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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott. Aldo De Luca, ha pronunziato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2871 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.P. di Guardia Sanframondi (Bn) n. 40/2023
TRA
c.f. p.i. , in persona del legale rapp.nte pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ernesta Paniccia
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._1 atti, dall'avv. Alfonso Nava
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
(contumace) Controparte_2
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
p. 1/5 In sintesi, la ha interposto appello avverso la sentenza del G.d.P. di Guardia Parte_1
Sanframondi nr. 40/2023, avente ad oggetto l'opposizione proposta da avverso CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20220134900001564, notificata dalla - Parte_1
Società concessionaria delle Entrate per gli Enti Locali - il 26/5/2022, relativa al verbale di accertamento di violazione del C.d.S. nr. 828/2016, notificato il 21/1/2016. In particolare, la società ha dedotto: che il giudice di prime cure ha erroneamente annullato l'ingiunzione opposta per intervenuta prescrizione;
che, invero, il D.L. n. 18/2020 e la successiva normativa emergenziale Covid 19 hanno previsto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non, derivanti da ingiunzioni di pagamento e da atti di accertamento esecutivo, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2023; che, pertanto, l'ente della riscossione ha notificato l'ordinanza di ingiunzione nei termini di legge.
Per tali motivi, ha chiesto, previa riforma integrale della sentenza, di confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
Non si è costituito il , di cui va dichiarata la contumacia, mentre si è Controparte_2 costituito l'appellato, il quale ha instato per il rigetto delle doglianze ex adverso articolate, in quanto prive di fondamento.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo gli atti una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Nel merito, l'appello è infondato e, seppur con diversa motivazione, va confermata la sentenza di prime cure.
Il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente che la sospensione di cui all'art. 68 del D.L.
n. 18 del 17/3/2020 e s.s. riguardi, non già la sospensione dei termini di prescrizione per mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, bensì il termine di versamento e la possibilità di emettere atti esecutivi e/o cautelari.
Invero, l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 (rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori”), dopo aver recitato al comma 1 che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni
p. 2/5 dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Eguale rinvio (ma nella sua interezza e non solo ai commi 1 e 3) è previsto anche dall'art. 68
(rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”), che, dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” - e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (co.
2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale norma (rubricata “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) prevede, al comma 1, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”;
e al comma 3 che “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, deve convenirsi che nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione anche della prescrizione dei
p. 3/5 termini per la notifica delle cartelle di pagamento, alle quali, del resto, neanche poteva procedersi.
Del resto, anche senza il rinvio al summenzionato art. 12, ad egual conclusione si sarebbe arrivati mediante applicazione dei principi generali, atteso che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra tracciate al caso di specie, deve convenirsi che, per effetto di siffatta sospensione normativa, la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 26/5/2022, è intervenuta entro il maturare del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale: quest'ultima è, difatti, avvenuta il 21/1/2016 la prescrizione, che sarebbe decorsa il 21/1/2021, è stata sospesa per 542 giorni dal 8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, per poi riprendere a correre dal 1 settembre 2021, con la conseguenza che la notifica è ampiamente tempestiva.
Non appare, invece, conferente il richiamo al comma 4 bis dell'art. 68 del d.l. 18/2020 - secondo cui sono prorogati di 24 mesi i termini di prescrizione relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021 – dal momento che non è dato sapere quando l'ingiunzione è stata presa in carico dalla . Pt_1
Passando, poi, alle riproposte eccezioni di decadenza dalla notifica del titolo esecutivo entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello della definizione dell'accertamento, nonché di insufficiente motivazione dell'ingiunzione fiscale, esse sono infondate: quanto alla prima, essa
è inconferente perché il richiamo fatto è relativo alla materia tributaria;
quanto alla seconda, essa va respinta, poiché è sufficiente il richiamo per relationem ai verbali (Cass. nn.
20189/2008, 17345/2009) per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa (Cass. n.
2201/2008). Infine, si rileva che la cd. ingiunzione fiscale di cui all'art.2 del R.D. n. 639 del
1910 non deve essere più corredata da alcun cd. visto di esecutività o esecutorietà sin da quando l'art.229 del D. Lgs. n.51 del 1998 ha soppresso il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative e stabilito che tali atti "sono esecutivi di diritto", così implicitamente abrogando quanto in proposito previsto dalla prima parte del secondo comma del predetto art.2 R.D. n.639 del 1910. È, infine, legittima l'applicazione della maggiorazione del 10% (Cassazione, sez. 2, ord. nr. 17901/2018).
L'appello è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, con conferma dell'ingiunzione di pagamento.
p. 4/5 In ordine alle spese di lite, la novità e l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, unitamente alle incertezze giurisprudenziali sul punto, giustificano la compensazione totale delle spese di lite del doppio grado fra la e la Nulla, invece, nei rapporti con il Pt_1 Pt_2
, essendo stato l'appello proposto nei suoi confronti e non contro. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sugli appelli promossi come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
b) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado.
Benevento, 18/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Aldo De Luca
p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott. Aldo De Luca, ha pronunziato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2871 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.P. di Guardia Sanframondi (Bn) n. 40/2023
TRA
c.f. p.i. , in persona del legale rapp.nte pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ernesta Paniccia
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._1 atti, dall'avv. Alfonso Nava
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
(contumace) Controparte_2
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
p. 1/5 In sintesi, la ha interposto appello avverso la sentenza del G.d.P. di Guardia Parte_1
Sanframondi nr. 40/2023, avente ad oggetto l'opposizione proposta da avverso CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20220134900001564, notificata dalla - Parte_1
Società concessionaria delle Entrate per gli Enti Locali - il 26/5/2022, relativa al verbale di accertamento di violazione del C.d.S. nr. 828/2016, notificato il 21/1/2016. In particolare, la società ha dedotto: che il giudice di prime cure ha erroneamente annullato l'ingiunzione opposta per intervenuta prescrizione;
che, invero, il D.L. n. 18/2020 e la successiva normativa emergenziale Covid 19 hanno previsto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non, derivanti da ingiunzioni di pagamento e da atti di accertamento esecutivo, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2023; che, pertanto, l'ente della riscossione ha notificato l'ordinanza di ingiunzione nei termini di legge.
Per tali motivi, ha chiesto, previa riforma integrale della sentenza, di confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
Non si è costituito il , di cui va dichiarata la contumacia, mentre si è Controparte_2 costituito l'appellato, il quale ha instato per il rigetto delle doglianze ex adverso articolate, in quanto prive di fondamento.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo gli atti una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Nel merito, l'appello è infondato e, seppur con diversa motivazione, va confermata la sentenza di prime cure.
Il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente che la sospensione di cui all'art. 68 del D.L.
n. 18 del 17/3/2020 e s.s. riguardi, non già la sospensione dei termini di prescrizione per mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, bensì il termine di versamento e la possibilità di emettere atti esecutivi e/o cautelari.
Invero, l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 (rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori”), dopo aver recitato al comma 1 che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni
p. 2/5 dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Eguale rinvio (ma nella sua interezza e non solo ai commi 1 e 3) è previsto anche dall'art. 68
(rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”), che, dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” - e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (co.
2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale norma (rubricata “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) prevede, al comma 1, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”;
e al comma 3 che “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, deve convenirsi che nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione anche della prescrizione dei
p. 3/5 termini per la notifica delle cartelle di pagamento, alle quali, del resto, neanche poteva procedersi.
Del resto, anche senza il rinvio al summenzionato art. 12, ad egual conclusione si sarebbe arrivati mediante applicazione dei principi generali, atteso che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra tracciate al caso di specie, deve convenirsi che, per effetto di siffatta sospensione normativa, la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 26/5/2022, è intervenuta entro il maturare del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale: quest'ultima è, difatti, avvenuta il 21/1/2016 la prescrizione, che sarebbe decorsa il 21/1/2021, è stata sospesa per 542 giorni dal 8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, per poi riprendere a correre dal 1 settembre 2021, con la conseguenza che la notifica è ampiamente tempestiva.
Non appare, invece, conferente il richiamo al comma 4 bis dell'art. 68 del d.l. 18/2020 - secondo cui sono prorogati di 24 mesi i termini di prescrizione relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021 – dal momento che non è dato sapere quando l'ingiunzione è stata presa in carico dalla . Pt_1
Passando, poi, alle riproposte eccezioni di decadenza dalla notifica del titolo esecutivo entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello della definizione dell'accertamento, nonché di insufficiente motivazione dell'ingiunzione fiscale, esse sono infondate: quanto alla prima, essa
è inconferente perché il richiamo fatto è relativo alla materia tributaria;
quanto alla seconda, essa va respinta, poiché è sufficiente il richiamo per relationem ai verbali (Cass. nn.
20189/2008, 17345/2009) per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa (Cass. n.
2201/2008). Infine, si rileva che la cd. ingiunzione fiscale di cui all'art.2 del R.D. n. 639 del
1910 non deve essere più corredata da alcun cd. visto di esecutività o esecutorietà sin da quando l'art.229 del D. Lgs. n.51 del 1998 ha soppresso il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative e stabilito che tali atti "sono esecutivi di diritto", così implicitamente abrogando quanto in proposito previsto dalla prima parte del secondo comma del predetto art.2 R.D. n.639 del 1910. È, infine, legittima l'applicazione della maggiorazione del 10% (Cassazione, sez. 2, ord. nr. 17901/2018).
L'appello è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, con conferma dell'ingiunzione di pagamento.
p. 4/5 In ordine alle spese di lite, la novità e l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, unitamente alle incertezze giurisprudenziali sul punto, giustificano la compensazione totale delle spese di lite del doppio grado fra la e la Nulla, invece, nei rapporti con il Pt_1 Pt_2
, essendo stato l'appello proposto nei suoi confronti e non contro. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sugli appelli promossi come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
b) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado.
Benevento, 18/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Aldo De Luca
p. 5/5