentato che “ … la parcella è stata ingiustificatamente raddoppiata rispetto a quella inviata al cliente e stante la contestazione integrale del credito ingiunto … la richiesta formulata dagli opposti risulta destituita di ogni fondamento”, deducendo, nella parte in fatto dell'opposizione, che della notevole differenza tra la parcella vistata dal competente
Ordine e la notula precedentemente inviata “… gli opposti dovranno rendere ragione”. Le critiche, pertanto, si appuntavano esclusivamente sulla debenza della somma in relazione all'effettiva attività svolta dai legali.
Come si vede, dunque, l'originaria opponente non ha mai eccepito, neppure implicitamente, l'intervenuta remissione parziale del debito argomentando, anzi, che nulla era dovuto a titolo di onorario.
Inoltre, prescindendo dalla natura della remissione del debito, va osservato, che la missiva inoltrata dai professionisti alla società, a oggetto “revoca e rinunzia di tutti i mandati”, è complessa e articolata. In essa è riassunto il rapporto tra le parti svoltosi nel corso del tempo, rispetto al quale i legali ritenevano ormai venuto a mancare il
5 rapporto fiduciario, chiarendone le ragioni, con presa d'atto della revoca di alcuni mandati che imponeva loro di dismettere quelli ancora in corso. Alla comunicazione venivano allegate le notule afferenti al saldo degli onorari per nove differenti prestazioni professionali, con riepilogo degli acconti ricevuti, e relative fatture. I legali concludevano chiedendo un importo complessivo di € 21.067,13 per il quale
“procederemo, se siete d'accordo, ad emettere un'unica fattura a saldo avvenuto”.
I professionisti, sia con ricorso per decreto ingiuntivo che con comparsa di costituzione in giudizio, dopo aver ripercorso il rapporto professionale quasi decennale con la società, i titolari e anche il di loro genitore nonché la sua incrinatura, culminata in revoca e rinunzia ai mandati, hanno affermato di aver inteso riservare al cliente un trattamento di favore nella redazione delle notule e, in ragione del mancato spontaneo adempimento al pagamento dei compensi, di aver successivamente provveduto a redigere le parcelle secondo tariffa, debitamente vistate dal competente Ordine. La circostanza, non inusuale nei rapporti di lunga durata, non risulta in alcun modo contestata dalla società opponente, la quale, invece, si è limitata a negare integralmente il credito, chiedendo la revoca dell'ingiunzione, poiché riteneva che nulla più fosse dovuto per l'attività svolta.
Peraltro, pur non contenendo la missiva un'espressa riserva di agire per i maggiori compensi, che costituisce, sia nel vigore della RD 1578/1933, art. 43, che della L
247/2012, art. 29, onere deontologico, si è già sottolineato che nella comunicazione i legali concludono chiedendo alla società di esprimere il loro consenso e provvedere al saldo integrale del compenso, richiesta rimasta priva di qualsiasi riscontro, non potendo, per tale ulteriore ragione predicarsi una tacita rinuncia al maggior credito.
La remissione del debito, a norma dell'art. 1236 cc, comporta la dichiarazione specifica di volontà di rinunciare puramente e semplicemente al proprio credito, liberando senz'altro il debitore. Come rilevato da Cass. 28439/2020, essa “ … è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà. Tale manifestazione di volontà ovviamente potrà essere anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca. Il silenzio, infatti, nel nostro ordinamento giuridico non può mai elevarsi a indice certo d'una volontà abdicativa o rinunciataria d'un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioè, accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé idonei a palesare una volontà inequivocabile”.
6 Il principio posto dalla giurisprudenza di legittimità è, dunque, quello secondo il quale “La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale”
(nello stesso senso Cass. 36636/2021), volontà abdicativa che, nel caso di specie, non emerge, in modo inequivoco, né dalla condotta dei professionisti né dal tenore complessivo della missiva.
In carenza di appello incidentale quanto al rigetto delle eccezioni formulate dall'originaria opponente da parte del UN (in parte anche rinunciate) e di riproposizione di qualsiasi difesa su questioni rimaste assorbite nel precedente grado di giudizio, ivi inclusa la statuizione del primo giudice circa la non qualificabilità dell'invio della notula come accordo sul compenso, l'appello va pertanto accolto, con assorbimento dell'appello incidentale, e rigetto dell'originaria opposizione.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha comportato, peraltro, la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non può determinare la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del
06/09/2017).
Ne deriva che, in accoglimento del gravame, l'appellato va condannato al pagamento dell'importo portato dal decreto ingiuntivo definitivamente caducato, nonché delle spese e competenze della fase monitoria, con la precisazione che, a fronte della notifica di atto di precetto dell'importo di € 9.056,34, oltre onorari di precetto, CP_1
[... ha prodotto un bonifico di € 7.974,76, non essendovi prova, dunque, dell'integrale pagamento e dovendo, comunque, detrarsi dal dovuto quanto pagato in corso di causa.
La riforma dell'impugnata sentenza impone diverso regolamento delle spese di lite del primo grado le quali, come quelle del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 8.300,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e
7 risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da €
5.201,00 a € 26.000,00, determinandole, per il primo grado, in € 2.540,00 e, per il presente grado, in € 2.906,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del UN di Nola numero 2953 pubblicata il 21 giugno 2022, proposto da Di DA GI e
Mauro RI nei confronti di così dispone: CP_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, a modifica dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal UN di Nola in data 12 marzo 2013 numero 417 e condanna in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a pagare in favore di Di DA GI e Mauro
RI la complessiva somma di € 8.369,34, oltre interessi al tasso legale dalla data di messa in mora sino al soddisfo, detratto quanto eventualmente pagato in corso di causa, oltre alle spese e competenze della fase monitoria, come già liquidate in tale fase in € 130,00 per esborsi ed € 439,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese, cpa e iva come per legge;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di Di DA
GI e Mauro RI, liquidate, per il primo grado, in € 2.540,00 e, per il presente grado, in € 2.906,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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