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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5371 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio
Brecciaroli, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 18 novembre
2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13977/2024, promossa da
(c.f. ), nata ad [...] in Parte_1 C.F._1
Perù in data 18/09/1953
(c.f. ), nata a JA (Junin) in [...] Parte_2 C.F._2 in data 06/01/1957 rappresentate e difese dall'Avv. ZENO-ZENCOVICH VINCENZO
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
E CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso il Controparte_3
Municipio, in Piazza della Libertà 1;
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione o istanza reietta, in contraddittorio, quatenus actus, con il e Controparte_2 con il , accertare e dichiarare che i ricorrenti Controparte_3 Parte_1
(cognome materno nata a [...], Huanuco, Perù il 18 settembre 1953; RO LA Pt_1 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
UÑ (cognome materno nata a [...], Junin, Perù, il 6 gennaio 1957 hanno diritto Pt_1 iure sanguinis alla cittadinanza italiana e per l'effetto ordinare al convenuto Controparte_1
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di , di procedere alle iscrizioni, CP_3 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo, unitamente, per quanto occorra, al alle Controparte_4 eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 31/07/2024, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il , il e il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
- di essere cittadine peruviane;
- di essere discendenti diretti dell'avo nato a [...] Persona_1
(AL) il giorno 01/10/1854 (doc. 2), il quale, dopo essere emigrato in territorio peruviano, contraeva matrimonio presso Huanuco, in Perù, il 04/06/1885, con e dalla loro unione Persona_2 nasceva, in data 17/11/1899, ad AM, in Perù, il figlio (doc. 4). Persona_3
L'avo decedeva in Perù il 05/02/1924;
- che in data 20/09/1919 a San Rafael, in territorio peruviano, il figlio dell'avo
[...] si univa in matrimonio con e dal matrimonio Persona_3 Controparte_5 nasceva ad AM, il giorno 01/03/1922, la figlia (doc. 6) che, a Persona_4 sua volta, dopo aver sposato il 30/06/1949, dava alla luce le ricorrenti Persona_5 [...]
(cognome materno , nata ad [...], il [...] (doc. 9) e Parte_1 Pt_1 Parte_2
nata ad [...] il [...] (doc. 10);
[...]
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana e non si è mai naturalizzato peruviano (doc. 11).
Il , il e il non si sono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 costituiti in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
In data 18/09/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
All'udienza del 18/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI FDELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadina italiana.
In particolare, i ricorrenti fanno discendere il loro diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi ovvero:
a) in primis dalla circostanza per cui il loro ascendente cittadino Persona_1 italiano nato a [...] il [...], non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato quella peruviana (cfr. documentazione depositata, sub n. 11, unitamente al ricorso);
b) dalla ulteriore circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza non si è mai interrotta.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. In assenza di una specifica disposizione normativa in ordine a coloro che fossero nati prima del 1861 in Stati preunitari, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale questi ultimi, laddove emigrati in uno Stato estero, possono ritenersi cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia purché morti dopo la costituzione del Regno (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5518, per la quale “lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita, quand'anche i suoi ascendenti avessero ignorato la circostanza, purché non vi sia stata interruzione della catena genealogica”) e a meno che non avessero perso la relativa “cittadinanza”, ossia, trovando applicazione nel caso di specie il precedente codice civile del Regno Sardo (promulgato da CA AL il 20/06/1837 ed entrato in vigore nel Regno di Sardegna il 01/01/1838), non avessero perso il “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (attribuito dall'art. 19 anche al “figlio nato in [...] TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
padre godente tuttora ne' Regii Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito”), che l'art. 34 prevedeva per “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare”, con la specificazione che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da se solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317). TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_2 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta (doc. 2) nato in [...] in data [...] e, Persona_1 emigrato in Perù, non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino peruviano (doc. 11), con la conseguenza che al medesimo deve riconoscersi la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) e che la cittadinanza italiana deve, altresì, riconoscersi ai discendenti, non emergendo che i medesimi avessero rinunciato alla (ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana.
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi al figlio di Persona_1 [...]
nonché alla figlia di quest'ultimo . Persona_3 Persona_4
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi agli odierni ricorrenti, e precisamente
[...]
e in quanto figlie di . Parte_1 Parte_2 Persona_4
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo e la circostanza che il intimato non ha CP_2 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13977/2024 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a:
(c.f. ), nata ad [...] in Parte_1 C.F._1
Perù in data 18/09/1953;
(c.f. ), nata a JA (Junin) in [...] Parte_2 C.F._2 in data 06/01/1957;
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 10/12/2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio
Brecciaroli, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 18 novembre
2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13977/2024, promossa da
(c.f. ), nata ad [...] in Parte_1 C.F._1
Perù in data 18/09/1953
(c.f. ), nata a JA (Junin) in [...] Parte_2 C.F._2 in data 06/01/1957 rappresentate e difese dall'Avv. ZENO-ZENCOVICH VINCENZO
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
E CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso il Controparte_3
Municipio, in Piazza della Libertà 1;
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione o istanza reietta, in contraddittorio, quatenus actus, con il e Controparte_2 con il , accertare e dichiarare che i ricorrenti Controparte_3 Parte_1
(cognome materno nata a [...], Huanuco, Perù il 18 settembre 1953; RO LA Pt_1 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
UÑ (cognome materno nata a [...], Junin, Perù, il 6 gennaio 1957 hanno diritto Pt_1 iure sanguinis alla cittadinanza italiana e per l'effetto ordinare al convenuto Controparte_1
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di , di procedere alle iscrizioni, CP_3 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo, unitamente, per quanto occorra, al alle Controparte_4 eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 31/07/2024, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il , il e il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
- di essere cittadine peruviane;
- di essere discendenti diretti dell'avo nato a [...] Persona_1
(AL) il giorno 01/10/1854 (doc. 2), il quale, dopo essere emigrato in territorio peruviano, contraeva matrimonio presso Huanuco, in Perù, il 04/06/1885, con e dalla loro unione Persona_2 nasceva, in data 17/11/1899, ad AM, in Perù, il figlio (doc. 4). Persona_3
L'avo decedeva in Perù il 05/02/1924;
- che in data 20/09/1919 a San Rafael, in territorio peruviano, il figlio dell'avo
[...] si univa in matrimonio con e dal matrimonio Persona_3 Controparte_5 nasceva ad AM, il giorno 01/03/1922, la figlia (doc. 6) che, a Persona_4 sua volta, dopo aver sposato il 30/06/1949, dava alla luce le ricorrenti Persona_5 [...]
(cognome materno , nata ad [...], il [...] (doc. 9) e Parte_1 Pt_1 Parte_2
nata ad [...] il [...] (doc. 10);
[...]
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana e non si è mai naturalizzato peruviano (doc. 11).
Il , il e il non si sono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 costituiti in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
In data 18/09/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
All'udienza del 18/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI FDELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadina italiana.
In particolare, i ricorrenti fanno discendere il loro diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi ovvero:
a) in primis dalla circostanza per cui il loro ascendente cittadino Persona_1 italiano nato a [...] il [...], non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato quella peruviana (cfr. documentazione depositata, sub n. 11, unitamente al ricorso);
b) dalla ulteriore circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza non si è mai interrotta.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. In assenza di una specifica disposizione normativa in ordine a coloro che fossero nati prima del 1861 in Stati preunitari, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale questi ultimi, laddove emigrati in uno Stato estero, possono ritenersi cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia purché morti dopo la costituzione del Regno (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5518, per la quale “lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita, quand'anche i suoi ascendenti avessero ignorato la circostanza, purché non vi sia stata interruzione della catena genealogica”) e a meno che non avessero perso la relativa “cittadinanza”, ossia, trovando applicazione nel caso di specie il precedente codice civile del Regno Sardo (promulgato da CA AL il 20/06/1837 ed entrato in vigore nel Regno di Sardegna il 01/01/1838), non avessero perso il “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (attribuito dall'art. 19 anche al “figlio nato in [...] TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
padre godente tuttora ne' Regii Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito”), che l'art. 34 prevedeva per “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare”, con la specificazione che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da se solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317). TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_2 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta (doc. 2) nato in [...] in data [...] e, Persona_1 emigrato in Perù, non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino peruviano (doc. 11), con la conseguenza che al medesimo deve riconoscersi la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) e che la cittadinanza italiana deve, altresì, riconoscersi ai discendenti, non emergendo che i medesimi avessero rinunciato alla (ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana.
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi al figlio di Persona_1 [...]
nonché alla figlia di quest'ultimo . Persona_3 Persona_4
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi agli odierni ricorrenti, e precisamente
[...]
e in quanto figlie di . Parte_1 Parte_2 Persona_4
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo e la circostanza che il intimato non ha CP_2 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13977/2024 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a:
(c.f. ), nata ad [...] in Parte_1 C.F._1
Perù in data 18/09/1953;
(c.f. ), nata a JA (Junin) in [...] Parte_2 C.F._2 in data 06/01/1957;
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 10/12/2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli