TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1134/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 09/12/2025 alle ore 12.21 innanzi al giudice AN EN, sono comparsi:
Per compare l'avv. MANNINI JESSICA oggi sostituito dall'avv. GALLIGANI Parte_1
LO Per compare l'avv. BOCCHINO ENRICO e l'avv. TESTANI oggi sostituiti dall'avv. CP_1
MAN NCARLA Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte appellante conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 19.11.2025.
Parte appellata conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in 19.11.2025.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusiva autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
AN EN
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN EN, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1134/2024 promossa da:
(c.f. - P.VA ) con l'avv. MANNINI Jessica (c.f. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
C.F._1
PARTE APPELLANTE
Contro
, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante CP_2 pro-tempore della società (c.f. - P.VA Controparte_3 P.IVA_3
) con gli avv.ti BOCCHINO Enrico (c.f. ) e TESTANI AR (c.f. P.IVA_4 C.F._2
C.F._3
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 19.11.2025 e richiamate all'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
impugnando la sentenza n. 142/2024 depositata il 29.2.2024, non Controparte_4 notificata, con cui il Giudice di Pace di Pistoia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.N.
4259/2023, ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'atto di accertamento Parte_1 esecutivo n. 14856336 del 26.5.2023, emesso da confermandolo in Controparte_4 ogni sua parte ed ha condannato, altresì, al pagamento in favore della società Parte_1 [...] delle spese legali del giudizio liquidate in complessivi € 200,00 oltre oneri di Controparte_4 legge e spese vive della procedura. Ha dedotto: di aver proposto opposizione avverso il citato avviso pagina 2 di 7 notificato dall'odierna appellata in qualità di concessionario della riscossione per il pagamento dell'imposta di pubblicità relativa a n. 2 frecce con la scritta “PT POSTA”; che il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione, statuendo che pur mantenendo una nicchia di funzioni di interesse Parte_1 pubblico, di fatto gestisce vari servizi di natura bancaria, assicurativa e legata alla telefonia che fanno emergere come maggiormente attivo il suo profilo di azienda privata, di talché non può ritenersi esente dal pagamento del canone unico;
che il giudice di prime cure ha errato in quanto è Parte_1 affidataria del servizio postale universale fino al 2026 e, quindi, tale da giustificare l'esenzione dal pagamento del tributo ed i segnali, peraltro apposti dal e sui quali, dunque, Parte_2
l'appellante non ha alcun potere di installazione/rimozione, non hanno funzione pubblicitaria ma costituiscono segnali di indicazione stradale ovvero indicano ove è ubicato l'ufficio presso il quale il servizio pubblico è erogato. ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello: 1) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 142/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia Dott.ssa Ilaria Bagnoli, nell'ambito del giudizio
RG. N. 4259/2023, depositata in cancelleria in data 29/02/2024 e in pari data comunicata via pec accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in atto di opposizione del seguente tenore letterale: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, compente ai sensi della legge 160-19, che dal 1-1-21, ha sancito la natura patrimoniale del Canone Unico, accogliere la presente opposizione e per l'effetto per le ragioni esposte annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento esecutivo rif Atto n. 14856336 riferito al Parte_2
(PT)”. Con vittoria di spese. 2) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in
[...] narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 142/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia
Dott.ssa Ilaria Bagnoli, nell'ambito del giudizio RG. N. 4259/2023, depositata in cancelleria in data 29/02/2024 e in pari data comunicata via pec e non notificata, condannare in persona del legale rappresentante come sopra meglio CP_4 generalizzata alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della sentenza n. 142/2024 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Pistoia Dott.ssa Ilaria Bagnoli, nell'ambito del giudizio RG. N. 4259/2023, depositata in cancelleria in data 29/02/2024 e in pari data comunicata via pec e non notificata ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari. 3) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 142/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia Dott.ssa Ilaria Bagnoli, nell'ambito del giudizio RG. N. 4259/2023, depositata in cancelleria in data 29/02/2024 e in pari data comunicata via pec e non notificata, condannare in persona del legale CP_4 rappresentante come sopra meglio generalizzata alla restituzione di quanto percepito da in esecuzione Parte_1 della sentenza n. 142/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia Dott.ssa Ilaria Bagnoli, nell'ambito del giudizio RG. N.
4259/2023, depositata in cancelleria in data 29/02/2024 e in pari data comunicata via pec e non notificata, condannare al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e onorari”. CP_4 pagina 3 di 7 Si è costituita in giudizio deducendo la correttezza della decisione Controparte_4 assunta dal Giudice di pace sia in quanto fondata sulla normativa vigente sia in quanto conforme alle numerose pronunce intervenute in materia in tutta Italia tra le stesse parti;
che, peraltro, Parte_1 svolge il servizio postale universale ma non più in regime di monopolio ed, inoltre, offre sul libero
[...] mercato una pluralità di servizi bancari, finanziari e telefonici e, come tali, soggetti alle regole del libero mercato;
che, dunque, i segnali per cui è causa costituiscono mezzo pubblicitario con lo scopo di promuovere i beni ed i servizi offerti. L'appellata ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune: - accertare e dichiarare infondato l'appello proposto e, - per l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza. Vinte le spese”.
Svolta istruttoria documentale e precisate le conclusioni all'udienza odierna, la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'impugnazione proposta in primo grado dall'odierna appellante ha ad oggetto un avviso di accertamento esecutivo, emanato da a fronte del mancato versamento del Controparte_5
Canone unico annuale presso il Comune di Chiesina Uzzanese (PT) e relativo a n. 2 frecce con la scritta
“ ”. CP_6
Ciò posto, va preliminarmente richiamata la normativa applicabile al caso di specie.
Il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” è previsto dall'art. 1, comma 816 e s.s. della legge 160/2019 ed è stato recepito dal “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” adottato dal Parte_2
Al comma 819 del citato articolo è indicato il presupposto impositivo ovvero “(…) b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”, mentre il regolamento comunale indica, altresì, le caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari e l'iter amministrativo da seguire ai fini dell'installazione.
Risulta, dunque, necessario verificare se i segnali di cui si discute abbiano o meno carattere pubblicitario anche in ragione della natura giuridica peculiare di Parte_1
pagina 4 di 7 Quest'ultima, infatti, è una società a controllo pubblico, fornitrice unica del servizio postale universale, così come statuito dal d. lgs n. 261 del 22.7.1999, per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE e, quindi, fino al 2026.
A tal proposito, il Consiglio di Stato nella pronuncia n. 5893 del 13.7.2022 ha definito il “servizio universale” come quello caratterizzato da “incisivi obblighi di servizio a tutela della generalità dei cives o degli utenti avendo il servizio universale la funzione di garantire i livelli da garantire con il 'servizio universale', ovvero la definizione quantitativa e qualitativa dell'offerta di cui devono godere tutti i cittadini (a condizioni geograficamente ed economicamente accessibili si tratta della c.d. rete postale pubblica)”.
fornisce, altresì, ulteriori servizi in regime concorrenziale con altre imprese private nei Parte_1 settori, a titolo esemplificativo, bancario, finanziario e telefonico;
in tale seconda veste, quindi, assume le caratteristiche di impresa di diritto privato. Quest'ultima veste, tuttavia, non fa venir meno l'attività di servizio pubblico svolta da che, rimane, dunque, preponderante, come confermato da Parte_1 copiosa giurisprudenza: “la trasformazione in s.p.a. e l'assunzione di attività di carattere economico finanziario non determina il venire meno tout court dell'attività di servizio pubblico svolta da (cfr., ex multis, Tribunale di Parte_1
Pavia n. 602 del 10.5.2023; Tribunale di Mantova n. 57 del 23.1.2024).
E', dunque, del tutto irrilevante che la giurisprudenza sovranazionale, citata da parte appellata (cfr. sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 ottobre 2020 – pag. 9 comparsa di costituzione in appello), abbia aderito all'orientamento per cui non possa qualificarsi quale organismo Parte_1 di diritto pubblico ma mera impresa pubblica, posto che, se, da un lato, come sopra già evidenziato, alcuni servizi sono stati oggetto di liberalizzazione, determinando concorrenza tra le varie imprese fornitrici tra cui dall'altro lato, il servizio postale inteso come servizio a carattere universale è ad Parte_1 essa affidato in regime unico per 15 anni e come tale, dunque, essa è soggetta a obblighi dai quali non può esimersi.
La mera indicazione della denominazione dell'impresa non è, dunque, da sola sufficiente a determinare la natura pubblicitaria dei cartelli per cui è causa.
In particolare, quanto alla freccia direzionale, mette conto osservare che la stessa ha valenza direzionale consistendo la sua finalità nel facilitare l'individuazione dei servizi postali e non di promuovere gli altri servizi offerti da Si tratta, infatti, di un segnale di indicazione intendendo per tale quel Parte_1 cartello che, ai sensi degli artt. 39 d. lgs. n. 285 del 30.4.1992 “Codice della strada” e 124 del relativo
Regolamento di attuazione d.p.r. n. 495 del 16.12.1992, svolge la funzione di fornire “agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali”. Peraltro, “(…) i caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni pagina 5 di 7 riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come: (…) b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali” (cfr. art. 125 D.P.R. 495/1992), vale a dire che con il sostantivo comune “posta” si deve intendere l'ufficio postale quale luogo di pubblico interesse, meritevole, quindi, di apposita indicazione sulla cartellonistica stradale senza che abbia valenza pubblicitaria.
Tale genericità, peraltro, esclude la diffusione di messaggi pubblicitari in mancanza di ulteriori riferimenti ad altri servizi offerti dalla società appellante in concorrenza con altri soggetti, tanto più che il suddetto cartello non contiene alcun riferimento alla società né al suo logo caratteristico. Parte_1
A ciò si aggiunga che la freccia di cui si discute è stata apposta dal senza Parte_2 Parte_2 alcuna sollecitazione da parte di proprio in ossequio alla necessità di segnalare ai Parte_1 cittadini il luogo ove è possibile usufruire di un servizio pubblico, circostanza dedotta dall'appellante e mai contestata dall'appellata.
Il predetto cartello, dunque, non ha la finalità pubblicitaria prevista dall'art. 1, comma 816 e ss della legge
160/2019 e dall'art. 10 del Regolamento del Comune posto che non svolge la Parte_2 funzione di “promuovere la domanda di beni o servizi” “migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato” (cfr. art. 10 citato).
Sul punto, la giurisprudenza non è univoca ma vi sono copiose pronunce di merito contrarie all'applicazione dell'imposta, alle quali questo giudicante intende aderire (cfr. Tribunale di Pavia n. 602 del
10.5.2023 e n. 638 del 18.5.2023; Tribunale di Mantova n. 57 del 23.1.2024; Tribunale di Ferrara n. 938 del
1.10.2024; Tribunale di Bologna n. 614 del 23.2.2024; Tribunale di Terni n. 166 del 25.2.2025).
La cartellonistica di cui si discute, dunque, non avendo l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi né di migliorare l'immagine di ma di segnalare all'utenza l'ubicazione dell'ufficio Pt_1 Parte_1 non è soggetta ad imposizione.
In conclusione, l'appello va accolto e, pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata, va annullato l'avviso di accertamento n. 14856336 del 26.5.2023 emesso da Controparte_4
[...]
L'appellata va altresì condannata, come richiesto dall'appellante, a restituire a quanto da Parte_1 quest'ultima versato in esecuzione della sentenza n. 142/2024 impugnata, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo.
2. Sulle spese di lite
pagina 6 di 7 L'accoglimento dell'appello impone la revisione della regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, avendo la parte appellante avanzato specifica domanda sul punto. Le spese di lite del primo grado, dunque, seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate ex DM 55/2014 in ragione del valore della controversia dichiarato e con applicazione di compensi medi dello scaglione di riferimento
(inferiore ad euro 1.100), ad eccezione della fase istruttoria per la quale è giustificata l'applicazione di compensi inferiori ai valori medi (istruttoria solo documentale).
Le spese del procedimento di gravame seguono altresì la soccombenza dell'appellata e sono liquidate ex
DM 55/2014, in favore della parte appellante, in ragione del valore della controversia dichiarato (inferiore ad euro 1.100,00) e con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 142/2024, pronunciata in data 28.2.2024 e depositata in data
29.2.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di accertamento n. 14856336 del 26.5.2023 emesso da Controparte_3
- condanna l'appellata a restituire a quanto da quest'ultima versato in esecuzione della Parte_1 sentenza n. 142/2024 impugnata, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
- condanna l'appellata a rifondere alla parte appellante le spese di lite che liquida in euro 312,00 per compensi del procedimento di primo grado di giudizio, in euro 332,00 per compensi del procedimento di appello, oltre euro 107,50 per esborsi, il 15% per spese generali, oltre VA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 352 u.c. c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
AN EN
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 09/12/2025 alle ore 12.21 innanzi al giudice AN EN, sono comparsi:
Per compare l'avv. MANNINI JESSICA oggi sostituito dall'avv. GALLIGANI Parte_1
LO Per compare l'avv. BOCCHINO ENRICO e l'avv. TESTANI oggi sostituiti dall'avv. CP_1
MAN NCARLA Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte appellante conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 19.11.2025.
Parte appellata conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in 19.11.2025.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusiva autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
AN EN
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN EN, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1134/2024 promossa da:
(c.f. - P.VA ) con l'avv. MANNINI Jessica (c.f. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
C.F._1
PARTE APPELLANTE
Contro
, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante CP_2 pro-tempore della società (c.f. - P.VA Controparte_3 P.IVA_3
) con gli avv.ti BOCCHINO Enrico (c.f. ) e TESTANI AR (c.f. P.IVA_4 C.F._2
C.F._3
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 19.11.2025 e richiamate all'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
impugnando la sentenza n. 142/2024 depositata il 29.2.2024, non Controparte_4 notificata, con cui il Giudice di Pace di Pistoia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.N.
4259/2023, ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'atto di accertamento Parte_1 esecutivo n. 14856336 del 26.5.2023, emesso da confermandolo in Controparte_4 ogni sua parte ed ha condannato, altresì, al pagamento in favore della società Parte_1 [...] delle spese legali del giudizio liquidate in complessivi € 200,00 oltre oneri di Controparte_4 legge e spese vive della procedura. Ha dedotto: di aver proposto opposizione avverso il citato avviso pagina 2 di 7 notificato dall'odierna appellata in qualità di concessionario della riscossione per il pagamento dell'imposta di pubblicità relativa a n. 2 frecce con la scritta “PT POSTA”; che il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione, statuendo che pur mantenendo una nicchia di funzioni di interesse Parte_1 pubblico, di fatto gestisce vari servizi di natura bancaria, assicurativa e legata alla telefonia che fanno emergere come maggiormente attivo il suo profilo di azienda privata, di talché non può ritenersi esente dal pagamento del canone unico;
che il giudice di prime cure ha errato in quanto è Parte_1 affidataria del servizio postale universale fino al 2026 e, quindi, tale da giustificare l'esenzione dal pagamento del tributo ed i segnali, peraltro apposti dal e sui quali, dunque, Parte_2
l'appellante non ha alcun potere di installazione/rimozione, non hanno funzione pubblicitaria ma costituiscono segnali di indicazione stradale ovvero indicano ove è ubicato l'ufficio presso il quale il servizio pubblico è erogato. ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello: 1) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 142/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia Dott.ssa Ilaria Bagnoli, nell'ambito del giudizio
RG. N. 4259/2023, depositata in cancelleria in data 29/02/2024 e in pari data comunicata via pec accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in atto di opposizione del seguente tenore letterale: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, compente ai sensi della legge 160-19, che dal 1-1-21, ha sancito la natura patrimoniale del Canone Unico, accogliere la presente opposizione e per l'effetto per le ragioni esposte annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento esecutivo rif Atto n. 14856336 riferito al Parte_2
(PT)”. Con vittoria di spese. 2) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in
[...] narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 142/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia
Dott.ssa Ilaria Bagnoli, nell'ambito del giudizio RG. N. 4259/2023, depositata in cancelleria in data 29/02/2024 e in pari data comunicata via pec e non notificata, condannare in persona del legale rappresentante come sopra meglio CP_4 generalizzata alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della sentenza n. 142/2024 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Pistoia Dott.ssa Ilaria Bagnoli, nell'ambito del giudizio RG. N. 4259/2023, depositata in cancelleria in data 29/02/2024 e in pari data comunicata via pec e non notificata ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari. 3) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 142/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia Dott.ssa Ilaria Bagnoli, nell'ambito del giudizio RG. N. 4259/2023, depositata in cancelleria in data 29/02/2024 e in pari data comunicata via pec e non notificata, condannare in persona del legale CP_4 rappresentante come sopra meglio generalizzata alla restituzione di quanto percepito da in esecuzione Parte_1 della sentenza n. 142/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia Dott.ssa Ilaria Bagnoli, nell'ambito del giudizio RG. N.
4259/2023, depositata in cancelleria in data 29/02/2024 e in pari data comunicata via pec e non notificata, condannare al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e onorari”. CP_4 pagina 3 di 7 Si è costituita in giudizio deducendo la correttezza della decisione Controparte_4 assunta dal Giudice di pace sia in quanto fondata sulla normativa vigente sia in quanto conforme alle numerose pronunce intervenute in materia in tutta Italia tra le stesse parti;
che, peraltro, Parte_1 svolge il servizio postale universale ma non più in regime di monopolio ed, inoltre, offre sul libero
[...] mercato una pluralità di servizi bancari, finanziari e telefonici e, come tali, soggetti alle regole del libero mercato;
che, dunque, i segnali per cui è causa costituiscono mezzo pubblicitario con lo scopo di promuovere i beni ed i servizi offerti. L'appellata ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune: - accertare e dichiarare infondato l'appello proposto e, - per l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza. Vinte le spese”.
Svolta istruttoria documentale e precisate le conclusioni all'udienza odierna, la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'impugnazione proposta in primo grado dall'odierna appellante ha ad oggetto un avviso di accertamento esecutivo, emanato da a fronte del mancato versamento del Controparte_5
Canone unico annuale presso il Comune di Chiesina Uzzanese (PT) e relativo a n. 2 frecce con la scritta
“ ”. CP_6
Ciò posto, va preliminarmente richiamata la normativa applicabile al caso di specie.
Il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” è previsto dall'art. 1, comma 816 e s.s. della legge 160/2019 ed è stato recepito dal “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” adottato dal Parte_2
Al comma 819 del citato articolo è indicato il presupposto impositivo ovvero “(…) b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”, mentre il regolamento comunale indica, altresì, le caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari e l'iter amministrativo da seguire ai fini dell'installazione.
Risulta, dunque, necessario verificare se i segnali di cui si discute abbiano o meno carattere pubblicitario anche in ragione della natura giuridica peculiare di Parte_1
pagina 4 di 7 Quest'ultima, infatti, è una società a controllo pubblico, fornitrice unica del servizio postale universale, così come statuito dal d. lgs n. 261 del 22.7.1999, per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE e, quindi, fino al 2026.
A tal proposito, il Consiglio di Stato nella pronuncia n. 5893 del 13.7.2022 ha definito il “servizio universale” come quello caratterizzato da “incisivi obblighi di servizio a tutela della generalità dei cives o degli utenti avendo il servizio universale la funzione di garantire i livelli da garantire con il 'servizio universale', ovvero la definizione quantitativa e qualitativa dell'offerta di cui devono godere tutti i cittadini (a condizioni geograficamente ed economicamente accessibili si tratta della c.d. rete postale pubblica)”.
fornisce, altresì, ulteriori servizi in regime concorrenziale con altre imprese private nei Parte_1 settori, a titolo esemplificativo, bancario, finanziario e telefonico;
in tale seconda veste, quindi, assume le caratteristiche di impresa di diritto privato. Quest'ultima veste, tuttavia, non fa venir meno l'attività di servizio pubblico svolta da che, rimane, dunque, preponderante, come confermato da Parte_1 copiosa giurisprudenza: “la trasformazione in s.p.a. e l'assunzione di attività di carattere economico finanziario non determina il venire meno tout court dell'attività di servizio pubblico svolta da (cfr., ex multis, Tribunale di Parte_1
Pavia n. 602 del 10.5.2023; Tribunale di Mantova n. 57 del 23.1.2024).
E', dunque, del tutto irrilevante che la giurisprudenza sovranazionale, citata da parte appellata (cfr. sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 ottobre 2020 – pag. 9 comparsa di costituzione in appello), abbia aderito all'orientamento per cui non possa qualificarsi quale organismo Parte_1 di diritto pubblico ma mera impresa pubblica, posto che, se, da un lato, come sopra già evidenziato, alcuni servizi sono stati oggetto di liberalizzazione, determinando concorrenza tra le varie imprese fornitrici tra cui dall'altro lato, il servizio postale inteso come servizio a carattere universale è ad Parte_1 essa affidato in regime unico per 15 anni e come tale, dunque, essa è soggetta a obblighi dai quali non può esimersi.
La mera indicazione della denominazione dell'impresa non è, dunque, da sola sufficiente a determinare la natura pubblicitaria dei cartelli per cui è causa.
In particolare, quanto alla freccia direzionale, mette conto osservare che la stessa ha valenza direzionale consistendo la sua finalità nel facilitare l'individuazione dei servizi postali e non di promuovere gli altri servizi offerti da Si tratta, infatti, di un segnale di indicazione intendendo per tale quel Parte_1 cartello che, ai sensi degli artt. 39 d. lgs. n. 285 del 30.4.1992 “Codice della strada” e 124 del relativo
Regolamento di attuazione d.p.r. n. 495 del 16.12.1992, svolge la funzione di fornire “agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali”. Peraltro, “(…) i caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni pagina 5 di 7 riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come: (…) b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali” (cfr. art. 125 D.P.R. 495/1992), vale a dire che con il sostantivo comune “posta” si deve intendere l'ufficio postale quale luogo di pubblico interesse, meritevole, quindi, di apposita indicazione sulla cartellonistica stradale senza che abbia valenza pubblicitaria.
Tale genericità, peraltro, esclude la diffusione di messaggi pubblicitari in mancanza di ulteriori riferimenti ad altri servizi offerti dalla società appellante in concorrenza con altri soggetti, tanto più che il suddetto cartello non contiene alcun riferimento alla società né al suo logo caratteristico. Parte_1
A ciò si aggiunga che la freccia di cui si discute è stata apposta dal senza Parte_2 Parte_2 alcuna sollecitazione da parte di proprio in ossequio alla necessità di segnalare ai Parte_1 cittadini il luogo ove è possibile usufruire di un servizio pubblico, circostanza dedotta dall'appellante e mai contestata dall'appellata.
Il predetto cartello, dunque, non ha la finalità pubblicitaria prevista dall'art. 1, comma 816 e ss della legge
160/2019 e dall'art. 10 del Regolamento del Comune posto che non svolge la Parte_2 funzione di “promuovere la domanda di beni o servizi” “migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato” (cfr. art. 10 citato).
Sul punto, la giurisprudenza non è univoca ma vi sono copiose pronunce di merito contrarie all'applicazione dell'imposta, alle quali questo giudicante intende aderire (cfr. Tribunale di Pavia n. 602 del
10.5.2023 e n. 638 del 18.5.2023; Tribunale di Mantova n. 57 del 23.1.2024; Tribunale di Ferrara n. 938 del
1.10.2024; Tribunale di Bologna n. 614 del 23.2.2024; Tribunale di Terni n. 166 del 25.2.2025).
La cartellonistica di cui si discute, dunque, non avendo l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi né di migliorare l'immagine di ma di segnalare all'utenza l'ubicazione dell'ufficio Pt_1 Parte_1 non è soggetta ad imposizione.
In conclusione, l'appello va accolto e, pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata, va annullato l'avviso di accertamento n. 14856336 del 26.5.2023 emesso da Controparte_4
[...]
L'appellata va altresì condannata, come richiesto dall'appellante, a restituire a quanto da Parte_1 quest'ultima versato in esecuzione della sentenza n. 142/2024 impugnata, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo.
2. Sulle spese di lite
pagina 6 di 7 L'accoglimento dell'appello impone la revisione della regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, avendo la parte appellante avanzato specifica domanda sul punto. Le spese di lite del primo grado, dunque, seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate ex DM 55/2014 in ragione del valore della controversia dichiarato e con applicazione di compensi medi dello scaglione di riferimento
(inferiore ad euro 1.100), ad eccezione della fase istruttoria per la quale è giustificata l'applicazione di compensi inferiori ai valori medi (istruttoria solo documentale).
Le spese del procedimento di gravame seguono altresì la soccombenza dell'appellata e sono liquidate ex
DM 55/2014, in favore della parte appellante, in ragione del valore della controversia dichiarato (inferiore ad euro 1.100,00) e con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 142/2024, pronunciata in data 28.2.2024 e depositata in data
29.2.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di accertamento n. 14856336 del 26.5.2023 emesso da Controparte_3
- condanna l'appellata a restituire a quanto da quest'ultima versato in esecuzione della Parte_1 sentenza n. 142/2024 impugnata, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
- condanna l'appellata a rifondere alla parte appellante le spese di lite che liquida in euro 312,00 per compensi del procedimento di primo grado di giudizio, in euro 332,00 per compensi del procedimento di appello, oltre euro 107,50 per esborsi, il 15% per spese generali, oltre VA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 352 u.c. c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
AN EN
pagina 7 di 7