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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/10/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1919/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Veneziano C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Perilli C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data 03.05.2024, le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 15.05.2010 in Capena
(RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di
Capena (RM) alla parte 2, serie A, n. 5, anno 2010 e che dall'unione sono nati i figli
[...]
in data 22.01.2019 e in data 17.10.2014, hanno rappresentato Persona_1 Persona_2 che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 14.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni per la pronuncia sulla separazione:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. I figli minori e e verranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre sita in
Capena (RM) alla Via Francia 4/A contraddistinta al Catasto Fabbricati foglio n.6, particella 903, sub 5A/10 di proprietà del padre del ricorrente, il Sig. . I Persona_2 coniugi sono d'accordo che le spese necessarie per gestione del suddetto immobile siano esclusivamente a carico del sig. (Utenze, IMU e TARI ecc. luce, acqua, Parte_1 gas);
3. La casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. contraddistinta al Persona_2
Catasto Fabbricati foglio n. 6, Particella 903, sub 5A/10 sita in Capena (RM) alla Via
Francia 4/A rimarrà allo stesso ma con diritto di abitazione della Sig.ra
[...]
e dei figli, fino a quando il Sig. , fratello del ricorrente non CP_1 CP_2 effettuerà in favore dei nipoti e la donazione dell'immobile sito in Persona_1 Per_2
Capena (RM) Via Pastinacci 21, Foglio 6 particella 226 sub 508 e 509 A/7 e C/6. A partire dal momento in cui sarà stata fatta la donazione del suddetto immobile in favore dei minori, la Sig.ra d i due figli si trasferiranno nel suddetto immobile;
CP_1
4. Il Sig. si obbliga a pagare tutte le utenze, la Tari e le spese Parte_1 necessarie straordinarie anche sull'immobile di Via Pastinacci 21 Capena (RM), dove vivranno moglie e figli a seguito dell'atto di donazione del fratello;
CP_2
5. Il Sig. si obbliga, laddove non dovesse verificarsi la Parte_1 condizione del punto 3. (ossia la donazione del fratello nei confronti dei due figli CP_2 minori) ad acquistare un immobile da intestare ai due figli, al fine di garantire alla moglie ed ai minori un'abitazione composta da almeno tre camere da letto, le cui spese resteranno a suo esclusivo carico;
6. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni degli stessi, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione queste saranno assunte dal genitore tempo per tempo convivente con il figlio;
sarà responsabilità di ciascun genitore interessarsi dei progressi dei figli in tutte le loro espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo agli stessi ogni più consono supporto per ottimizzare il loro sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, con spirito collaborativo, ogni informazione riguardante i figli ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, catechisti, maestri sportivi, di musica etc.;
7. Nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione dei figli, ciascuno si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazioni di necessità e/o urgenza che dovessero verificarsi nei periodi di convivenza con i minori;
8. Con riferimento al diritto di visita, il padre avrà facoltà di vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con la signora e sempre tenendo conto dei CP_1 desideri dei minori e dei loro impegni, i genitori concordano, come da piano genitoriale che si allega, che il sig. avrà diritto di avere con sé i figli a weekend alternati con Pt_1 la signora dal venerdì dopo scuola alla domenica sera dopo cena, oltre a due CP_1 pomeriggi infrasettimanali, (non coincidenti con la settimana in cui il padre li tiene dal venerdì alla domenica), che saranno scelti di volta in volta a seconda degli impegni lavorativi del padre fino a dopo cena. In riferimento alle festività ed alle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre;
9. Durante il periodo estivo, 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il trenta aprile di ogni anno;
stesso diritto verrà esercitato dalla madre;
10. Per le festività natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni con la madre, dal 25 al 31 dicembre ovvero dal 01 gennaio al 06 gennaio;
11. Per le festività pasquali il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni con la madre, dal Venerdì Santo alla domenica sera di Pasqua ovvero dal mattino del Lunedì dell'Angelo al mercoledì sera;
12. In merito ai compleanni dei figli, gli stessi lo festeggeranno preferibilmente, con entrambi i genitori, in caso di disaccordo, ad anni alterni.
13. Entrambi i genitori trascorreranno i rispettivi compleanni con i figli indipendentemente dai giorni di visita.
14. Alla luce delle attuali condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, il signor corrisponderà alla signora un assegno Parte_1 Controparte_1 mensile per ciascun figlio pari ad € 400,00 (euro quattrocento/00), tale importo verrà versato sul conto corrente della Sig.ra avente IBAN IT CP_1
59V0760103200000071521868 tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat.
Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. I coniugi sono concordi nell'aderire, per la regolamentazione e la quantificazione delle voci di spesa ordinarie e/o straordinarie, al
Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Tivoli che qui espressamente si richiama e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
15. L'assegno unico universale per i figli spetterà interamente alla Sig.ra CP_1 nella misura del 100%;
16. Stante l'autonomia economica dei coniugi ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
17. Le parti danno atto che il conto corrente cointestato, verrà chiuso alla sottoscrizione del presente atto;
18. L'autovettura modello Renegade, intestata al signor rimarrà Persona_2 nella esclusiva disponibilità della Sig.ra CON SPESE DI Controparte_1
ASSICURAZIONE E BOLLO A CARICO DEL SIG. ; Parte_1
19. I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per i figli minori e ” Persona_1 Per_2
Acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati con matrimonio concordatario in data 15.05.2010 in Capena (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Capena (RM) alla parte 2, serie A, n. 5, anno 2010;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Capena (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1919/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Veneziano C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Perilli C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data 03.05.2024, le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 15.05.2010 in Capena
(RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di
Capena (RM) alla parte 2, serie A, n. 5, anno 2010 e che dall'unione sono nati i figli
[...]
in data 22.01.2019 e in data 17.10.2014, hanno rappresentato Persona_1 Persona_2 che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 14.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni per la pronuncia sulla separazione:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. I figli minori e e verranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre sita in
Capena (RM) alla Via Francia 4/A contraddistinta al Catasto Fabbricati foglio n.6, particella 903, sub 5A/10 di proprietà del padre del ricorrente, il Sig. . I Persona_2 coniugi sono d'accordo che le spese necessarie per gestione del suddetto immobile siano esclusivamente a carico del sig. (Utenze, IMU e TARI ecc. luce, acqua, Parte_1 gas);
3. La casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. contraddistinta al Persona_2
Catasto Fabbricati foglio n. 6, Particella 903, sub 5A/10 sita in Capena (RM) alla Via
Francia 4/A rimarrà allo stesso ma con diritto di abitazione della Sig.ra
[...]
e dei figli, fino a quando il Sig. , fratello del ricorrente non CP_1 CP_2 effettuerà in favore dei nipoti e la donazione dell'immobile sito in Persona_1 Per_2
Capena (RM) Via Pastinacci 21, Foglio 6 particella 226 sub 508 e 509 A/7 e C/6. A partire dal momento in cui sarà stata fatta la donazione del suddetto immobile in favore dei minori, la Sig.ra d i due figli si trasferiranno nel suddetto immobile;
CP_1
4. Il Sig. si obbliga a pagare tutte le utenze, la Tari e le spese Parte_1 necessarie straordinarie anche sull'immobile di Via Pastinacci 21 Capena (RM), dove vivranno moglie e figli a seguito dell'atto di donazione del fratello;
CP_2
5. Il Sig. si obbliga, laddove non dovesse verificarsi la Parte_1 condizione del punto 3. (ossia la donazione del fratello nei confronti dei due figli CP_2 minori) ad acquistare un immobile da intestare ai due figli, al fine di garantire alla moglie ed ai minori un'abitazione composta da almeno tre camere da letto, le cui spese resteranno a suo esclusivo carico;
6. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni degli stessi, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione queste saranno assunte dal genitore tempo per tempo convivente con il figlio;
sarà responsabilità di ciascun genitore interessarsi dei progressi dei figli in tutte le loro espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo agli stessi ogni più consono supporto per ottimizzare il loro sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, con spirito collaborativo, ogni informazione riguardante i figli ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, catechisti, maestri sportivi, di musica etc.;
7. Nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione dei figli, ciascuno si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazioni di necessità e/o urgenza che dovessero verificarsi nei periodi di convivenza con i minori;
8. Con riferimento al diritto di visita, il padre avrà facoltà di vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con la signora e sempre tenendo conto dei CP_1 desideri dei minori e dei loro impegni, i genitori concordano, come da piano genitoriale che si allega, che il sig. avrà diritto di avere con sé i figli a weekend alternati con Pt_1 la signora dal venerdì dopo scuola alla domenica sera dopo cena, oltre a due CP_1 pomeriggi infrasettimanali, (non coincidenti con la settimana in cui il padre li tiene dal venerdì alla domenica), che saranno scelti di volta in volta a seconda degli impegni lavorativi del padre fino a dopo cena. In riferimento alle festività ed alle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre;
9. Durante il periodo estivo, 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il trenta aprile di ogni anno;
stesso diritto verrà esercitato dalla madre;
10. Per le festività natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni con la madre, dal 25 al 31 dicembre ovvero dal 01 gennaio al 06 gennaio;
11. Per le festività pasquali il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni con la madre, dal Venerdì Santo alla domenica sera di Pasqua ovvero dal mattino del Lunedì dell'Angelo al mercoledì sera;
12. In merito ai compleanni dei figli, gli stessi lo festeggeranno preferibilmente, con entrambi i genitori, in caso di disaccordo, ad anni alterni.
13. Entrambi i genitori trascorreranno i rispettivi compleanni con i figli indipendentemente dai giorni di visita.
14. Alla luce delle attuali condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, il signor corrisponderà alla signora un assegno Parte_1 Controparte_1 mensile per ciascun figlio pari ad € 400,00 (euro quattrocento/00), tale importo verrà versato sul conto corrente della Sig.ra avente IBAN IT CP_1
59V0760103200000071521868 tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat.
Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. I coniugi sono concordi nell'aderire, per la regolamentazione e la quantificazione delle voci di spesa ordinarie e/o straordinarie, al
Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Tivoli che qui espressamente si richiama e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
15. L'assegno unico universale per i figli spetterà interamente alla Sig.ra CP_1 nella misura del 100%;
16. Stante l'autonomia economica dei coniugi ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
17. Le parti danno atto che il conto corrente cointestato, verrà chiuso alla sottoscrizione del presente atto;
18. L'autovettura modello Renegade, intestata al signor rimarrà Persona_2 nella esclusiva disponibilità della Sig.ra CON SPESE DI Controparte_1
ASSICURAZIONE E BOLLO A CARICO DEL SIG. ; Parte_1
19. I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per i figli minori e ” Persona_1 Per_2
Acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati con matrimonio concordatario in data 15.05.2010 in Capena (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Capena (RM) alla parte 2, serie A, n. 5, anno 2010;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Capena (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente Dott. Francesco Lupia