Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 16/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
del provvedimento protocollato Cat. A12/2025/Uff.Immig2^Sez.ne N° 22 di revoca del permesso di soggiorno come soggiornate di lungo periodo UE emesso in data 20.8.2025 dal Questore di Trieste e notificato al sig. -OMISSIS- in data 30.9.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Trieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa DI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino iracheno, è giunto in Italia nel 2012, dove ha presentato richiesta di protezione internazionale, ottenendo in data 6.9.2012 il rigetto da parte della Commissione Territoriale competente per insussistenza dei relativi presupposti, con contestuale concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs 286/1998.
2. Risultato titolare dal 20.7.2017 di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e, a seguito del suo trasferimento in Germania, di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ottenuto nel 2019 in quello Stato, impugna, previa sospensiva, il provvedimento dd 20.8.2025, notificato dalle autorità tedesche il 30.9.2025, con cui il Questore di Trieste ha revocato il predetto titolo per soggiornanti di lungo periodo.
3. Il provvedimento gravato è motivato sulla base di un giudizio di “ elevata ed attuale pericolosità sociale ” ai sensi dell’art. 9 comma 4 d.lgs 286/1998, essendo il ricorrente imputato in un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 416 commi 1, 2 e 6 c.p. e art. 12 comma 3 d.lgs 286/1998.
4. A supporto della propria decisione, il Questore ha evidenziato:
- che in data 03.12.2020 il G.I.P. di Trieste ha emesso a carico del sig. -OMISSIS- ordinanza di custodia cautelare in carcere (…), procedimento attualmente in carico al Tribunale di -OMISSIS-;
- che l’ordinanza veniva eseguita in data 12.05.2021 da personale della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Roma-Fiumicino, a seguito di emissione di mandato di cattura europeo e di avvenuta estradizione dalla Germania;
- che nelle indagini prodromiche a tale ordinanza emergeva il ruolo di spicco del sig. -OMISSIS- quale capo e promotore di una organizzazione di livello internazionale dedita al favoreggiamento ed allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina. Veniva infatti contestata, nella sopracitata ordinanza, la violazione degli artt. 416 commi 1, 2 e 6 del c.p. e dell’art. 12 comma 3 d.lgs 286/1998;
- che tali indagini hanno preso avvio nel 2017, quando il sig. -OMISSIS- ha favorito l’ingresso sul territorio europeo del responsabile del fallito attentato alla metropolitana di Londra nel 2017, con il quale è stato accertato il mantenimento di rapporti anche dopo il fatto.
5. Il ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
“ I. Violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo (artt. 2, 3, 7 e 21 octies L. 241/90) anche in relazione agli art. 24, comma 2 Cost. Inosservanza delle norme procedurali e conseguente violazione del diritto di intervento nel procedimento e del diritto di difesa”, lamentando la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, che avrebbe impedito al ricorrente la rappresentazione delle proprie ragioni, precludendo in tal modo un esito differente del procedimento, inadempimento non giustificato ai sensi dell’art. 21 octies legge 241/90 trattandosi di provvedimento discrezionale e non sussistendo ragioni di urgenza.
“II. Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 9 commi 4 e 7 d.lgs 286/98 nonché dell’art. 9 della direttiva 109/2003 UE; Violazione dell’art. 3 L. 241/1990: eccesso di potere per insufficienza, incongruità, contraddittorietà e illogicità della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per manifesta irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti”, deducendo:
- che la formulazione della normativa nazionale di cui all’art. 9 d.lgs 286/98 di recepimento della direttiva UE 103/2009, attribuendo valore alla mera circostanza che la persona sia indiziata di determinati reati, non sarebbe conforme al dettato eurounitario, in base al quale “ gli Stati membri possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo non abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l’ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati”, con conseguente necessità di procedere a disapplicazione della norma interna o almeno alla interpretazione della stessa alla luce della direttiva europea;
- che la tutela rafforzata che la normativa riconosce ai soggiornanti di lungo periodo avrebbe richiesto una valutazione, ai sensi dell’art. 9 comma 4 d.lgs 286/98, della “ durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”, tenendo conto del fatto che il ricorrente “ non ha alcun’altra pendenza penale, in Italia ha sempre lavorato come cameriere in un ristorante kebab e come interprete e, già nel 2019 si era trasferito stabilmente in Germania trovando lavoro come pizzaiolo (…), non ha mai più posto in essere comportamenti interpretabili come volti a favorire l’ingresso in Italia di persone straniere né altri comportamenti antisociali, allarmanti o passibili di mettere a rischio la sicurezza dello Stato;
- che la motivazione della revoca risulterebbe carente, in quanto basata “ su una misura cautelare ormai revocata da 3 anni e sulle responsabilità di un’altra persona per mero errore presente nei contatti facebook del ricorrente ma mai contattata”, mancando una valutazione circa la effettività e attualità della pericolosità.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in resistenza.
7. All’udienza camerale del 13.1.2026, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
9. Il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, il quale prevede che: « Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ».
Il comma 7 del medesimo art. 9 dispone alla lett. c) che il permesso di soggiorno è revocato quando “ mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ”.
L’art. 4, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011 fa riferimento, tra l’altro, ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51 comma 3- bis del codice di procedura penale, che contiene il riferimento ai “ delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416 realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12 commi 1 , 3 e 3 ter (…) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”, fattispecie di reato contestate al ricorrente, per le quali è pendente il procedimento penale.
10. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha ritenuto particolarmente gravi e circostanziate le accuse rivolte all’odierno ricorrente.
A fronte di un processo penale ancora in corso, per reati di rilevante entità, non possono essere messe in discussione l’attualità o la proporzionalità della valutazione di pericolosità sociale del ricorrente né, quindi, può postularsi un legittimo affidamento dello stesso rispetto al mantenimento del proprio titolo di soggiorno.
Va rilevato che se è vero che il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna ( ex multis Cons. Stato, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 6479) e, quindi, a maggior ragione, per il solo fatto che lo stesso risulti imputato in un processo penale, è altrettanto vero che la legge, con formulazione in cui il Collegio non ravvisa elementi di contrasto con il diritto eurounitario richiamato dal ricorrente, esplicitamente considera la condizione di indiziato per i delitti di cui agli artt. 416 commi 1, 2 e 6 del c.p. e dell’art. 12 comma 3 d.lgs 286/1998 come uno degli elementi da prendere in considerazione e che le condotte addebitate al ricorrente appaiono di particolare gravità.
In presenza di un procedimento penale per reati gravi, quali quelli di cui è indiziato il ricorrente, la Questura, considerata l’ampia discrezionalità che connota la materia, può legittimamente revocare anche il permesso di soggiorno di lungo periodo, in quanto la sola condizione di indiziato dei delitti sopra indicati costituisce indice sintomatico di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 9 comma 4 d.lgs 286/98.
Il giudizio di pericolosità sociale prescinde infatti da un accertamento di colpevolezza in sede penale, potendo desumersi dai fatti storici posti a fondamento di una denuncia penale, di una richiesta di rinvio a giudizio, di un provvedimento applicativo di misure cautelari e, più in generale, da comportamenti o situazioni che non risultino ancora definitivamente sanzionati in sede penale, con una valutazione indiziaria della condotta dell’interessato, fondata su dati di esperienza generalizzati.
11. Circa l’ampia discrezionalità amministrativa che caratterizza la materia, costituisce orientamento costante che “ il giudizio di pericolosità sociale è connotato da ampi margini di discrezionalità ed è rimesso alla prudente valutazione dell’autorità di PS chiamata a giudicare complessivamente la compatibilità della permanenza del cittadino straniero sul territorio nazionale con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ” (Cons St 3841/2016).
“ Il Giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione della pericolosità sociale del cittadino straniero che compete alla sola autorità di PS e il giudizio è sindacabile soltanto nelle ipotesi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità” (Cons St 5599/2022; 6700/2018).
Con riferimento alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo il legislatore ha dunque inteso indirizzare la discrezionalità amministrativa, introducendo indici sintomatici dai quali dedurre la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, mediante il richiamo al codice antimafia.
12. La censura relativa alla mancata comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento di revoca risulta infondata.
A tal riguardo, il Collegio ritiene che anche nel presente giudizio valga quanto affermato dal Consiglio di Stato, in riferimento ad una analoga fattispecie, in ordine al fatto che “ rispetto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l’art. 21 octies, comma 2 della medesima legge prevede espressamente una possibilità di sanatoria, per i provvedimenti discrezionali, quale quello di cui qui si discute, laddove l’amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” dimostrazione che sarebbe risultata “invero già anticipata nello stesso provvedimento impugnato, attesa la gravità ed attualità degli episodi in cui è risultato coinvolto lo straniero e la conseguente necessitata esigenza di assicurare una piena ed immediata tutela dell’incolumità pubblica” (Cons Stato, sez III, 9.3.2023, n. 2499).
In altri termini, la doglianza di parte ricorrente non può essere accolta, avendo l’Amministrazione evidenziato in sede di discussione che il provvedimento di revoca non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato e tale dimostrazione risultava già anticipata dagli elementi addotti nel provvedimento stesso, che militano per la “ elevata ed attuale pericolosità sociale” in relazione al procedimento penale pendente, e debbono prevalere su qualunque considerazione, a cominciare dall’essere venuta meno l’esigenza della custodia cautelare.
Nè di converso parte ricorrente ha fornito evidenza di come la sua partecipazione al procedimento avrebbe potuto orientare diversamente la decisione della p.a., omettendo di depositare in sede processuale alcun elemento utile a scalfire la ragionevolezza della decisione adottata dalla Questura di Trieste.
13. In ordine alla doglianza relativa alla mancata valutazione, ai sensi dell’art. 9 comma 4 d.lgs 286/1998 della “ durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”, rileva il Collegio innanzitutto che il ricorrente non ha allegato l’esistenza di un nucleo familiare nel territorio nazionale, che possa costituire elemento da tenersi in considerazione nel giudizio di comparazione.
Né si può sostenere, contrariamente a quanto il ricorrente assume, che il provvedimento di revoca sia motivato unicamente con l’intervenuta adozione della misura della custodia cautelare e con il richiamo a legami con l’attentatore della metropolitana di Londra, ricavando sic et simpliciter un giudizio di pericolosità sociale, ma piuttosto si fonda sulla valutazione della rilevanza della vicenda per cui è pendente il procedimento penale, in rapporto alla posizione del ricorrente sul territorio nazionale, ritenendola con evidenza indicativa di un inserimento del ricorrente in circuiti connotati da illegalità, con spregio per le regole di civile convivenza.
14. Rileva inoltre il Collegio che le circostanze addotte dal ricorrente, secondo cui lo stesso “ non ha mai più posto in essere comportamenti interpretabili come volti a favorire l’ingresso in Italia di persone straniere, né altri comportamenti antisociali, allarmanti o passibili di mettere a rischio la sicurezza dello Stato”, non possono costituire elementi idonei a superare la valutazione di pericolosità sociale effettuata in concreto dall’Amministrazione.
La condotta “corretta” in pendenza del procedimento penale ed il lavoro non costituiscono infatti elementi che il legislatore considera prevalenti sulla pericolosità del soggetto indiziato di gravi delitti, che destano allarme sociale.
Legittimamente quindi il Questore, nella ponderazione degli interessi in gioco, ha riconosciuto la prevalenza delle primarie e fondamentali esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sugli interessi del ricorrente.
15. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida nell’importo di € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
DI IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI IC | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.