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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2024, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Lorella Triglione Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 30.11.2023 al n. 6378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Sonia C.F._1
Panico ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Casalnuovo di
Napoli (NA) al Viale dei Ligustri n. 38;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to C.F._2
Pasquale Ranieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in San
Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Zabatta Masseria del Principe n. 24;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
1 CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 29.04.2024 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.11.2023, la sig.ra premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio il 08.10.2020 in Ottaviano (NA), con il sig. e che CP_1 dalla loro unione è nato il figlio , nato a [...] il [...], chiedeva Per_1 pronunciarsi la separazione dei coniugi, affido condiviso del minore al entrambi i genitori, regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con il padre, assegno di mantenimento per la prole nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegno unico integralmente il suo favore.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la pronuncia di separazione dei coniugi, affido condiviso del minore, regolamentazione dei tempi di permanenza del padre con il minore, disporsi assegno di mantenimento della prole, da porre a carico del resistente, nella misura di € 200,00 mensili oltre il 50 % delle spese straordinarie..
All'udienza di comparizione del 29.04.2024, le parti rappresentano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico in data 26.04.2024; indi, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo e viste le conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal
2 tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida il figlio ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la Per_1 madre;
la potestà genitoriale sul figlio verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese in piena autonomia e separatamente dai genitori in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo, durante la settimana tutte le volte che vorrà per due/tre ore circa;
poi a settimane alterne il fine settimana dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con pernottamento presso il padre. Laddove disponibile, il Sig. potrà tenere con se il figlio anche CP_1 tutti i fine settimana con pernottamento;
il minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, dell'onomastico e compleanno del papà dalle ore 17.00 alle ore
20.00, il giorno dell'onomastico e del compleanno del figlio, ad anni alterni dalle ore
17.00 alle ore 20.00; il figlio resterà presso la madre il giorno della festa della mamma, il giorno del suo onomastico e del suo compleanno;
per le festività natalizie, il figlio trascorrerà in occasione del Natale, del Capodanno e dell'epifania, Per_1 alternativamente, di anno in anno con l'uno o l'altro genitore, 7-8 giorni consecutivi
3 che vanno dal 23 al 29 dicembre con l'uno e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; durante le festività pasquali, il minore trascorrerà alternativamente, di anno in anno la vigilia con il padre e la festività con la madre, così alternando, di anno in anno, festività con vigilia;
per le vacanze estive, il figlio trascorrerà con il padre dai 7 ai 15 giorni consecutivi con il figlio, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
3) Pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere, in favore della sig.ra CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento della prole, la somma di Parte_1
€ 200,00 (duecento /00) mensili entro il 5 di ogni mese con rivalutazione Istat;
4) dato atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico per il minore verrà corrisposto per intero alla signora Parte_1
5) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche, scolastiche e di svago e comunque straordinarie, preventivamente concordate e secondo il Protocollo del Tribunale di Nola.
6) Prende atto che la Sig.ra per l'anno scolastico 2024-2025 e per Parte_1
i successivi, provvederà, avendo il consenso del Sig. ad iscrivere il CP_1 minore presso un istituto scolastico in Acerra, ove risiede;
7) da atto che i coniugi hanno prestato il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o documenti validi per l'espatrio nonché al consenso per il rilascio degli analoghi documenti in favore del figlio.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ottaviano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 17 parte I del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2020);
c) affida il figlio ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la Per_1 madre;
la potestà genitoriale sul figlio verrà esercitata congiuntamente da entrambi i
4 genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese in piena autonomia e separatamente dai genitori in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro;
d) disciplina i tempi di permanenza del minore presso il padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere, in favore della sig.ra CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento della prole, la somma di Parte_1
Org_
€ 200,00 (duecento /00) mensili entro il 5 di ogni mese con rivalutazione f) dato atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico per il minore verrà corrisposto per intero alla signora Parte_1
g) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche, scolastiche e di svago e comunque straordinarie, preventivamente concordate e secondo il Protocollo del Tribunale di Nola;
h) prende atto che la Sig.ra per l'anno scolastico 2024-2025 e per Parte_1
i successivi, provvederà, avendo il consenso del Sig. ad iscrivere il CP_1 minore presso un istituto scolastico in Acerra, ove risiede;
i) da atto che i coniugi hanno prestato il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o documenti validi per l'espatrio nonché al consenso per il rilascio degli analoghi documenti in favore del figlio;
l) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 02.05.2024.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Lorella Triglione Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 30.11.2023 al n. 6378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Sonia C.F._1
Panico ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Casalnuovo di
Napoli (NA) al Viale dei Ligustri n. 38;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to C.F._2
Pasquale Ranieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in San
Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Zabatta Masseria del Principe n. 24;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
1 CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 29.04.2024 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.11.2023, la sig.ra premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio il 08.10.2020 in Ottaviano (NA), con il sig. e che CP_1 dalla loro unione è nato il figlio , nato a [...] il [...], chiedeva Per_1 pronunciarsi la separazione dei coniugi, affido condiviso del minore al entrambi i genitori, regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con il padre, assegno di mantenimento per la prole nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegno unico integralmente il suo favore.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la pronuncia di separazione dei coniugi, affido condiviso del minore, regolamentazione dei tempi di permanenza del padre con il minore, disporsi assegno di mantenimento della prole, da porre a carico del resistente, nella misura di € 200,00 mensili oltre il 50 % delle spese straordinarie..
All'udienza di comparizione del 29.04.2024, le parti rappresentano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico in data 26.04.2024; indi, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo e viste le conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal
2 tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida il figlio ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la Per_1 madre;
la potestà genitoriale sul figlio verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese in piena autonomia e separatamente dai genitori in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo, durante la settimana tutte le volte che vorrà per due/tre ore circa;
poi a settimane alterne il fine settimana dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con pernottamento presso il padre. Laddove disponibile, il Sig. potrà tenere con se il figlio anche CP_1 tutti i fine settimana con pernottamento;
il minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, dell'onomastico e compleanno del papà dalle ore 17.00 alle ore
20.00, il giorno dell'onomastico e del compleanno del figlio, ad anni alterni dalle ore
17.00 alle ore 20.00; il figlio resterà presso la madre il giorno della festa della mamma, il giorno del suo onomastico e del suo compleanno;
per le festività natalizie, il figlio trascorrerà in occasione del Natale, del Capodanno e dell'epifania, Per_1 alternativamente, di anno in anno con l'uno o l'altro genitore, 7-8 giorni consecutivi
3 che vanno dal 23 al 29 dicembre con l'uno e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; durante le festività pasquali, il minore trascorrerà alternativamente, di anno in anno la vigilia con il padre e la festività con la madre, così alternando, di anno in anno, festività con vigilia;
per le vacanze estive, il figlio trascorrerà con il padre dai 7 ai 15 giorni consecutivi con il figlio, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
3) Pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere, in favore della sig.ra CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento della prole, la somma di Parte_1
€ 200,00 (duecento /00) mensili entro il 5 di ogni mese con rivalutazione Istat;
4) dato atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico per il minore verrà corrisposto per intero alla signora Parte_1
5) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche, scolastiche e di svago e comunque straordinarie, preventivamente concordate e secondo il Protocollo del Tribunale di Nola.
6) Prende atto che la Sig.ra per l'anno scolastico 2024-2025 e per Parte_1
i successivi, provvederà, avendo il consenso del Sig. ad iscrivere il CP_1 minore presso un istituto scolastico in Acerra, ove risiede;
7) da atto che i coniugi hanno prestato il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o documenti validi per l'espatrio nonché al consenso per il rilascio degli analoghi documenti in favore del figlio.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ottaviano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 17 parte I del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2020);
c) affida il figlio ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la Per_1 madre;
la potestà genitoriale sul figlio verrà esercitata congiuntamente da entrambi i
4 genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese in piena autonomia e separatamente dai genitori in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro;
d) disciplina i tempi di permanenza del minore presso il padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere, in favore della sig.ra CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento della prole, la somma di Parte_1
Org_
€ 200,00 (duecento /00) mensili entro il 5 di ogni mese con rivalutazione f) dato atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico per il minore verrà corrisposto per intero alla signora Parte_1
g) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche, scolastiche e di svago e comunque straordinarie, preventivamente concordate e secondo il Protocollo del Tribunale di Nola;
h) prende atto che la Sig.ra per l'anno scolastico 2024-2025 e per Parte_1
i successivi, provvederà, avendo il consenso del Sig. ad iscrivere il CP_1 minore presso un istituto scolastico in Acerra, ove risiede;
i) da atto che i coniugi hanno prestato il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o documenti validi per l'espatrio nonché al consenso per il rilascio degli analoghi documenti in favore del figlio;
l) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 02.05.2024.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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