Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
17/01/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2970/2019 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e res.te in Torrenova, Via del Silenzio 9, Parte_1
C.F. elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, Via Asmara n. 10, C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. Sonia Morgano, che la rapp.ta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione NASPI.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 26/09/2019, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso la comunicazione del 15.03.2019, ricevuta in data 9 aprile 2019,
CP_ con la quale l' richiedeva la restituzione dell'indennità di disoccupazione NASPI per l'importo di € 2.908,08 “a fronte del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'Azienda C.A. SE (matricola 4809818907) per il periodo dal 13.04.2015 al
25.09.2015, anch'esso impugnato, nonché avverso tutti gli atti precedenti, presupposti, successivi e consequenziali”.
Lamentava l'illegittimità delle comunicazioni di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e il difetto di motivazione;
esponeva, ancora, che “la ricorrente ha regolarmente svolto l'attività lavorativa alle dipendenze della per tutto il periodo contestato, con Controparte_2
contratto a tempo indeterminato full-time, con la mansione di commessa alla vendita per 8 ore giornaliere.”
Concludeva, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare illegittimi, nulli, e comunque infondati i provvedimenti di cui alle comunicazioni del 2.10.2017, 15.03.2019 e
25.06.2019, perché destituiti di fondamento perché generici, per tutte le ragioni esposte e per ogni
Si costituiva l' , contestando i motivi di opposizione avversi, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'udienza del
17/01/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per l'anno di riferimento, necessario ai fini dell'ottenimento CP_ dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per il periodo di riferimento (2015).
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, all'udienza del 23/02/2024, la teste titolare del ristorante pizzeria “ Testimone_1
Geronimo” ubicato accanto il locale in cui lavorava la sig.ra nonché con abitazione privata Pt_1
posta sempre nel medesimo immobile, ha confermato tutte le circostanze articolate nella parte conclusiva del ricorso introduttivo del giudizio ed, in particolare, ha affermato: “ Io mi recavo presso l'attività commerciale in cui lavorava la sig.ra per acquistare frutta e verdura ….era la Pt_1 sig.ra che vendeva i prodotti …..quando mi recavo in negozio trovavo sempre la sig.ra Pt_1
e, ogni tanto, il sig. che conosco solo di nome … vedevo la sig.ra tutti i giorni, Pt_1 Per_1 eccetto la domenica ….. a volte la vedovo la mattina, altre il pomeriggio, a volte anche tutta la giornata…..chiacchierando si lamentava di pagamenti non regolari e per acconto”.
La testa escussa alla medesima udienza, ha anch'essa confermato tutte le Testimone_2 circostanze di prova ed ha precisato: “conosco la sig.ra e andando e/o ritornando da Capo Pt_1
D'Orlando mi sono spesso fermata da lei per acquistare frutta e verdura. Specifico che in quel periodo accompagnavo mia figlia in piscina a Capo D'Orlando con una frequenza di tre volte a settimana. Mi capitava spesso di fermarmi al negozio e, anche quando non mi fermavo, essendo l'attività commerciale ubicata sulla strada, vedevo sempre la sig.ra a lavoro. Mi serviva lei Pt_1 anche se nulla so della qualifica contrattuale che rivestiva…. ogni tanto vedevo il sig. che Per_1
conosco di vista ed in negozio vedevo e/o trovavo sempre la sig.ra o di mattina o di Pt_1 pomeriggio…. la si lamentava di non essere pagata con regolarità e sempre con acconti, Pt_1
specifico che la stessa si lamentava con me attesi i nostri rapporti di conoscenza e poiché anni prima ero stata la sua consulente fiscale”.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente, con i testi escussi, abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Ne consegue che, provato il rapporto lavorativo, necessario ai fini della successiva indennità di disoccupazione NASPI, conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alle comunicazioni del 15.03.2019, con la quale l' richiedeva CP_1 alla Sig.ra la restituzione dell'indennità di disoccupazione NASPI cat. Naspi n. Parte_1
20157945059 per l'importo di € 2.908,08 a fronte del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'azienda C.A. SE (matricola 4809818907) per il periodo dal 13.04.2015 al 25.09.2015, e pertanto vanno dichiarati illegittimi e nulli, detti provvedimenti con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute. CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.800,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Sonia Morgano, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito, del 15.03.2019, con il quale l' richiedeva alla Sig.ra la restituzione dell'indennità di disoccupazione NASPI CP_1 Parte_1 cat. Naspi n. 20157945059 per l'importo di € 2.908,08 a fronte del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'azienda C.A. SE
(matricola 4809818907) per il periodo dal 13.04.2015 al 25.09.2015;
CP_ 2)Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Sonia Morgano;
Così deciso in Patti, 17/01/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia