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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/03/2025, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.27037.2022del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Cassia 1824, presso lo studio del proprio difensore l'Avv. Valentina
Spadoni (C.F.: ), PEC: C.F._2
Email_1
attore
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Giuseppe Bernardi (C.F. , C.F._3
) in Roma, Via Monte Zebio n. 28 Email_2
convenuta
Svolgimento del processo
Parte attrice rappresentava che con contratto di collaborazione della durata di dodici mesi a decorrere dal 1febbraio 2019 e poi rinnovato in data 1° febbraio
2020 per ulteriori dodici mesi l' Controparte_1
gli aveva affidato l'incarico di svolgere attività promozionale dei Corsi di Laurea,
Master e Corsi di formazione di In considerazione della esperienza CP_1
pregressa di Direttore Generale di l'incarico era quello di Controparte_2
sviluppare i corsi di formazione nel campo sanitario, in particolare il sig. Pt_1
1 2
veniva incaricato di promuovere l'offerta formativa dell'Ateneo in quattro diversi ambiti:
a) promozione e vendita dei Corsi di Laurea, Master e Corsi di Formazione attivati da Controparte_1
b) progettazione e vendita di nuovi Corsi di Formazione e Master richiesti dal mercato da inserire nell'offerta formativa di Controparte_1
c) progettazione e vendita di Corsi di Formazione e Master da sviluppare per conto di sponsor privati (ad es. Aziende ICT, Aziende Farmaceutiche);
d) ricerca di fondi per la realizzazione di attività formative specifiche.
L'importo per la collaborazione veniva previsto in un compenso strutturato con una parte in quota fissa (euro1.000,00, oltre iva mensili) ed una parte in quota aggiuntiva variabile, calcolata in percentuale a seconda del diverso ambito a cui si riferiva l'attività promozionale svolta dal sig. ovverosia, pari al 20% della Pt_1
quota di iscrizione di ogni studente ad un Corso di Laurea, al 10% della quota di iscrizione di ogni studente ad un Master o Corso di Formazione, al 10% della quota di iscrizione di ogni studente sui nuovi Corsi di Formazione e Master progettati e venduti richiesti dal mercato da inserire nell'offerta formativa di o sviluppati per conto di sponsor privati e una quota del 5% Controparte_1
dell'importo finanziato dei progetti approvati di ricerca fondi per la realizzazione di attività formative specifiche.
Nel contratto era stabilito che l'importo pattuito sarebbe stato corrisposto per la quota fissa di € 1.000,00 mensili con emissione di fattura mensile e per le quote aggiuntive con fattura trimestrale. Nel corso del tempo dunque, la corresponsione del compenso avveniva regolarmente per la quota fissa, mentre per la quota variabile avveniva previo conteggio da parte dell'Ateneo e successiva presentazione della fattura.
Il sig. durante il rapporto di collaborazione trasmetteva regolarmente Pt_1 all' il report delle attività da lui realizzate, mediante l'invio di file CP_3 denominati “Nota per direttore” inviati periodicamente via mail al Direttore
Generale di Controparte_1 CP_4
L'attore in data 31/07/2020 trasmetteva il file “Nota per direttore 31-7-2020.docx” in cui inseriva lo stato delle attività anche in relazione alla attività promozionale svolta per i corsi: RISK MANAGEMENT IN SANITÀ (un corso breve, un master
2 3
di I° livello ed un master di II° livello finanziati dall' ), MASTER CP_5
MANAGEMENT SANITARIO 4.0 svolto in collaborazione con e CP_6
CORSO IN E SANIFICAZIONE. Parte_2 Parte_3
Tuttavia, non provvedeva a trasmettere i conteggi con i relativi CP_1
pagamenti.
In data 16/11/2020 il sig. quindi, inviava una mail al Prof. Pt_1 [...]
direttore della SNAD (Scuola Nazionale di Amministrazione Persona_1
Digitale – Unitelma Sapienza), indicando nel dettaglio le questioni rimaste in sospeso, compresa quella relativa al mancato pagamento delle proprie provvigioni. Nella stessa mail l'attore inviava nuovamente in allegato gli ultimi due report dell'attività da lui svolta in favore di contenuti nei file CP_1 denominati “Nota per direttore 31-1-2020.docx” e “Nota per direttore 31-7-
2020.docx”. Il contratto di collaborazione sottoscritto inter partes, pertanto cessava in data 31/01/2021 e dopo numerosi vani solleciti inviati nel mese di marzo 2021 via mail alla da parte del sig. lo stesso, Controparte_7 Pt_1
per tramite del difensore con lettera del 06/04/2021 invitava nuovamente a provvedere ai dovuti conteggi e pagamenti delle provvigioni maturate CP_1
con particolare riferimento ai corsi. In data 08/04/2021 con una comunicazione via Pec, per tramite dell'Avv. Giuseppe Bernardi in riscontro alla CP_1
richiesta, contestava la pretesa del sig. negando la sua partecipazione alla Pt_1
progettazione ideazione ed organizzazione dei corsi in oggetto, affermando che nulla era più dovuto al sig. Pt_1
Parte attrice così concludeva: accertare il diritto del sig. alla Parte_1
riscossione delle provvigioni maturate e maturande per l'attività di promozione, progettazione e vendita da lui svolta dal 1/02/2019 al 31/01/2021 in favore di in virtù Controparte_8
dei contratti di collaborazione stipulati inter partes in relazione ai seguenti corsi:
Master Risk Management corso breve, Master Risk Management in Sanità di I° livello, Master Risk Management delle Aziende Sanitarie e Sociosantarie di II° livello, Master Management Sanitario 4.0 svolto in collaborazione con CP_6
e del Corso Tecnico Ambientale in Biosicurezza e Sanificazione svolto in
[...] collaborazione con l' ; condannare Parte_4 [...]
(C.F.: ), in persona del Controparte_8 P.IVA_1
3 4
suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del sig. delle Parte_1
somme ad esso spettanti a titolo di provvigioni maturate e maturande pari al 10% della intera quota di iscrizione di ogni studente ai suindicati corsi da conteggiarsi dal 1 febbraio 2019 ad oggi, da liquidarsi previa esibizione ex artt. 210 e 212
c.p.c. rivolta alla Controparte_8
affinché produca i tabulati di fatturato e/o i libri contabili con riferimento
[...]
a tutte le iscrizioni effettuate dagli studenti e quindi delle vendite effettuate dei suindicati corsi dalla convenuta dal 1 febbraio 2019 ad oggi. Somme da quantificarsi in corso di causa;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, dichiarare tenuta e per l'effetto, condannare la Controparte_8
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del
[...] sig. delle somme complessiva di € 8.985,00 (oltre Iva se dovuta al Parte_1
momento del pagamento), pari al 10% della quota di iscrizione effettuata da ogni studente nel periodo 1 febbraio 2019 al 31 gennaio 2021, dovuta quanto ad €
5.805,00 per le iscrizioni al Risk Management in Sanità I° livello e quanto ad €
3.180,00 per le iscrizioni al corso di Risk Management in Sanità II° livello;
condannare Controparte_8
al pagamento di quella maggiore o minor somma che venisse ritenuta di
[...]
giustizia o secondo equità, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di spettanza e sino al soddisfo. Con vittoria si spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva parte convenuta e rappresentava che sul corso breve e sui master di I
e II livello in “Risk Management” il Sig. non si era mai occupato della Pt_1
“progettazione” del corso breve e dei master di I e II livello in “Risk
Management”. Sulla progettazione il master in Risk Management era stato già progettato ed era attivo nel 2018, dunque prima del contratto di collaborazione con il sig. del 24 gennaio 2019. Sull'attività di vendita. In relazione al Pt_1
Master di I livello in Risk Management, l'attore assume che gli iscritti sarebbero
67 (superiori a quelli indicati da e tanto risulterebbe dall' “elenco CP_1 iscritti” depositato sub doc. 56. In realtà il documento richiamato è solo la cd.
“pagina moodle” ovvero la piattaforma dedicata al master al quale hanno accesso, oltre agli studenti, anche il personale tecnico amministrativo. Il documento non
4 5
dimostrava gli effettivi iscritti. Sul master in “Management Sanitario 4.0”. Nulla era dovuto al Sig. per il master in “Management Sanitario 4.0” posto che Pt_1
egli non si era occupato né nella progettazione né della vendita. Sul corso Tecnico
Ambientale in Biosicurezza e Sanificazione. In relazione al “Corso Tecnico
Ambientale in Biosicurezza e Sanificazione”, nessuna attività di progettazione e/o promozionale è stata svolta dal sig. Pt_1
Concludeva chiedendo di respingere la domanda del sig. perché Parte_1
infondata in fatto e in diritto. Col favore delle spese di lite.
All'udienza del 16/05/2023, il giudice dato atto delle rispettive richieste, nominava il CTU formulando i seguenti quesiti;
“solo in relazione ai formali contratti scritti e siglati dalle parti in causa, il CTU calcoli gli effettivi iscritti ai vari corsi di cui parte attrice risulta oggettivamente fattivo ispiratore della iscrizione e quantifichi l'eventuale debenza in suo favore detratto quanto già incassato;
quanto sopra acquisendo i relativi dati degli iscritti da parte della
la quale ultima li metterà a disposizione del CTU per la prossima CP_1 udienza. Il CTU redigerà appositi prospetti di sintesi”.
Era depositata la relazione della CTU e sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che sullo sfondo di un semplice contratto stipulato tra le parti in lite, troviamo in questa causa alcuni valori fondamentali impressi nella
Costituzione: l'art. 9, comma 1 (la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica); il comma 1 dell'art. 33, che sancisce che “l'arte e la scienza sono libere e libere ne è il loro insegnamento e nel loro rapporto con la generale libertà di manifestazione del pensiero”, così come l'art.21 Cost., rispetto al quale gli articoli 9 e 33, comma 1, costituiscono forma di tutela ulteriore. A questi valori è necessariamente orientata la presente motivazione.
Nel merito, tra le parti è sorta una lite avente ad oggetto il mancato pagamento dei compensi variabili per l'attività di promozione, vendita e progettazione dei Corsi di Laurea, Master e Corsi di Formazione e ricerca fondi svolte dal sig. in Pt_1
favore di in virtù di un Parte_5
contratto di collaborazione della durata di dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio
2019 e poi rinnovato per ulteriori dodici mesi.
5 6
Osserva questo giudice che il contratto datato 24.1.2019 non è di facile lettura nei sui concreti adempimenti posti a base della prestazione ma, soprattutto, nulla dice su come poter rilevare e calcolare l'effettivo adempimento di una prestazione “a monte” incerta. Esso riporta testualmente (vedi immagine):
Il CTU – non potendo accertare quale fosse stata l'attività concretamente svolta dalla parte attrice né quale fosse il criterio per la remunerazione - non ha fatto altro che prendere il numero dei corsi e applicare la percentuale pattuita. Anche su quest'ultima in due diverse opzioni metodologiche, a seconda dei corsi di laurea o master inclusi.
Il quesito era sensibilmente diverso. Il giudice aveva chiesto “calcoli gli effettivi iscritti ai vari corsi di cui parte attrice risulta oggettivamente fattivo ispiratore della iscrizione”. L'art.1218c.c, recita: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
6 7
derivante da causa a lui non imputabile”. Appare evidente che dal contratto non si comprenda quale fosse la prestazione dovuta, né come essa sarebbe stata esattamente remunerata.
La prestazione oggettivamente pattuita non appare ab origine esattamente delineata nei suoi contorni applicativi. Non si comprende quali siano esattamente i titoli rivestiti dalle parti per l'accordo relativo alla progettazione\vendita dei corsi e la stipula del contratto sopra riportato per immagine;
quali fossero i Corsi specifici indicati nel contratto;
chi avesse eventualmente realizzato gli stessi e per quale ragione fosse stata prevista la percentuale e in quale esatta misura. Molti parti del contratto sono di difficile esegesi.
Non è indicato nel contratto come rilevare l'scrizione frutto della concreta “azione promozionale svolta” della parte attrice e cosa essa significhi. Quindi non il mero calcolo matematico effettuato dal CTU ma anche una sorta di verifica delle concrete attività in cui parte attrice potesse rivendicare il ruolo di concreto ideatore, ispiratore e realizzatore del Corso e della specifica iscrizione del discente frutto della “azione promozionale svolta”.
Non quindi il semplice reperimento del nominativo dell'elenco Excel del nome per il calcolo della percentuale.
Si osserva che l'impossibilità risiede, soprattutto, nella responsabilità di coloro che hanno redatto l'accordo contrattuale, con la stipula di parametri del tutto generici e non esattamente misurabili ex post e, quindi, nella tipologia sui generis di pattuizione (sopra riportata per immagine) la quale non fornisce i criteri con cui calcolare quanto richiesto dalla parte attrice.
Peraltro, all'atto della iscrizione non risulta da nessuna parte che quella iscrizione fosse stata ispirata – con certezza - proprio dalla parte attrice per la “azione promozionale svolta”. Quale apporto abbia fornito la parte attrice appare di
“difficile misurazione” e rilevazione, soprattutto per corsi universitari che richiamano, come anticipato all'inizio, principi “alti” del nostro Ordinamento.
Per questo motivo la domanda di parte attrice è rigettata.
Le spese di lite seguono la compensazione poiché la responsabilità di quanto verificatosi risale anche ad un accordo contrattuale di difficile lettura e ancora più ardua pratica rilevazione e conteggio. Per le medesime ragioni il costo della CTU
è posto a carico solidale delle parti, al 50%.
7 8
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda della parte attrice;
b) compensa le spese di lite;
c) pone il costo della CTU a carico delle parti in via solidale e al 50%.
Roma,22.3.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.27037.2022del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Cassia 1824, presso lo studio del proprio difensore l'Avv. Valentina
Spadoni (C.F.: ), PEC: C.F._2
Email_1
attore
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Giuseppe Bernardi (C.F. , C.F._3
) in Roma, Via Monte Zebio n. 28 Email_2
convenuta
Svolgimento del processo
Parte attrice rappresentava che con contratto di collaborazione della durata di dodici mesi a decorrere dal 1febbraio 2019 e poi rinnovato in data 1° febbraio
2020 per ulteriori dodici mesi l' Controparte_1
gli aveva affidato l'incarico di svolgere attività promozionale dei Corsi di Laurea,
Master e Corsi di formazione di In considerazione della esperienza CP_1
pregressa di Direttore Generale di l'incarico era quello di Controparte_2
sviluppare i corsi di formazione nel campo sanitario, in particolare il sig. Pt_1
1 2
veniva incaricato di promuovere l'offerta formativa dell'Ateneo in quattro diversi ambiti:
a) promozione e vendita dei Corsi di Laurea, Master e Corsi di Formazione attivati da Controparte_1
b) progettazione e vendita di nuovi Corsi di Formazione e Master richiesti dal mercato da inserire nell'offerta formativa di Controparte_1
c) progettazione e vendita di Corsi di Formazione e Master da sviluppare per conto di sponsor privati (ad es. Aziende ICT, Aziende Farmaceutiche);
d) ricerca di fondi per la realizzazione di attività formative specifiche.
L'importo per la collaborazione veniva previsto in un compenso strutturato con una parte in quota fissa (euro1.000,00, oltre iva mensili) ed una parte in quota aggiuntiva variabile, calcolata in percentuale a seconda del diverso ambito a cui si riferiva l'attività promozionale svolta dal sig. ovverosia, pari al 20% della Pt_1
quota di iscrizione di ogni studente ad un Corso di Laurea, al 10% della quota di iscrizione di ogni studente ad un Master o Corso di Formazione, al 10% della quota di iscrizione di ogni studente sui nuovi Corsi di Formazione e Master progettati e venduti richiesti dal mercato da inserire nell'offerta formativa di o sviluppati per conto di sponsor privati e una quota del 5% Controparte_1
dell'importo finanziato dei progetti approvati di ricerca fondi per la realizzazione di attività formative specifiche.
Nel contratto era stabilito che l'importo pattuito sarebbe stato corrisposto per la quota fissa di € 1.000,00 mensili con emissione di fattura mensile e per le quote aggiuntive con fattura trimestrale. Nel corso del tempo dunque, la corresponsione del compenso avveniva regolarmente per la quota fissa, mentre per la quota variabile avveniva previo conteggio da parte dell'Ateneo e successiva presentazione della fattura.
Il sig. durante il rapporto di collaborazione trasmetteva regolarmente Pt_1 all' il report delle attività da lui realizzate, mediante l'invio di file CP_3 denominati “Nota per direttore” inviati periodicamente via mail al Direttore
Generale di Controparte_1 CP_4
L'attore in data 31/07/2020 trasmetteva il file “Nota per direttore 31-7-2020.docx” in cui inseriva lo stato delle attività anche in relazione alla attività promozionale svolta per i corsi: RISK MANAGEMENT IN SANITÀ (un corso breve, un master
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di I° livello ed un master di II° livello finanziati dall' ), MASTER CP_5
MANAGEMENT SANITARIO 4.0 svolto in collaborazione con e CP_6
CORSO IN E SANIFICAZIONE. Parte_2 Parte_3
Tuttavia, non provvedeva a trasmettere i conteggi con i relativi CP_1
pagamenti.
In data 16/11/2020 il sig. quindi, inviava una mail al Prof. Pt_1 [...]
direttore della SNAD (Scuola Nazionale di Amministrazione Persona_1
Digitale – Unitelma Sapienza), indicando nel dettaglio le questioni rimaste in sospeso, compresa quella relativa al mancato pagamento delle proprie provvigioni. Nella stessa mail l'attore inviava nuovamente in allegato gli ultimi due report dell'attività da lui svolta in favore di contenuti nei file CP_1 denominati “Nota per direttore 31-1-2020.docx” e “Nota per direttore 31-7-
2020.docx”. Il contratto di collaborazione sottoscritto inter partes, pertanto cessava in data 31/01/2021 e dopo numerosi vani solleciti inviati nel mese di marzo 2021 via mail alla da parte del sig. lo stesso, Controparte_7 Pt_1
per tramite del difensore con lettera del 06/04/2021 invitava nuovamente a provvedere ai dovuti conteggi e pagamenti delle provvigioni maturate CP_1
con particolare riferimento ai corsi. In data 08/04/2021 con una comunicazione via Pec, per tramite dell'Avv. Giuseppe Bernardi in riscontro alla CP_1
richiesta, contestava la pretesa del sig. negando la sua partecipazione alla Pt_1
progettazione ideazione ed organizzazione dei corsi in oggetto, affermando che nulla era più dovuto al sig. Pt_1
Parte attrice così concludeva: accertare il diritto del sig. alla Parte_1
riscossione delle provvigioni maturate e maturande per l'attività di promozione, progettazione e vendita da lui svolta dal 1/02/2019 al 31/01/2021 in favore di in virtù Controparte_8
dei contratti di collaborazione stipulati inter partes in relazione ai seguenti corsi:
Master Risk Management corso breve, Master Risk Management in Sanità di I° livello, Master Risk Management delle Aziende Sanitarie e Sociosantarie di II° livello, Master Management Sanitario 4.0 svolto in collaborazione con CP_6
e del Corso Tecnico Ambientale in Biosicurezza e Sanificazione svolto in
[...] collaborazione con l' ; condannare Parte_4 [...]
(C.F.: ), in persona del Controparte_8 P.IVA_1
3 4
suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del sig. delle Parte_1
somme ad esso spettanti a titolo di provvigioni maturate e maturande pari al 10% della intera quota di iscrizione di ogni studente ai suindicati corsi da conteggiarsi dal 1 febbraio 2019 ad oggi, da liquidarsi previa esibizione ex artt. 210 e 212
c.p.c. rivolta alla Controparte_8
affinché produca i tabulati di fatturato e/o i libri contabili con riferimento
[...]
a tutte le iscrizioni effettuate dagli studenti e quindi delle vendite effettuate dei suindicati corsi dalla convenuta dal 1 febbraio 2019 ad oggi. Somme da quantificarsi in corso di causa;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, dichiarare tenuta e per l'effetto, condannare la Controparte_8
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del
[...] sig. delle somme complessiva di € 8.985,00 (oltre Iva se dovuta al Parte_1
momento del pagamento), pari al 10% della quota di iscrizione effettuata da ogni studente nel periodo 1 febbraio 2019 al 31 gennaio 2021, dovuta quanto ad €
5.805,00 per le iscrizioni al Risk Management in Sanità I° livello e quanto ad €
3.180,00 per le iscrizioni al corso di Risk Management in Sanità II° livello;
condannare Controparte_8
al pagamento di quella maggiore o minor somma che venisse ritenuta di
[...]
giustizia o secondo equità, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di spettanza e sino al soddisfo. Con vittoria si spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva parte convenuta e rappresentava che sul corso breve e sui master di I
e II livello in “Risk Management” il Sig. non si era mai occupato della Pt_1
“progettazione” del corso breve e dei master di I e II livello in “Risk
Management”. Sulla progettazione il master in Risk Management era stato già progettato ed era attivo nel 2018, dunque prima del contratto di collaborazione con il sig. del 24 gennaio 2019. Sull'attività di vendita. In relazione al Pt_1
Master di I livello in Risk Management, l'attore assume che gli iscritti sarebbero
67 (superiori a quelli indicati da e tanto risulterebbe dall' “elenco CP_1 iscritti” depositato sub doc. 56. In realtà il documento richiamato è solo la cd.
“pagina moodle” ovvero la piattaforma dedicata al master al quale hanno accesso, oltre agli studenti, anche il personale tecnico amministrativo. Il documento non
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dimostrava gli effettivi iscritti. Sul master in “Management Sanitario 4.0”. Nulla era dovuto al Sig. per il master in “Management Sanitario 4.0” posto che Pt_1
egli non si era occupato né nella progettazione né della vendita. Sul corso Tecnico
Ambientale in Biosicurezza e Sanificazione. In relazione al “Corso Tecnico
Ambientale in Biosicurezza e Sanificazione”, nessuna attività di progettazione e/o promozionale è stata svolta dal sig. Pt_1
Concludeva chiedendo di respingere la domanda del sig. perché Parte_1
infondata in fatto e in diritto. Col favore delle spese di lite.
All'udienza del 16/05/2023, il giudice dato atto delle rispettive richieste, nominava il CTU formulando i seguenti quesiti;
“solo in relazione ai formali contratti scritti e siglati dalle parti in causa, il CTU calcoli gli effettivi iscritti ai vari corsi di cui parte attrice risulta oggettivamente fattivo ispiratore della iscrizione e quantifichi l'eventuale debenza in suo favore detratto quanto già incassato;
quanto sopra acquisendo i relativi dati degli iscritti da parte della
la quale ultima li metterà a disposizione del CTU per la prossima CP_1 udienza. Il CTU redigerà appositi prospetti di sintesi”.
Era depositata la relazione della CTU e sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che sullo sfondo di un semplice contratto stipulato tra le parti in lite, troviamo in questa causa alcuni valori fondamentali impressi nella
Costituzione: l'art. 9, comma 1 (la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica); il comma 1 dell'art. 33, che sancisce che “l'arte e la scienza sono libere e libere ne è il loro insegnamento e nel loro rapporto con la generale libertà di manifestazione del pensiero”, così come l'art.21 Cost., rispetto al quale gli articoli 9 e 33, comma 1, costituiscono forma di tutela ulteriore. A questi valori è necessariamente orientata la presente motivazione.
Nel merito, tra le parti è sorta una lite avente ad oggetto il mancato pagamento dei compensi variabili per l'attività di promozione, vendita e progettazione dei Corsi di Laurea, Master e Corsi di Formazione e ricerca fondi svolte dal sig. in Pt_1
favore di in virtù di un Parte_5
contratto di collaborazione della durata di dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio
2019 e poi rinnovato per ulteriori dodici mesi.
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Osserva questo giudice che il contratto datato 24.1.2019 non è di facile lettura nei sui concreti adempimenti posti a base della prestazione ma, soprattutto, nulla dice su come poter rilevare e calcolare l'effettivo adempimento di una prestazione “a monte” incerta. Esso riporta testualmente (vedi immagine):
Il CTU – non potendo accertare quale fosse stata l'attività concretamente svolta dalla parte attrice né quale fosse il criterio per la remunerazione - non ha fatto altro che prendere il numero dei corsi e applicare la percentuale pattuita. Anche su quest'ultima in due diverse opzioni metodologiche, a seconda dei corsi di laurea o master inclusi.
Il quesito era sensibilmente diverso. Il giudice aveva chiesto “calcoli gli effettivi iscritti ai vari corsi di cui parte attrice risulta oggettivamente fattivo ispiratore della iscrizione”. L'art.1218c.c, recita: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
6 7
derivante da causa a lui non imputabile”. Appare evidente che dal contratto non si comprenda quale fosse la prestazione dovuta, né come essa sarebbe stata esattamente remunerata.
La prestazione oggettivamente pattuita non appare ab origine esattamente delineata nei suoi contorni applicativi. Non si comprende quali siano esattamente i titoli rivestiti dalle parti per l'accordo relativo alla progettazione\vendita dei corsi e la stipula del contratto sopra riportato per immagine;
quali fossero i Corsi specifici indicati nel contratto;
chi avesse eventualmente realizzato gli stessi e per quale ragione fosse stata prevista la percentuale e in quale esatta misura. Molti parti del contratto sono di difficile esegesi.
Non è indicato nel contratto come rilevare l'scrizione frutto della concreta “azione promozionale svolta” della parte attrice e cosa essa significhi. Quindi non il mero calcolo matematico effettuato dal CTU ma anche una sorta di verifica delle concrete attività in cui parte attrice potesse rivendicare il ruolo di concreto ideatore, ispiratore e realizzatore del Corso e della specifica iscrizione del discente frutto della “azione promozionale svolta”.
Non quindi il semplice reperimento del nominativo dell'elenco Excel del nome per il calcolo della percentuale.
Si osserva che l'impossibilità risiede, soprattutto, nella responsabilità di coloro che hanno redatto l'accordo contrattuale, con la stipula di parametri del tutto generici e non esattamente misurabili ex post e, quindi, nella tipologia sui generis di pattuizione (sopra riportata per immagine) la quale non fornisce i criteri con cui calcolare quanto richiesto dalla parte attrice.
Peraltro, all'atto della iscrizione non risulta da nessuna parte che quella iscrizione fosse stata ispirata – con certezza - proprio dalla parte attrice per la “azione promozionale svolta”. Quale apporto abbia fornito la parte attrice appare di
“difficile misurazione” e rilevazione, soprattutto per corsi universitari che richiamano, come anticipato all'inizio, principi “alti” del nostro Ordinamento.
Per questo motivo la domanda di parte attrice è rigettata.
Le spese di lite seguono la compensazione poiché la responsabilità di quanto verificatosi risale anche ad un accordo contrattuale di difficile lettura e ancora più ardua pratica rilevazione e conteggio. Per le medesime ragioni il costo della CTU
è posto a carico solidale delle parti, al 50%.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda della parte attrice;
b) compensa le spese di lite;
c) pone il costo della CTU a carico delle parti in via solidale e al 50%.
Roma,22.3.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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