Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 839/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 839/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via Morelli n. 34 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. MARTELLI SERENA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa già coniugale sita in Gorizia, Via Giustiniani n. 93 di proprietà del SI. resta nella disponibilità Parte_1 esclusiva di quest'ultimo;
c) affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la Persona_1 madre;
1
20.30 della domenica e a settimane alterne un giorno a settimana e specificatamente il giorno di venerdì dall'uscita della scuola fino alla sera dello stesso giorno alle ore 20.30.
Nel periodo estivo il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e le eSIenze della prole. Il padre s'impegna ad informare la madre della propria disponibilità in ordine al periodo di affidamento estivo con un preavviso di almeno trenta giorni. Analogo periodo di permanenza estiva esclusiva è riconosciuto a favore della SI.ra ; al riguardo la madre dovrà darne preventiva comunicazione al padre con Parte_2 le medesime modalità sopra indicate.
La figlia della coppia trascorrerà con la madre o con il padre rispettivamente, ad anni alterni, cinque giorni consecutivi durante le vacanze di Natale ricomprendenti il giorno di Natale ovvero quello di Capodanno, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendenti il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta.
Le parti s'impegnano a comunicare vicendevolmente il luogo in cui si trova la figlia minore della coppia nel periodo nel quale la stessa è assegnato alle cure dell'uno o dell'altro genitore, in particolare nei periodi di vacanza, nonché a tenersi reciprocamente informati di eventuali cambiamenti di indirizzi, nonché di recapiti telefonici, favorendo in ogni momento i contatti con il genitore assente.
Qualora tale previsioni di visita e di pernottamento non dovessero risultare compatibili con le eSIenze della minore ovvero con gli impegni lavorativi delle parti queste – di comune accordo – potranno liberamente derogarvi nell'interesse preminente della minore.
e) Il SI. s'impegna a corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese l'importo di € 300,00 (trecento/00), Parte_1 somma rivalutabile annualmente in base agl'indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore della coppia.
f) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per la figlia. Le spese straordinarie vengono così specificate:
- spese escluse che non necessitano di preventivo accordo tra le parti:
spese medico specialistiche, protesiche e/o odontoiatriche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché prescritte dal medico di base;
tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico, gite scolastiche che importino un costo non superiore a € 150,00, lezioni private di sostegno scolastico ove conSIliate dall'insegnante;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazioni a tornei di categoria;
2 centri – vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali Parrocchie e/o enti analoghi (Colonie) e luoghi assimilati purché non comportino una spesa superiore ad € 300,00 (trecento/oo) cadauno;
- spese con necessità di preventivo accordo:
cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate, chirurgia a fini meramente estetici;
imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private acquisto di apparecchiature informatiche ad es. computer e relativi accessori ed aggiornamenti, necessarie a soddisfare eSIenze scolastiche, del costo superiore ad € 200,00 ;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di onerosi strumenti musicali;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali l'acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto dell'automezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione al codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione,
polizze/vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche, che importino una spesa superiore ad € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sopra. Il tacito consenso del genitore non convivente può essere presunto ove quest'ultimo non manifesti espressamente il proprio dissenso decorso un mese dal momento in cui ne è stato formalmente richiesto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento g) Il SI. s'impegna a corrispondere a favore della SI.ra l'importo complessivo di € 1.200,00 a titolo Parte_1 Pt_2 di dazione una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8 legge 898/70 in sei rate mensili a decorrere dal mese di aprile 2025 al mese di settembre 2025.
h) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente;
i) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di Gorizia di procedere alla trascrizione della sentenza di scioglimento del matrimonio nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gorizia e ad ogni successivo adempimento.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gorizia in data 09/07/2011 (reg.
Atti di Matrimonio, anno 2011, parte 1, atto n. 31) e si sono separati consensualmente con verbale in data
22/10/2015 omologato con decreto del 03/12/2015, pubblicato in data 4.12.2015.
Dall'unione coniugale è nata il [...] a [...]_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 04/03/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM., il quale ha espresso parere positivo.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la non contrarietà dell'accordo a norme imperative e agli interessi della figlia minore stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di conSIlio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data in data 09/07/2011 in
Gorizia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (reg. Atti di
Matrimonio, anno 2011, parte 1, numero 31) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di conSIlio del 22/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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