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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12395 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a Kircheim Unter Teck, in Germania, in [...] Parte_1
24/10/1979 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pa- C.F._1 lermo, Piazza V. E. Orlando, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Alfano Anna, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante _1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Giovanni Amendo- la, n. 31, presso lo studio dell'Avv. Provenzano Francesco, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
nato a [...], in data [...] (C.F. CP_2
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via F. P. Di C.F._2
Blasi, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Sciarrino Michele, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
(P.I. ), in persona del legale rappresentan-
[...] P.IVA_2 te pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Massimo D'Azeglio,
1 n. 5, presso lo studio dell'Avv. Spagnolo Santo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte terza chiamata da
[...]
[...]
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via
Ludovico Ariosto, n. 34, presso lo studio dell'Avv. Ferraro Diego, che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte terza chiamata dal dott. – CP_2
con sede in Assago (mi), via Del Mulino n. Controparte_5
4 (C.F. , P.I. ), in persona del legale rappresen- P.IVA_4 P.IVA_5 tante pro tempore
E DI
– parte terza chiamata dal dott. contumace – CP_2
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 31/03/2025 svolta in modalità c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il fatto e lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto Parte_1 la condanna di e del dott. in solido, al risarci- _1 CP_2 mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dei tratta- menti sanitari cui era stata sottoposta presso la in Controparte_6 occasione della procedura di isterosalpingografia eseguita in data
07/11/2013 dal sanitario convenuto.
A fondamento delle proprie domande l'attrice ha dedotto che nel corso dell'esame aveva avvertito dolori acuti al basso ventre che erano proseguiti anche dopo terminato l'esame e nonostante le rassicurazioni del dott. e CP_2 la prescrizione di antidolorifici.
GI ha aggiunto che, persistendo la suddetta sintomatolo- Parte_1
- 2 - gia - alla quale nei giorni seguenti si erano aggiunti brividi e febbre alta -, il dott. in data 21/11/2013, l'aveva sottoposta a visita medica con eco- CP_2 grafia pelvica transvaginale ed aveva giustificato i dolori con la presenza di liquido di contrasto bloccato nelle tube, conIGliandole di attendere il natura- le riassorbimento e non prescrivendo alcuna terapia farmacologica.
L'attrice ha lamentato che, tuttavia, nei giorni successivi in assenza di mi- glioramenti, aveva deciso di recarsi al P.S. del Policlinico Universitario Paolo
Giaccone di Palermo dove i sanitari, posta la diagnosi di “addome acuto in paziente settica con massa pelvica” l'avevano sottoposta ad intervento chi- rurgico urgente di laparotomia con asportazione di abbondante liquido puru- lento nello scavo pelvico, lisi di tenaci aderenze intestino utero annessiali ed asportazione chirurgica di entrambe le ovaie.
GI ha dedotto che, senza figli ed in giovane età aveva Parte_1 quindi acquistato la consapevolezza di non potere più concepire un figlio, con violento shock ed evidenti ripercussioni psicologiche.
Ritenendo negligente la condotta assunta dal sanitario alla luce delle ri- sultanze della consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa Parte_2 nonché foriera di gravi danni patrimoniali e non patrimoniali ha,
[...] quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare la respon- sabilità della , in persona del legale rappresentante Controparte_6 in solido con medico il Dott. che nella predetta clinica ha assi- CP_2 stito la IG.ra ; - conseguentemente condannare della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore in soli- Controparte_6 do con medico il Dott. a risarcire tutti i danni patrimoniali ed CP_2 extrapatrimoniali (danno morale, biologico ed esistenziale), causati all'attrice e quantificati sulla scorta della consulenza di parte versata in atti e sulla scorta delle tabelle di LA sulle macroinvalidità in €. 285.275,20 (danno biologico
40%, incluso danno morale di rilevante entità calcolato in ½ oltre personaliz- zazione del 10%) ovvero nella maggior o minore misura che sarà determinata a seguito di CTU medico-legale che sin d'ora chiede disporsi quale mezzo istrut- torio, al fine di accertare la natura e l'entità dei postumi invalidanti residuati
- 3 - in capo all'attrice, il periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, non- ché il danno biologico e alla vita di relazione, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'intervento al soddisfo ed alle spese e competenze del giudizio».
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio ed ha _1 precisato che il rapporto contrattuale intercorso tra l'odierna attrice e la struttura sanitaria convenuta era circoscritto all'esame diagnostico di istero- salpingografia eseguito in data 07/11/2013 sicché essa doveva ritenersi del tutto estranea alle visite eseguite prima e dopo il suddetto esame, presso lo studio privato del dott. nonché alle scelte terapeutiche assunte in tale CP_2 sede.
La Struttura ha dedotto che la natura del rapporto con il dott. era di CP_2 mera collaborazione professionale e la imputazione del danno – nella pro- spettazione attorea – era stata connessa a comportamenti estranei alla orga- nizzazione della clinica.
Per l'ipotesi di condanna dei convenuti in via solidale, nei rapporti interni fra coobbligati, ha formulato azione di regresso nei confronti _1 del dott. e chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla gradua- CP_2 zione delle colpe.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della azione e ne ha chiesto il rigetto, contestando in via gradata le pretese attoree anche nel quantum.
In subordine, in caso di condanna, ha chiesto di essere manlevata oltre che in via di regresso dal dott. anche dalla propria assicurazione CP_2 [...]
Controparte_7
(d'ora innanzi denominata solo , che ha chiesto di
[...] CP_3 chiamare in giudizio ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «In via preliminare - Disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c, il differimento della prima udienza di comparizione, autorizzando la a chiama- _1 re in causa, la Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore e il dott.
[...] [...]
; In via principale - accertare e dichiarare che nessuna responsabi- CP_9 lità per fatto può essere imputata alla In subordine Nella dene- _1
- 4 - gata e non temuta ipotesi di rigetto delle domande superiori -accertare e di- chiarare il diritto della ad ottenere in via di regresso, nei con- _1 fronti del Dott. , la ripetizione integrale di tutte le somme che CP_2 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attrice; - conseguentemente, con- dannare il Dott. al pagamento, in favore della di qualun- CP_2 _1 que somma di denaro che quest'ultima sarà, eventualmente, chiamata a corri- spondere a titolo di risarcimento in favore degli odierni attori;
- in ogni caso, accertare e dichiarare le quote di responsabilità imputabili rispettivamente alla
e al dott. ; - condannare la _1 CP_2 Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la
[...] dal pagamento di qualunque somma di denaro che quest'ultima _1 sarà, eventualmente, chiamata a corrispondere a titolo di risarcimento in favo- re degli attori, tenendo, altresì, indenne la da ogni ulteriore one- _1 re, ivi comprese le spese e gli onorari del presente giudizio».
Autorizzata la chiamata si è costituita la ed ha dedotto che la CP_3 polizza convenzione n. 2013RCG00023-563773, stipulata dall' con la Pt_3
BH Italia, tramite la sottoscrizione del certificato di assicurazione n. 639686, valido dal 01/01/2014 al 01/01/2015, avente efficacia retroattiva ai fatti ve- rificatisi dalla data del 01/01/2010 (cfr. all. 2 e 3) prevedeva una clausola di scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di euro 50.000,00 (cfr. pag. 2 del prospetto del certificato di applicazione – all. 2), un massimale di €
5.000.000,00, per ogni sinistro e periodo assicurativo annuo, con esclusione dalla garanzia dei danni derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato, delle spese di lite sostenute dall'assicurata per il proprio legale fi- duciario, nonché della responsabilità individuale del personale medico non dipendente con diritto ad esercitare azione di rivalsa ex art. 1916 c.c. sempre che il medico non dipendente fosse dotato di polizza RC professionale a pri- mo rischio con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 pena la perdita del diritto all'indennizzo della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1915 c.c.
La Compagnia di assicurazione ha quindi eccepito l'insussistenza degli addotti profili di responsabilità sanitaria e del nesso eziologico, la carenza di
- 5 - responsabilità della struttura sanitaria ed ha invocato il rigetto della doman- da attorea che, in via gradata ha contestato anche nel quantum ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «in via preliminare: - all'esito dell'istruttoria, ritenere e dichiarare ex artt. 3 condizioni particolari di assicu- razione e 1915 c.c. la decadenza della struttura sanitaria dal diritto all'indennizzo contrattuale, e per l'effetto rigettare la domanda di garanzia avanzata nei confronti di BH Italia;
- ritenere e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di garanzia relativamente ad eventuali danni derivati dalla man- cata acquisizione del consenso informato;
in via principale: - rigettare la do- manda di parte attrice, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in di- ritto;
in via subordinata: - limitare il risarcimento al danno provato ed eziologi- camente riconducibile alla prestazione sanitaria, con esclusione di postumi pregressi e/o derivati dall'operato di altri medici e/o da altre cause;
- dire te- nuto al risarcimento esclusivamente il dott. , rigettando la do- CP_2 manda nei confronti della struttura sanitaria;
- in ulteriore subordine, accerta- re le quote di responsabilità, e limitare la condanna della struttura sanitaria alla sua parte effettiva di responsabilità; in ipotesi di soccombenza: - limitare la eventuale condanna di BH Italia alla quota di responsabilità della struttura sanitaria, entro il limite di massimale di polizza, facendo applicazione della clausola di scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di Euro
50.000,00, e con esclusione di eventuali danni derivati dalla denegata caren- za di consenso informato e delle spese legali sostenute dalla casa di cura per il proprio legale fiduciario;
- in ogni caso, rigettare la domanda di cumulo di in- teressi e rivalutazione monetaria».
Disposta la rinnovazione della notificazione della citazione nei confronti di il suddetto sanitario si è costituito in giudizio ed ha conte- CP_2 stato la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità a suo carico, nonché la sussistenza del nesso causale tra i postumi residuati a parte attrice e i trattamenti sanitari eseguiti deducendo, per contro, che l'aggravamento della precedente patologia della IG.ra si era verificato per cause riconduci- Pt_1 bili al pregresso intervento dalla stessa subito a causa di una forma di “en-
- 6 - dometriosi”. Tale pregressa patologia, non debitamente messa in risalto dall'attrice aveva innegabilmente avuto un'incidenza causale esclusiva sulle complicanze che avevano portato quest'ultima a dover ricorrere all'ausilio dei sanitari del Policlinico Paolo Giaccone.
Segnatamente, il sanitario ha dedotto che il processo flogistico da cui era stata affetta la IG.ra , seppur manifestatosi successivamente Pt_1 all'esecuzione dell'isterosalpingografia, non era in alcun modo ascrivibile ad una “malpractice” sanitaria, ma costituiva esito di una possibile e plausibile evoluzione della devastante endometriosi da cui la paziente era già affetta e che determinava già l'impossibilità di ottenere una gravidanza per le vie na- turali.
Dopo avere contestato, anche nel quantum le pretese attoree, il dott. CP_2 in linea subordinata ha chiesto, in ogni caso, di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, e Europ Assistance Italia Controparte_4
S.p.A., per essere manlevato in ipotesi di soccombenza e ha, quindi, conclu- so chiedendo al Tribunale di «dare atto della superiore dichiarazione di
“chiamata di un terzo in causa”, resa dal convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, II comma, c.p.c., e disporre conseguentemente il differimento del- la prima udienza di comparizione al fine di consentire la citazione dei terzi so- pra indicati, e EUROP ASSISTANCE ITALIA Controparte_4
S.p.A., nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito disattesa ogni contraria domanda ed eccezione - ritenere e dichiarare l'insussistenza a carico del dott. della responsabilità risarcitoria invocata ex ad- CP_2 verso;
- rigettare per l'effetto, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dalla IG.ra ; - condannare, conseguen- Parte_1 temente, l'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio;
nel merito, in linea subordinata: - nella denegata e non te- muta ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti del dott.
dalla IG.ra e/o da ritenere e CP_2 Parte_1 _1 dichiarare che ed Europ Assistance Italia S.p.A., in Controparte_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, sono tenute, in solido
- 7 - tra di loro, a tenere indenne quest'ultimo da qualsiasi esborso dipendente dall'eventuale accoglimento, seppur parziale, delle domande risarcitorie av- versarie. - per l'effetto, condannare ed Controparte_4 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_10 in solido tra di loro, al pagamento in favore del dott. di tutti gli CP_2 importi che quest'ultimo dovesse eventualmente essere tenuto a corrispondere alla IG.ra e/o a in ipotesi di soccombenza. Pt_1 Parte_1 _1
Con vittoria di spese e compensi professionali».
Con nota del 17/02/2023, il dott. ha dedotto di avere convenuto in CP_2 giudizio ma che a seguito di intese intercorse Controparte_5 con la menzionata società, aveva maturato l'intendimento di rinunciare e quindi ha rinunciato agli atti del giudizio ed alle domande proposte nei con- fronti di Controparte_5
Si è costituita la (d'ora in avanti per Controparte_4 semplicità anche ) ed ha dedotto, in primo luogo, la non operati- CP_4 vità della copertura assicurativa essendo la stessa prestata nella formula
“claims made” ed essendo la richiesta risarcitoria pervenuta successivamen- te alla scadenza contrattuale poiché la polizza era stata stipulata con decor- renza dal 19/02/2013 e scadenza il 19/02/2015 e la richiesta risarcitoria era pervenuta il 25/10/2016 (cfr. diffida Avv. Alessia Giugno in atti).
L'Assicurazione ha, inoltre, eccepito l'inoperatività della polizza anche in quanto stipulata espressamente ed esclusivamente per l'attività professiona- le dall'assicurato svolta presso il proprio “studio professionale” sito in “Via
M. Rapisardi 72 90135 Palermo”, e non già per l'attività, di qualsivoglia na- tura e/o genere, svolta presso strutture sanitarie pubbliche e/o private.
In subordine, ha eccepito l'esistenza di uno scoperto del 15% CP_4
(con un minimo € 1.000,00 ed un massimo € 30.000,00) e, inoltre, ha dedot- to che la copertura assicurativa era stata prestata a secondo rischio e cioè
“per la parte di danno non coperta da detta altra assicurazione fino alla con- correnza del massimale indicato sul presente contratto”.
Inoltre, sensi dell'art.
2.10 delle C.G.A., l'Assicurazione ha dedotto che la
- 8 - copertura poteva operare esclusivamente per la quota di responsabilità diret- tamente imputabile all' ed escluso quanto costui fosse tenuto a ri- Parte_4 sarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.
In ulteriore subordine, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ne ha invocato il rigetto, contestando in via di estremo subordine, anche la quantificazione del danno il quantum della pretesa attorea ha, quindi, con- cluso chiedendo al Tribunale di «Dichiarare l'inoperatività della “polizza n.
2013/03/2158687” per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dal Dr. , con esonero della CP_2 [...] da qualsivoglia obbligazione al riguardo. NEL MERITO, Parte_5 in via gradualmente subordinata : - Rigettare la richiesta risarcitoria attorea perchè infondata in fatto e in diritto;
- Rigettare in ogni caso le domande pro- poste nei confronti del Dr. perché prive di qualsivoglia fonda- CP_2 mento fattuale e giuridico;
- In caso di accertata responsabilità del Dr. _11 pe porre ogni consequenziale onere risarcitorio a carico della struttura CP_2 sanitaria convenuta;
- In caso di accertata responsabilità dei convenuti, gra- duare le relative colpe in base all'apporto causale di ciascuno di essi in rela- zione ai danni riconosciuti a controparte e, per l'effetto, contenere l'eventuale condanna degli stessi nei limiti della porzione di colpa loro ascrivibile;
- In caso di condanna solidale riconoscere il diritto di rivalsa della Parte_6 nei confronti degli altri convenuti e delle Compagnie che ne assicurano i
[...] relativi rischi;
- Nella non temuta ipotesi di accoglimento della richiesta risarci- toria attorea, contenere l'obbligazione di garanzia della Parte_7
nei confronti del Dr. , entro i limiti stabiliti dal Contratto di
[...] CP_2
Assicurazione, con applicazione del relativo “scoperto” pari al “15% (con un
“minimo di € 1.000,00” ed un “massimo di € 30.000,00)”; - In caso di altra as- sicurazione efficace per la protezione del rischio assicurato, riconoscere
l'operatività della polizza a “secondo rischio” con esonero della scrivente, “fino alla concorrenza del massimale previsto da detta altra copertura assicurati- va”, da ogni onere al riguardo. Con vittoria di spese e onorari».
Istruita la causa attraverso l'acquisizione della produzione documentale
- 9 - offerta dalle parti, l'esibizione della cartella clinica e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera relativa all'intervento chirurgico subito da
[...]
nell'anno 2012 presso la Casa di Cura Candela S.p.A. ed indagi- Parte_1 ni medico – legali d'ufficio affidate al collegio composto dai dott. Prof.
[...]
- Ordinario di Chirurgia Generale e dott. Persona_1 Persona_2
_1
- Specialista in Medicina Legale e Assicurazioni, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 31/03/2025 sulle conclusioni come sopra ras- segnate e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
In diritto. La natura della responsabilità della struttura sanitaria.
Orbene, sono opportune alcune brevi considerazioni sull'inquadramento giuridico della responsabilità della struttura sanitaria e sul riparto dell'onere probatorio, non essendo applicabili ratione temporis alla fattispecie per cui è causa le norme di carattere sostanziale introdotte dalla legge 24/2017 di cui la Suprema Corte (sent. 28994/2019) ha escluso, in mancanza di apposita disciplina transitoria, l'applicazione retroattiva ai fatti accaduti anteriormen- te alla sua entrata in vigore (1° aprile 2017).
È noto che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – la responsabilità della struttura sanitaria ha fonte in ob- bligazioni in parte diverse da quelle la cui violazione genera la responsabilità del singolo medico, di cui tuttavia condivide l'intima natura.
La responsabilità della struttura, infatti, ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente e l'ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un ati- pico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente
(“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una vi- sita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima: Cass. civ. n.
24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche
- 10 - umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausi- liario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, an- che Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004).
Da siffatta qualificazione discendono le conseguenze in punto di valuta- zione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da nu- merosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
Prima della sentenza n. 13533/2001 della Corte di Cassazione a sezioni unite, era diffusa l'idea che la ripartizione dell'onere probatorio in caso di re- sponsabilità medica dovesse fondarsi principalmente sulla difficoltà della prestazione, in forza di una interpretazione che tendeva a sopravvalutare gli effetti dell'art. 2236 c.c. sulla finale allocazione della cd. alea terapeutica.
Questa regola interpretativa, in punto di prova dell'inadempimento, è stata tuttavia superata con la citata pronuncia del 2001, graniticamente seguita dalla giurisprudenza successiva, che ne ha fatto ampia applicazione in tema di responsabilità medica.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del con- tratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) del- la preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione pa- tologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedi- bile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo opera- to, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di IGnoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n. 11488/2004).
In altri termini, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sani- taria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini
- 11 - del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ., sez. un., n.
577/2008).
Peraltro la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costitui- scono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e vice- versa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da re- sponsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'e- sistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal pa- ziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass. n.18392/2017 e n.
26824/2017).
Quanto ai rapporti tra medico e , deve osservarsi che essa ri- CP_6 sponde degli inadempimenti del medico, anche se questi non ha un vincolo di subordinazione con la struttura.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice
–, infatti, “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospe-
- 12 - daliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pa- gamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'as- sicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabi- lità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrat- tuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, co- munque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la cir- costanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente,
o comunque dal medesimo scelto” ( in termini la massima di Cass.
n.18610/2015, conformi Cass. n. 13953/2007, n.6945/2007 e n.
1698/2006).
Rapporto di causalità.
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere del- la prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno affermato: “In tema di responsa- bilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occor- re dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi:
- 13 - nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la re- gola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, es- sendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attivi- tà, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ.
n. 16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e preven- zione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipo- tizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriver- si entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Il caso di specie
Ebbene, nel caso di specie, giova osservare che sono incontestate ed emer- gono dalla documentazione medica versata in atti l'instaurazione del rappor- to contrattuale di parte attrice con il dott. esecutore CP_2 dell'intervento di isterosalpingografia e con la convenuta, ove il _13 medesimo fu eseguito.
I consulenti tecnici d'ufficio incaricati nel corso del giudizio – esaminata la documentazione prodotta ed eseguiti, nel contraddittorio delle parti, gli ac- certamenti ritenuti necessari – hanno ricostruito , la vicenda clinica oggetto del giudizio e rilevato che «la IG.ra , di anni 34 al Parte_8
- 14 - momento degli eventi, essendo affetta da una forma severa di endometriosi, scoperta nel corso di precedente ricovero presso la Casa di Cura Candela di
Palermo nel maggio 2012 (motivato da voluminosa cisti ovarica sinistra), ed in quel frangente già trattata chirurgicamente, decideva di rivolgersi alle cure del dott. , specialista ginecologo, nella speranza di poter intraprendere una CP_2 gravidanza (…) il dott. richiedeva l'esecuzione di una isterosalpingogra- CP_2 fia che veniva eseguita il 07.11.2013 (…) in regime ambulatoriale presso la
Casa di Cura Villa Serenza di Palermo (…)».
I CC.TT.UU. hanno precisato che «L'isterosalpingografia (HSG) è un esame radiografico che permette di visualizzare l'utero e le tube di Falloppio per la diagnosi delle patologie dell'apparato riproduttivo femminile, con un'accuratezza maggiore della isterosonografia con mezzo di contrasto».
Il Collegio peritale ha dato atto che «nessuna delle linee guida internaziona- li, né locali, prevede il trattamento antibiotico per manovre ginecologiche ese- guite su terreno non anamnesticamente, né visivamente infetto» e che «Anche, secondo la Società Italiana di Ecografia Ostetrico Ginecologica non esistono evidenze sulla necessità di effettuare sistematicamente premedicazione con antinfiammatori non steroidei e/o antibioticoterapia».
Il 21/11/2013, la IG.ra ritornava presso lo studio del dott. Pt_1 CP_2
«di tale contatto si riscontra una ecografia transvaginale dal referto identico ri- spetto a quello del 16.07.2013 (…) il 26.11.2013 la paziente veniva ricoverata presso il Policlinico di Palermo. U.O. di Ginecologia ed Ostetricia» ove veniva posta «diagnosi differenziale con “sactosalpinge bilaterale”. Il 27.11.2013, previa antibioticoprofilassi preoperatoria con Gentamicina, metronidazolo e ceftazidime, la IG.ra veniva sottoposta» a intervento chirurgico di sal- Pt_1 pingo-ovariectomia bilaterale, con diagnosi postoperatoria di piosalpinge bi- laterale.
I Periti dell'ufficio hanno rilevato che «dai documenti in atti risulta che la stessa, nel 2013, è stata sottoposta a tre indagini per lo studio di utero e an- nessi: 16.07 ecografia transvaginale 07.11 isterosalpingografia 21.11 ecogra- fia transvaginale. Nell'ecografia transvaginale eseguita senza mezzo di con-
- 15 - trasto introdotto in cavità uterina, non vi sono rischi di infezione se vengono seguite quelle norme minime di igiene che si adottano quando un qualsiasi corpo estraneo viene introdotto in vagina. Pertanto le due ecografie transvagi- nali del 16.07 e 21.11.2023 si possono ragionevolmente escludere quale cau- sa di infezione ascendente. Rimane da esaminare, dunque, l'HSG eseguita il
07.11.2013 presso la ». Controparte_6
A tale proposito il Collegio ha innanzitutto osservato «che di tale procedura non risulta in atti un modulo di consenso informato», precisando, tuttavia, che
«nel 2013, in assenza di una specifica previsione normativa, non vi era
l'obbligo stringente di redigere un modulo di consenso informato, recante la manifestazione di volontà della paziente ad essere sottoposta alla rx- isterosalpingografia».
I Consulenti hanno segnalato «l'assai stringata compilazione del referto di
HSG del 07.11.2013, eseguita presso la;
in tale do- Controparte_6 cumento, infatti, non vengono trascritti dettagli sulla preparazione della pa- ziente all'esame (fase del ciclo in cui l'esame è stato eseguito, modalità di di- sinfezione della paziente preventiva all'accertamento invasivo), non è chiaro in che veste abbia partecipato il dott. , la cui presenza è indubbia, perché CP_2 non negata neppure dalla difesa dello stesso dott. , ma il cui ruolo non è CP_2 circoscrivibile poiché non menzionato nel referto, che reca la firma di altro spe- cialista (dott. ); né è riportata alcuna indicazione sulle suc- Persona_3 cessive modalità di gestione della paziente, ed in particolare sulla prescrizione di antibiotico in seguito all'esame che mise in evidenza “marcata dilatazione bilaterale delle salpingi”», sebbene «stando alla cartella della clinica ostetrica del Policlinico di Palermo dove la stessa paziente è stata ricoverata il
26.11.2013, nella sezione relativa alla anamnesi patologica prossima, si ri- scontra che dal termine della salpingografia e per i dieci giorni successivi
(quindi dal 07.11.13 al 16.11.13) la paziente ha dichiarato di aver assunto un antibiotico che precisò essere stato Levoxacin 500 mg».
Malgrado l'antibiotico «la IGnora aveva un'infiammazione cronica Pt_1 delle tube che si sovrainfettarono come indica l'espressione “piene di pus” e
- 16 - l'infezione si era allargata alla cavità peritoneale transitando attraverso la pa- rete dell'organo», rendendo necessario procedere ad asportazione di tube e ovaie.
Il Collegio ha puntualizzato che «Il rischio di peritonite nei pazienti sottopo- sti ad attività invasive, come è una HSG e come è ampiamente riportato in Let- teratura, è influenzato dalle condizioni immuno-nutrizionali del paziente», ma
«la GI, non poteva rappresentare un soggetto immunodepresso» sicché
«appare altamente probabile, certamente più probabile che non rispetto ad ipo- tetiche ed indimostrabili cause alternative, che la causa della infezione tubari- ca sia da ricondurre alla procedura di rx-isterosalpingografia praticata il
07.11.2013, per risalita dall'ambiente vulvo-vaginale di germi colà insistenti
(flora endogena) che “spinti” all'interno dell'ambiente uterino e di entrambe le salpingi ne hanno favorito l'infezione, rapidamente propagatasi al peritoneo».
La stringata compilazione del referto della isterosalpingografia «non forni- sce alcuna informazione sulla preparazione della paziente, sulla disinfezione della stessa, sulle prescrizioni post procedurali» né consente di «circoscrivere il preciso ruolo del dott. nella procedura oggi contestata». CP_2
D'altro canto, i CC.TT.UU. hanno osservato che la Controparte_14
«rispetto alle misure per il controllo delle infezioni nosocomiali, non ha
[...] prodotto alcuna documentazione da cui emergono elementi suffraganti
l'attuazione di misure di carattere gestionale (né organizzative, né tanto meno relative alla specifica procedura effettuata sulla IG.ra , caratterizzata Pt_1 da una deficitaria refertazione) finalizzate alla riduzione del rischio di “infe- zioni correlate all'assistenza (ICA)” come richiamato da Ministero della Salute»
e che «L'ambiente in cui è stato eseguito, le attrezzature, il mezzo di contrasto sono stati forniti dalla ». Controparte_6
In seno alle risposte ai rilievi formulati dalle parti, il Collegio ha aggiunto, in ordine alle manovre di disinfezione/asepsi che «nel referto della procedura tali manovre non siano annotate ed indicate. Tenuto conto del valore probato- rio della documentazione sanitaria, è da ritenere che tali manovre non siano state eseguite. E a ben vedere non fornisce in alcun Controparte_6
- 17 - modo e in alcun frangente una prova contraria a quanto documentato».
In ordine al nesso causale, gli ausiliari hanno posto in rilevo che «Dalla malpractice medica individuata, è derivata una salpingo-ovariectomia bilatera- le da piosalpinge bilaterale istologicamente accertata».
Sulla base di siffatte considerazioni, i CC.TT.UU. hanno riconosciuto un
«Danno biologico temporaneo assoluto jatrogeno pari a giorni 9 (ricovero in Po- liclinico); - Danno biologico temporaneo parziale mediamente al 50% jatrogeno pari a giorni 21 (prolungamento della convalescenza rispetto alla norma, dopo la procedura del 07.11.2013, per la insorgenza dell'infezione; settimana post dimissione dal Policlinico con antibioticoterapia in corso)» ed in ordine alla quantificazione del danno biologico permanente jatrogeno hanno osservato che «la procedura di isterosalpingografia effettuata dalla paziente si è colloca- ta in un iter diagnostico finalizzato a comprendere le cause della difficoltà alla procreazione presentate dalla IG.ra . Lo stesso accertamento ha chia- Pt_1 ramente mostrato come bilateralmente le tube della IG.ra fossero en- Pt_1 trambe occluse, tanto da non consentire al mezzo di contrasto il transito verso le ovaie. La IG.ra era una paziente affetta da una grave forma di en- Pt_1 dometriosi, che aveva già comportato l'enucleazione di una grossa cisti endo- metriosica a sinistra;
lo stesso esame istologico postoperatorio, oltre ad aver messo in evidenza l'inequivocabile presenza di piosalpinge bilaterale (certa- mente acuta e consequenziale alla infezione favorita dalla procedura svolta presso la ) ha altresì evidenziato dei residui di pa- Controparte_6 renchima ovarico bilateralmente, già estremamente compromessi da processi flogistici cronici, verosimilmente da ricondurre alla patologia di base della pa- ziente. Per tale motivo, facendo riferimento alla voce “annessiectomia bilatera- le, a seconda dell'età e della fertilità” (range valutativo 10-20%) contenuta nel testo di e “Guida alla valutazione medico- Per_4 Persona_5 Per_6 legale dell'invalidità permanente”, si ritiene corretto attribuire la percentuale di danno biologico permanente, integralmente jatrogena, del 12%, tenuto conto della giovane età della paziente al momento dell'asportazione degli organi, ma dell'assenza di refluenze sulla fertilità della IG.ra , già abolita prece- Pt_1
- 18 - dentemente all'infezione patita».
La struttura sanitaria, dal canto suo, non ha fornito la prova dell'inesistenza, dell'irrilevanza e/o della non imputabilità dell' inadempi- mento dedotto dalla attrice a fondamento delle domande risarcitorie, così come acclarato all'esito dell'accertamento peritale espletato in via preventiva.
Alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, risulta, quindi, fondata, sot- to il profilo dell'an debeatur, la domanda risarcitoria spiegata dalla parte at- trice nei confronti della mentre non può dirsi raggiunta la pro- _1 va dell'imputabilità del danno nei confronti del dott. il cui ruolo nel CP_2 corso dell'intervento non è stato chiarito.
Quanto alla posizione del dott. , sottoscrittore del re- Persona_3 ferto, non può essere accolta la richiesta di parte attrice – formulata in seno alla comparsa conclusionale - di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in quanto non è litisconsorte necessario.
La liquidazione del danno .
In ordine al quantum dei danni risarcibili ed alla relativa liquidazione, dal- la lettura dell'elaborato peritale risulta che i CC.TT.UU. hanno stimato in 9 giorni il danno biologico iatrogeno temporaneo assoluto e in giorni 21 quello temporaneo iatrogeno mediamente al 50%.
Per quanto attiene alla stima del danno biologico iatrogeno, con riferimen- to alle voci di danno biologico contenute nei baremes di consueto utilizzo in ambito medico legale, gli esiti permanenti, a parere dei CC.TT.UU. deve esse- re riconosciuta nel caso di specie una riduzione dell'integrità fisica pari al 12
%.
Le suddette valutazioni operate dagli ausiliari sono condivise dal Deciden- te.
Va a questo punto osservato che, con alcune recenti pronunce, la Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione ha tenuto a chiarire che, sul piano
- 19 - del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispe- cie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.).
La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secon- do l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Su- prema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n.
26972), dev'essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente pro- tetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività in- tesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concor- rente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessa- ri mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente,
"danno biologico") e il cui contenuto consentono di distinguere definitiva- mente il danno dinamico relazionale da quello morale.
Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'a- spetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della
- 20 - disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno in parola, in particolare ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé").
La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere poi aumentata, nella sua com- ponente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ri- tenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimen- to del danno cd. "dinamico-relazionale". In questo senso, ai fini della c.d.
"personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini mone- tari) attraverso i meccanismi tabellari destinati alla riparazione delle conse- guenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe, è compito del giudice far emergere e valo- rizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risul- tanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabel- lari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizza-
- 21 - ta) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass., 21/09/2017, n. 21939, Cass.,
17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513).
In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa defini- zione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenzia- le, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autono- ma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore pati- ta dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del c.d.a., alla lettera e).
La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il IGnificato di at- tribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (così Cass. 20/8/2018 n. 20795; Cass.,
20/04/2016, n. 7766).
Nel caso di specie, tale voce di danno va certamente risarcita, ben potendo detta sofferenza presumersi in ragione della età, delle conseguenze perma- nenti, anatomiche e funzionali e della incidenza non risibile sull'integrità psicofisica.
Venendo, dunque, al quantum debeatur, va osservato che poiché la tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 è entrata in vigore il 05/03/2025 ed è applicabile ai sinistri ed alle condotte verificatisi successivamente a tale da- ta, per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relati- vo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti percentuali), risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass. S.U.
- 22 - 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale, il Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia;
adotta, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tri- bunale di LA (nell'edizione aggiornata all'anno corrente), cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che sug- geriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n.
14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giu- gno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
I valori tabellari in questione, aggiornati alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali, sono costruiti in guisa da assicurare che, per l'invalidità da postumi permanenti, il valore attribuito a ciascun punto sia progressiva- mente crescente e sia differenziato a seconda dell'età del danneggiato (do- vendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale tra- scorso e dell'aspettativa di vita residua), muovendo proprio dall'eIGenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale com- prensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale, del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in quanto sufficientemente allegato dal danneggiato e provato, eventualmente in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menoma- zione permanente, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abi- tudini di vita della persona, e della componente dinamico – relazionale di es- so.
Le tabelle milanesi inglobano, dunque, anche la liquidazione della compo- nente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che co- stituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
- 23 - Tenuto conto dell'età della parte lesa (34 anni) al tempo dell'errato tratta- mento sanitario, del grado di invalidità permanente (12%) e del valore base per punto di “danno non patrimoniale” omnicomprensivo nel senso sopra chiarito, e comprendente anche la valutazione della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale allegata e presuntivamente accertata in ra- gione dell'età della danneggiata, della sintomatologia dolorosa e dei pur mo- desti esiti di carattere estetico) va equitativamente liquidata la somma pari ad € 36.577,00 che non può essere ulteriormente personalizzare in assenza di puntuali allegazioni in ordine agli ulteriori o più intensi effetti della lesione organica sul piano dinamico-relazionale, ulteriori rispetto a quelli già compu- tati nel bareme.
Quanto al danno da invalidità temporanea, appare congruo liquidare l'importo pari a complessivi € 2.242,50.
In merito al c.d. consenso informato, sebbene il Collegio peritale abbia escluso che, alla data in cui si sono svolti i fatti, fosse obbligatorio redigere un modulo ad hoc, deve osservarsi che l'attrice non ha nemmeno allegato l'inadempimento dei convenuti a detto obbligo e la lesione del proprio diritto all'espressione consapevole della volontà.
Pertanto, nulla le può essere riconosciuto a titolo risarcitorio, essendosi el- la limitata a dolersi del solo danno alla salute, senza peraltro neppure de- durre che, ove correttamente informata, avrebbe rifiutato l'atto terapeutico propostole o avrebbe optato per altra soluzione.
Ed invero, nel caso in cui alla mancanza del preventivo consenso conse- gua soltanto un danno biologico (perché soltanto questo viene allegato e di- mostrato dal danneggiato, e tale è l'ipotesi oggetto dell'odierno giudizio), se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili di quel tipo di intervento vi avrebbe comunque assentito, l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose e, pertanto, detta omissione non può concorrere né costituire mero presupposto del danno biologico (essendo questo da imputa- re interamente alla lesione della salute determinata dalla errata prestazione
- 24 - professionale); quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni – con- seguenza allegati e dimostrati dalla danneggiata, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun ulteriore obbligo risarcitorio.
Rivalutazione ed interessi.
Spetta alla parte attrice il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la li- quidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pa- gamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle presta- zioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalu- tata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reinte- grazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negati- vo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferi- mento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifi- che allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti
- 25 - compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica solu- zione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Supre- ma Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con caden- za annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri parte resistente va condanna- ta a pagare alla parte attrice l'importo di € 43.619,16.
Su tale importo decorreranno interessi, nella misura prevista dalla legge, dalla decisione all'effettivo pagamento.
Le domande di garanzia e di regresso
Va preliminarmente dato atto della rinuncia agli atti ed alla domanda di garanzia formulata dal dott. nei confronti di Europ- CP_2
Assistance Italia S.p.A.
Il rigetto delle richieste risarcitorie di parte attrice contro il dott. CP_9 determina – evidentemente – l'assorbimento della domanda di regresso
[...] spiegata da nei confronti del sanitario e della domanda di ga- _1 ranzia formulata da quest'ultimo nei confronti di Società Reale Mutua di As- sicurazioni.
La domanda di garanzia formulata da nei confronti di _1 P_
, tenuto conto della previsione di un minimo non indennizzabile di euro
[...]
50.000,00 (cfr. pag. 2 del prospetto del certificato di applicazione – all. 2 comparsa di risposta) ed in considerazione dell'entità complessiva del risar-
- 26 - cimento attribuito all'attrice (€ 43.619,16), deve essere respinta.
Le spese di lite.
In ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., _1 deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dal-
[...] la parte attrice.
Tenuto conto del fatto che risulta ammessa al patroci- Parte_1 nio a spese dello Stato con delibera del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati del 23/12/2020, ai sensi dell'art. 133 Testo Unico delle Spese di Giustizia
(D.P.R. n. 115 del 2002), il pagamento andrà eseguito in favore dello Stato.
Le spese vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri in- trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta in relazione al decisum. Non va riconosciuto l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M.
55/14, in considerazione del rigetto della domanda nei confronti del dott.
CP_2
Le spese occorse per la C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di
[...]
_15
Tenuto conto delle ragioni della decisione, si reputano sussistenti i pre- supposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e il dott. CP_9 nonché tra quest'ultimo e la
[...] Controparte_4
Tenuto conto della ragione che ha condotto al rigetto della domanda di ga- ranzia si reputano sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra e _1 CP_3
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nella convenuta la parte nei cui confronti deve essere _1 recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
- 27 -
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definiti- vamente pronunciando così provvede: condanna in persona del legale rappresentante pro tempo- _1 re, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
43.619,16, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempo- _1 re, al pagamento delle spese di lite di parte attrice che si liquidano in com- plessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. e dispone che, ai sensi dell'art. 133 Testo Unico delle Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di
_1 compensa le spese ti lite tra tutte le altre parti. indica in la parte obbligata al risarcimento del danno deri- _1 vante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, lì 22/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 28 -
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12395 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a Kircheim Unter Teck, in Germania, in [...] Parte_1
24/10/1979 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pa- C.F._1 lermo, Piazza V. E. Orlando, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Alfano Anna, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante _1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Giovanni Amendo- la, n. 31, presso lo studio dell'Avv. Provenzano Francesco, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
nato a [...], in data [...] (C.F. CP_2
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via F. P. Di C.F._2
Blasi, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Sciarrino Michele, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
(P.I. ), in persona del legale rappresentan-
[...] P.IVA_2 te pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Massimo D'Azeglio,
1 n. 5, presso lo studio dell'Avv. Spagnolo Santo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte terza chiamata da
[...]
[...]
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via
Ludovico Ariosto, n. 34, presso lo studio dell'Avv. Ferraro Diego, che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte terza chiamata dal dott. – CP_2
con sede in Assago (mi), via Del Mulino n. Controparte_5
4 (C.F. , P.I. ), in persona del legale rappresen- P.IVA_4 P.IVA_5 tante pro tempore
E DI
– parte terza chiamata dal dott. contumace – CP_2
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 31/03/2025 svolta in modalità c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il fatto e lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto Parte_1 la condanna di e del dott. in solido, al risarci- _1 CP_2 mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dei tratta- menti sanitari cui era stata sottoposta presso la in Controparte_6 occasione della procedura di isterosalpingografia eseguita in data
07/11/2013 dal sanitario convenuto.
A fondamento delle proprie domande l'attrice ha dedotto che nel corso dell'esame aveva avvertito dolori acuti al basso ventre che erano proseguiti anche dopo terminato l'esame e nonostante le rassicurazioni del dott. e CP_2 la prescrizione di antidolorifici.
GI ha aggiunto che, persistendo la suddetta sintomatolo- Parte_1
- 2 - gia - alla quale nei giorni seguenti si erano aggiunti brividi e febbre alta -, il dott. in data 21/11/2013, l'aveva sottoposta a visita medica con eco- CP_2 grafia pelvica transvaginale ed aveva giustificato i dolori con la presenza di liquido di contrasto bloccato nelle tube, conIGliandole di attendere il natura- le riassorbimento e non prescrivendo alcuna terapia farmacologica.
L'attrice ha lamentato che, tuttavia, nei giorni successivi in assenza di mi- glioramenti, aveva deciso di recarsi al P.S. del Policlinico Universitario Paolo
Giaccone di Palermo dove i sanitari, posta la diagnosi di “addome acuto in paziente settica con massa pelvica” l'avevano sottoposta ad intervento chi- rurgico urgente di laparotomia con asportazione di abbondante liquido puru- lento nello scavo pelvico, lisi di tenaci aderenze intestino utero annessiali ed asportazione chirurgica di entrambe le ovaie.
GI ha dedotto che, senza figli ed in giovane età aveva Parte_1 quindi acquistato la consapevolezza di non potere più concepire un figlio, con violento shock ed evidenti ripercussioni psicologiche.
Ritenendo negligente la condotta assunta dal sanitario alla luce delle ri- sultanze della consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa Parte_2 nonché foriera di gravi danni patrimoniali e non patrimoniali ha,
[...] quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare la respon- sabilità della , in persona del legale rappresentante Controparte_6 in solido con medico il Dott. che nella predetta clinica ha assi- CP_2 stito la IG.ra ; - conseguentemente condannare della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore in soli- Controparte_6 do con medico il Dott. a risarcire tutti i danni patrimoniali ed CP_2 extrapatrimoniali (danno morale, biologico ed esistenziale), causati all'attrice e quantificati sulla scorta della consulenza di parte versata in atti e sulla scorta delle tabelle di LA sulle macroinvalidità in €. 285.275,20 (danno biologico
40%, incluso danno morale di rilevante entità calcolato in ½ oltre personaliz- zazione del 10%) ovvero nella maggior o minore misura che sarà determinata a seguito di CTU medico-legale che sin d'ora chiede disporsi quale mezzo istrut- torio, al fine di accertare la natura e l'entità dei postumi invalidanti residuati
- 3 - in capo all'attrice, il periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, non- ché il danno biologico e alla vita di relazione, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'intervento al soddisfo ed alle spese e competenze del giudizio».
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio ed ha _1 precisato che il rapporto contrattuale intercorso tra l'odierna attrice e la struttura sanitaria convenuta era circoscritto all'esame diagnostico di istero- salpingografia eseguito in data 07/11/2013 sicché essa doveva ritenersi del tutto estranea alle visite eseguite prima e dopo il suddetto esame, presso lo studio privato del dott. nonché alle scelte terapeutiche assunte in tale CP_2 sede.
La Struttura ha dedotto che la natura del rapporto con il dott. era di CP_2 mera collaborazione professionale e la imputazione del danno – nella pro- spettazione attorea – era stata connessa a comportamenti estranei alla orga- nizzazione della clinica.
Per l'ipotesi di condanna dei convenuti in via solidale, nei rapporti interni fra coobbligati, ha formulato azione di regresso nei confronti _1 del dott. e chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla gradua- CP_2 zione delle colpe.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della azione e ne ha chiesto il rigetto, contestando in via gradata le pretese attoree anche nel quantum.
In subordine, in caso di condanna, ha chiesto di essere manlevata oltre che in via di regresso dal dott. anche dalla propria assicurazione CP_2 [...]
Controparte_7
(d'ora innanzi denominata solo , che ha chiesto di
[...] CP_3 chiamare in giudizio ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «In via preliminare - Disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c, il differimento della prima udienza di comparizione, autorizzando la a chiama- _1 re in causa, la Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore e il dott.
[...] [...]
; In via principale - accertare e dichiarare che nessuna responsabi- CP_9 lità per fatto può essere imputata alla In subordine Nella dene- _1
- 4 - gata e non temuta ipotesi di rigetto delle domande superiori -accertare e di- chiarare il diritto della ad ottenere in via di regresso, nei con- _1 fronti del Dott. , la ripetizione integrale di tutte le somme che CP_2 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attrice; - conseguentemente, con- dannare il Dott. al pagamento, in favore della di qualun- CP_2 _1 que somma di denaro che quest'ultima sarà, eventualmente, chiamata a corri- spondere a titolo di risarcimento in favore degli odierni attori;
- in ogni caso, accertare e dichiarare le quote di responsabilità imputabili rispettivamente alla
e al dott. ; - condannare la _1 CP_2 Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la
[...] dal pagamento di qualunque somma di denaro che quest'ultima _1 sarà, eventualmente, chiamata a corrispondere a titolo di risarcimento in favo- re degli attori, tenendo, altresì, indenne la da ogni ulteriore one- _1 re, ivi comprese le spese e gli onorari del presente giudizio».
Autorizzata la chiamata si è costituita la ed ha dedotto che la CP_3 polizza convenzione n. 2013RCG00023-563773, stipulata dall' con la Pt_3
BH Italia, tramite la sottoscrizione del certificato di assicurazione n. 639686, valido dal 01/01/2014 al 01/01/2015, avente efficacia retroattiva ai fatti ve- rificatisi dalla data del 01/01/2010 (cfr. all. 2 e 3) prevedeva una clausola di scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di euro 50.000,00 (cfr. pag. 2 del prospetto del certificato di applicazione – all. 2), un massimale di €
5.000.000,00, per ogni sinistro e periodo assicurativo annuo, con esclusione dalla garanzia dei danni derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato, delle spese di lite sostenute dall'assicurata per il proprio legale fi- duciario, nonché della responsabilità individuale del personale medico non dipendente con diritto ad esercitare azione di rivalsa ex art. 1916 c.c. sempre che il medico non dipendente fosse dotato di polizza RC professionale a pri- mo rischio con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 pena la perdita del diritto all'indennizzo della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1915 c.c.
La Compagnia di assicurazione ha quindi eccepito l'insussistenza degli addotti profili di responsabilità sanitaria e del nesso eziologico, la carenza di
- 5 - responsabilità della struttura sanitaria ed ha invocato il rigetto della doman- da attorea che, in via gradata ha contestato anche nel quantum ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «in via preliminare: - all'esito dell'istruttoria, ritenere e dichiarare ex artt. 3 condizioni particolari di assicu- razione e 1915 c.c. la decadenza della struttura sanitaria dal diritto all'indennizzo contrattuale, e per l'effetto rigettare la domanda di garanzia avanzata nei confronti di BH Italia;
- ritenere e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di garanzia relativamente ad eventuali danni derivati dalla man- cata acquisizione del consenso informato;
in via principale: - rigettare la do- manda di parte attrice, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in di- ritto;
in via subordinata: - limitare il risarcimento al danno provato ed eziologi- camente riconducibile alla prestazione sanitaria, con esclusione di postumi pregressi e/o derivati dall'operato di altri medici e/o da altre cause;
- dire te- nuto al risarcimento esclusivamente il dott. , rigettando la do- CP_2 manda nei confronti della struttura sanitaria;
- in ulteriore subordine, accerta- re le quote di responsabilità, e limitare la condanna della struttura sanitaria alla sua parte effettiva di responsabilità; in ipotesi di soccombenza: - limitare la eventuale condanna di BH Italia alla quota di responsabilità della struttura sanitaria, entro il limite di massimale di polizza, facendo applicazione della clausola di scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di Euro
50.000,00, e con esclusione di eventuali danni derivati dalla denegata caren- za di consenso informato e delle spese legali sostenute dalla casa di cura per il proprio legale fiduciario;
- in ogni caso, rigettare la domanda di cumulo di in- teressi e rivalutazione monetaria».
Disposta la rinnovazione della notificazione della citazione nei confronti di il suddetto sanitario si è costituito in giudizio ed ha conte- CP_2 stato la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità a suo carico, nonché la sussistenza del nesso causale tra i postumi residuati a parte attrice e i trattamenti sanitari eseguiti deducendo, per contro, che l'aggravamento della precedente patologia della IG.ra si era verificato per cause riconduci- Pt_1 bili al pregresso intervento dalla stessa subito a causa di una forma di “en-
- 6 - dometriosi”. Tale pregressa patologia, non debitamente messa in risalto dall'attrice aveva innegabilmente avuto un'incidenza causale esclusiva sulle complicanze che avevano portato quest'ultima a dover ricorrere all'ausilio dei sanitari del Policlinico Paolo Giaccone.
Segnatamente, il sanitario ha dedotto che il processo flogistico da cui era stata affetta la IG.ra , seppur manifestatosi successivamente Pt_1 all'esecuzione dell'isterosalpingografia, non era in alcun modo ascrivibile ad una “malpractice” sanitaria, ma costituiva esito di una possibile e plausibile evoluzione della devastante endometriosi da cui la paziente era già affetta e che determinava già l'impossibilità di ottenere una gravidanza per le vie na- turali.
Dopo avere contestato, anche nel quantum le pretese attoree, il dott. CP_2 in linea subordinata ha chiesto, in ogni caso, di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, e Europ Assistance Italia Controparte_4
S.p.A., per essere manlevato in ipotesi di soccombenza e ha, quindi, conclu- so chiedendo al Tribunale di «dare atto della superiore dichiarazione di
“chiamata di un terzo in causa”, resa dal convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, II comma, c.p.c., e disporre conseguentemente il differimento del- la prima udienza di comparizione al fine di consentire la citazione dei terzi so- pra indicati, e EUROP ASSISTANCE ITALIA Controparte_4
S.p.A., nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito disattesa ogni contraria domanda ed eccezione - ritenere e dichiarare l'insussistenza a carico del dott. della responsabilità risarcitoria invocata ex ad- CP_2 verso;
- rigettare per l'effetto, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dalla IG.ra ; - condannare, conseguen- Parte_1 temente, l'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio;
nel merito, in linea subordinata: - nella denegata e non te- muta ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti del dott.
dalla IG.ra e/o da ritenere e CP_2 Parte_1 _1 dichiarare che ed Europ Assistance Italia S.p.A., in Controparte_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, sono tenute, in solido
- 7 - tra di loro, a tenere indenne quest'ultimo da qualsiasi esborso dipendente dall'eventuale accoglimento, seppur parziale, delle domande risarcitorie av- versarie. - per l'effetto, condannare ed Controparte_4 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_10 in solido tra di loro, al pagamento in favore del dott. di tutti gli CP_2 importi che quest'ultimo dovesse eventualmente essere tenuto a corrispondere alla IG.ra e/o a in ipotesi di soccombenza. Pt_1 Parte_1 _1
Con vittoria di spese e compensi professionali».
Con nota del 17/02/2023, il dott. ha dedotto di avere convenuto in CP_2 giudizio ma che a seguito di intese intercorse Controparte_5 con la menzionata società, aveva maturato l'intendimento di rinunciare e quindi ha rinunciato agli atti del giudizio ed alle domande proposte nei con- fronti di Controparte_5
Si è costituita la (d'ora in avanti per Controparte_4 semplicità anche ) ed ha dedotto, in primo luogo, la non operati- CP_4 vità della copertura assicurativa essendo la stessa prestata nella formula
“claims made” ed essendo la richiesta risarcitoria pervenuta successivamen- te alla scadenza contrattuale poiché la polizza era stata stipulata con decor- renza dal 19/02/2013 e scadenza il 19/02/2015 e la richiesta risarcitoria era pervenuta il 25/10/2016 (cfr. diffida Avv. Alessia Giugno in atti).
L'Assicurazione ha, inoltre, eccepito l'inoperatività della polizza anche in quanto stipulata espressamente ed esclusivamente per l'attività professiona- le dall'assicurato svolta presso il proprio “studio professionale” sito in “Via
M. Rapisardi 72 90135 Palermo”, e non già per l'attività, di qualsivoglia na- tura e/o genere, svolta presso strutture sanitarie pubbliche e/o private.
In subordine, ha eccepito l'esistenza di uno scoperto del 15% CP_4
(con un minimo € 1.000,00 ed un massimo € 30.000,00) e, inoltre, ha dedot- to che la copertura assicurativa era stata prestata a secondo rischio e cioè
“per la parte di danno non coperta da detta altra assicurazione fino alla con- correnza del massimale indicato sul presente contratto”.
Inoltre, sensi dell'art.
2.10 delle C.G.A., l'Assicurazione ha dedotto che la
- 8 - copertura poteva operare esclusivamente per la quota di responsabilità diret- tamente imputabile all' ed escluso quanto costui fosse tenuto a ri- Parte_4 sarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.
In ulteriore subordine, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ne ha invocato il rigetto, contestando in via di estremo subordine, anche la quantificazione del danno il quantum della pretesa attorea ha, quindi, con- cluso chiedendo al Tribunale di «Dichiarare l'inoperatività della “polizza n.
2013/03/2158687” per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dal Dr. , con esonero della CP_2 [...] da qualsivoglia obbligazione al riguardo. NEL MERITO, Parte_5 in via gradualmente subordinata : - Rigettare la richiesta risarcitoria attorea perchè infondata in fatto e in diritto;
- Rigettare in ogni caso le domande pro- poste nei confronti del Dr. perché prive di qualsivoglia fonda- CP_2 mento fattuale e giuridico;
- In caso di accertata responsabilità del Dr. _11 pe porre ogni consequenziale onere risarcitorio a carico della struttura CP_2 sanitaria convenuta;
- In caso di accertata responsabilità dei convenuti, gra- duare le relative colpe in base all'apporto causale di ciascuno di essi in rela- zione ai danni riconosciuti a controparte e, per l'effetto, contenere l'eventuale condanna degli stessi nei limiti della porzione di colpa loro ascrivibile;
- In caso di condanna solidale riconoscere il diritto di rivalsa della Parte_6 nei confronti degli altri convenuti e delle Compagnie che ne assicurano i
[...] relativi rischi;
- Nella non temuta ipotesi di accoglimento della richiesta risarci- toria attorea, contenere l'obbligazione di garanzia della Parte_7
nei confronti del Dr. , entro i limiti stabiliti dal Contratto di
[...] CP_2
Assicurazione, con applicazione del relativo “scoperto” pari al “15% (con un
“minimo di € 1.000,00” ed un “massimo di € 30.000,00)”; - In caso di altra as- sicurazione efficace per la protezione del rischio assicurato, riconoscere
l'operatività della polizza a “secondo rischio” con esonero della scrivente, “fino alla concorrenza del massimale previsto da detta altra copertura assicurati- va”, da ogni onere al riguardo. Con vittoria di spese e onorari».
Istruita la causa attraverso l'acquisizione della produzione documentale
- 9 - offerta dalle parti, l'esibizione della cartella clinica e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera relativa all'intervento chirurgico subito da
[...]
nell'anno 2012 presso la Casa di Cura Candela S.p.A. ed indagi- Parte_1 ni medico – legali d'ufficio affidate al collegio composto dai dott. Prof.
[...]
- Ordinario di Chirurgia Generale e dott. Persona_1 Persona_2
_1
- Specialista in Medicina Legale e Assicurazioni, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 31/03/2025 sulle conclusioni come sopra ras- segnate e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
In diritto. La natura della responsabilità della struttura sanitaria.
Orbene, sono opportune alcune brevi considerazioni sull'inquadramento giuridico della responsabilità della struttura sanitaria e sul riparto dell'onere probatorio, non essendo applicabili ratione temporis alla fattispecie per cui è causa le norme di carattere sostanziale introdotte dalla legge 24/2017 di cui la Suprema Corte (sent. 28994/2019) ha escluso, in mancanza di apposita disciplina transitoria, l'applicazione retroattiva ai fatti accaduti anteriormen- te alla sua entrata in vigore (1° aprile 2017).
È noto che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – la responsabilità della struttura sanitaria ha fonte in ob- bligazioni in parte diverse da quelle la cui violazione genera la responsabilità del singolo medico, di cui tuttavia condivide l'intima natura.
La responsabilità della struttura, infatti, ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente e l'ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un ati- pico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente
(“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una vi- sita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima: Cass. civ. n.
24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche
- 10 - umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausi- liario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, an- che Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004).
Da siffatta qualificazione discendono le conseguenze in punto di valuta- zione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da nu- merosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
Prima della sentenza n. 13533/2001 della Corte di Cassazione a sezioni unite, era diffusa l'idea che la ripartizione dell'onere probatorio in caso di re- sponsabilità medica dovesse fondarsi principalmente sulla difficoltà della prestazione, in forza di una interpretazione che tendeva a sopravvalutare gli effetti dell'art. 2236 c.c. sulla finale allocazione della cd. alea terapeutica.
Questa regola interpretativa, in punto di prova dell'inadempimento, è stata tuttavia superata con la citata pronuncia del 2001, graniticamente seguita dalla giurisprudenza successiva, che ne ha fatto ampia applicazione in tema di responsabilità medica.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del con- tratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) del- la preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione pa- tologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedi- bile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo opera- to, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di IGnoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n. 11488/2004).
In altri termini, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sani- taria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini
- 11 - del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ., sez. un., n.
577/2008).
Peraltro la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costitui- scono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e vice- versa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da re- sponsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'e- sistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal pa- ziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass. n.18392/2017 e n.
26824/2017).
Quanto ai rapporti tra medico e , deve osservarsi che essa ri- CP_6 sponde degli inadempimenti del medico, anche se questi non ha un vincolo di subordinazione con la struttura.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice
–, infatti, “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospe-
- 12 - daliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pa- gamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'as- sicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabi- lità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrat- tuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, co- munque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la cir- costanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente,
o comunque dal medesimo scelto” ( in termini la massima di Cass.
n.18610/2015, conformi Cass. n. 13953/2007, n.6945/2007 e n.
1698/2006).
Rapporto di causalità.
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere del- la prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno affermato: “In tema di responsa- bilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occor- re dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi:
- 13 - nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la re- gola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, es- sendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attivi- tà, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ.
n. 16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e preven- zione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipo- tizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriver- si entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Il caso di specie
Ebbene, nel caso di specie, giova osservare che sono incontestate ed emer- gono dalla documentazione medica versata in atti l'instaurazione del rappor- to contrattuale di parte attrice con il dott. esecutore CP_2 dell'intervento di isterosalpingografia e con la convenuta, ove il _13 medesimo fu eseguito.
I consulenti tecnici d'ufficio incaricati nel corso del giudizio – esaminata la documentazione prodotta ed eseguiti, nel contraddittorio delle parti, gli ac- certamenti ritenuti necessari – hanno ricostruito , la vicenda clinica oggetto del giudizio e rilevato che «la IG.ra , di anni 34 al Parte_8
- 14 - momento degli eventi, essendo affetta da una forma severa di endometriosi, scoperta nel corso di precedente ricovero presso la Casa di Cura Candela di
Palermo nel maggio 2012 (motivato da voluminosa cisti ovarica sinistra), ed in quel frangente già trattata chirurgicamente, decideva di rivolgersi alle cure del dott. , specialista ginecologo, nella speranza di poter intraprendere una CP_2 gravidanza (…) il dott. richiedeva l'esecuzione di una isterosalpingogra- CP_2 fia che veniva eseguita il 07.11.2013 (…) in regime ambulatoriale presso la
Casa di Cura Villa Serenza di Palermo (…)».
I CC.TT.UU. hanno precisato che «L'isterosalpingografia (HSG) è un esame radiografico che permette di visualizzare l'utero e le tube di Falloppio per la diagnosi delle patologie dell'apparato riproduttivo femminile, con un'accuratezza maggiore della isterosonografia con mezzo di contrasto».
Il Collegio peritale ha dato atto che «nessuna delle linee guida internaziona- li, né locali, prevede il trattamento antibiotico per manovre ginecologiche ese- guite su terreno non anamnesticamente, né visivamente infetto» e che «Anche, secondo la Società Italiana di Ecografia Ostetrico Ginecologica non esistono evidenze sulla necessità di effettuare sistematicamente premedicazione con antinfiammatori non steroidei e/o antibioticoterapia».
Il 21/11/2013, la IG.ra ritornava presso lo studio del dott. Pt_1 CP_2
«di tale contatto si riscontra una ecografia transvaginale dal referto identico ri- spetto a quello del 16.07.2013 (…) il 26.11.2013 la paziente veniva ricoverata presso il Policlinico di Palermo. U.O. di Ginecologia ed Ostetricia» ove veniva posta «diagnosi differenziale con “sactosalpinge bilaterale”. Il 27.11.2013, previa antibioticoprofilassi preoperatoria con Gentamicina, metronidazolo e ceftazidime, la IG.ra veniva sottoposta» a intervento chirurgico di sal- Pt_1 pingo-ovariectomia bilaterale, con diagnosi postoperatoria di piosalpinge bi- laterale.
I Periti dell'ufficio hanno rilevato che «dai documenti in atti risulta che la stessa, nel 2013, è stata sottoposta a tre indagini per lo studio di utero e an- nessi: 16.07 ecografia transvaginale 07.11 isterosalpingografia 21.11 ecogra- fia transvaginale. Nell'ecografia transvaginale eseguita senza mezzo di con-
- 15 - trasto introdotto in cavità uterina, non vi sono rischi di infezione se vengono seguite quelle norme minime di igiene che si adottano quando un qualsiasi corpo estraneo viene introdotto in vagina. Pertanto le due ecografie transvagi- nali del 16.07 e 21.11.2023 si possono ragionevolmente escludere quale cau- sa di infezione ascendente. Rimane da esaminare, dunque, l'HSG eseguita il
07.11.2013 presso la ». Controparte_6
A tale proposito il Collegio ha innanzitutto osservato «che di tale procedura non risulta in atti un modulo di consenso informato», precisando, tuttavia, che
«nel 2013, in assenza di una specifica previsione normativa, non vi era
l'obbligo stringente di redigere un modulo di consenso informato, recante la manifestazione di volontà della paziente ad essere sottoposta alla rx- isterosalpingografia».
I Consulenti hanno segnalato «l'assai stringata compilazione del referto di
HSG del 07.11.2013, eseguita presso la;
in tale do- Controparte_6 cumento, infatti, non vengono trascritti dettagli sulla preparazione della pa- ziente all'esame (fase del ciclo in cui l'esame è stato eseguito, modalità di di- sinfezione della paziente preventiva all'accertamento invasivo), non è chiaro in che veste abbia partecipato il dott. , la cui presenza è indubbia, perché CP_2 non negata neppure dalla difesa dello stesso dott. , ma il cui ruolo non è CP_2 circoscrivibile poiché non menzionato nel referto, che reca la firma di altro spe- cialista (dott. ); né è riportata alcuna indicazione sulle suc- Persona_3 cessive modalità di gestione della paziente, ed in particolare sulla prescrizione di antibiotico in seguito all'esame che mise in evidenza “marcata dilatazione bilaterale delle salpingi”», sebbene «stando alla cartella della clinica ostetrica del Policlinico di Palermo dove la stessa paziente è stata ricoverata il
26.11.2013, nella sezione relativa alla anamnesi patologica prossima, si ri- scontra che dal termine della salpingografia e per i dieci giorni successivi
(quindi dal 07.11.13 al 16.11.13) la paziente ha dichiarato di aver assunto un antibiotico che precisò essere stato Levoxacin 500 mg».
Malgrado l'antibiotico «la IGnora aveva un'infiammazione cronica Pt_1 delle tube che si sovrainfettarono come indica l'espressione “piene di pus” e
- 16 - l'infezione si era allargata alla cavità peritoneale transitando attraverso la pa- rete dell'organo», rendendo necessario procedere ad asportazione di tube e ovaie.
Il Collegio ha puntualizzato che «Il rischio di peritonite nei pazienti sottopo- sti ad attività invasive, come è una HSG e come è ampiamente riportato in Let- teratura, è influenzato dalle condizioni immuno-nutrizionali del paziente», ma
«la GI, non poteva rappresentare un soggetto immunodepresso» sicché
«appare altamente probabile, certamente più probabile che non rispetto ad ipo- tetiche ed indimostrabili cause alternative, che la causa della infezione tubari- ca sia da ricondurre alla procedura di rx-isterosalpingografia praticata il
07.11.2013, per risalita dall'ambiente vulvo-vaginale di germi colà insistenti
(flora endogena) che “spinti” all'interno dell'ambiente uterino e di entrambe le salpingi ne hanno favorito l'infezione, rapidamente propagatasi al peritoneo».
La stringata compilazione del referto della isterosalpingografia «non forni- sce alcuna informazione sulla preparazione della paziente, sulla disinfezione della stessa, sulle prescrizioni post procedurali» né consente di «circoscrivere il preciso ruolo del dott. nella procedura oggi contestata». CP_2
D'altro canto, i CC.TT.UU. hanno osservato che la Controparte_14
«rispetto alle misure per il controllo delle infezioni nosocomiali, non ha
[...] prodotto alcuna documentazione da cui emergono elementi suffraganti
l'attuazione di misure di carattere gestionale (né organizzative, né tanto meno relative alla specifica procedura effettuata sulla IG.ra , caratterizzata Pt_1 da una deficitaria refertazione) finalizzate alla riduzione del rischio di “infe- zioni correlate all'assistenza (ICA)” come richiamato da Ministero della Salute»
e che «L'ambiente in cui è stato eseguito, le attrezzature, il mezzo di contrasto sono stati forniti dalla ». Controparte_6
In seno alle risposte ai rilievi formulati dalle parti, il Collegio ha aggiunto, in ordine alle manovre di disinfezione/asepsi che «nel referto della procedura tali manovre non siano annotate ed indicate. Tenuto conto del valore probato- rio della documentazione sanitaria, è da ritenere che tali manovre non siano state eseguite. E a ben vedere non fornisce in alcun Controparte_6
- 17 - modo e in alcun frangente una prova contraria a quanto documentato».
In ordine al nesso causale, gli ausiliari hanno posto in rilevo che «Dalla malpractice medica individuata, è derivata una salpingo-ovariectomia bilatera- le da piosalpinge bilaterale istologicamente accertata».
Sulla base di siffatte considerazioni, i CC.TT.UU. hanno riconosciuto un
«Danno biologico temporaneo assoluto jatrogeno pari a giorni 9 (ricovero in Po- liclinico); - Danno biologico temporaneo parziale mediamente al 50% jatrogeno pari a giorni 21 (prolungamento della convalescenza rispetto alla norma, dopo la procedura del 07.11.2013, per la insorgenza dell'infezione; settimana post dimissione dal Policlinico con antibioticoterapia in corso)» ed in ordine alla quantificazione del danno biologico permanente jatrogeno hanno osservato che «la procedura di isterosalpingografia effettuata dalla paziente si è colloca- ta in un iter diagnostico finalizzato a comprendere le cause della difficoltà alla procreazione presentate dalla IG.ra . Lo stesso accertamento ha chia- Pt_1 ramente mostrato come bilateralmente le tube della IG.ra fossero en- Pt_1 trambe occluse, tanto da non consentire al mezzo di contrasto il transito verso le ovaie. La IG.ra era una paziente affetta da una grave forma di en- Pt_1 dometriosi, che aveva già comportato l'enucleazione di una grossa cisti endo- metriosica a sinistra;
lo stesso esame istologico postoperatorio, oltre ad aver messo in evidenza l'inequivocabile presenza di piosalpinge bilaterale (certa- mente acuta e consequenziale alla infezione favorita dalla procedura svolta presso la ) ha altresì evidenziato dei residui di pa- Controparte_6 renchima ovarico bilateralmente, già estremamente compromessi da processi flogistici cronici, verosimilmente da ricondurre alla patologia di base della pa- ziente. Per tale motivo, facendo riferimento alla voce “annessiectomia bilatera- le, a seconda dell'età e della fertilità” (range valutativo 10-20%) contenuta nel testo di e “Guida alla valutazione medico- Per_4 Persona_5 Per_6 legale dell'invalidità permanente”, si ritiene corretto attribuire la percentuale di danno biologico permanente, integralmente jatrogena, del 12%, tenuto conto della giovane età della paziente al momento dell'asportazione degli organi, ma dell'assenza di refluenze sulla fertilità della IG.ra , già abolita prece- Pt_1
- 18 - dentemente all'infezione patita».
La struttura sanitaria, dal canto suo, non ha fornito la prova dell'inesistenza, dell'irrilevanza e/o della non imputabilità dell' inadempi- mento dedotto dalla attrice a fondamento delle domande risarcitorie, così come acclarato all'esito dell'accertamento peritale espletato in via preventiva.
Alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, risulta, quindi, fondata, sot- to il profilo dell'an debeatur, la domanda risarcitoria spiegata dalla parte at- trice nei confronti della mentre non può dirsi raggiunta la pro- _1 va dell'imputabilità del danno nei confronti del dott. il cui ruolo nel CP_2 corso dell'intervento non è stato chiarito.
Quanto alla posizione del dott. , sottoscrittore del re- Persona_3 ferto, non può essere accolta la richiesta di parte attrice – formulata in seno alla comparsa conclusionale - di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in quanto non è litisconsorte necessario.
La liquidazione del danno .
In ordine al quantum dei danni risarcibili ed alla relativa liquidazione, dal- la lettura dell'elaborato peritale risulta che i CC.TT.UU. hanno stimato in 9 giorni il danno biologico iatrogeno temporaneo assoluto e in giorni 21 quello temporaneo iatrogeno mediamente al 50%.
Per quanto attiene alla stima del danno biologico iatrogeno, con riferimen- to alle voci di danno biologico contenute nei baremes di consueto utilizzo in ambito medico legale, gli esiti permanenti, a parere dei CC.TT.UU. deve esse- re riconosciuta nel caso di specie una riduzione dell'integrità fisica pari al 12
%.
Le suddette valutazioni operate dagli ausiliari sono condivise dal Deciden- te.
Va a questo punto osservato che, con alcune recenti pronunce, la Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione ha tenuto a chiarire che, sul piano
- 19 - del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispe- cie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.).
La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secon- do l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Su- prema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n.
26972), dev'essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente pro- tetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività in- tesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concor- rente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessa- ri mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente,
"danno biologico") e il cui contenuto consentono di distinguere definitiva- mente il danno dinamico relazionale da quello morale.
Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'a- spetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della
- 20 - disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno in parola, in particolare ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé").
La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere poi aumentata, nella sua com- ponente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ri- tenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimen- to del danno cd. "dinamico-relazionale". In questo senso, ai fini della c.d.
"personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini mone- tari) attraverso i meccanismi tabellari destinati alla riparazione delle conse- guenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe, è compito del giudice far emergere e valo- rizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risul- tanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabel- lari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizza-
- 21 - ta) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass., 21/09/2017, n. 21939, Cass.,
17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513).
In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa defini- zione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenzia- le, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autono- ma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore pati- ta dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del c.d.a., alla lettera e).
La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il IGnificato di at- tribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (così Cass. 20/8/2018 n. 20795; Cass.,
20/04/2016, n. 7766).
Nel caso di specie, tale voce di danno va certamente risarcita, ben potendo detta sofferenza presumersi in ragione della età, delle conseguenze perma- nenti, anatomiche e funzionali e della incidenza non risibile sull'integrità psicofisica.
Venendo, dunque, al quantum debeatur, va osservato che poiché la tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 è entrata in vigore il 05/03/2025 ed è applicabile ai sinistri ed alle condotte verificatisi successivamente a tale da- ta, per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relati- vo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti percentuali), risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass. S.U.
- 22 - 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale, il Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia;
adotta, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tri- bunale di LA (nell'edizione aggiornata all'anno corrente), cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che sug- geriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n.
14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giu- gno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
I valori tabellari in questione, aggiornati alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali, sono costruiti in guisa da assicurare che, per l'invalidità da postumi permanenti, il valore attribuito a ciascun punto sia progressiva- mente crescente e sia differenziato a seconda dell'età del danneggiato (do- vendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale tra- scorso e dell'aspettativa di vita residua), muovendo proprio dall'eIGenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale com- prensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale, del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in quanto sufficientemente allegato dal danneggiato e provato, eventualmente in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menoma- zione permanente, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abi- tudini di vita della persona, e della componente dinamico – relazionale di es- so.
Le tabelle milanesi inglobano, dunque, anche la liquidazione della compo- nente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che co- stituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
- 23 - Tenuto conto dell'età della parte lesa (34 anni) al tempo dell'errato tratta- mento sanitario, del grado di invalidità permanente (12%) e del valore base per punto di “danno non patrimoniale” omnicomprensivo nel senso sopra chiarito, e comprendente anche la valutazione della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale allegata e presuntivamente accertata in ra- gione dell'età della danneggiata, della sintomatologia dolorosa e dei pur mo- desti esiti di carattere estetico) va equitativamente liquidata la somma pari ad € 36.577,00 che non può essere ulteriormente personalizzare in assenza di puntuali allegazioni in ordine agli ulteriori o più intensi effetti della lesione organica sul piano dinamico-relazionale, ulteriori rispetto a quelli già compu- tati nel bareme.
Quanto al danno da invalidità temporanea, appare congruo liquidare l'importo pari a complessivi € 2.242,50.
In merito al c.d. consenso informato, sebbene il Collegio peritale abbia escluso che, alla data in cui si sono svolti i fatti, fosse obbligatorio redigere un modulo ad hoc, deve osservarsi che l'attrice non ha nemmeno allegato l'inadempimento dei convenuti a detto obbligo e la lesione del proprio diritto all'espressione consapevole della volontà.
Pertanto, nulla le può essere riconosciuto a titolo risarcitorio, essendosi el- la limitata a dolersi del solo danno alla salute, senza peraltro neppure de- durre che, ove correttamente informata, avrebbe rifiutato l'atto terapeutico propostole o avrebbe optato per altra soluzione.
Ed invero, nel caso in cui alla mancanza del preventivo consenso conse- gua soltanto un danno biologico (perché soltanto questo viene allegato e di- mostrato dal danneggiato, e tale è l'ipotesi oggetto dell'odierno giudizio), se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili di quel tipo di intervento vi avrebbe comunque assentito, l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose e, pertanto, detta omissione non può concorrere né costituire mero presupposto del danno biologico (essendo questo da imputa- re interamente alla lesione della salute determinata dalla errata prestazione
- 24 - professionale); quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni – con- seguenza allegati e dimostrati dalla danneggiata, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun ulteriore obbligo risarcitorio.
Rivalutazione ed interessi.
Spetta alla parte attrice il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la li- quidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pa- gamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle presta- zioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalu- tata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reinte- grazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negati- vo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferi- mento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifi- che allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti
- 25 - compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica solu- zione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Supre- ma Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con caden- za annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri parte resistente va condanna- ta a pagare alla parte attrice l'importo di € 43.619,16.
Su tale importo decorreranno interessi, nella misura prevista dalla legge, dalla decisione all'effettivo pagamento.
Le domande di garanzia e di regresso
Va preliminarmente dato atto della rinuncia agli atti ed alla domanda di garanzia formulata dal dott. nei confronti di Europ- CP_2
Assistance Italia S.p.A.
Il rigetto delle richieste risarcitorie di parte attrice contro il dott. CP_9 determina – evidentemente – l'assorbimento della domanda di regresso
[...] spiegata da nei confronti del sanitario e della domanda di ga- _1 ranzia formulata da quest'ultimo nei confronti di Società Reale Mutua di As- sicurazioni.
La domanda di garanzia formulata da nei confronti di _1 P_
, tenuto conto della previsione di un minimo non indennizzabile di euro
[...]
50.000,00 (cfr. pag. 2 del prospetto del certificato di applicazione – all. 2 comparsa di risposta) ed in considerazione dell'entità complessiva del risar-
- 26 - cimento attribuito all'attrice (€ 43.619,16), deve essere respinta.
Le spese di lite.
In ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., _1 deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dal-
[...] la parte attrice.
Tenuto conto del fatto che risulta ammessa al patroci- Parte_1 nio a spese dello Stato con delibera del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati del 23/12/2020, ai sensi dell'art. 133 Testo Unico delle Spese di Giustizia
(D.P.R. n. 115 del 2002), il pagamento andrà eseguito in favore dello Stato.
Le spese vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri in- trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta in relazione al decisum. Non va riconosciuto l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M.
55/14, in considerazione del rigetto della domanda nei confronti del dott.
CP_2
Le spese occorse per la C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di
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Tenuto conto delle ragioni della decisione, si reputano sussistenti i pre- supposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e il dott. CP_9 nonché tra quest'ultimo e la
[...] Controparte_4
Tenuto conto della ragione che ha condotto al rigetto della domanda di ga- ranzia si reputano sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra e _1 CP_3
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nella convenuta la parte nei cui confronti deve essere _1 recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
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P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definiti- vamente pronunciando così provvede: condanna in persona del legale rappresentante pro tempo- _1 re, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
43.619,16, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempo- _1 re, al pagamento delle spese di lite di parte attrice che si liquidano in com- plessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. e dispone che, ai sensi dell'art. 133 Testo Unico delle Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di
_1 compensa le spese ti lite tra tutte le altre parti. indica in la parte obbligata al risarcimento del danno deri- _1 vante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, lì 22/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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