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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 707.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Rosa CO, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BOVE, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 21.7.15 n.80974 Rep. per notar di Roma, unitamente al quale Persona_1 elettivamente domicilia in C.SO GARIBALDI 38 presso l'Avvocatura Distrettuale
, CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 10.05.2022, il ricorrente
[...]
, dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla Parte_1
CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 546/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di “dichiarare a nato a [...]
Vallo della Lucania il 27.09.1979 e residente in [...] il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento dalla data della domanda o da diversa decorrenza;
B) condannare altresì l' in persona del presidente p.t., al pagamento delle spese e competenze CP_1 del presente giudizio, oltre IVA e CAP con attribuzione al sottoscritto procuratore”. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che contrastava il ricorso, CP_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e, comunque, il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Disposta l'integrazione della CTU (dott. , nominato anche in fase di ATPO), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 20.07.2025, ed in ragione dell'esame della nuova documentazione, prodotta da parte ricorrente, che: “Il periziando esaminato dal sottoscritto in data 5 novembre 2021 presentava dal punto di vista psichiatrico una semplice disabilità intellettiva associata a modesta sindrome ansioso- depressiva. A distanza di quasi 5 anni il quadro clinico risulta mutato come emerge chiaramente non solo dalla certificazione della Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno “S. Giovanni e Ruggi” del dicembre 2024 ma anche dalle prescrizioni farmacologiche sopra riportate che indicano la presenza di un quadro psicotico sovrappostosi alla disabilità intellettiva. Le dosi di neurolettico prescritte sono davvero massicce (clorpromazina 300 mg die oltre ad altri psicofarmaci anch'essi dati in dosi generose) ed indicano l'insorgenza di una complicanza della disabilità intellettiva inquadrabile come psicosi d'innesto. Si intende per psicosi d'innesto una malattia psichiatrica con sintomatologia produttiva (allucinazioni e/o deliri e/o gravi disordini comportamentali) che si sovrappone ad un ritardo mentale di base. Il peggioramento è anche evidenziato nella relazione neurologica ospedaliera del settembre 2024 sopra riportata. Attualmente non puo' esservi dubbio circa la necessità di assistenza continua, con decorrenza orientativa dal secondo semestre 2024 e revisione fra due anni. Coesiste inoltre una sintomatologia poliartrosica che clinicamente non era ancora evidente alla visita effettuata nella precedente CTU né risultava dalla documentazione all'epoca disponibile”. Inoltre, il medesimo CTU ha concluso che “Alla luce della nuova documentazione depositata da parte ricorrente risulta essersi verificato un notevole aggravamento del quadro patologico del sig. con insorgenza , in aggiunta alle patologie già diagnosticate Parte_1
(obesità , cardiopatia ipertensiva, insufficienza mitralica, ernia jatale da scivolamento, gastropatia cronica , epatosteatosi, stato iperglicemico ,disabilità intellettiva di grado medio-grave) delle seguenti condizioni morbose aggiuntive;
“Psicosi d'innesto” e “Poliartrosi”; rileva ai fini della valutazione che qui interessa soprattutto il peggioramento del quadro patologico psichiatrico;
- il sig.
[...] in conseguenza del peggioramento intercorso, come sopra descritto, è da considerarsi Parte_1 incapace di espletare gli atti quotidiani della vita e bisognevole di assistenza e sorveglianza a carattere continuativo;
- compete pertanto al ricorrente l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal secondo semestre dell'anno 2024 e revisione fra anni due.” Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, le cui conclusioni vengono recepite in quanto fondate su una ponderata e Per_2 coerente analisi degli elementi sopravvenuti e corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 2024. 3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno integralmente compensate, atteso il sopravvenuto raggiungimento delle condizioni sanitarie che legittimano le provvidenze richieste.
Pag. 2 di 3 Le spese relative alla CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste invece, per lo stesso motivo, a carico dell' e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo;
nulla deve liquidarsi per i chiarimenti resi nella presente fase di merito, trattandosi di attività rientrante nell'incarico originario (v. Cass. n. 21549/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nato a [...]_1
Lucania (SA) il 27.09.1979, si trova, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 2024, nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 707.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Rosa CO, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BOVE, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 21.7.15 n.80974 Rep. per notar di Roma, unitamente al quale Persona_1 elettivamente domicilia in C.SO GARIBALDI 38 presso l'Avvocatura Distrettuale
, CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 10.05.2022, il ricorrente
[...]
, dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla Parte_1
CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 546/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di “dichiarare a nato a [...]
Vallo della Lucania il 27.09.1979 e residente in [...] il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento dalla data della domanda o da diversa decorrenza;
B) condannare altresì l' in persona del presidente p.t., al pagamento delle spese e competenze CP_1 del presente giudizio, oltre IVA e CAP con attribuzione al sottoscritto procuratore”. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che contrastava il ricorso, CP_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e, comunque, il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Disposta l'integrazione della CTU (dott. , nominato anche in fase di ATPO), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 20.07.2025, ed in ragione dell'esame della nuova documentazione, prodotta da parte ricorrente, che: “Il periziando esaminato dal sottoscritto in data 5 novembre 2021 presentava dal punto di vista psichiatrico una semplice disabilità intellettiva associata a modesta sindrome ansioso- depressiva. A distanza di quasi 5 anni il quadro clinico risulta mutato come emerge chiaramente non solo dalla certificazione della Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno “S. Giovanni e Ruggi” del dicembre 2024 ma anche dalle prescrizioni farmacologiche sopra riportate che indicano la presenza di un quadro psicotico sovrappostosi alla disabilità intellettiva. Le dosi di neurolettico prescritte sono davvero massicce (clorpromazina 300 mg die oltre ad altri psicofarmaci anch'essi dati in dosi generose) ed indicano l'insorgenza di una complicanza della disabilità intellettiva inquadrabile come psicosi d'innesto. Si intende per psicosi d'innesto una malattia psichiatrica con sintomatologia produttiva (allucinazioni e/o deliri e/o gravi disordini comportamentali) che si sovrappone ad un ritardo mentale di base. Il peggioramento è anche evidenziato nella relazione neurologica ospedaliera del settembre 2024 sopra riportata. Attualmente non puo' esservi dubbio circa la necessità di assistenza continua, con decorrenza orientativa dal secondo semestre 2024 e revisione fra due anni. Coesiste inoltre una sintomatologia poliartrosica che clinicamente non era ancora evidente alla visita effettuata nella precedente CTU né risultava dalla documentazione all'epoca disponibile”. Inoltre, il medesimo CTU ha concluso che “Alla luce della nuova documentazione depositata da parte ricorrente risulta essersi verificato un notevole aggravamento del quadro patologico del sig. con insorgenza , in aggiunta alle patologie già diagnosticate Parte_1
(obesità , cardiopatia ipertensiva, insufficienza mitralica, ernia jatale da scivolamento, gastropatia cronica , epatosteatosi, stato iperglicemico ,disabilità intellettiva di grado medio-grave) delle seguenti condizioni morbose aggiuntive;
“Psicosi d'innesto” e “Poliartrosi”; rileva ai fini della valutazione che qui interessa soprattutto il peggioramento del quadro patologico psichiatrico;
- il sig.
[...] in conseguenza del peggioramento intercorso, come sopra descritto, è da considerarsi Parte_1 incapace di espletare gli atti quotidiani della vita e bisognevole di assistenza e sorveglianza a carattere continuativo;
- compete pertanto al ricorrente l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal secondo semestre dell'anno 2024 e revisione fra anni due.” Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, le cui conclusioni vengono recepite in quanto fondate su una ponderata e Per_2 coerente analisi degli elementi sopravvenuti e corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 2024. 3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno integralmente compensate, atteso il sopravvenuto raggiungimento delle condizioni sanitarie che legittimano le provvidenze richieste.
Pag. 2 di 3 Le spese relative alla CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste invece, per lo stesso motivo, a carico dell' e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo;
nulla deve liquidarsi per i chiarimenti resi nella presente fase di merito, trattandosi di attività rientrante nell'incarico originario (v. Cass. n. 21549/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nato a [...]_1
Lucania (SA) il 27.09.1979, si trova, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 2024, nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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