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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 777/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP SA RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 777/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] in contrada Parte_1
Giresi snc, C.F. , rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv.ti Andrea C.F._1
RO ET e OB TA;
- opponente;
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, C.F./P.I. , rappresentato e difeso P.IVA_1
per procura in atti dall'avv. Vittorio Camilleri;
- opposta;
OGGETTO opposizione a decreto ingiuntivo n. 139/2023 del 18.04.2023 (R.G. n. 1333/2022) del
Tribunale di Enna.
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente a verbale di udienza dell'11.11.2025 “l'opponente preliminarmente chiede
che, in revoca dell'ordinanza del G.I. del 26.11.2024, vengano ammesse le richieste istruttorie
formulate con la memoria istruttoria del 21.03.2024, segnatamente prova per testi e ctu sugli
1 articolati dedotti in memoria;
in subordine, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate
nell'atto di citazione in opposizione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del 20.2.2024”
In atto di citazione in opposizione: “contrariis rejectis;
nel merito e in via principale, accogliere la
spiegata opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il D.I. n. 139/2023 del 18.04.2023; nel
merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda
formulata in via principale, revocare comunque il D.I. opposto riducendo in termini di giustizia il
credito ex adverso azionato, ciò anche sulla scorta di quanto risultante dalla consulenza tecnica che
si chiede sin d'ora volersi disporre;
in ogni caso, condannare la società opposta al pagamento in
favore dell'opponente delle spese e dei compensi di lite.”.
Parte convenuta opposta: “1) nel merito, in via principale, per le motivazioni meglio dedotte in
narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata
in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso e, per l'effetto, confermare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 139/2023 del 18.04.2023 (RG. 1333/2022), emesso dal Tribunale di
Enna nella persona del Giudice designato dott.ssa Sara Antonelli, con ogni statuizione conseguente
ed accessoria. 2) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento
delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei
limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in
corso di causa. 3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento
monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A.
ed I.V.A., come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.04.2023, su istanza di il Tribunale di Enna ha emesso Controparte_1
nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 139/2023 (R.G. n. 1333/2022) per “la Parte_1
somma di € 27.654,30” oltre “gli interessi come da domanda” e “le spese di questa procedura di
2 ingiunzione” per il mancato pagamento della fattura n. 086219105010012A id 3110075007 del
18.12.2019.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., notificato a mezzo pec in data 8.07.2023, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto, eccependo Parte_1
“I) infondatezza della pretesa creditoria;
II) contestazione dell'ammontare dei consumi;
III) in via
istruttoria, ha chiesto ammettersi ctu.”. Ha conclusivamente chiesto al Tribunale di “nel merito e in
via principale, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il D.I. n.
139/2023 del 18.04.2023; nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento della domanda formulata in via principale, revocare comunque il D.I. opposto
riducendo in termini di giustizia il credito ex adverso azionato, ciò anche sulla scorta di quanto
risultante dalla consulenza tecnica che si chiede sin d'ora volersi disporre;
in ogni caso, condannare
la società opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese e dei compensi di lite.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.01.2024, si è costituito in giudizio il
[...]
contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opponente Controparte_1
eccependo “I) l'esistenza e la fondatezza dell'azionata pretesa creditoria;
II) la prova del credito
azionato; III) la ricostruzione dell'entità e della quantificazione dei consumi elettrici fatturati;
IV) in
via istruttoria si è opposta all'ammissione della ctu;
” chiedendo al Tribunale “nel merito, in via
principale, per le motivazioni meglio dedotte in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda
avanzata ex adverso e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 139/2023 del
18.04.2023 (RG. 1333/2022), emesso dal Tribunale di Enna nella persona del Giudice designato
dott.ssa Sara Antonelli, con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 2) In via meramente
subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande,
rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto
effettivamente provato dal primo, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa.
3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e
3 dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., come per legge.”
Il Giudice, dopo aver assegnato alle parti il chiesto termine per il deposito delle memorie ex art. 183,
comma VI, c.p.c., con ordinanza del 26.11.2024, ha rigettato le richieste istruttorie di parte opponente
(inammissibile e irrilevante la prova per testi e inammissibile per il manifesto carattere esplorativo la ctu) e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato fissando udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 21.10.2025.
Alla suddetta udienza, il fascicolo subiva un rinvio, per la sostituzione del giudice originariamente titolare dello stesso.
Pervenuto il fascicolo alla scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato,
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, al termine della quale, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova innanzitutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, II comma, c.p.c) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (ord. Cass. Civ. n. 15224 del 16.07.2020; Cass.
Civ. 17371/03; Cass. Civ. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non
è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. Civ. sentenza n. 4103 del 21.02.2007;
Cass. Civ. 15026/05; Cass. Civ. 15186/03; Cass. Civ. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,
indipendentemente dall'esistenza - ovvero dalla persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. 17.02.2004 n. 2997; Cass. Civ. 24.06.2004 n. 11762)
4 Orbene, in sede monitoria l'odierna società opposta ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare, a titolo di corrispettivo per somministrazione di energia elettrica in suo favore, la somma portata dalla fattura indicata in ricorso e prodotta in atti (fattura n. 086219105010012A id 3110075007 del 18.12.2019), relativa ai consumi effettuati per il periodo compreso tra il 14 novembre 2014 ed il 10 luglio 2018.
Va ricordato che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale spiegata dalla società è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., in base a cui il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo - dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. S.U. sentenza n.13533 del
30/10/2001; Cass. Civ. 9439/08; Cass. Civ. 15677/09; Cass. Civ. 3373/10).
Sempre ai fini dell'onere della prova, per effetto dell'art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte:
la norma sancisce espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cass. civ., sez. VI, 21.08.2012 n. 14594).
La società opposta, pur non avendo versato in atti il contratto, ha dimostrato la sussistenza del proprio credito, dovendosi ritenere fatto pacifico, in quanto circostanza non contestata, l'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti per il suddetto periodo.
Nel caso di specie, è, quindi pacifica la titolarità e l'utilizzo dell'utenza in relazione alla quale ha emesso la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto.
Deve ritenersi accertato il prelievo abusivo di energia poiché dal verbale redatto dagli addetti di E-
Distribuzione all'esito del sopralluogo del 10.06.2019 presso l'immobile di proprietà di
[...]
in Aidone nella C.da Giresi emerge che, al momento dell'accertamento sul contatore Parte_1
5 (10.06.2019) che alimentava l'immobile sopra descritto, “erano state create situazioni allo scopo di
sottomisurare o non misurare l'energia prelevata;
alterare o escludere la limitazione della potenza
prelevata; sottomisurare o non misurare la potenza prelevata” (vedi allegato n. 4 – verbale di verifica n. 956846200 del 10.06.2019, prodotto da parte opposta).
E-Distribuzione S.p.A. ha, quindi, proceduto alla ricostruzione del prelievo irregolare per il periodo da 14.11.2014 al 10.07.2018 “intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al vostro
contratto” del sig. “sulla base della media consumi relativa al periodo 7/2018 – 10/2019” Pt_1
(vedi comunicazione del 23.11.2019 – allegato n. 5 di parte opposta).
Sulla base di tale ricostruzione, ha emesso la “fattura di rettifica Controparte_1
…per prelievi irregolari … fattura n. 086219105010012A id 3110075007 del 18.12.2019” (allegato n. 7 di parte opposta) dell'importo di euro 27.654,30, posta alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Le contestazioni mosse dall'opponente nel presente giudizio sono risultate Parte_1
generiche, imprecise e destituite di ogni fondamento, mentre parte opposta ha offerto elementi di prova che portano a ritenere pienamente accertato il fondamento della domanda.
L'opponente si è, infatti limitato a contestare la fondatezza pretesa creditoria (da pag. 2 a pag. 7
dell'atto di citazione) evidenziando di aver contestato la fattura n. 086219105010012A id
3110075007 del 18.12.2019 in molteplici occasioni e di aver richiesto più volte alla società opposta la trasmissione di documenti (copia del verbale di sostituzione del contatore dell'11.07.2018, copia del verbale di verifica del 10.6.2019 e copia di ogni documentazione ulteriore attestante i criteri applicati e le modalità seguite ai fini di ricostruire i consumi irregolari nel periodo compreso tra il
14.11.2014 e il 10.07.2018) da esaminare al fine di valutare la vicenda.
Ha, inoltre, lamentato la mancata ricezione di invito a partecipare alle operazioni di verifica espletate dagli addetti di E-Distribuzione e, quindi, l'impossibilità di contestare analiticamente e validamente la presunta manomissione riscontrata nel contatore elettrico.
6 Conseguentemente, l'opponente ha contestato la ricostruzione dei consumi eseguita dagli addetti di
E-Distribuzione in quanto l'ammontare è risultato “spropositato e assolutamente sproporzionato
rispetto ai consumi medi registrati” (da pag. 7 a pag. 9 dell'atto di citazione).
A supporto di tale contestazione richiama delle deliberazioni dell'Autorità per la Regolazione per
Energia, Reti ed Ambiente.
L'opponente non ha mai contestato specificatamente la quantità di energia elettrica indicata nella fattura in atti (allegato n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta - contenente il dettaglio dei consumi addebitati) in relazione al periodo (dal 14.11.2014 al 10.07.2018) per cui è stato chiesto il pagamento.
Ha, inoltre, negato la correttezza della ricostruzione effettuata dalla società, senza allegare alcun elemento concreto (quali, ad esempio, i consumi contabilizzati successivamente o precedentemente al periodo oggetto di ricostruzione), da cui poter desumere, in via presuntiva, l'incongruità di tale ricostruzione.
Occorre poi evidenziare che, per come è pacifico e documentalmente provato (allegato n. 4 parte opposta - il verbale n. 9568462000), in data 10.06.2019, i tecnici incaricati dalla società di distribuzione dell'energia elettrica effettuarono una verifica al punto di prelievo dell'attore in assenza dello stesso.
In buona sostanza, all'esito della verifica è risultata l'omessa misurazione conseguente alla manomissione del contatore, senza che l'opponente abbia mai sollevato specifiche contestazioni in ordine agli esiti di tale verifica, ma limitandosi esclusivamente a lamentare la mancata integrazione documentale da parte della società convenuta, nonché la mancata partecipazione all'espletamento della verifica.
Con particolare riferimento alle risultanze dell'accertamento eseguito il 10.06.2019 occorre sottolineare che lo stesso è stato eseguito dal personale di un soggetto terzo (E-Distribuzione)
esercente un servizio di pubblica utilità ed estraneo al rapporto contrattuale tra le odierne parti.
7 Si evidenzia, inoltre, che, secondo la giurisprudenza, il verbale con cui i dipendenti di una società di distribuzione dell'energia elettrica rilevano l'allaccio abusivo deve essere considerato atto di incaricato di pubblico servizio (poiché l'attività dagli stessi esercitata è retta da norme di stampo pubblicistico e non comporta lo svolgimento di mere mansioni d'ordine o materiali) e, dunque, fa prova fino a querela di falso delle dichiarazioni riportate e dei fatti che gli addetti della società di distribuzione dichiarano di aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza (Cass. Civ. n. 7075/2020;
Trib. Bologna. n.713/2022).
Ne discende, che, ove mai, l'opponente avesse inteso validamente ed efficacemente contestare il suddetto verbale avrebbe dovuto ricorrere alla querela di falso, a norma dell'art. 221 c.p.c.
Deve, pertanto, ritenersi accertato quanto rappresentato in tale verbale e cioè che in data 2019 il contatore associato alla fornitura di energia all'immobile dell'opponente, e posto all'alimentazione dello stesso, risultava manomesso in modo da consentire prelievi significativamente superiori a quelli contrattualmente stabiliti.
Ritenuta, quindi, la validità e la correttezza dell'accertamento eseguito dagli addetti di E-
Distribuzione, appare pienamente dimostrata la manomissione del contatore e il conseguente irregolare prelievo di energia.
Ed è conseguentemente, pienamente legittima l'emissione della “fattura per prelievi irregolari” da parte dell'opposta.
Una volta accertata la manomissione del contatore e appurato che il soggetto avvantaggiato dalla manomissione è esclusivamente non rileva, ai fini dell'odierna decisione, il fatto che non sia Pt_1
stato specificamente identificato il soggetto a cui tale manomissione è imputabile. In primo luogo,
perché l'opponente non ha provato in alcun modo che la manomissione sia avvenuta ad opera di un terzo a sua insaputa (cfr. Cass. n. 13605/2019). In secondo luogo, poiché la manomissione ha comportato un suo vantaggio (avendo la stessa alimentato l'immobile di pertinenza dello con Pt_1
energia che pacificamente non ha pagato).
8 Al riguardo va evidenziato che l'obbligo di pagamento sussiste anche in presenza di eventuali manomissioni o allacci abusivi (gravando sul fruitore della somministrazione l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto) e che i consumi in questione si riferiscono a prelievi di energia effettuati dal punto di prelievo intestato all'opponente, dunque, nella disponibilità di quest'ultimo, il cui nominativo è riferibile al contatore in questione sulla base dai codici alfanumerici riportati sul misuratore stesso;
ne consegue che la tesi sostenuta dalla difesa dell'opponente - secondo cui non vi sarebbe prova che lo stesso sia stato effettivo autore della manomissione - è comunque del tutto irrilevante.
Ed invero, quand'anche l'opponente non abbia materialmente manomesso il contatore, lo stesso ha però beneficiato dell'energia non registrata, per come si ricava dalle risultanze del menzionato verbale.
Parte opposta ha quindi subito un danno corrispondente all'energia di fatto utilizzata ma non registrata dal contatore, in quanto manomesso.
Per quel che concerne l'individuazione della data di inizio del periodo di ricostruzione, con nota del
23.11.2019 comunicata per conoscenza a (allegato n. 5 di parte opposta), E- Parte_1
Distribuzione ha dichiarato che “ai fini della ricostruzione delle misure è emerso che il prelievo
irregolare ha avuto inizio il 14.11.2014 ed è stato rimosso, a seguito di intervento tecnico,
l'11.07.2018. La ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 14.11.2014 al 10.07.2018,
intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al contratto”.
In relazione al sistema ed ai criteri della ricostruzione dei consumi e del calcolo dell'importo addebitato si rileva che parte opposta ha prodotto il documento recante la dettagliata spiegazione da parte del gestore E-Distribuzione, con il richiamo all'allegato A alla delibera ARERA ARG/elt
107/09 (Testo Integrato Settlement) applicabili ed effettivamente applicate al caso di specie (allegato n. 5 parte opposta) e alle condizioni generali di fornitura (allegato n. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
9 E' stato, inoltre, documentalmente provato (cfr. allegato 5 di parte opposta) che la ricostruzione dei consumi è stata efficacemente inviata alle parti in causa, sicchè parte opposta ha proceduto al ricalcolo dei prelievi effettivamente eseguiti ed ha emesso la fattura n. 086219105010012A id 3110075007 del
18.12.2019 dell'importo di euro 27.654,30 (allegato n. 1 del fascicolo di parte attrice).
non ha, dunque, solo prodotto la fattura, ma ha anche dimostrato Controparte_1
in questo giudizio di cognizione piena, gli elementi sui quali il suo credito era fondato con la produzione del verbale di verifica n. 956846200 del 10.06.2019, la comunicazione del distributore del 23.11.2024 e la tabella di ricostruzione dei consumi (allegato n. 5 parte opposta).
La determinazione dell'arco temporale in cui è avvenuta la violazione e l'impiego del menzionato criterio di ricostruzione dei consumi così come il quantum degli stessi non sono stati specificamente censurati dall'attore opponente, che nulla ha provato né ha prodotto in giudizio. La Corte di
Cassazione, nel dettare i criteri di ripartizione dell'onere probatorio in fattispecie analoghe, ha stabilito che, in ragione del principio della vicinanza della prova, “In tema di contratto di
somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi,
ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare
la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonchè a
provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi
non potessero alterare il normale funzionamento del contatore” (v., da ultimo, Cass. Civ. sentenza n. 5219 del 27.02.2025; conformi Cass. Civ. sentenza n. 15771/2022; Cass. Civ. ordinanza n. 1740
del 24.06.2024; Cass. Civ. n. 19154/2018). Ed ancora la stessa Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso ad elementi presuntivi per la ricostruzione dei consumi in caso di alterazione dell'apparecchio-contatore. In altri termini, a fronte della ricostruzione presuntiva dei consumi effettuata dal distributore era preciso onere dell'utente dimostrare i minori consumi di energia Pt_1
o l'erroneità dei conteggi confluiti in fattura, provvedendo ad indicare in modo puntuale le ragioni per cui la ricostruzione di E-Distribuzione non può ritenersi corretta (se del caso, anche mediante una consulenza di parte).
10 Sulle deduzioni istruttorie già proposte da parte opponente e precisamente prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, si ribadisce, ancora in questa sede, l'inammissibilità delle citate richieste: quanto alla prova per testi perché irrilevante ai fini del decidere e quanto alla ctu in quanto meramente esplorativa.
In conclusione, parte opposta ha sufficientemente provato l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni e delle procedure seguite per la rilevazione e il ricalcolo dei consumi sottratti fraudolentemente, mentre parte opponente non ha dato prova di quanto genericamente eccepito.
Si ritiene, dunque, l'opposizione infondata e non meritevole di accoglimento, avendo l'opposta fornito adeguata prova nel giudizio di merito del credito dedotto nel monitorio.
Le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della causa, nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, in complessivi euro 4.712,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge per compensi professionali, così
ripartiti: euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.493,00 per quella decisionale, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 139/2023 (R.G. Parte_1
n. 1333/2022) emesso dal Tribunale di Enna in data 18.04.2023 che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del giudizio di opposizione liquidate in complessivi euro 4.712,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, come per legge.
Così deciso in Enna il 25.11.2025
IL GOP
SA RO
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP SA RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 777/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] in contrada Parte_1
Giresi snc, C.F. , rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv.ti Andrea C.F._1
RO ET e OB TA;
- opponente;
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, C.F./P.I. , rappresentato e difeso P.IVA_1
per procura in atti dall'avv. Vittorio Camilleri;
- opposta;
OGGETTO opposizione a decreto ingiuntivo n. 139/2023 del 18.04.2023 (R.G. n. 1333/2022) del
Tribunale di Enna.
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente a verbale di udienza dell'11.11.2025 “l'opponente preliminarmente chiede
che, in revoca dell'ordinanza del G.I. del 26.11.2024, vengano ammesse le richieste istruttorie
formulate con la memoria istruttoria del 21.03.2024, segnatamente prova per testi e ctu sugli
1 articolati dedotti in memoria;
in subordine, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate
nell'atto di citazione in opposizione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del 20.2.2024”
In atto di citazione in opposizione: “contrariis rejectis;
nel merito e in via principale, accogliere la
spiegata opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il D.I. n. 139/2023 del 18.04.2023; nel
merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda
formulata in via principale, revocare comunque il D.I. opposto riducendo in termini di giustizia il
credito ex adverso azionato, ciò anche sulla scorta di quanto risultante dalla consulenza tecnica che
si chiede sin d'ora volersi disporre;
in ogni caso, condannare la società opposta al pagamento in
favore dell'opponente delle spese e dei compensi di lite.”.
Parte convenuta opposta: “1) nel merito, in via principale, per le motivazioni meglio dedotte in
narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata
in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso e, per l'effetto, confermare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 139/2023 del 18.04.2023 (RG. 1333/2022), emesso dal Tribunale di
Enna nella persona del Giudice designato dott.ssa Sara Antonelli, con ogni statuizione conseguente
ed accessoria. 2) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento
delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei
limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in
corso di causa. 3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento
monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A.
ed I.V.A., come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.04.2023, su istanza di il Tribunale di Enna ha emesso Controparte_1
nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 139/2023 (R.G. n. 1333/2022) per “la Parte_1
somma di € 27.654,30” oltre “gli interessi come da domanda” e “le spese di questa procedura di
2 ingiunzione” per il mancato pagamento della fattura n. 086219105010012A id 3110075007 del
18.12.2019.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., notificato a mezzo pec in data 8.07.2023, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto, eccependo Parte_1
“I) infondatezza della pretesa creditoria;
II) contestazione dell'ammontare dei consumi;
III) in via
istruttoria, ha chiesto ammettersi ctu.”. Ha conclusivamente chiesto al Tribunale di “nel merito e in
via principale, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il D.I. n.
139/2023 del 18.04.2023; nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento della domanda formulata in via principale, revocare comunque il D.I. opposto
riducendo in termini di giustizia il credito ex adverso azionato, ciò anche sulla scorta di quanto
risultante dalla consulenza tecnica che si chiede sin d'ora volersi disporre;
in ogni caso, condannare
la società opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese e dei compensi di lite.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.01.2024, si è costituito in giudizio il
[...]
contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opponente Controparte_1
eccependo “I) l'esistenza e la fondatezza dell'azionata pretesa creditoria;
II) la prova del credito
azionato; III) la ricostruzione dell'entità e della quantificazione dei consumi elettrici fatturati;
IV) in
via istruttoria si è opposta all'ammissione della ctu;
” chiedendo al Tribunale “nel merito, in via
principale, per le motivazioni meglio dedotte in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda
avanzata ex adverso e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 139/2023 del
18.04.2023 (RG. 1333/2022), emesso dal Tribunale di Enna nella persona del Giudice designato
dott.ssa Sara Antonelli, con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 2) In via meramente
subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande,
rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto
effettivamente provato dal primo, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa.
3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e
3 dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., come per legge.”
Il Giudice, dopo aver assegnato alle parti il chiesto termine per il deposito delle memorie ex art. 183,
comma VI, c.p.c., con ordinanza del 26.11.2024, ha rigettato le richieste istruttorie di parte opponente
(inammissibile e irrilevante la prova per testi e inammissibile per il manifesto carattere esplorativo la ctu) e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato fissando udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 21.10.2025.
Alla suddetta udienza, il fascicolo subiva un rinvio, per la sostituzione del giudice originariamente titolare dello stesso.
Pervenuto il fascicolo alla scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato,
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, al termine della quale, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova innanzitutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, II comma, c.p.c) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (ord. Cass. Civ. n. 15224 del 16.07.2020; Cass.
Civ. 17371/03; Cass. Civ. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non
è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. Civ. sentenza n. 4103 del 21.02.2007;
Cass. Civ. 15026/05; Cass. Civ. 15186/03; Cass. Civ. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,
indipendentemente dall'esistenza - ovvero dalla persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. 17.02.2004 n. 2997; Cass. Civ. 24.06.2004 n. 11762)
4 Orbene, in sede monitoria l'odierna società opposta ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare, a titolo di corrispettivo per somministrazione di energia elettrica in suo favore, la somma portata dalla fattura indicata in ricorso e prodotta in atti (fattura n. 086219105010012A id 3110075007 del 18.12.2019), relativa ai consumi effettuati per il periodo compreso tra il 14 novembre 2014 ed il 10 luglio 2018.
Va ricordato che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale spiegata dalla società è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., in base a cui il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo - dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. S.U. sentenza n.13533 del
30/10/2001; Cass. Civ. 9439/08; Cass. Civ. 15677/09; Cass. Civ. 3373/10).
Sempre ai fini dell'onere della prova, per effetto dell'art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte:
la norma sancisce espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cass. civ., sez. VI, 21.08.2012 n. 14594).
La società opposta, pur non avendo versato in atti il contratto, ha dimostrato la sussistenza del proprio credito, dovendosi ritenere fatto pacifico, in quanto circostanza non contestata, l'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti per il suddetto periodo.
Nel caso di specie, è, quindi pacifica la titolarità e l'utilizzo dell'utenza in relazione alla quale ha emesso la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto.
Deve ritenersi accertato il prelievo abusivo di energia poiché dal verbale redatto dagli addetti di E-
Distribuzione all'esito del sopralluogo del 10.06.2019 presso l'immobile di proprietà di
[...]
in Aidone nella C.da Giresi emerge che, al momento dell'accertamento sul contatore Parte_1
5 (10.06.2019) che alimentava l'immobile sopra descritto, “erano state create situazioni allo scopo di
sottomisurare o non misurare l'energia prelevata;
alterare o escludere la limitazione della potenza
prelevata; sottomisurare o non misurare la potenza prelevata” (vedi allegato n. 4 – verbale di verifica n. 956846200 del 10.06.2019, prodotto da parte opposta).
E-Distribuzione S.p.A. ha, quindi, proceduto alla ricostruzione del prelievo irregolare per il periodo da 14.11.2014 al 10.07.2018 “intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al vostro
contratto” del sig. “sulla base della media consumi relativa al periodo 7/2018 – 10/2019” Pt_1
(vedi comunicazione del 23.11.2019 – allegato n. 5 di parte opposta).
Sulla base di tale ricostruzione, ha emesso la “fattura di rettifica Controparte_1
…per prelievi irregolari … fattura n. 086219105010012A id 3110075007 del 18.12.2019” (allegato n. 7 di parte opposta) dell'importo di euro 27.654,30, posta alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Le contestazioni mosse dall'opponente nel presente giudizio sono risultate Parte_1
generiche, imprecise e destituite di ogni fondamento, mentre parte opposta ha offerto elementi di prova che portano a ritenere pienamente accertato il fondamento della domanda.
L'opponente si è, infatti limitato a contestare la fondatezza pretesa creditoria (da pag. 2 a pag. 7
dell'atto di citazione) evidenziando di aver contestato la fattura n. 086219105010012A id
3110075007 del 18.12.2019 in molteplici occasioni e di aver richiesto più volte alla società opposta la trasmissione di documenti (copia del verbale di sostituzione del contatore dell'11.07.2018, copia del verbale di verifica del 10.6.2019 e copia di ogni documentazione ulteriore attestante i criteri applicati e le modalità seguite ai fini di ricostruire i consumi irregolari nel periodo compreso tra il
14.11.2014 e il 10.07.2018) da esaminare al fine di valutare la vicenda.
Ha, inoltre, lamentato la mancata ricezione di invito a partecipare alle operazioni di verifica espletate dagli addetti di E-Distribuzione e, quindi, l'impossibilità di contestare analiticamente e validamente la presunta manomissione riscontrata nel contatore elettrico.
6 Conseguentemente, l'opponente ha contestato la ricostruzione dei consumi eseguita dagli addetti di
E-Distribuzione in quanto l'ammontare è risultato “spropositato e assolutamente sproporzionato
rispetto ai consumi medi registrati” (da pag. 7 a pag. 9 dell'atto di citazione).
A supporto di tale contestazione richiama delle deliberazioni dell'Autorità per la Regolazione per
Energia, Reti ed Ambiente.
L'opponente non ha mai contestato specificatamente la quantità di energia elettrica indicata nella fattura in atti (allegato n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta - contenente il dettaglio dei consumi addebitati) in relazione al periodo (dal 14.11.2014 al 10.07.2018) per cui è stato chiesto il pagamento.
Ha, inoltre, negato la correttezza della ricostruzione effettuata dalla società, senza allegare alcun elemento concreto (quali, ad esempio, i consumi contabilizzati successivamente o precedentemente al periodo oggetto di ricostruzione), da cui poter desumere, in via presuntiva, l'incongruità di tale ricostruzione.
Occorre poi evidenziare che, per come è pacifico e documentalmente provato (allegato n. 4 parte opposta - il verbale n. 9568462000), in data 10.06.2019, i tecnici incaricati dalla società di distribuzione dell'energia elettrica effettuarono una verifica al punto di prelievo dell'attore in assenza dello stesso.
In buona sostanza, all'esito della verifica è risultata l'omessa misurazione conseguente alla manomissione del contatore, senza che l'opponente abbia mai sollevato specifiche contestazioni in ordine agli esiti di tale verifica, ma limitandosi esclusivamente a lamentare la mancata integrazione documentale da parte della società convenuta, nonché la mancata partecipazione all'espletamento della verifica.
Con particolare riferimento alle risultanze dell'accertamento eseguito il 10.06.2019 occorre sottolineare che lo stesso è stato eseguito dal personale di un soggetto terzo (E-Distribuzione)
esercente un servizio di pubblica utilità ed estraneo al rapporto contrattuale tra le odierne parti.
7 Si evidenzia, inoltre, che, secondo la giurisprudenza, il verbale con cui i dipendenti di una società di distribuzione dell'energia elettrica rilevano l'allaccio abusivo deve essere considerato atto di incaricato di pubblico servizio (poiché l'attività dagli stessi esercitata è retta da norme di stampo pubblicistico e non comporta lo svolgimento di mere mansioni d'ordine o materiali) e, dunque, fa prova fino a querela di falso delle dichiarazioni riportate e dei fatti che gli addetti della società di distribuzione dichiarano di aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza (Cass. Civ. n. 7075/2020;
Trib. Bologna. n.713/2022).
Ne discende, che, ove mai, l'opponente avesse inteso validamente ed efficacemente contestare il suddetto verbale avrebbe dovuto ricorrere alla querela di falso, a norma dell'art. 221 c.p.c.
Deve, pertanto, ritenersi accertato quanto rappresentato in tale verbale e cioè che in data 2019 il contatore associato alla fornitura di energia all'immobile dell'opponente, e posto all'alimentazione dello stesso, risultava manomesso in modo da consentire prelievi significativamente superiori a quelli contrattualmente stabiliti.
Ritenuta, quindi, la validità e la correttezza dell'accertamento eseguito dagli addetti di E-
Distribuzione, appare pienamente dimostrata la manomissione del contatore e il conseguente irregolare prelievo di energia.
Ed è conseguentemente, pienamente legittima l'emissione della “fattura per prelievi irregolari” da parte dell'opposta.
Una volta accertata la manomissione del contatore e appurato che il soggetto avvantaggiato dalla manomissione è esclusivamente non rileva, ai fini dell'odierna decisione, il fatto che non sia Pt_1
stato specificamente identificato il soggetto a cui tale manomissione è imputabile. In primo luogo,
perché l'opponente non ha provato in alcun modo che la manomissione sia avvenuta ad opera di un terzo a sua insaputa (cfr. Cass. n. 13605/2019). In secondo luogo, poiché la manomissione ha comportato un suo vantaggio (avendo la stessa alimentato l'immobile di pertinenza dello con Pt_1
energia che pacificamente non ha pagato).
8 Al riguardo va evidenziato che l'obbligo di pagamento sussiste anche in presenza di eventuali manomissioni o allacci abusivi (gravando sul fruitore della somministrazione l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto) e che i consumi in questione si riferiscono a prelievi di energia effettuati dal punto di prelievo intestato all'opponente, dunque, nella disponibilità di quest'ultimo, il cui nominativo è riferibile al contatore in questione sulla base dai codici alfanumerici riportati sul misuratore stesso;
ne consegue che la tesi sostenuta dalla difesa dell'opponente - secondo cui non vi sarebbe prova che lo stesso sia stato effettivo autore della manomissione - è comunque del tutto irrilevante.
Ed invero, quand'anche l'opponente non abbia materialmente manomesso il contatore, lo stesso ha però beneficiato dell'energia non registrata, per come si ricava dalle risultanze del menzionato verbale.
Parte opposta ha quindi subito un danno corrispondente all'energia di fatto utilizzata ma non registrata dal contatore, in quanto manomesso.
Per quel che concerne l'individuazione della data di inizio del periodo di ricostruzione, con nota del
23.11.2019 comunicata per conoscenza a (allegato n. 5 di parte opposta), E- Parte_1
Distribuzione ha dichiarato che “ai fini della ricostruzione delle misure è emerso che il prelievo
irregolare ha avuto inizio il 14.11.2014 ed è stato rimosso, a seguito di intervento tecnico,
l'11.07.2018. La ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 14.11.2014 al 10.07.2018,
intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al contratto”.
In relazione al sistema ed ai criteri della ricostruzione dei consumi e del calcolo dell'importo addebitato si rileva che parte opposta ha prodotto il documento recante la dettagliata spiegazione da parte del gestore E-Distribuzione, con il richiamo all'allegato A alla delibera ARERA ARG/elt
107/09 (Testo Integrato Settlement) applicabili ed effettivamente applicate al caso di specie (allegato n. 5 parte opposta) e alle condizioni generali di fornitura (allegato n. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
9 E' stato, inoltre, documentalmente provato (cfr. allegato 5 di parte opposta) che la ricostruzione dei consumi è stata efficacemente inviata alle parti in causa, sicchè parte opposta ha proceduto al ricalcolo dei prelievi effettivamente eseguiti ed ha emesso la fattura n. 086219105010012A id 3110075007 del
18.12.2019 dell'importo di euro 27.654,30 (allegato n. 1 del fascicolo di parte attrice).
non ha, dunque, solo prodotto la fattura, ma ha anche dimostrato Controparte_1
in questo giudizio di cognizione piena, gli elementi sui quali il suo credito era fondato con la produzione del verbale di verifica n. 956846200 del 10.06.2019, la comunicazione del distributore del 23.11.2024 e la tabella di ricostruzione dei consumi (allegato n. 5 parte opposta).
La determinazione dell'arco temporale in cui è avvenuta la violazione e l'impiego del menzionato criterio di ricostruzione dei consumi così come il quantum degli stessi non sono stati specificamente censurati dall'attore opponente, che nulla ha provato né ha prodotto in giudizio. La Corte di
Cassazione, nel dettare i criteri di ripartizione dell'onere probatorio in fattispecie analoghe, ha stabilito che, in ragione del principio della vicinanza della prova, “In tema di contratto di
somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi,
ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare
la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonchè a
provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi
non potessero alterare il normale funzionamento del contatore” (v., da ultimo, Cass. Civ. sentenza n. 5219 del 27.02.2025; conformi Cass. Civ. sentenza n. 15771/2022; Cass. Civ. ordinanza n. 1740
del 24.06.2024; Cass. Civ. n. 19154/2018). Ed ancora la stessa Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso ad elementi presuntivi per la ricostruzione dei consumi in caso di alterazione dell'apparecchio-contatore. In altri termini, a fronte della ricostruzione presuntiva dei consumi effettuata dal distributore era preciso onere dell'utente dimostrare i minori consumi di energia Pt_1
o l'erroneità dei conteggi confluiti in fattura, provvedendo ad indicare in modo puntuale le ragioni per cui la ricostruzione di E-Distribuzione non può ritenersi corretta (se del caso, anche mediante una consulenza di parte).
10 Sulle deduzioni istruttorie già proposte da parte opponente e precisamente prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, si ribadisce, ancora in questa sede, l'inammissibilità delle citate richieste: quanto alla prova per testi perché irrilevante ai fini del decidere e quanto alla ctu in quanto meramente esplorativa.
In conclusione, parte opposta ha sufficientemente provato l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni e delle procedure seguite per la rilevazione e il ricalcolo dei consumi sottratti fraudolentemente, mentre parte opponente non ha dato prova di quanto genericamente eccepito.
Si ritiene, dunque, l'opposizione infondata e non meritevole di accoglimento, avendo l'opposta fornito adeguata prova nel giudizio di merito del credito dedotto nel monitorio.
Le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della causa, nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, in complessivi euro 4.712,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge per compensi professionali, così
ripartiti: euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.493,00 per quella decisionale, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 139/2023 (R.G. Parte_1
n. 1333/2022) emesso dal Tribunale di Enna in data 18.04.2023 che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del giudizio di opposizione liquidate in complessivi euro 4.712,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, come per legge.
Così deciso in Enna il 25.11.2025
IL GOP
SA RO
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