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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2024, n. 37939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37939 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Corte d'appello di Palermo avverso la sentenza del 1/02/2024 del G.I.P. di Agrigento Nel procedimento a carico di NO o IN DO, nato il [...] a [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37939 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 31/05/2024 SE Riccardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha applicato, su accordo delle parti, a NO o IN DO la pena sospesa di mesi nove di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000 (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d'appello di Palermo e ne ha chiesto l'annullamento. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. Assume che la sentenza impugnata risulta viziata dalla inosservanza della disposizione di cui all'articolo 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 che prescrive, per i delitti di cui al decreto, tra cui quello previsto dall'articolo 2, che l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen. può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, cioè l'intervenuta estinzione dei debiti tributari (comprese sanzioni amministrative ed interessi) mediante l'integrale pagamento degli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, fatte salve le ipotesi di dell'articolo 13, commi 1 e 2. Deduce l'assenza di prova, in atti, della condizione di che trattasi, nulla avendo prodotto la difesa, laddove anche la sentenza nulla attesta al proposito, limitandosi all'asserto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Rammenta l'approdo della giurisprudenza di legittimità in merito al rapporto tra le disposizioni previste dagli artt. 13 e 13-bis d.lgs. n. 74/2000 (secondo quanto affermato da questa Corte, Sez. 3, 12 gennaio 2023, n 8174 e Sez. 3, 12 gennaio 2021, n. 9083). 2.2. Col secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 12-bis del d.lgs. n. 74/2000. La sentenza in esame risulta viziata anche dalla inosservanza della legge penale citata, nella parte in cui il giudice, applicata la pena per il reato di cui all'articolo 2 d.lgs. n. 74/2000, ha omesso di disporre la confisca (l'art. 12-bis, infatti, in continuità normativa con quanto già stabilito dall'art. 1, comma 143, della I. n. 244/2007, con richiamo all'art. 322-ter cod.pen., prevede che in caso di condanna 2 o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, deve essere sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto, il prezzo ovvero, quando ciò risulti impossibile, la confisca di beni, nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto -cd. confisca per equivalente-). L'obbligatorietà di tale ipotesi di confisca risulta evidente alla luce del testo normativo e non è mai stata in discussione nella interpretazione del giudice di legittimità che non ha ritenuto necessario il previo sequestro preventivo (Sez. 3 del 4 febbraio 2013 n. 17066) e la ha ritenuta obbligatoria anche nei casi di patteggiamento in cui la stessa non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. 2 , 4 febbraio 2011, n. 20046; Sez. 2, 19 Aprile 2012, n. 19945; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 44445). Ancora: rappresentando l'omessa applicazione della confisca obbligatoria una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca .è prevista come obbligatoria, tanto integra uno dei motivi che consentono il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.proc.pen. (Sez. 3, 8 maggio 2019, n. 29428; Sez. 3, 15 febbraio 2019, n. 15525; Sez. 3, 12 febbraio 2020, n. 11281). 3. Con requisitoria scritta il Sostituto procuratore generale dott. SE Riccardi ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Deve, anzitutto, ribadirsi quanto reiteratamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 2277 del 03/12/2020, Rv. 280894 — 01, e Sez. 3, Sentenza n. 552 del 10/07/2019 Rv. 278014 — 01), in merito alla ammissibilità del ricorso, in quanto i rilievi del pubblico ministero sono rivolti nei confronti della diminuzione di pena di cui ha beneficiato l'imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., indebitamente, ad avviso del ricorrente, a causa della mancanza di una delle condizioni di ammissibilità della applicazione della pena su richiesta, costituita dalla estinzione integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, o dal ravvedimento operoso, richiesti, alternativamente, dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 per l'accesso a tale rito, sicché detti rilievi debbono essere ritenuti ammissibili, essendo volti a denunciare l'illegalità della pena, in quanto diminuita ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nonostante la mancanza 3 della condizione richiesta per accedere a tale rito alternativo e beneficiare della relativa diminuzione di pena. Considerando la nozione di pena illegale, come efficacemente sintetizzata dalle Sezioni Unite (in particolare, Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934/02, e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, iazouli, Rv. 264205/01-264207/01), come la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, anche la pena determinata attraverso l'applicazione di una diminuzione non consentita, per l'assenza di una delle condizioni richieste per accedere al rito alternativo, va considerata illegale, in quanto determinata mediante l'applicazione di una diminuzione priva del presupposto espressamente previsto per l'accesso al rito alternativo e, quindi, per la sua applicabilità (costituita, per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000, fatta eccezione per quelli di cui agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter e 10 quater d.lgs. 74/2000, dal pagamento integrale dei debiti tributari o dal ravvedimento operoso). Si tratta, cioè, di una pena che per quantità non corrisponde a quella applicabile, a causa della assenza del presupposto previsto dalla legge per l'accesso al rito alternativo e alla relativa diminuzione di pena, con la conseguente illegalità della stessa nel senso anzidetto, che consente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza che tale diminuzione di pena abbia indebitamente, in assenza del presupposto espressamente richiesto dalla legge per l'accesso al rito, applicato. 2. Nel merito si osserva quanto segue. L'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000, richiede espressamente, per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai delitti previsti da tale decreto (eccettuati quelli di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, cfr., in proposito, Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, Incerti, Rv. 273607), l'estinzione dei debiti tributari, mediante integrale pagamento degli importi dovuti (anche a seguito delle speciali procedure conciliative di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie), o il ravvedimento operoso. Nel caso in esame la sentenza dì applicazione della pena su richiesta è stata pronunciata in relazione a contestazione del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen. e 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, in mancanza della suddetta condizione di ammissibilità del rito, sicché, in mancanza della suddetta condizione, di cui non si 4 dà atto nella sentenza, non avrebbe potuto essere pronunciata, e quindi, non avrebbe potuto applicata la diminuzione fino al terzo della pena, con la conseguente violazione del disposto del secondo comma dell'art. 13-bis citato, che determina l'illegalità della pena. Tale disposizione deve, infatti, ritenersi applicabile anche alle condotte realizzate anteriormente alla sua entrata in vigore (essendo stata inserita dall'art. 12 del d.lgs. 158/2015), trattandosi di norma di natura esclusivamente procedimentale, quale condizione per accedere al rito speciale, da applicare al momento della pronuncia della sentenza, indipendentemente dall'epoca di realizzazione delle condotte (cfr. Sez. 6, n. 9990 del 25/01/2017, Mirelli, Rv. 269645; Sez. 6, n. 25257 del 22/03/2018, Perfetti, Rv. 273656 - 01). 3. Fondate, poi, sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che deducono l'illegalità della pena per la mancata applicazione della confisca obbligatoria. 3.1. Va anzitutto premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 Ud. (dep. 04/11/2013 ) Rv. 257616 - 01 e Sez. 2, n. 20046 del 04/02/2011 Cc. (dep. 20/05/2011 ) Rv. 249823 - 01), con riguardo ai reati tributari considerati dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, in essi compreso anche il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente'', può essere disposto, anche con la sentenza di applicazione della pena, non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato posto che, si è detto, l'integrale rinvio alle "disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale", contenuto nell'art. 1, comma 143, della L. n. 244 predetta, consente di affermare che, con riferimento appunto a detti reati, trova applicazione non solo il primo, ma anche il comma 2 della norma codicistica (tra le altre, Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010, Bellonzi e altri, Rv. 248618; Sez.3, n. 25890 del 26/05/2010, Molon, Rv. 248058). 3.2. Va ulteriormente precisato, poi, come la confisca per equivalente disciplinata dall'art. 322-ter c.p. operi in via obbligatoria, discendendo tale conclusione, da un lato, dal dato testuale della norma, ove si prevede infatti, sia nel primo che nel comma 2, che la confisca sia "sempre ordinata", sia dalla natura ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza;
attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata ne' alla colpevolezza dell'autore del reato, ne' alla gravità della condotta. Già le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 41936 del 25/10/2005, 5 Muci, Rv. 232164) ebbero, del resto, ad individuare nella confisca per equivalente, e sia pure con riguardo ai reati di truffa aggravata, "una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti" con conseguente "carattere eminentemente sanzionatorio" della stessa, che verrebbe così a costituire una pena secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo. 3.3. La confisca per equivalente, operante, come già detto, oltre che in caso di condanna, anche, in virtù del testuale contenuto della norma, in ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., va poi applicata, tanto più in quanto, come precisato, obbligatoria, pur laddove la stessa non abbia costituito oggetto dell'accordo delle parti (cfr. Sez. 2, n. 20046 del 04/02/2011), conclusione, questa, ulteriormente discendente dal fatto che la sentenza di patteggiannento è sentenza vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice (discrezionalità vincolata quanto alla confisca obbligatoria) si riespande come in una normale sentenza di condanna, sì che, ove accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il giudice non è obbligato a recepirlo o a recepirlo per intero (cfr. Sez. 2, n. 19945 del 19/04/2012, Toseroni, Rv. 252825). Né è necessario, per l'assenza di norme che dispongano in senso contrario, che la confisca per equivalente sia preceduta dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, Rv. 255113). 3.4. Posto, dunque, quanto sopra, anche il motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della confisca per equivalente, è fondato. Nella specie, infatti, il giudice, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione della pena per il reato, commesso in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, ha omesso di provvedere sulla confisca per equivalente relativamente al profitto dello stesso. Ed infatti, a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento, per l'ulteriore corso perché le parti possano assumere le loro determinazioni anche in ordine all'eventuale concordato 6 di pena ove ne sussistano i presupposti, e, comunque, pechè all'esito sia disposta l'obbligatoria confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Agrigento, Ufficio GIP Così deciso in Roma il 31 maggio 2024 La cons - nera est. Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37939 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 31/05/2024 SE Riccardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha applicato, su accordo delle parti, a NO o IN DO la pena sospesa di mesi nove di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000 (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d'appello di Palermo e ne ha chiesto l'annullamento. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. Assume che la sentenza impugnata risulta viziata dalla inosservanza della disposizione di cui all'articolo 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 che prescrive, per i delitti di cui al decreto, tra cui quello previsto dall'articolo 2, che l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen. può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, cioè l'intervenuta estinzione dei debiti tributari (comprese sanzioni amministrative ed interessi) mediante l'integrale pagamento degli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, fatte salve le ipotesi di dell'articolo 13, commi 1 e 2. Deduce l'assenza di prova, in atti, della condizione di che trattasi, nulla avendo prodotto la difesa, laddove anche la sentenza nulla attesta al proposito, limitandosi all'asserto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Rammenta l'approdo della giurisprudenza di legittimità in merito al rapporto tra le disposizioni previste dagli artt. 13 e 13-bis d.lgs. n. 74/2000 (secondo quanto affermato da questa Corte, Sez. 3, 12 gennaio 2023, n 8174 e Sez. 3, 12 gennaio 2021, n. 9083). 2.2. Col secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 12-bis del d.lgs. n. 74/2000. La sentenza in esame risulta viziata anche dalla inosservanza della legge penale citata, nella parte in cui il giudice, applicata la pena per il reato di cui all'articolo 2 d.lgs. n. 74/2000, ha omesso di disporre la confisca (l'art. 12-bis, infatti, in continuità normativa con quanto già stabilito dall'art. 1, comma 143, della I. n. 244/2007, con richiamo all'art. 322-ter cod.pen., prevede che in caso di condanna 2 o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, deve essere sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto, il prezzo ovvero, quando ciò risulti impossibile, la confisca di beni, nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto -cd. confisca per equivalente-). L'obbligatorietà di tale ipotesi di confisca risulta evidente alla luce del testo normativo e non è mai stata in discussione nella interpretazione del giudice di legittimità che non ha ritenuto necessario il previo sequestro preventivo (Sez. 3 del 4 febbraio 2013 n. 17066) e la ha ritenuta obbligatoria anche nei casi di patteggiamento in cui la stessa non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. 2 , 4 febbraio 2011, n. 20046; Sez. 2, 19 Aprile 2012, n. 19945; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 44445). Ancora: rappresentando l'omessa applicazione della confisca obbligatoria una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca .è prevista come obbligatoria, tanto integra uno dei motivi che consentono il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.proc.pen. (Sez. 3, 8 maggio 2019, n. 29428; Sez. 3, 15 febbraio 2019, n. 15525; Sez. 3, 12 febbraio 2020, n. 11281). 3. Con requisitoria scritta il Sostituto procuratore generale dott. SE Riccardi ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Deve, anzitutto, ribadirsi quanto reiteratamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 2277 del 03/12/2020, Rv. 280894 — 01, e Sez. 3, Sentenza n. 552 del 10/07/2019 Rv. 278014 — 01), in merito alla ammissibilità del ricorso, in quanto i rilievi del pubblico ministero sono rivolti nei confronti della diminuzione di pena di cui ha beneficiato l'imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., indebitamente, ad avviso del ricorrente, a causa della mancanza di una delle condizioni di ammissibilità della applicazione della pena su richiesta, costituita dalla estinzione integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, o dal ravvedimento operoso, richiesti, alternativamente, dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 per l'accesso a tale rito, sicché detti rilievi debbono essere ritenuti ammissibili, essendo volti a denunciare l'illegalità della pena, in quanto diminuita ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nonostante la mancanza 3 della condizione richiesta per accedere a tale rito alternativo e beneficiare della relativa diminuzione di pena. Considerando la nozione di pena illegale, come efficacemente sintetizzata dalle Sezioni Unite (in particolare, Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934/02, e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, iazouli, Rv. 264205/01-264207/01), come la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, anche la pena determinata attraverso l'applicazione di una diminuzione non consentita, per l'assenza di una delle condizioni richieste per accedere al rito alternativo, va considerata illegale, in quanto determinata mediante l'applicazione di una diminuzione priva del presupposto espressamente previsto per l'accesso al rito alternativo e, quindi, per la sua applicabilità (costituita, per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000, fatta eccezione per quelli di cui agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter e 10 quater d.lgs. 74/2000, dal pagamento integrale dei debiti tributari o dal ravvedimento operoso). Si tratta, cioè, di una pena che per quantità non corrisponde a quella applicabile, a causa della assenza del presupposto previsto dalla legge per l'accesso al rito alternativo e alla relativa diminuzione di pena, con la conseguente illegalità della stessa nel senso anzidetto, che consente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza che tale diminuzione di pena abbia indebitamente, in assenza del presupposto espressamente richiesto dalla legge per l'accesso al rito, applicato. 2. Nel merito si osserva quanto segue. L'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000, richiede espressamente, per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai delitti previsti da tale decreto (eccettuati quelli di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, cfr., in proposito, Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, Incerti, Rv. 273607), l'estinzione dei debiti tributari, mediante integrale pagamento degli importi dovuti (anche a seguito delle speciali procedure conciliative di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie), o il ravvedimento operoso. Nel caso in esame la sentenza dì applicazione della pena su richiesta è stata pronunciata in relazione a contestazione del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen. e 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, in mancanza della suddetta condizione di ammissibilità del rito, sicché, in mancanza della suddetta condizione, di cui non si 4 dà atto nella sentenza, non avrebbe potuto essere pronunciata, e quindi, non avrebbe potuto applicata la diminuzione fino al terzo della pena, con la conseguente violazione del disposto del secondo comma dell'art. 13-bis citato, che determina l'illegalità della pena. Tale disposizione deve, infatti, ritenersi applicabile anche alle condotte realizzate anteriormente alla sua entrata in vigore (essendo stata inserita dall'art. 12 del d.lgs. 158/2015), trattandosi di norma di natura esclusivamente procedimentale, quale condizione per accedere al rito speciale, da applicare al momento della pronuncia della sentenza, indipendentemente dall'epoca di realizzazione delle condotte (cfr. Sez. 6, n. 9990 del 25/01/2017, Mirelli, Rv. 269645; Sez. 6, n. 25257 del 22/03/2018, Perfetti, Rv. 273656 - 01). 3. Fondate, poi, sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che deducono l'illegalità della pena per la mancata applicazione della confisca obbligatoria. 3.1. Va anzitutto premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 Ud. (dep. 04/11/2013 ) Rv. 257616 - 01 e Sez. 2, n. 20046 del 04/02/2011 Cc. (dep. 20/05/2011 ) Rv. 249823 - 01), con riguardo ai reati tributari considerati dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, in essi compreso anche il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente'', può essere disposto, anche con la sentenza di applicazione della pena, non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato posto che, si è detto, l'integrale rinvio alle "disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale", contenuto nell'art. 1, comma 143, della L. n. 244 predetta, consente di affermare che, con riferimento appunto a detti reati, trova applicazione non solo il primo, ma anche il comma 2 della norma codicistica (tra le altre, Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010, Bellonzi e altri, Rv. 248618; Sez.3, n. 25890 del 26/05/2010, Molon, Rv. 248058). 3.2. Va ulteriormente precisato, poi, come la confisca per equivalente disciplinata dall'art. 322-ter c.p. operi in via obbligatoria, discendendo tale conclusione, da un lato, dal dato testuale della norma, ove si prevede infatti, sia nel primo che nel comma 2, che la confisca sia "sempre ordinata", sia dalla natura ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza;
attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata ne' alla colpevolezza dell'autore del reato, ne' alla gravità della condotta. Già le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 41936 del 25/10/2005, 5 Muci, Rv. 232164) ebbero, del resto, ad individuare nella confisca per equivalente, e sia pure con riguardo ai reati di truffa aggravata, "una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti" con conseguente "carattere eminentemente sanzionatorio" della stessa, che verrebbe così a costituire una pena secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo. 3.3. La confisca per equivalente, operante, come già detto, oltre che in caso di condanna, anche, in virtù del testuale contenuto della norma, in ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., va poi applicata, tanto più in quanto, come precisato, obbligatoria, pur laddove la stessa non abbia costituito oggetto dell'accordo delle parti (cfr. Sez. 2, n. 20046 del 04/02/2011), conclusione, questa, ulteriormente discendente dal fatto che la sentenza di patteggiannento è sentenza vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice (discrezionalità vincolata quanto alla confisca obbligatoria) si riespande come in una normale sentenza di condanna, sì che, ove accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il giudice non è obbligato a recepirlo o a recepirlo per intero (cfr. Sez. 2, n. 19945 del 19/04/2012, Toseroni, Rv. 252825). Né è necessario, per l'assenza di norme che dispongano in senso contrario, che la confisca per equivalente sia preceduta dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, Rv. 255113). 3.4. Posto, dunque, quanto sopra, anche il motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della confisca per equivalente, è fondato. Nella specie, infatti, il giudice, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione della pena per il reato, commesso in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, ha omesso di provvedere sulla confisca per equivalente relativamente al profitto dello stesso. Ed infatti, a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento, per l'ulteriore corso perché le parti possano assumere le loro determinazioni anche in ordine all'eventuale concordato 6 di pena ove ne sussistano i presupposti, e, comunque, pechè all'esito sia disposta l'obbligatoria confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Agrigento, Ufficio GIP Così deciso in Roma il 31 maggio 2024 La cons - nera est. Il Presidente