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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/07/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1440/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1440/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MB IA EA
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MB IA EA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 27/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 Per 1. Tutti i figli sono ormai maggiorenni, tuttavia è l'unico dei tre ad essere economicamente autosufficiente, pertanto, il padre concorrerà al mantenimento di e , Per_2 Per_3
economicamente non autosufficienti, corrispondendo la somma mensile complessiva di €.
300,00 (€. 150,00 cadauno) oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicato nelle linee guida del Tribunale di Milano;
2. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Cerro al Parte_1 Parte_2
RO (MI) in data 13.05.2000 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 6, Per parte II, seria A, anno 2000) e dalla loro unione sono nati tre figli: il 15.02.2001, il Per_2
17.02.2005 e il 10.12.2006. Per_3
Il Tribunale di Lodi con decreto depositato in data 18.12.2018 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli (maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Cerro al RO (MI) in data 13.05.2000 (matrimonio trascritto nei Parte_2
registri del predetto Comune al n. 6, parte II, seria A, anno 2000);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
4) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerro al RO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1440/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MB IA EA
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MB IA EA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 27/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 Per 1. Tutti i figli sono ormai maggiorenni, tuttavia è l'unico dei tre ad essere economicamente autosufficiente, pertanto, il padre concorrerà al mantenimento di e , Per_2 Per_3
economicamente non autosufficienti, corrispondendo la somma mensile complessiva di €.
300,00 (€. 150,00 cadauno) oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicato nelle linee guida del Tribunale di Milano;
2. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Cerro al Parte_1 Parte_2
RO (MI) in data 13.05.2000 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 6, Per parte II, seria A, anno 2000) e dalla loro unione sono nati tre figli: il 15.02.2001, il Per_2
17.02.2005 e il 10.12.2006. Per_3
Il Tribunale di Lodi con decreto depositato in data 18.12.2018 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli (maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Cerro al RO (MI) in data 13.05.2000 (matrimonio trascritto nei Parte_2
registri del predetto Comune al n. 6, parte II, seria A, anno 2000);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
4) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerro al RO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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