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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5811 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 816/2023 tra
OPPONENTE Parte_1
e
OPPOSTA Parte_2
Oggi 11 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Renata Palmieri, sono comparsi:
Per l'avv. RAGONE PASQUALE e per Parte_1 Controparte_1
l'avv. SIMEONE NICOLA
[...]
Il Giudice invita le parti alla discussione orale .
I procuratori delle parti discutono oralmente riportandosi ai propri scritti .
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verba- le nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del la- voro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre
a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di dirit- to poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX artt 429- 281 sexies cpc nella causa iscritta al N. 816/2023 R.Gen.Aff.Cont. decisa all'udienza dell'11 /6/2025
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Pasquale Ragone, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di pro- cura in atti
-OPPONENTE –
E
(C.F. , elettivamente domiciliata pres- Parte_2 C.F._2 so lo studio dell'Avv. Nicola Simeone, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di pro- cura in atti
-OPPOSTA-
Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni (cod. 144999).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 09/01/2023, la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo n
[...]
2339/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28/3/2022 provvisoriamente ese- cutivo ex articolo 642 cpc con il quale era ingiunto il pagamento, senza dilazione, della somma di euro 16.170,50, oltre interessi e spese della procedura ivi liquidate
Contestualmente era proposta opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cpc ed all'esecuzione ex articolo 615 cpc avverso l'atto di precetto notificato ex art 140 cpc in data 19/12/2022 con notifica perfezionatasi in data 29/12/2022 attraverso il ritiro presso la Casa Comunale di Napoli
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Deduceva la irrituale notificazione del decreto ingiuntivo non essendo stato immesso avviso in cassetta postale dall'agente postale e pertanto l'impossibilità per la di Parte_1
avere conoscenza del decreto ingiuntivo in oggetto.
Assumeva pertanto che solo al momento del ritiro dell'atto di precetto del 29/12/2022 ,
l'opponente veniva a conoscenza del decreto ingiuntivo n. 2339/2022 e che per tale ra- gione proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc.
Allegava copia della denuncia di falso penale dell'atto di notificazione del decreto in- giuntivo inoltrata presso la Questura di Napoli – commissariato di Pianura.
Nel merito dell'opposizione ex art 650 cpc deduceva che il decreto ingiuntivo era in- giusto essendovi stata trattativa per una transazione all'esito della quale vi era stata ri- consegna dell'immobile locato in data 09/11/2021 e tra le parti erano concordi che,
a fronte del verbale di riconsegna dell'immobile , vi sarebbe stato anche l'impegno della parte locatrice a non reclamare il pagamento dei canoni , riservandosi la prova di tale circostanza attraverso gli scambi mail tra legali delle parti .
L'opponente deduceva che la mancata notifica del decreto ingiuntivo aveva impedito alla di potersi opporre tempestivamente allo stesso ex art. 641 e 645 cpc . Parte_1
Ad ogni buon conto proponeva anche opposizione agli atti esecutivi Parte_1 ex art. 617 cpc contestando la regolarità formale dell'atto di precetto del 19/12/2022.
Eccepiva in tal senso: la mancata trascrizione integrale del decreto, in violazione dell'art. 480 cpc;
la mancata indicazione della formula sacramentale secondo cui il credito era “certo, liquido ed esigibile”; la carenza di mandato per la redazione dell'atto di precetto;
la mancanza dell'intimazione a precetto;
la mancanza del mandato nella copia notificata;
la irregolarità del pro forma della fattura, che non recava la mar- ca di euro 2.
In terzo luogo proponeva altresì opposizione all'esecuzione conte- Parte_1
stando il quantum ivi indicato anche nella parte relativa agli onorari del procuratore, alle spese generali, al contributo previdenziale del 4%.
L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “(…)in via preliminare questa difesa chiede all' illustre giudicante la sospensione dell'efficacia dell'esecutorieta' ( secondo il dettato normativo ) ma in realta' il decreto ingiuntivo era gia' provvisoriamente ese- cutivo alla luce dei motivi suesposti - richiesta sospensiva precetto titolo ex art.615 cpc
ii° comma;
in via preliminare la sospensione dell'efficacia del titolo motivi suesposti conorrendo gravi motivi: MERITO piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e/o annullare porre nel nulla nonché
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dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2339/2022 emesso in data 27/03/2022 pubblicato in data 28/03/2022 nel giudizio monitorio rg 6926/2022 del tribunale di napoli ix sez. civile — locazioni giudice dottoressa Renata Palmieri nonché atto successivo con particolar riferimento al precetto di pagamento notif. in data
29.12.2022 per i motivi di cui in narrativa/ per quanto attiene all' opposizione degli atti esecutivi contestare / il come dell'esecuzione / i vizi formali dell'atto e dichiararne la relativa nullità / per quanto riguarda l'opposizione all'esecuzione / il se dell'esecuzione contestare il diritto della parte intimante / ossia la somma di euro 16.961,84= (con ri- serva di meglio precisare i motivi all'effettiva cognizione dell'atto impugnato) con di- chiarazione di nullità dello stesso. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio(…)”.
Si costituiva in giudizio l'opposta che concludeva chiedendo: “A)Preliminarmente ci si oppone alla richiesta di sospensione dell'esecutività del D.I. per tutti i motivi svolti nel presente atto non rilevandosi i presupposti di cui alla normativa vigente ed essendo inammissibile l'opposizione per l'avvenuta regolare notifica del D.I.; B)Rigettarsi
l'opposizione proposta in quanto inammissibile per la carenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. e per tutti i motivi dedotti nel presente atto nonché infondata in fatto e diritto per i motivi id cui sopra;
C)Disporre con ordinanza la cancellazione ex art. 89
c.p.c del capo IV dell'opposizione in quanto contenenti affermazione offensive e lesive nei confronti dello scrivente difensore assegnando allo scrivente una somma a titolo ri- sarcitorio;
D)Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al difensore costituito che ne è antistatario.”
Mutato il rito ex art 426 cpc il Giudice, all'udienza del 22.01.2025 formulava alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis c.c, che veniva accettata dall'opposto, mentre veniva rifiutata dall'opponente.
Indi la causa viene decisa all'udienza dell'11/6/2025 ex art. 429 cpc, in comb disp con l'art 281 sexies cpc previa lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*********
L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art 650 cpc è inammissibile.
Non ricorre nullità nella notificazione del decreto ingiuntivo n 2239/2022 del
28/3/2022 , provvisoriamente esecutivo ex art 642 cpc , notificazione che risulta ef- fettuata unitamente ad un primo atto di precetto ai sensi degli artt 479 -480 cpc.
La prima notificazione del titolo esecutivo e del precetto è avvenuta ex art. 140 cpc, in data 2/5/2022 e detta notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza .
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Più precisamente il decreto ingiuntivo n. 2339/2022 è stato emesso il 27/03/2022 e pub- blicato il 28/3/2022 ; la formula esecutiva risulta emessa dal cancelliere il 7/4/2022; il titolo esecutivo ed il precetto sono stati notificati dall'Ufficiale giudizario il
2/05/2022 a presso la sua residenza anagrafica (cfr certifica- Parte_1 to)all'indirizzo di Napoli, via Antonio Salierni n. 34; l'Ufficiale Giudiziario, non aven- do rinvenuto il destinatario, né altra persona idonea per la consegna, ha depositato la copia nella Casa Comunale di Napoli a Palazzo San Giacomo, ha affisso avviso del de- posito alla porta dell'abitazione del destinatario, ed ha dato notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata A/R n. 668704885243 spedita in data 5/05/2022; la rac- comandata di avviso risulta tornato al mittente per compiuta giacenza .Dunque, la noti- fica risulta perfezionata per compiuta giacenza in data 15/05/2025, atteso che in base a
Cass n. 6804 del 11/03/2021 “Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere
l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notifica- zione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'as- senza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. ir- reperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata”.
In base a Cass n. 7324 del 11/05/2012 “In tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi di- stinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il se- condo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infrut- tuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza”.
In definitiva, il decreto ingiuntivo risulta regolarmente notificato ex art. 140 cpc con no- tifica perfezionatasi il 15/5/2022.
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Il fatto che sulla cartolina verde della raccomandata informativa ex art 140 cpc n
668704885243 sia barrata la casella “invio non ritirato alla data” appare sufficiente non rilevando in alcun modo la carenza del timbro postale “atto non ritirato nel termi- ne di 10 giorni ”, essendo il timbro equipollente alla casella barrata.
La denuncia -querela penale non vale ad elidere tale dato, ovvero la assoluta regolarità
e validità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto .
Nessuna querela di falso civile è stata proposta in relazione alla relazione di notifi- cazione del 2/5/2022.
Si richiama Cass n. 673 del 15/01/2014 secondo cui “La sospensione necessaria del giudizio civile, secondo quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp, att. cod. proc. pen., richiede l'identità dei fatti materiali oggetto di ac- certamento in entrambi i giudizi, con l'eccezione delle limitate ipotesi previste dall'art.
75, terzo comma, cod. proc. pen. Ne discende che, ai fini della sospensione del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non rileva la pendenza di un procedimen- to penale per falsità della relata di notifica dell'atto di opposizione, quando nel giudizio civile tale falsità sia stata oggetto non di querela di falso, ma solo di contestazioni in ordine al profilo della validità o esistenza della notificazione.
L'opposizione tardiva può essere sperimentata in quanto l'ingiunto dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore oppure perché pur avendone avuto conoscenza non abbia potuto proporre opposizione tempestiva per caso fortuito o forza maggiore.
Nell'opporsi tardivamente la dichiara esclusivamente di non avere mai ricevuto Parte_1
il decreto ingiuntivo e di averne avuto “sommaria ed incompleta notizia” solo quando gli è stato notificato il secondo precetto. Inoltre, l'eccezione formulata soltanto nella memoria integrativa, secondo cui la sig.ra avrebbe trasferito la propria residen- Parte_1 za, sin dall'anno 2020, nel Comune di Quarto, via Poerio n. 12, è priva di fondamento.
Parte opponente riferisce di aver comunicato tale variazione all'ufficio anagrafe del predetto Comune, il quale tuttavia non avrebbe dato seguito alla richiesta a causa dell'emergenza pandemica. A sostegno di tale assunto, sono state prodotte n. 5 fatture relative al pagamento del canone di locazione di un diverso immobile, riferite all'anno
2020 ed alcune fatture di utenze idriche.
Tuttavia, tali documenti, oltre a non costituire prova certa e univoca del trasferimento della residenza in senso giuridico, non appaiono idonei a inficiare la validità della noti- ficazione eseguita presso l'indirizzo ufficialmente risultante dai registri anagrafici.
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Invero in base a Cass n. 17752 del 30/07/2009 “Ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comu- ne, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscri- zione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma primo, cod. civ. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve es- sere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popola- zione (art. 16 del d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 del d.P.R.
30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscri- zione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione ana- grafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abban- donato. (Nella specie, trattavasi di una notifica ex art. 140 cod. proc. civ., e non erano stati dedotti in giudizio elementi da cui desumersi che il notificante conoscesse, o avrebbe potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, il trasferimento di residenza del destinatario della notifica)”.
Si rileva, infatti, che l'attore ha prodotto in giudizio un certificato di residenza, datato
2 marzo 2022, dal quale risulta che la signora era residente in [...], Parte_1
alla via Antonio Salieri.
Nulla agli atti consente di ritenere che la signora fosse a conoscenza di un Parte_2
eventuale mutamento di residenza della convenuta, né che abbia agito in mala fede noti- ficando il decreto ingiuntivo presso un indirizzo diverso da quello risultante all'epoca nei registri anagrafici.
Tanto premesso, deve escludersi la sussistenza di un vizio nella notifica riconducibile a dolo o colpa grave della parte istante, apparendo piuttosto conforme a buona fede l'affidamento al dato formale e ufficiale risultante dai registri anagrafici.
In definitiva, il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato e l'opposizione tardiva inammissibile.
Sulla opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione .
Parte opponente ha esperito opposizione sia agli atti esecutivi che all'esecuzione.
Invero la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi ri- siede nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a
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promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validità e la suffi- cienza del titolo esecutivo, sia in via relativa, contestandosi la pignorabilità di determi- nati bene, laddove invece oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo.
Si è infatti affermato in giurisprudenza che “il criterio discretivo tra l'opposizione all'e- secuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'“an” dell'esecuzione mentre la seconda il “quomodo”, nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legit- timità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragio- ni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata” ( cfr ex plurimis Cass. civile n.
496/2001).
Cominciando dal valutare le ragioni di opposizione al precetto ex art. 617, I co cpc riguardanti la regolarità formale va preliminarmente osservato che successivamente al- la notifica del decreto ingiuntivo opposto del 2 maggio 2022 unitamente ad atto di pre- cetto di pagamento, quest'ultimo primo precetto veniva di fatto abbandonato ed era pe- rento.
Una volta che il decreto ingiuntivo diveniva definitivo ex art 654 cpc per mancata opposizione in data 19 dicembre 2022 l'istante munendosi di ulterio- Parte_2
re certificato di residenza aggiornato alla data del 12 dicembre 2022 (che recava sempre come indirizzo Napoli via Salieri 34) notificava un secondo atto di precetto ex art 140
c pc indicando nell'atto che il titolo esecutivo era stato già notificato in precedenza in data 2 maggio 2022 ex articolo 140 cpc come dinanzi specificato.
Il secondo atto di precetto veniva ritirato da il 29 dicembre 2022 ed in Parte_3
tale data si perfezionava la notifica dello stesso.
E' da ritenere ammissibile e tempestiva l'opposizione ex art 617 cpc essendo stato ri- spettato il termine di venti giorni tra la data di notifica dell'atto di precetto, ex art. 140 cpc, del 19/12/2022 e recapitata il 29/12/2022 e la notifica dell'atto introduttivo, avve- nuta in data 9/01/2022, a mezzo PEC.
Invero l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Invero, si ritiene che l'atto di precetto sia stato validamente formato e redatto con la precisa indicazione di tutti gli elementi indicati dall'art. 480 cpc, recando l'indicazione
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delle parti, la indicazione del titolo (costituito dal decreto ingiuntivo in premessa indicato notificato ), la data di sua notificazione e la data di esecutorietà.
Per quanto attiene l'eccezione formulata in ordine alla mancata trascrizione integrale del titolo nell'atto di precetto, l'art. 480 cpc prescrive la trascrizione integrale del titolo
“quando è richiesto dalla legge”, rispettivamente, per la cambiale o vaglia cambiario, per l'assegno bancario e circolare.
L'indicazione che il decreto ingiuntivo è diventato esecutivo è, poi, realizzata con la menzione nell'atto del provvedimento che dispose l'esecutorietà e dell'apposizione del- la formula esecutiva. In base a Cass n. 1928 del 28/01/2020 “Il precetto fondato su de- creto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del prov- vedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbliga- zione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella spe- cie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'in- validità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il cre- ditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge”.
Dunque, solo e nella misura in cui il contenuto del precetto non consenta di individuare l'obbligo cui viene intimato di adempiere, può parlarsi di nullità dello stesso.
Nel caso in esame l'opposizione tempestiva dell'opposizione, contenente anche motivi di merito, relativi al titolo azionato, dimostra come la conoscenza effettiva del titolo, abbia raggiunto il suo scopo. In linea generale, poi, le nullità del precetto, sono sanate, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecuti- vi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal re- golare svolgimento della procedura esecutiva (Cass 19105 del 18/07/2018); ciò rientra nel principio, ancora più generale, secondo cui, “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha de-
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terminato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'an- damento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (cfr. Cass. 27424 del 26/09/2023).
Nel caso di specie, infatti, l'odierno opposto ha menzionato il decreto ingiuntivo, la data della sua emissione e la data in cui detto decreto è stato munito di formula esecutiva.
L'opponente lamenta, altresì, l'assenza, nell'atto di precetto, di una formula idiomatica che, a suo dire, ne caratterizzerebbe universalmente la struttura. Tuttavia, l'art. 480
c.p.c., nel disciplinare il contenuto necessario del precetto, non prescrive l'adozione di alcuna espressione sacramentale. In conformità a tale dettato normativo, questo Tribu- nale ritiene che la dicitura «fa precetto... di pagare» sia idonea a soddisfare i requisiti formali richiesti, risultando sufficientemente chiara e conforme alla funzione dell'atto.
Per quanto attiene l'eccezione riguardante la mancanza di mandato nel precetto, la stes- sa è priva di pregio atteso che l'opposta, attrice in senso sostanziale, ha notificato l'atto di precetto opposto a firma del difensore munito di procura conferita in calce al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr in atti).
Invero, con la procura rilasciata in tale giudizio, la sig.ra nominava quale di- Parte_2 fensore l'avv. Nicola Simeone, costituitosi anche nel presente giudizio, “in tutti i gradi
e stati, anche in fase esecutiva con ogni facoltà di legge compresa transigere e/o conci- liare la controversia….”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio, che questo Giu- dice condivide, per cui la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di co- gnizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favore- vole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene at- traverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della
contro
- parte.
In particolare Cass n. 26296 del 14/12/2007 stabilisce che “La procura conferita dal- la parte al difensore nel processo di cognizione é intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene og- getto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioé al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spon- tanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di
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espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che pos- sono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito.
(Nella specie, confermando la sentenza impugnata, la S.C. ha ritenuto valido, sulla scorta dell'enunciato principio, l'atto di precetto sottoscritto dal difensore munito di procura apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e rilasciata
"nella presente causa in ogni fase e grado anche di esecuzione ed opposizione")”.
Pertanto l'opposizione ex art 617 cpc va disattesa.
Venendo a valutare i motivi di opposizione all'esecuzione la sig.ra contesta, Parte_1
in particolare, la voce relativa agli “onorari” che nell'atto di precetto son indicati nell'importo di euro 540,00, unitamente alle voci ad essa correlate (rimborso spese ge- nerali iva e cpa) e la voce di spese esenti di € 145,50 .
Tali importi risultano conformi alla liquidazione effettuata da questo Giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo. Le suddette voci risultano ormai coperte dal giudicato.
Infatti va detto che si è limitata a precettare espressamente le som- Parte_2
me indicate nel decreto ingiuntivo senza interessi;
infatti la somma di euro 16.170,50 unita agli esborsi di euro 145,50, nonché agli onorari di Euro 540 liquidati nel decreto ingiuntivo , ad euro 81 per spese generali ed € 24,84 per cassa avvocati corrisponde esattamente all'importo precettato di euro16.961,84 .
La marca da bollo va inserita solo se intervenga il pagamento posto che il dettaglio della fattura proforma è esclusivamente allegato all'atto di precetto per far comprende- re esattamente al debitore precettato gli importi di cui viene intimato il pagamento.
Pertanto anche l'opposizione all'esecuzione è rigettata .
Va rigettata la richiesta di cancellazione di frasi asseritamente offensive, poiché
l'opposta non indica espressamente quali siano le locuzioni di cui intende Parte_2
dolersi .
Ritiene in ogni caso questo giudice che l'atto di opposizione non sia in realtà rivolto a censurare l'operato del professionista avv , quanto a affermare il princi- CP_2 pio per cui la parte opponente riteneva erroneamnete che l' accordo per la Parte_1 riconsegna dell'immobile era tale da contenere una rinuncia della parte locatrice a reclamare i canoni inevasi nel futuro.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55, del D.M. 37/2018 e del
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D.M. 147/2022 , con valori ridotti per assenza di istruttoria con distrazione in favore del procuratore anticipatario .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli, Nona Sezione Civile, in persona del G.M., dott.ssa
Renata Palmieri definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 650 cpc;
2) Rigetta per le ragioni di cui in motivazione l'opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione all'esecuzione ;
3) Rigetta la richiesta di cancellazione di frasi ex art 89 cpc;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro Parte_1
145,50 per spese, ed euro per € 3.000,00 per compensi oltre rimborso spese ge- nerali IVA, CPA ed accessori nella misura di legge con distrazione in favore dell'avv Nicola Simeone anticipatario .
Così deciso in Napoli in data 11/6/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Renata Palmieri)
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TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 816/2023 tra
OPPONENTE Parte_1
e
OPPOSTA Parte_2
Oggi 11 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Renata Palmieri, sono comparsi:
Per l'avv. RAGONE PASQUALE e per Parte_1 Controparte_1
l'avv. SIMEONE NICOLA
[...]
Il Giudice invita le parti alla discussione orale .
I procuratori delle parti discutono oralmente riportandosi ai propri scritti .
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verba- le nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del la- voro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre
a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di dirit- to poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX artt 429- 281 sexies cpc nella causa iscritta al N. 816/2023 R.Gen.Aff.Cont. decisa all'udienza dell'11 /6/2025
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Pasquale Ragone, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di pro- cura in atti
-OPPONENTE –
E
(C.F. , elettivamente domiciliata pres- Parte_2 C.F._2 so lo studio dell'Avv. Nicola Simeone, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di pro- cura in atti
-OPPOSTA-
Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni (cod. 144999).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 09/01/2023, la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo n
[...]
2339/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28/3/2022 provvisoriamente ese- cutivo ex articolo 642 cpc con il quale era ingiunto il pagamento, senza dilazione, della somma di euro 16.170,50, oltre interessi e spese della procedura ivi liquidate
Contestualmente era proposta opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cpc ed all'esecuzione ex articolo 615 cpc avverso l'atto di precetto notificato ex art 140 cpc in data 19/12/2022 con notifica perfezionatasi in data 29/12/2022 attraverso il ritiro presso la Casa Comunale di Napoli
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Deduceva la irrituale notificazione del decreto ingiuntivo non essendo stato immesso avviso in cassetta postale dall'agente postale e pertanto l'impossibilità per la di Parte_1
avere conoscenza del decreto ingiuntivo in oggetto.
Assumeva pertanto che solo al momento del ritiro dell'atto di precetto del 29/12/2022 ,
l'opponente veniva a conoscenza del decreto ingiuntivo n. 2339/2022 e che per tale ra- gione proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc.
Allegava copia della denuncia di falso penale dell'atto di notificazione del decreto in- giuntivo inoltrata presso la Questura di Napoli – commissariato di Pianura.
Nel merito dell'opposizione ex art 650 cpc deduceva che il decreto ingiuntivo era in- giusto essendovi stata trattativa per una transazione all'esito della quale vi era stata ri- consegna dell'immobile locato in data 09/11/2021 e tra le parti erano concordi che,
a fronte del verbale di riconsegna dell'immobile , vi sarebbe stato anche l'impegno della parte locatrice a non reclamare il pagamento dei canoni , riservandosi la prova di tale circostanza attraverso gli scambi mail tra legali delle parti .
L'opponente deduceva che la mancata notifica del decreto ingiuntivo aveva impedito alla di potersi opporre tempestivamente allo stesso ex art. 641 e 645 cpc . Parte_1
Ad ogni buon conto proponeva anche opposizione agli atti esecutivi Parte_1 ex art. 617 cpc contestando la regolarità formale dell'atto di precetto del 19/12/2022.
Eccepiva in tal senso: la mancata trascrizione integrale del decreto, in violazione dell'art. 480 cpc;
la mancata indicazione della formula sacramentale secondo cui il credito era “certo, liquido ed esigibile”; la carenza di mandato per la redazione dell'atto di precetto;
la mancanza dell'intimazione a precetto;
la mancanza del mandato nella copia notificata;
la irregolarità del pro forma della fattura, che non recava la mar- ca di euro 2.
In terzo luogo proponeva altresì opposizione all'esecuzione conte- Parte_1
stando il quantum ivi indicato anche nella parte relativa agli onorari del procuratore, alle spese generali, al contributo previdenziale del 4%.
L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “(…)in via preliminare questa difesa chiede all' illustre giudicante la sospensione dell'efficacia dell'esecutorieta' ( secondo il dettato normativo ) ma in realta' il decreto ingiuntivo era gia' provvisoriamente ese- cutivo alla luce dei motivi suesposti - richiesta sospensiva precetto titolo ex art.615 cpc
ii° comma;
in via preliminare la sospensione dell'efficacia del titolo motivi suesposti conorrendo gravi motivi: MERITO piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e/o annullare porre nel nulla nonché
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dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2339/2022 emesso in data 27/03/2022 pubblicato in data 28/03/2022 nel giudizio monitorio rg 6926/2022 del tribunale di napoli ix sez. civile — locazioni giudice dottoressa Renata Palmieri nonché atto successivo con particolar riferimento al precetto di pagamento notif. in data
29.12.2022 per i motivi di cui in narrativa/ per quanto attiene all' opposizione degli atti esecutivi contestare / il come dell'esecuzione / i vizi formali dell'atto e dichiararne la relativa nullità / per quanto riguarda l'opposizione all'esecuzione / il se dell'esecuzione contestare il diritto della parte intimante / ossia la somma di euro 16.961,84= (con ri- serva di meglio precisare i motivi all'effettiva cognizione dell'atto impugnato) con di- chiarazione di nullità dello stesso. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio(…)”.
Si costituiva in giudizio l'opposta che concludeva chiedendo: “A)Preliminarmente ci si oppone alla richiesta di sospensione dell'esecutività del D.I. per tutti i motivi svolti nel presente atto non rilevandosi i presupposti di cui alla normativa vigente ed essendo inammissibile l'opposizione per l'avvenuta regolare notifica del D.I.; B)Rigettarsi
l'opposizione proposta in quanto inammissibile per la carenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. e per tutti i motivi dedotti nel presente atto nonché infondata in fatto e diritto per i motivi id cui sopra;
C)Disporre con ordinanza la cancellazione ex art. 89
c.p.c del capo IV dell'opposizione in quanto contenenti affermazione offensive e lesive nei confronti dello scrivente difensore assegnando allo scrivente una somma a titolo ri- sarcitorio;
D)Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al difensore costituito che ne è antistatario.”
Mutato il rito ex art 426 cpc il Giudice, all'udienza del 22.01.2025 formulava alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis c.c, che veniva accettata dall'opposto, mentre veniva rifiutata dall'opponente.
Indi la causa viene decisa all'udienza dell'11/6/2025 ex art. 429 cpc, in comb disp con l'art 281 sexies cpc previa lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
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L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art 650 cpc è inammissibile.
Non ricorre nullità nella notificazione del decreto ingiuntivo n 2239/2022 del
28/3/2022 , provvisoriamente esecutivo ex art 642 cpc , notificazione che risulta ef- fettuata unitamente ad un primo atto di precetto ai sensi degli artt 479 -480 cpc.
La prima notificazione del titolo esecutivo e del precetto è avvenuta ex art. 140 cpc, in data 2/5/2022 e detta notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza .
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Più precisamente il decreto ingiuntivo n. 2339/2022 è stato emesso il 27/03/2022 e pub- blicato il 28/3/2022 ; la formula esecutiva risulta emessa dal cancelliere il 7/4/2022; il titolo esecutivo ed il precetto sono stati notificati dall'Ufficiale giudizario il
2/05/2022 a presso la sua residenza anagrafica (cfr certifica- Parte_1 to)all'indirizzo di Napoli, via Antonio Salierni n. 34; l'Ufficiale Giudiziario, non aven- do rinvenuto il destinatario, né altra persona idonea per la consegna, ha depositato la copia nella Casa Comunale di Napoli a Palazzo San Giacomo, ha affisso avviso del de- posito alla porta dell'abitazione del destinatario, ed ha dato notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata A/R n. 668704885243 spedita in data 5/05/2022; la rac- comandata di avviso risulta tornato al mittente per compiuta giacenza .Dunque, la noti- fica risulta perfezionata per compiuta giacenza in data 15/05/2025, atteso che in base a
Cass n. 6804 del 11/03/2021 “Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere
l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notifica- zione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'as- senza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. ir- reperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata”.
In base a Cass n. 7324 del 11/05/2012 “In tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi di- stinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il se- condo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infrut- tuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza”.
In definitiva, il decreto ingiuntivo risulta regolarmente notificato ex art. 140 cpc con no- tifica perfezionatasi il 15/5/2022.
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Il fatto che sulla cartolina verde della raccomandata informativa ex art 140 cpc n
668704885243 sia barrata la casella “invio non ritirato alla data” appare sufficiente non rilevando in alcun modo la carenza del timbro postale “atto non ritirato nel termi- ne di 10 giorni ”, essendo il timbro equipollente alla casella barrata.
La denuncia -querela penale non vale ad elidere tale dato, ovvero la assoluta regolarità
e validità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto .
Nessuna querela di falso civile è stata proposta in relazione alla relazione di notifi- cazione del 2/5/2022.
Si richiama Cass n. 673 del 15/01/2014 secondo cui “La sospensione necessaria del giudizio civile, secondo quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp, att. cod. proc. pen., richiede l'identità dei fatti materiali oggetto di ac- certamento in entrambi i giudizi, con l'eccezione delle limitate ipotesi previste dall'art.
75, terzo comma, cod. proc. pen. Ne discende che, ai fini della sospensione del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non rileva la pendenza di un procedimen- to penale per falsità della relata di notifica dell'atto di opposizione, quando nel giudizio civile tale falsità sia stata oggetto non di querela di falso, ma solo di contestazioni in ordine al profilo della validità o esistenza della notificazione.
L'opposizione tardiva può essere sperimentata in quanto l'ingiunto dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore oppure perché pur avendone avuto conoscenza non abbia potuto proporre opposizione tempestiva per caso fortuito o forza maggiore.
Nell'opporsi tardivamente la dichiara esclusivamente di non avere mai ricevuto Parte_1
il decreto ingiuntivo e di averne avuto “sommaria ed incompleta notizia” solo quando gli è stato notificato il secondo precetto. Inoltre, l'eccezione formulata soltanto nella memoria integrativa, secondo cui la sig.ra avrebbe trasferito la propria residen- Parte_1 za, sin dall'anno 2020, nel Comune di Quarto, via Poerio n. 12, è priva di fondamento.
Parte opponente riferisce di aver comunicato tale variazione all'ufficio anagrafe del predetto Comune, il quale tuttavia non avrebbe dato seguito alla richiesta a causa dell'emergenza pandemica. A sostegno di tale assunto, sono state prodotte n. 5 fatture relative al pagamento del canone di locazione di un diverso immobile, riferite all'anno
2020 ed alcune fatture di utenze idriche.
Tuttavia, tali documenti, oltre a non costituire prova certa e univoca del trasferimento della residenza in senso giuridico, non appaiono idonei a inficiare la validità della noti- ficazione eseguita presso l'indirizzo ufficialmente risultante dai registri anagrafici.
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Invero in base a Cass n. 17752 del 30/07/2009 “Ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comu- ne, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscri- zione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma primo, cod. civ. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve es- sere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popola- zione (art. 16 del d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 del d.P.R.
30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscri- zione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione ana- grafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abban- donato. (Nella specie, trattavasi di una notifica ex art. 140 cod. proc. civ., e non erano stati dedotti in giudizio elementi da cui desumersi che il notificante conoscesse, o avrebbe potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, il trasferimento di residenza del destinatario della notifica)”.
Si rileva, infatti, che l'attore ha prodotto in giudizio un certificato di residenza, datato
2 marzo 2022, dal quale risulta che la signora era residente in [...], Parte_1
alla via Antonio Salieri.
Nulla agli atti consente di ritenere che la signora fosse a conoscenza di un Parte_2
eventuale mutamento di residenza della convenuta, né che abbia agito in mala fede noti- ficando il decreto ingiuntivo presso un indirizzo diverso da quello risultante all'epoca nei registri anagrafici.
Tanto premesso, deve escludersi la sussistenza di un vizio nella notifica riconducibile a dolo o colpa grave della parte istante, apparendo piuttosto conforme a buona fede l'affidamento al dato formale e ufficiale risultante dai registri anagrafici.
In definitiva, il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato e l'opposizione tardiva inammissibile.
Sulla opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione .
Parte opponente ha esperito opposizione sia agli atti esecutivi che all'esecuzione.
Invero la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi ri- siede nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a
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promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validità e la suffi- cienza del titolo esecutivo, sia in via relativa, contestandosi la pignorabilità di determi- nati bene, laddove invece oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo.
Si è infatti affermato in giurisprudenza che “il criterio discretivo tra l'opposizione all'e- secuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'“an” dell'esecuzione mentre la seconda il “quomodo”, nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legit- timità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragio- ni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata” ( cfr ex plurimis Cass. civile n.
496/2001).
Cominciando dal valutare le ragioni di opposizione al precetto ex art. 617, I co cpc riguardanti la regolarità formale va preliminarmente osservato che successivamente al- la notifica del decreto ingiuntivo opposto del 2 maggio 2022 unitamente ad atto di pre- cetto di pagamento, quest'ultimo primo precetto veniva di fatto abbandonato ed era pe- rento.
Una volta che il decreto ingiuntivo diveniva definitivo ex art 654 cpc per mancata opposizione in data 19 dicembre 2022 l'istante munendosi di ulterio- Parte_2
re certificato di residenza aggiornato alla data del 12 dicembre 2022 (che recava sempre come indirizzo Napoli via Salieri 34) notificava un secondo atto di precetto ex art 140
c pc indicando nell'atto che il titolo esecutivo era stato già notificato in precedenza in data 2 maggio 2022 ex articolo 140 cpc come dinanzi specificato.
Il secondo atto di precetto veniva ritirato da il 29 dicembre 2022 ed in Parte_3
tale data si perfezionava la notifica dello stesso.
E' da ritenere ammissibile e tempestiva l'opposizione ex art 617 cpc essendo stato ri- spettato il termine di venti giorni tra la data di notifica dell'atto di precetto, ex art. 140 cpc, del 19/12/2022 e recapitata il 29/12/2022 e la notifica dell'atto introduttivo, avve- nuta in data 9/01/2022, a mezzo PEC.
Invero l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Invero, si ritiene che l'atto di precetto sia stato validamente formato e redatto con la precisa indicazione di tutti gli elementi indicati dall'art. 480 cpc, recando l'indicazione
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delle parti, la indicazione del titolo (costituito dal decreto ingiuntivo in premessa indicato notificato ), la data di sua notificazione e la data di esecutorietà.
Per quanto attiene l'eccezione formulata in ordine alla mancata trascrizione integrale del titolo nell'atto di precetto, l'art. 480 cpc prescrive la trascrizione integrale del titolo
“quando è richiesto dalla legge”, rispettivamente, per la cambiale o vaglia cambiario, per l'assegno bancario e circolare.
L'indicazione che il decreto ingiuntivo è diventato esecutivo è, poi, realizzata con la menzione nell'atto del provvedimento che dispose l'esecutorietà e dell'apposizione del- la formula esecutiva. In base a Cass n. 1928 del 28/01/2020 “Il precetto fondato su de- creto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del prov- vedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbliga- zione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella spe- cie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'in- validità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il cre- ditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge”.
Dunque, solo e nella misura in cui il contenuto del precetto non consenta di individuare l'obbligo cui viene intimato di adempiere, può parlarsi di nullità dello stesso.
Nel caso in esame l'opposizione tempestiva dell'opposizione, contenente anche motivi di merito, relativi al titolo azionato, dimostra come la conoscenza effettiva del titolo, abbia raggiunto il suo scopo. In linea generale, poi, le nullità del precetto, sono sanate, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecuti- vi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal re- golare svolgimento della procedura esecutiva (Cass 19105 del 18/07/2018); ciò rientra nel principio, ancora più generale, secondo cui, “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha de-
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terminato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'an- damento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (cfr. Cass. 27424 del 26/09/2023).
Nel caso di specie, infatti, l'odierno opposto ha menzionato il decreto ingiuntivo, la data della sua emissione e la data in cui detto decreto è stato munito di formula esecutiva.
L'opponente lamenta, altresì, l'assenza, nell'atto di precetto, di una formula idiomatica che, a suo dire, ne caratterizzerebbe universalmente la struttura. Tuttavia, l'art. 480
c.p.c., nel disciplinare il contenuto necessario del precetto, non prescrive l'adozione di alcuna espressione sacramentale. In conformità a tale dettato normativo, questo Tribu- nale ritiene che la dicitura «fa precetto... di pagare» sia idonea a soddisfare i requisiti formali richiesti, risultando sufficientemente chiara e conforme alla funzione dell'atto.
Per quanto attiene l'eccezione riguardante la mancanza di mandato nel precetto, la stes- sa è priva di pregio atteso che l'opposta, attrice in senso sostanziale, ha notificato l'atto di precetto opposto a firma del difensore munito di procura conferita in calce al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr in atti).
Invero, con la procura rilasciata in tale giudizio, la sig.ra nominava quale di- Parte_2 fensore l'avv. Nicola Simeone, costituitosi anche nel presente giudizio, “in tutti i gradi
e stati, anche in fase esecutiva con ogni facoltà di legge compresa transigere e/o conci- liare la controversia….”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio, che questo Giu- dice condivide, per cui la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di co- gnizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favore- vole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene at- traverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della
contro
- parte.
In particolare Cass n. 26296 del 14/12/2007 stabilisce che “La procura conferita dal- la parte al difensore nel processo di cognizione é intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene og- getto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioé al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spon- tanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di
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espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che pos- sono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito.
(Nella specie, confermando la sentenza impugnata, la S.C. ha ritenuto valido, sulla scorta dell'enunciato principio, l'atto di precetto sottoscritto dal difensore munito di procura apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e rilasciata
"nella presente causa in ogni fase e grado anche di esecuzione ed opposizione")”.
Pertanto l'opposizione ex art 617 cpc va disattesa.
Venendo a valutare i motivi di opposizione all'esecuzione la sig.ra contesta, Parte_1
in particolare, la voce relativa agli “onorari” che nell'atto di precetto son indicati nell'importo di euro 540,00, unitamente alle voci ad essa correlate (rimborso spese ge- nerali iva e cpa) e la voce di spese esenti di € 145,50 .
Tali importi risultano conformi alla liquidazione effettuata da questo Giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo. Le suddette voci risultano ormai coperte dal giudicato.
Infatti va detto che si è limitata a precettare espressamente le som- Parte_2
me indicate nel decreto ingiuntivo senza interessi;
infatti la somma di euro 16.170,50 unita agli esborsi di euro 145,50, nonché agli onorari di Euro 540 liquidati nel decreto ingiuntivo , ad euro 81 per spese generali ed € 24,84 per cassa avvocati corrisponde esattamente all'importo precettato di euro16.961,84 .
La marca da bollo va inserita solo se intervenga il pagamento posto che il dettaglio della fattura proforma è esclusivamente allegato all'atto di precetto per far comprende- re esattamente al debitore precettato gli importi di cui viene intimato il pagamento.
Pertanto anche l'opposizione all'esecuzione è rigettata .
Va rigettata la richiesta di cancellazione di frasi asseritamente offensive, poiché
l'opposta non indica espressamente quali siano le locuzioni di cui intende Parte_2
dolersi .
Ritiene in ogni caso questo giudice che l'atto di opposizione non sia in realtà rivolto a censurare l'operato del professionista avv , quanto a affermare il princi- CP_2 pio per cui la parte opponente riteneva erroneamnete che l' accordo per la Parte_1 riconsegna dell'immobile era tale da contenere una rinuncia della parte locatrice a reclamare i canoni inevasi nel futuro.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55, del D.M. 37/2018 e del
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D.M. 147/2022 , con valori ridotti per assenza di istruttoria con distrazione in favore del procuratore anticipatario .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli, Nona Sezione Civile, in persona del G.M., dott.ssa
Renata Palmieri definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 650 cpc;
2) Rigetta per le ragioni di cui in motivazione l'opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione all'esecuzione ;
3) Rigetta la richiesta di cancellazione di frasi ex art 89 cpc;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro Parte_1
145,50 per spese, ed euro per € 3.000,00 per compensi oltre rimborso spese ge- nerali IVA, CPA ed accessori nella misura di legge con distrazione in favore dell'avv Nicola Simeone anticipatario .
Così deciso in Napoli in data 11/6/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Renata Palmieri)
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