Articolo 1231 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1245Articolo 1247
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Art. 1231. Mancato conseguimento del diploma di laurea 1. Gli ufficiali del ruolo normale (( reclutati ai sensi dell'articolo 651-bis, comma 1, lettere a) e c) )) che non conseguano il diploma di laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LSG. 29 MAGGIO 2017, N. 95;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LSG. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023