Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1489/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1489/2020
TRA
C.F. Parte_1
) – Avv. Fabrizio Trifilò P.IVA_1
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Aloisi
opposta
Conclusioni di merito di parte opponente: non depositate (la parte conclude soltanto in via istruttoria)
Conclusioni di parte opposta:
“precisa le conclusioni chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da controparte perché infondata in fatto e diritto per tutte le argomentazioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio e, conseguentemente, la conferma, in ogni sua parte, del D.I. n. 283/2020 emesso il 27.7.2020 dal Tribunale di Patti nel procedimento n. 881/2020 RG, stante anche che, nel merito, è stato accertato che la sottoscrizione nella ricognizione del debito del 18.11.2017 e nell'assegno bancario Intesa San Paolo n. 8254536439-06 è riconducibile alla mano del Sig.
Chiede, inoltre, la condanna dell'opponente al pagamento Parte_2
delle spese e compensi del presente giudizio di opposizione da distrarre in favore
1
d'ufficio, oltre al rimborso dei compensi del proprio ct di parte.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il chiedeva la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 283/2020, notificato da
[...]
per ottenere il pagamento della somma capitale di € 38.000,00, Controparte_1 in virtù dell'asserito riconoscimento di debito da parte del sig. , legale Parte_2 rappresentante e socio accomandatario della società.
La società contestava la carenza di prova del credito in quanto le firme apposte sulla ricognizione di debito del 18/11/2017 e sull'assegno bancario prodotti in monitorio sarebbero apocrife, disconoscendone l'autenticità.
In subordine, disconosceva il contenuto della scrittura privata, in quanto priva di riscontro nelle scritture contabili della società, ed eccepiva l'incapacità naturale del sig.
, affetto da demenza senile a partire dal 2012 e sino alla data del suo Parte_2 decesso, avvenuta il 28/06/2019.
L'opposta si costituiva contestando il dedotto avverso e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, dichiarava di volersi avvalere dei documenti disconosciuti e ne domandava la verificazione ex art. 216 c.p.c.; contestava la valenza dell'irregolarità delle scritture contabili di controparte e la sussistenza dello stato di incapacità del al Pt_2 momento della sottoscrizione, essendo egli viceversa rimasto lucido fino alla morte, come dimostrato dall'avvenuto rilascio, in data 21/03/2019 e dinanzi al Notaio
, di procura speciale a vendere un immobile in favore della sig.ra Persona_1
. Parte_3
Deduceva quindi di essere dispensata dalla prova del rapporto fondamentale ex art. 1988 c.c. e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è infondata.
Provata preliminarmente, mediante prove testimoniali univoche, la riconducibilità delle scritture di paragone depositate da parte opposta alla grafia di , la Parte_2 consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di giudizio ha consentito di accertare
2 l'autografia delle sottoscrizioni apposte sul riconoscimento di debito e sull'assegno bancario.
In particolare, il ctu ha non soltanto attestato la riconducibilità delle sottoscrizioni all'apparente firmatario, ma altresì specificato che “le sottoscrizioni autografe ricomprendono un ampio spazio temporale, invero, hanno consentito di effettuare un esame approfondito e tecnicamente valido e di individuare gli elementi costanti e individualizzanti della grafia del signor . Parte_2
Nessuna prova è stata offerta da parte opponente in ordine all'asserita incapacità naturale del , che risulterebbe viceversa smentita dall'atto pubblico richiamato Pt_2 dall'opposta, per cui, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la società opponente è tenuta al pagamento della somma riconosciuta, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opposta ed a carico dell'opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.700,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 21,00.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1489/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Patti n. 283/2020;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 5.700,00 per compensi ed € 21,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte opponente.
Patti, 27/02/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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