Art. 1.
E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi all'Italia (E.N.D.S.I.) a pareggio dei bilanci dell'Ente stesso per gli esercizi 1952-53 e 1953-54 un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, in ragione di lire 190 milioni per ognuno dei predetti bilanci.
E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi all'Italia (E.N.D.S.I.) a pareggio dei bilanci dell'Ente stesso per gli esercizi 1952-53 e 1953-54 un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, in ragione di lire 190 milioni per ognuno dei predetti bilanci.