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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/09/2025, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 88 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( ), in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale SYSTEM TECNO EDIL DEL GEOMETRA AD
IZ (p.i. , ( e P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
( ) con il proc. dom. avv.to Parte_3 C.F._3
Carmine D'Onofrio, delega in atti
-attori- contro p.i. ), anche in nome e Controparte_1 P.IVA_2
per conto di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con il proc. avv.to Stefania Iannicelli, delega in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva di aver instaurato con la Parte_1
pagina 1 di 15 in qualità di titolare dell'impresa omonima, i seguenti rapporti: CP_3
a) contratto di conto corrente con apertura di credito in via chirografaria n. 7913.44 stipulato in data 13.4.1999;
b) contratto di conto anticipi fatture n. 7920.25 del 5.5.1999;
c) contratto di conto anticipi assegni n. 9816.42 del 5.6.2006 (doc. 3), oltre al conto presentazione ricevute bancarie risalente al 5.5.1999.
Con riferimento a tutti e tre i citati rapporti, il ricorrente lamentava (i) l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
(ii) l'applicazione di commissioni di massimo scoperto non pattuite e (iii) l'applicazione di un TEG superiore al tasso soglia usura in una serie di trimestri debitamente individuati.
Richiamava all'uopo gli esiti della perizia econometrica commissionata e, previa dichiarazione della nullità della clausole di commissioni massimo scoperto, di accertamento dei tassi usurari e del ricalcolo degli interessi senza capitalizzazione, concludeva per la condanna della alla restituzione in suo favore di € 253.639,80 CP_1
(o quella maggiore o minore accertata in corso di causa) per interessi non dovuti e di €
49.233, 19 (o quella maggiore o minore accertata in corso di causa) per commissioni non dovute.
Le ricorrenti e deducevano invece la Parte_2 Parte_3
nullità, ai sensi dell'art. 1956 c.c., delle garanzie rilasciate per le esposizioni sui conti correnti dell' sull'assunto che il contratto principale fosse contrario a norme Pt_1
imperative per via dell'applicazione di tassi usurari.
Instavano, pertanto, a che fosse dichiarata la loro liberatoria da ogni obbligazione nei confronti di
All'udienza dell'11.5.2018 si costituiva, mediante deposito cartaceo della comparsa e previo deposito telematico in data 2.5.2018 della documentazione ad essa allegata, non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di Controparte_4 [...]
riferendo che con contratto di cessione del 20 dicembre 2017 Controparte_2 [...]
aveva acquistato pro soluto, un insieme di crediti, tra cui quello per cui CP_2
pagina 2 di 15 avevano agito i ricorrenti.
Eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione attiva delle garanti per avere queste stipulato un contratto autonomo di garanzia, obbligandosi a pagare alla CP_1
a semplice richiesta scritta e convenendo che nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero state dichiarate invalide, la fideiussione si sarebbe estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
Esponeva poi che le condizioni applicate da erano sempre state pattuite tra le parti e che gli estratti conto inviati al correntista non erano mai stati da questo contestati.
Sosteneva di aver fatto applicazione a partire dal 2000 della delibera CICR, dandone comunicazione nella Gazzetta Ufficiale, e richiamava la pattuizione della commissione di massimo scoperto contenuta nel documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente (Comm.ne massimo scoperto: aliquota 0,7500% aliquota agg.va 1,2500% su sconfinamento se autorizzato).
Contestava anche le allegazioni avversarie relative all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia usura ed eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione di qualunque somma versata dal correntista per l'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, in subordine, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito in relazione a tutte le rimesse solutorie intervenute sul conto nel periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto introduttivo.
Eccepiva altresì la compensazione giudiziale, ex art. 1243 comma 2 c.c., deducendo di essere creditrice di € 276.065,90 quale esposizione debitoria derivante dal mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte con mutuo edilizio ex d.lgs.
385/1993 (risalente al 2009) in virtù del quale era stata già incardinata la procedura esecutiva RGE n. 345/2017 innanzi il Tribunale di Salerno.
Concludeva quindi per il rigetto di tutte le domande dei ricorrenti.
Disposto il mutamento del rito con ordinanza del 10.3.2021 ed espletata consulenza tecnica di ufficio, in data 21.10.2024 si costituiva in proprio dando atto che CP_3
pagina 3 di 15 il rapporto di conto corrente n. 7913.44, sottoscritto il 13.04.1999, assistito da apertura di credito, ed oggetto di contestazione nel presente giudizio non era stato ceduto in favore di ma era rimasto nella sua titolarità. Controparte_2
La causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 17.7.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Occorre in primo luogo dichiarare, ex art. 166 e 167 c.p.c., l'inammissibilità delle eccezioni di prescrizione e compensazione formulate dalla Banca nella comparsa di risposta depositata all'udienza dell'11.5.2018 in quanto, all'evidenza, tardive.
Merita poi dare contezza degli esiti della consulenza tecnica resa dalla dott.ssa
[...]
(cfr. relazione del 16.12.2023), la quale ha rilevato quanto segue. Per_1
(I) Il conto corrente n. 7913.74 ha espletato principalmente le funzioni tipiche di conto corrente ordinario di corrispondenza, accogliendo le competenze calcolate dalla banca in relazione alle operazioni ivi registrate.
Dall'esame degli estratti conto bancari e dei contratti versati in atti, si evince che nel corso del rapporto sono stati concessi in favore della ditta correntista affidamenti direttamente regolati nel conto ordinario, nella forma dello scoperto di conto e dell'anticipo su presentazione fatture al salvo buon fine.
Ad ogni chiusura trimestrale, venivano addebitate sul conto corrente n. 7913.74 le competenze maturate e liquidate da parte della banca, in termini di interessi, commissioni e spese, in riferimento alle suddette linee di credito concesse dall'istituto nel corso degli anni.
In riferimento al controllo del tipo di capitalizzazione praticato, è emerso che l'istituto di credito ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, delle commissioni e delle altre spese solo a partire dal IV trimestre 2003 (cfr. contratto del 05/11/2003).
pagina 4 di 15 (II) Il conto corrente n. 7920.25 ha espletato le funzioni di conto anticipi effetti, con addebito delle anticipazioni richieste, rese disponibili sul c/c di corrispondenza n.
7913.74, per mezzo di un giroconto immediato, sulla base degli affidamenti concessi negli anni da parte della banca. Ad ogni chiusura trimestrale, le competenze periodiche maturate e liquidate da parte della banca, in termini di interessi, commissioni e spese, venivano addebitate sul c/c di corrispondenza n. 7913.74.
(III) Il conto corrente n. 9816.42 ha espletato le funzioni di conto anticipi assegni, con addebito delle anticipazioni richieste, rese disponibili sul c/c di corrispondenza n.
7913.74, per mezzo di un giroconto immediato, sulla base delle linee di credito concesse negli anni da parte della banca.
Ad ogni chiusura trimestrale, le competenze periodiche maturate e liquidate da parte della banca, in termini di interessi, commissioni e spese, venivano addebitate sul c/c di corrispondenza n. 7913.74.
Per tutti e tre i rapporti il consulente ha ricalcolato il saldo provvedendo, come da quesito sottopostogli, alla (i) eliminazione della capitalizzazione degli interessi, in caso di accertata in violazione del disposto dell'art. 120 TUB e, in ogni caso, dalla data dell'1/01/2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3/08/2016; (ii) applicazione del tasso di interesse pattuito tra le parti, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni intervenute nel tempo e CP_1
risultanti dagli estratti conto. In caso di variazioni del tasso di interesse peggiorative rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali, non oggetto di comunicazione dalla nel rispetto dello "ius variandi di cui all'art. 118 TUB, applicando agli scoperti di CP_1
conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o regolarmente comunicato al cliente;
(iii) esclusione della Commissione di MA PE e/o commissioni sostitutive: in caso di mancata di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato, (per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28/01/2009 n.2); in caso di clausole non conformi o non adeguate alle pagina 5 di 15 previsioni dell'art.
2-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28/01/2009 n. 2); nel caso in cui la banca non abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117 bis TUB e del Decreto CICR n. 644 del 20.6.2012.
Il CTU ha altresì verificato se al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello “ius variandi” ai sensi dell'art. 118 TUB da parte della banca convenuta, fosse stato superato il tasso soglia usura, avuto riguardo ai Decreti
Ministeriali del periodo di riferimento, in riferimento ai tre rapporti oggetto della controversia, accertando così che i tassi debitori effettivi globali applicati sono sempre stati contenuti nei limiti di cui alla L.108/96 e successivi Decreti Ministeriali pro tempore applicabile avendo riguardo al conto anticipi n. 7920.25; mentre, in riferimento al conto corrente n. 7913.74 ed al conto anticipi sbf n. 9816.42, in taluni trimestri oggetto di analisi i T.E.G. applicati sono risultati superiori alle corrispondenti soglie di riferimento.
All'esito della predetta verifica, il saldo netto del conto corrente n. 7913.74 è risultato, alla data del 31.03.2015, pari a:
+ 224.636,20 € a credito della ditta correntista, a fronte di un dato risultante dalle scritture contabili della banca pari a + 18.383,25 €, in ipotesi di applicazione della capitalizzazione semplice delle competenze relative al conto n. 7920.25 (cfr. Tavola
“F.1” – allegato n. 7);
+ 223.692,35 € a credito della ditta correntista, a fronte di un dato risultante dalle scritture contabili della banca pari a + 18.383,25 €, in ipotesi di applicazione della capitalizzazione trimestrale delle competenze relative al conto n. 7920.25 (cfr. Tavola
“F.2” – allegato n. 8).
Come da quesito, l'indagine ha avuto anche riguardo al calcolo delle somme non ripetibili per via della prescrizione decennale, quantificate in € 85.578,34.
Considerata però la dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, tali somme devono essere riconosciute al correntista.
pagina 6 di 15 Tra le due opzioni di calcolo effettuate dal consulente, va poi accolta quella che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Al riguardo, va osservato quanto segue.
E' noto che a partire dal 30.6.2000 la capitalizzazione trimestrale degli interessi costituisce legittimo esercizio di quanto disposto dall'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Ritiene infatti questo Giudice di dover aderire a quella giurisprudenza che non conclude che la Corte Costituzionale (sent. n. 425 del 2000), abbia in toto rimosso il fondamento normativo a detta delibera, ben potendo quest'ultimo ravvisarsi nell'art. 120, comma 2, TUB ratione temporis applicabile.
Nella specie i rapporti in oggetto risalgono al 1999, sicchè lo storno della capitalizzazione trimestrale operata dall'ausiliario sino al 30.6.2000 è stata di minima rilevanza.
Per il periodo successivo al 30.6.2000, la convenuta ha dimostrato di avere CP_1
operato conformemente al disposto dell'art. 120 T.U.B., comma 2, come modificato dall'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 e attuato dalla delibera CICR 9/2/2000, con particolare riferimento all'art. 7.
La novella, infatti, ha espressamente previsto nelle operazioni bancarie la possibilità di applicare interessi sugli interessi, così introducendo una implicita deroga nel settore al divieto sancito dall'art. 1283 c.c.
In particolare, la convenuta ha provato di avere comunicato la nuova capitalizzazione alla propria clientela attraverso un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. doc.
15) e l'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 ha reso legittima la capitalizzazione periodica degli interessi nei contratti in corso per cui non è necessaria una nuova espressa pattuizione, essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione alla clientela con l'invio degli estratti conto.
Ritiene, infatti, questo Giudice di non poter avallare l'orientamento volto ad affermare che una modifica in tal senso costituirebbe una “modifica peggiorativa”, e dunque non pagina 7 di 15 passibile di essere posta in essere dalla banca mediante l'esercizio del proprio potere di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 7 della predetta delibera CICR.
Opinare in tal senso significherebbe concludere per una interpretatio abrogans di detta disposizione poiché, se si ritenessero tutte le vecchie clausole nulle poiché contrarie al previgente divieto di anatocismo, non si potrebbe più ritenere applicabile il comma 2 dell'art. 7 della delibera CICR, atteso che ogni introduzione di anatocismo, anche con la stessa periodicità nel conteggio di interessi sia debitori sia creditori, sarebbe comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e sarebbe allora sempre necessaria l'approvazione della clientela.
La clausola di capitalizzazione trimestrale è però nulla a partire dall'1.1.2014 alla stregua della disciplina entrata in vigore a detta data e sul punto vanno pertanto disattese le obiezioni avanzate dalla CP_1
Il comma 2 dell'art. 120 TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013
(legge di stabilità), prevede che:
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”.
In precedenza la norma in vigore fino al 31/12/2013 era del seguente tenore:
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.”.
Dal raffronto tra le due norme risulta agevole cogliere la rilevante novità: mentre in precedenza la norma primaria ha delegato all'organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di “interessi sugli interessi” – nel che consiste l'anatocismo pagina 8 di 15 ex art. 1283 c.c. – adesso la norma si limita ad incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli “interessi” nelle operazioni bancarie. E' sparito, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.
Tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. – salve limitate eccezioni – la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi.
La norma, nella lettera b), contiene per due volte il riferimento alle operazioni di capitalizzazione, il che ha fatto sorgere qualche dubbio interpretativo circa la sua reale portata.
In proposito si osserva, in primo luogo, che la stessa lettera b) in esame è comunque molto chiara nell'affermare che i successivi interessi sono calcolati solo sulla sorte capitale, il che è perfettamente coerente con il divieto di anatocismo.
Per quanto riguarda il riferimento alle operazioni di capitalizzazione si osserva poi che, mentre in ambito giuridico tale termine è utilizzato come sinonimo di portare in conto gli interessi e quindi unirli al capitale, in matematica finanziaria è diffuso l'uso di tale espressione come sinonimo di interessi maturati, giunti a scadenza di pagamento. In particolare nel settore dei mutui si parla di periodo di capitalizzazione per indicare il tempo in cui matura la rata infra-annuale di rimborso, quando il mutuatario deve pagare la quota capitale e la quota interessi, la quale ultima quindi entra nella disponibilità del mutuante al pari del capitale reso.
In tale accezione tecnica la norma è perfettamente coerente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati non sono altro che gli interessi maturati alla scadenza prevista nel rapporto.
A conferma di tale interpretazione, si noti che il citato comma 629 riproduce fedelmente la proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il
4/10/2013. Nella relazione introduttiva si legge molto chiaramente che l'intenzione perseguita è quella di “stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a scadenza trimestrale, i cosiddetti
pagina 9 di 15 <> (o interessi sugli interessi). ”
Ancora, si consideri che in materia era intervenuto il legislatore con il D.L. n. 91 del
24/6/2014 (c.d. decreto competitività), il quale all'art. 31 incaricava il CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferire ad un anno, ma tale norma è stata soppressa dalla legge di conversione n. 116/2014.
In tal modo, quindi, il legislatore ha ancora una volta inequivocabilmente manifestato una volontà contraria alla reintroduzione dell'anatocismo.
In conclusione, quindi, tutti gli elementi di valutazione e interpretazione conducono univocamente all'affermazione che in forza del nuovo disposto dell'art. 120, comma 2,
TUB l'anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato dal 1.1.2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il consulente è stato incaricato di stornare sui conti oggetto di esame la capitalizzazione trimestrale a partire dell'1.1.2014.
Passando alle censure circa le commissioni di massimo scoperto, nel contratto di conto corrente n. 7913.74 (all. 4 è contenuta la seguente pattuizione: comm.ne massimo scoperto: aliquota 0,7500% aliquota agg.va 1,2500% su sconfinamento se autorizzato.
Essa è pertanto priva della indicazione della base di calcolo e delle modalità di applicazione, sicchè deve ritenersi che la pattuizione delle commissione di massimo scoperto non sia stata determinata correttamente.
Invero, la sola indicazione della percentuale e della base di calcolo senza indicazione della soglia temporale minima per farla scattare rende la clausola nulla in quanto la commissione di massimo scoperto (cioè il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma) è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità).
In altre parole, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun pagina 10 di 15 riferimento alla periodicità di calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento “X” di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, ecc..), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 c.c. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Dunque, ha correttamente operato il ctu nel provvedere alla rettifica dei conteggi con espunzione della cms sul conto sopra citato.
Relativamente alla verifica del superamento del c.d. tasso soglia, a fronte delle osservazioni avanzate dalla l'ausiliario ha chiarito di aver avuto CP_1
esclusivamente riguardo al “tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto” dalla banca, al momento (rectius, trimestre) di “avvenuta pattuizione degli interessi, o dell'esercizio dello 'ius variandi' ai sensi dell'art. 118 TUB” (come da quesito lett. C). Così operando, ha riscontrato il superamento del tasso soglia usura in taluni trimestri di avvenuta pattuizione, come dettagliatamente indicati (i.e. il 2° del 2011 e 3° del 2013, per quanto concerne il c/c n. 7913.74 ed il 2° del 2011, 3° e 4° del 2013, per quanto concerne il c/ant. n. 9816.42; cfr. Paragrafo 3.4 della Relazione e Prospetto di cui alla
Tavola “F”, allegata al n. 7) e, dunque, di usura c.d. “originaria”.
Per tale ragione, il ricalcolo dell'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, non ha tenuto conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato, così come stabilito dall'art. 1815, co. 2, c.c.
Per completezza, quanto alla censura relativa alla incompletezza della sequenza degli estratti conto prodotti dal correntista, va rilevato che per giurisprudenza oramai consolidata, nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in pagina 11 di 15 giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, egli può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio (Cassazione n. 10293/2023).
Nella specie, il quesito (cfr. punto B esame documentazione) sottoposto al ctu conteneva le prescrizioni a cui attenersi nel caso della incompletezza della documentazione.
In definitiva, ribadito che l'eccezione di compensazione avanzata dalla circa un controcredito per saldo di mutuo o effetti cambiari non pagati è tardiva (la disposizione che esclude la rilevabilità di ufficio della compensazione, contenuta sul primo comma dell'art.
1242 c. c., si riferisce sia alla compensazione giudiziale che a quella legale, cfr. Cassazione
n.3823/1995) e precisato che, con riferimento ai rapporti ceduti che non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cassazione n. 21846/2019), sicchè legittimata passiva di ogni domanda restitutoria è la sola Banca cedente, la convenuta va condannata alla restituzione in favore di della somma di € 309.270,69, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
In merito alle domande avanzate dalle garanti, va rilevato poi che le fideiussioni sottoscritte da (all. 1 e in proprio (all. 2-3) Parte_4 Parte_1
prevedevano all'art. 7 che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale interessi, spese, tasse e goni altro accessorio.
E' noto che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
a prima richiesta vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cosiddetto Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di pagina 12 di 15 accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale
(Cassazione n. 27619/2020).
Nel caso in esame non è certamente ravvisabile alcuna discrasia tra le pattuizioni contrattuali e la clausola “a prima richiesta”: quest'ultima è stata infatti associata alla rinuncia dei garanti all'impegno di pagare immediatamente anche in caso di opposizione del debitore e concorre con altra pattuizione che sancisce la mancanza di ogni accessorietà tra la garanzia ed il contratto principale, nel senso che il garante si è impegnato a pagare al beneficiario anche in caso di invalidità di quest'ultimo (art. 8).
Tale previsione costituisce un elemento confermativo della riconducibilità del contratto in oggetto ad un contratto autonomo di garanzia che si caratterizza, appunto, per l'impegno del garante ad eseguire la prestazione indipendentemente dalla validità od efficacia del rapporto base.
Quindi, difettando il rapporto di accessorietà non è consentito ai garanti far valere le cause di invalidità dei rapporti garantiti ovvero di eccepire alcunché al riguardo, ma solo opporre al creditore la c.d. exceptio doli, formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia prima facie abusiva o fraudolenta ovvero la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa.
Ebbene, la sussistenza della fattispecie usuraria integra indubbiamente la violazione di norme imperative per illiceità della causa, in quanto non può ritenersi meritevole di tutela un rapporto in cui gli addebiti siano viziati dal superamento delle soglie di usura tempo per tempo vigenti.
Come, invero, affermato recentemente dalla Corte di legittimità “l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando
pagina 13 di 15 le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cassazione n. 371/2018).
Ne deriva che le fideiussioni rilasciate da e a Parte_1 Parte_4
garanzia dei rapporti bancari indicati in narrativa vanno dichiarate nulle, mentre vanno rigettate le domande di e riferite alla Parte_3 Parte_4
fideiussione (contenente la clausola di impegno a pagare a semplice richiesta della banca anche in caso di opposizione del debitore, cfr. fogli 12 e 13 contratto di mutuo all. 16) che accedeva al solo contratto di mutuo edilizio, rapporto che non rientra nell'oggetto della presente causa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Gli onorari di ctu vanno invece posti a carico di entrambe le parti in quanto incombente svolto nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna la in proprio alla restituzione in favore di Controparte_1
, anche in qualità di titolare dell'omonima impresa System Tecno Parte_1
Edil, di € 309.270,69, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
dichiara la nullità della fideiussione n. 1017072/07 rilasciata da;
Parte_4
dichiara la nullità delle fideiussioni n. 577951/21 e n.887877/41 rilasciate da Parte_1
;
[...]
rigetta nel resto;
condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2
refusione in favore di parte attrice elle spese di lite che si liquidano in € 23.827,00 per compensi professionali, € 689,60 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed pagina 14 di 15 accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice, da un lato, e parte convenuta, dall'altro, nella misura del 50% ciascuno gli onorari di ctu liquidati con decreto del 19.12.2023.
Così deciso in Salerno, lì 8.9.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 88 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( ), in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale SYSTEM TECNO EDIL DEL GEOMETRA AD
IZ (p.i. , ( e P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
( ) con il proc. dom. avv.to Parte_3 C.F._3
Carmine D'Onofrio, delega in atti
-attori- contro p.i. ), anche in nome e Controparte_1 P.IVA_2
per conto di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con il proc. avv.to Stefania Iannicelli, delega in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva di aver instaurato con la Parte_1
pagina 1 di 15 in qualità di titolare dell'impresa omonima, i seguenti rapporti: CP_3
a) contratto di conto corrente con apertura di credito in via chirografaria n. 7913.44 stipulato in data 13.4.1999;
b) contratto di conto anticipi fatture n. 7920.25 del 5.5.1999;
c) contratto di conto anticipi assegni n. 9816.42 del 5.6.2006 (doc. 3), oltre al conto presentazione ricevute bancarie risalente al 5.5.1999.
Con riferimento a tutti e tre i citati rapporti, il ricorrente lamentava (i) l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
(ii) l'applicazione di commissioni di massimo scoperto non pattuite e (iii) l'applicazione di un TEG superiore al tasso soglia usura in una serie di trimestri debitamente individuati.
Richiamava all'uopo gli esiti della perizia econometrica commissionata e, previa dichiarazione della nullità della clausole di commissioni massimo scoperto, di accertamento dei tassi usurari e del ricalcolo degli interessi senza capitalizzazione, concludeva per la condanna della alla restituzione in suo favore di € 253.639,80 CP_1
(o quella maggiore o minore accertata in corso di causa) per interessi non dovuti e di €
49.233, 19 (o quella maggiore o minore accertata in corso di causa) per commissioni non dovute.
Le ricorrenti e deducevano invece la Parte_2 Parte_3
nullità, ai sensi dell'art. 1956 c.c., delle garanzie rilasciate per le esposizioni sui conti correnti dell' sull'assunto che il contratto principale fosse contrario a norme Pt_1
imperative per via dell'applicazione di tassi usurari.
Instavano, pertanto, a che fosse dichiarata la loro liberatoria da ogni obbligazione nei confronti di
All'udienza dell'11.5.2018 si costituiva, mediante deposito cartaceo della comparsa e previo deposito telematico in data 2.5.2018 della documentazione ad essa allegata, non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di Controparte_4 [...]
riferendo che con contratto di cessione del 20 dicembre 2017 Controparte_2 [...]
aveva acquistato pro soluto, un insieme di crediti, tra cui quello per cui CP_2
pagina 2 di 15 avevano agito i ricorrenti.
Eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione attiva delle garanti per avere queste stipulato un contratto autonomo di garanzia, obbligandosi a pagare alla CP_1
a semplice richiesta scritta e convenendo che nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero state dichiarate invalide, la fideiussione si sarebbe estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
Esponeva poi che le condizioni applicate da erano sempre state pattuite tra le parti e che gli estratti conto inviati al correntista non erano mai stati da questo contestati.
Sosteneva di aver fatto applicazione a partire dal 2000 della delibera CICR, dandone comunicazione nella Gazzetta Ufficiale, e richiamava la pattuizione della commissione di massimo scoperto contenuta nel documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente (Comm.ne massimo scoperto: aliquota 0,7500% aliquota agg.va 1,2500% su sconfinamento se autorizzato).
Contestava anche le allegazioni avversarie relative all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia usura ed eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione di qualunque somma versata dal correntista per l'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, in subordine, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito in relazione a tutte le rimesse solutorie intervenute sul conto nel periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto introduttivo.
Eccepiva altresì la compensazione giudiziale, ex art. 1243 comma 2 c.c., deducendo di essere creditrice di € 276.065,90 quale esposizione debitoria derivante dal mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte con mutuo edilizio ex d.lgs.
385/1993 (risalente al 2009) in virtù del quale era stata già incardinata la procedura esecutiva RGE n. 345/2017 innanzi il Tribunale di Salerno.
Concludeva quindi per il rigetto di tutte le domande dei ricorrenti.
Disposto il mutamento del rito con ordinanza del 10.3.2021 ed espletata consulenza tecnica di ufficio, in data 21.10.2024 si costituiva in proprio dando atto che CP_3
pagina 3 di 15 il rapporto di conto corrente n. 7913.44, sottoscritto il 13.04.1999, assistito da apertura di credito, ed oggetto di contestazione nel presente giudizio non era stato ceduto in favore di ma era rimasto nella sua titolarità. Controparte_2
La causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 17.7.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Occorre in primo luogo dichiarare, ex art. 166 e 167 c.p.c., l'inammissibilità delle eccezioni di prescrizione e compensazione formulate dalla Banca nella comparsa di risposta depositata all'udienza dell'11.5.2018 in quanto, all'evidenza, tardive.
Merita poi dare contezza degli esiti della consulenza tecnica resa dalla dott.ssa
[...]
(cfr. relazione del 16.12.2023), la quale ha rilevato quanto segue. Per_1
(I) Il conto corrente n. 7913.74 ha espletato principalmente le funzioni tipiche di conto corrente ordinario di corrispondenza, accogliendo le competenze calcolate dalla banca in relazione alle operazioni ivi registrate.
Dall'esame degli estratti conto bancari e dei contratti versati in atti, si evince che nel corso del rapporto sono stati concessi in favore della ditta correntista affidamenti direttamente regolati nel conto ordinario, nella forma dello scoperto di conto e dell'anticipo su presentazione fatture al salvo buon fine.
Ad ogni chiusura trimestrale, venivano addebitate sul conto corrente n. 7913.74 le competenze maturate e liquidate da parte della banca, in termini di interessi, commissioni e spese, in riferimento alle suddette linee di credito concesse dall'istituto nel corso degli anni.
In riferimento al controllo del tipo di capitalizzazione praticato, è emerso che l'istituto di credito ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, delle commissioni e delle altre spese solo a partire dal IV trimestre 2003 (cfr. contratto del 05/11/2003).
pagina 4 di 15 (II) Il conto corrente n. 7920.25 ha espletato le funzioni di conto anticipi effetti, con addebito delle anticipazioni richieste, rese disponibili sul c/c di corrispondenza n.
7913.74, per mezzo di un giroconto immediato, sulla base degli affidamenti concessi negli anni da parte della banca. Ad ogni chiusura trimestrale, le competenze periodiche maturate e liquidate da parte della banca, in termini di interessi, commissioni e spese, venivano addebitate sul c/c di corrispondenza n. 7913.74.
(III) Il conto corrente n. 9816.42 ha espletato le funzioni di conto anticipi assegni, con addebito delle anticipazioni richieste, rese disponibili sul c/c di corrispondenza n.
7913.74, per mezzo di un giroconto immediato, sulla base delle linee di credito concesse negli anni da parte della banca.
Ad ogni chiusura trimestrale, le competenze periodiche maturate e liquidate da parte della banca, in termini di interessi, commissioni e spese, venivano addebitate sul c/c di corrispondenza n. 7913.74.
Per tutti e tre i rapporti il consulente ha ricalcolato il saldo provvedendo, come da quesito sottopostogli, alla (i) eliminazione della capitalizzazione degli interessi, in caso di accertata in violazione del disposto dell'art. 120 TUB e, in ogni caso, dalla data dell'1/01/2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3/08/2016; (ii) applicazione del tasso di interesse pattuito tra le parti, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni intervenute nel tempo e CP_1
risultanti dagli estratti conto. In caso di variazioni del tasso di interesse peggiorative rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali, non oggetto di comunicazione dalla nel rispetto dello "ius variandi di cui all'art. 118 TUB, applicando agli scoperti di CP_1
conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o regolarmente comunicato al cliente;
(iii) esclusione della Commissione di MA PE e/o commissioni sostitutive: in caso di mancata di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato, (per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28/01/2009 n.2); in caso di clausole non conformi o non adeguate alle pagina 5 di 15 previsioni dell'art.
2-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28/01/2009 n. 2); nel caso in cui la banca non abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117 bis TUB e del Decreto CICR n. 644 del 20.6.2012.
Il CTU ha altresì verificato se al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello “ius variandi” ai sensi dell'art. 118 TUB da parte della banca convenuta, fosse stato superato il tasso soglia usura, avuto riguardo ai Decreti
Ministeriali del periodo di riferimento, in riferimento ai tre rapporti oggetto della controversia, accertando così che i tassi debitori effettivi globali applicati sono sempre stati contenuti nei limiti di cui alla L.108/96 e successivi Decreti Ministeriali pro tempore applicabile avendo riguardo al conto anticipi n. 7920.25; mentre, in riferimento al conto corrente n. 7913.74 ed al conto anticipi sbf n. 9816.42, in taluni trimestri oggetto di analisi i T.E.G. applicati sono risultati superiori alle corrispondenti soglie di riferimento.
All'esito della predetta verifica, il saldo netto del conto corrente n. 7913.74 è risultato, alla data del 31.03.2015, pari a:
+ 224.636,20 € a credito della ditta correntista, a fronte di un dato risultante dalle scritture contabili della banca pari a + 18.383,25 €, in ipotesi di applicazione della capitalizzazione semplice delle competenze relative al conto n. 7920.25 (cfr. Tavola
“F.1” – allegato n. 7);
+ 223.692,35 € a credito della ditta correntista, a fronte di un dato risultante dalle scritture contabili della banca pari a + 18.383,25 €, in ipotesi di applicazione della capitalizzazione trimestrale delle competenze relative al conto n. 7920.25 (cfr. Tavola
“F.2” – allegato n. 8).
Come da quesito, l'indagine ha avuto anche riguardo al calcolo delle somme non ripetibili per via della prescrizione decennale, quantificate in € 85.578,34.
Considerata però la dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, tali somme devono essere riconosciute al correntista.
pagina 6 di 15 Tra le due opzioni di calcolo effettuate dal consulente, va poi accolta quella che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Al riguardo, va osservato quanto segue.
E' noto che a partire dal 30.6.2000 la capitalizzazione trimestrale degli interessi costituisce legittimo esercizio di quanto disposto dall'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Ritiene infatti questo Giudice di dover aderire a quella giurisprudenza che non conclude che la Corte Costituzionale (sent. n. 425 del 2000), abbia in toto rimosso il fondamento normativo a detta delibera, ben potendo quest'ultimo ravvisarsi nell'art. 120, comma 2, TUB ratione temporis applicabile.
Nella specie i rapporti in oggetto risalgono al 1999, sicchè lo storno della capitalizzazione trimestrale operata dall'ausiliario sino al 30.6.2000 è stata di minima rilevanza.
Per il periodo successivo al 30.6.2000, la convenuta ha dimostrato di avere CP_1
operato conformemente al disposto dell'art. 120 T.U.B., comma 2, come modificato dall'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 e attuato dalla delibera CICR 9/2/2000, con particolare riferimento all'art. 7.
La novella, infatti, ha espressamente previsto nelle operazioni bancarie la possibilità di applicare interessi sugli interessi, così introducendo una implicita deroga nel settore al divieto sancito dall'art. 1283 c.c.
In particolare, la convenuta ha provato di avere comunicato la nuova capitalizzazione alla propria clientela attraverso un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. doc.
15) e l'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 ha reso legittima la capitalizzazione periodica degli interessi nei contratti in corso per cui non è necessaria una nuova espressa pattuizione, essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione alla clientela con l'invio degli estratti conto.
Ritiene, infatti, questo Giudice di non poter avallare l'orientamento volto ad affermare che una modifica in tal senso costituirebbe una “modifica peggiorativa”, e dunque non pagina 7 di 15 passibile di essere posta in essere dalla banca mediante l'esercizio del proprio potere di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 7 della predetta delibera CICR.
Opinare in tal senso significherebbe concludere per una interpretatio abrogans di detta disposizione poiché, se si ritenessero tutte le vecchie clausole nulle poiché contrarie al previgente divieto di anatocismo, non si potrebbe più ritenere applicabile il comma 2 dell'art. 7 della delibera CICR, atteso che ogni introduzione di anatocismo, anche con la stessa periodicità nel conteggio di interessi sia debitori sia creditori, sarebbe comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e sarebbe allora sempre necessaria l'approvazione della clientela.
La clausola di capitalizzazione trimestrale è però nulla a partire dall'1.1.2014 alla stregua della disciplina entrata in vigore a detta data e sul punto vanno pertanto disattese le obiezioni avanzate dalla CP_1
Il comma 2 dell'art. 120 TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013
(legge di stabilità), prevede che:
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”.
In precedenza la norma in vigore fino al 31/12/2013 era del seguente tenore:
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.”.
Dal raffronto tra le due norme risulta agevole cogliere la rilevante novità: mentre in precedenza la norma primaria ha delegato all'organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di “interessi sugli interessi” – nel che consiste l'anatocismo pagina 8 di 15 ex art. 1283 c.c. – adesso la norma si limita ad incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli “interessi” nelle operazioni bancarie. E' sparito, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.
Tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. – salve limitate eccezioni – la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi.
La norma, nella lettera b), contiene per due volte il riferimento alle operazioni di capitalizzazione, il che ha fatto sorgere qualche dubbio interpretativo circa la sua reale portata.
In proposito si osserva, in primo luogo, che la stessa lettera b) in esame è comunque molto chiara nell'affermare che i successivi interessi sono calcolati solo sulla sorte capitale, il che è perfettamente coerente con il divieto di anatocismo.
Per quanto riguarda il riferimento alle operazioni di capitalizzazione si osserva poi che, mentre in ambito giuridico tale termine è utilizzato come sinonimo di portare in conto gli interessi e quindi unirli al capitale, in matematica finanziaria è diffuso l'uso di tale espressione come sinonimo di interessi maturati, giunti a scadenza di pagamento. In particolare nel settore dei mutui si parla di periodo di capitalizzazione per indicare il tempo in cui matura la rata infra-annuale di rimborso, quando il mutuatario deve pagare la quota capitale e la quota interessi, la quale ultima quindi entra nella disponibilità del mutuante al pari del capitale reso.
In tale accezione tecnica la norma è perfettamente coerente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati non sono altro che gli interessi maturati alla scadenza prevista nel rapporto.
A conferma di tale interpretazione, si noti che il citato comma 629 riproduce fedelmente la proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il
4/10/2013. Nella relazione introduttiva si legge molto chiaramente che l'intenzione perseguita è quella di “stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a scadenza trimestrale, i cosiddetti
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Ancora, si consideri che in materia era intervenuto il legislatore con il D.L. n. 91 del
24/6/2014 (c.d. decreto competitività), il quale all'art. 31 incaricava il CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferire ad un anno, ma tale norma è stata soppressa dalla legge di conversione n. 116/2014.
In tal modo, quindi, il legislatore ha ancora una volta inequivocabilmente manifestato una volontà contraria alla reintroduzione dell'anatocismo.
In conclusione, quindi, tutti gli elementi di valutazione e interpretazione conducono univocamente all'affermazione che in forza del nuovo disposto dell'art. 120, comma 2,
TUB l'anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato dal 1.1.2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il consulente è stato incaricato di stornare sui conti oggetto di esame la capitalizzazione trimestrale a partire dell'1.1.2014.
Passando alle censure circa le commissioni di massimo scoperto, nel contratto di conto corrente n. 7913.74 (all. 4 è contenuta la seguente pattuizione: comm.ne massimo scoperto: aliquota 0,7500% aliquota agg.va 1,2500% su sconfinamento se autorizzato.
Essa è pertanto priva della indicazione della base di calcolo e delle modalità di applicazione, sicchè deve ritenersi che la pattuizione delle commissione di massimo scoperto non sia stata determinata correttamente.
Invero, la sola indicazione della percentuale e della base di calcolo senza indicazione della soglia temporale minima per farla scattare rende la clausola nulla in quanto la commissione di massimo scoperto (cioè il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma) è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità).
In altre parole, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun pagina 10 di 15 riferimento alla periodicità di calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento “X” di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, ecc..), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 c.c. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Dunque, ha correttamente operato il ctu nel provvedere alla rettifica dei conteggi con espunzione della cms sul conto sopra citato.
Relativamente alla verifica del superamento del c.d. tasso soglia, a fronte delle osservazioni avanzate dalla l'ausiliario ha chiarito di aver avuto CP_1
esclusivamente riguardo al “tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto” dalla banca, al momento (rectius, trimestre) di “avvenuta pattuizione degli interessi, o dell'esercizio dello 'ius variandi' ai sensi dell'art. 118 TUB” (come da quesito lett. C). Così operando, ha riscontrato il superamento del tasso soglia usura in taluni trimestri di avvenuta pattuizione, come dettagliatamente indicati (i.e. il 2° del 2011 e 3° del 2013, per quanto concerne il c/c n. 7913.74 ed il 2° del 2011, 3° e 4° del 2013, per quanto concerne il c/ant. n. 9816.42; cfr. Paragrafo 3.4 della Relazione e Prospetto di cui alla
Tavola “F”, allegata al n. 7) e, dunque, di usura c.d. “originaria”.
Per tale ragione, il ricalcolo dell'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, non ha tenuto conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato, così come stabilito dall'art. 1815, co. 2, c.c.
Per completezza, quanto alla censura relativa alla incompletezza della sequenza degli estratti conto prodotti dal correntista, va rilevato che per giurisprudenza oramai consolidata, nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in pagina 11 di 15 giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, egli può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio (Cassazione n. 10293/2023).
Nella specie, il quesito (cfr. punto B esame documentazione) sottoposto al ctu conteneva le prescrizioni a cui attenersi nel caso della incompletezza della documentazione.
In definitiva, ribadito che l'eccezione di compensazione avanzata dalla circa un controcredito per saldo di mutuo o effetti cambiari non pagati è tardiva (la disposizione che esclude la rilevabilità di ufficio della compensazione, contenuta sul primo comma dell'art.
1242 c. c., si riferisce sia alla compensazione giudiziale che a quella legale, cfr. Cassazione
n.3823/1995) e precisato che, con riferimento ai rapporti ceduti che non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cassazione n. 21846/2019), sicchè legittimata passiva di ogni domanda restitutoria è la sola Banca cedente, la convenuta va condannata alla restituzione in favore di della somma di € 309.270,69, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
In merito alle domande avanzate dalle garanti, va rilevato poi che le fideiussioni sottoscritte da (all. 1 e in proprio (all. 2-3) Parte_4 Parte_1
prevedevano all'art. 7 che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale interessi, spese, tasse e goni altro accessorio.
E' noto che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
a prima richiesta vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cosiddetto Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di pagina 12 di 15 accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale
(Cassazione n. 27619/2020).
Nel caso in esame non è certamente ravvisabile alcuna discrasia tra le pattuizioni contrattuali e la clausola “a prima richiesta”: quest'ultima è stata infatti associata alla rinuncia dei garanti all'impegno di pagare immediatamente anche in caso di opposizione del debitore e concorre con altra pattuizione che sancisce la mancanza di ogni accessorietà tra la garanzia ed il contratto principale, nel senso che il garante si è impegnato a pagare al beneficiario anche in caso di invalidità di quest'ultimo (art. 8).
Tale previsione costituisce un elemento confermativo della riconducibilità del contratto in oggetto ad un contratto autonomo di garanzia che si caratterizza, appunto, per l'impegno del garante ad eseguire la prestazione indipendentemente dalla validità od efficacia del rapporto base.
Quindi, difettando il rapporto di accessorietà non è consentito ai garanti far valere le cause di invalidità dei rapporti garantiti ovvero di eccepire alcunché al riguardo, ma solo opporre al creditore la c.d. exceptio doli, formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia prima facie abusiva o fraudolenta ovvero la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa.
Ebbene, la sussistenza della fattispecie usuraria integra indubbiamente la violazione di norme imperative per illiceità della causa, in quanto non può ritenersi meritevole di tutela un rapporto in cui gli addebiti siano viziati dal superamento delle soglie di usura tempo per tempo vigenti.
Come, invero, affermato recentemente dalla Corte di legittimità “l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando
pagina 13 di 15 le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cassazione n. 371/2018).
Ne deriva che le fideiussioni rilasciate da e a Parte_1 Parte_4
garanzia dei rapporti bancari indicati in narrativa vanno dichiarate nulle, mentre vanno rigettate le domande di e riferite alla Parte_3 Parte_4
fideiussione (contenente la clausola di impegno a pagare a semplice richiesta della banca anche in caso di opposizione del debitore, cfr. fogli 12 e 13 contratto di mutuo all. 16) che accedeva al solo contratto di mutuo edilizio, rapporto che non rientra nell'oggetto della presente causa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Gli onorari di ctu vanno invece posti a carico di entrambe le parti in quanto incombente svolto nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna la in proprio alla restituzione in favore di Controparte_1
, anche in qualità di titolare dell'omonima impresa System Tecno Parte_1
Edil, di € 309.270,69, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
dichiara la nullità della fideiussione n. 1017072/07 rilasciata da;
Parte_4
dichiara la nullità delle fideiussioni n. 577951/21 e n.887877/41 rilasciate da Parte_1
;
[...]
rigetta nel resto;
condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2
refusione in favore di parte attrice elle spese di lite che si liquidano in € 23.827,00 per compensi professionali, € 689,60 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed pagina 14 di 15 accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice, da un lato, e parte convenuta, dall'altro, nella misura del 50% ciascuno gli onorari di ctu liquidati con decreto del 19.12.2023.
Così deciso in Salerno, lì 8.9.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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