Articolo 1 della Legge 10 dicembre 1954, n. 1177
Articolo 2
Versione
7 gennaio 1955
Art. 1.
E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi all'Italia (E.N.D.S.I.) a pareggio dei bilanci dell'Ente stesso per gli esercizi 1952-53 e 1953-54 un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, in ragione di lire 190 milioni per ognuno dei predetti bilanci.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1955