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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/06/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.P.U. 9-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 9/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Avezzano, alla Via Monte Velino 77, nello studio dell'Avv. Stefano Cataldi contro
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale
[...] P.IVA_1 in Ovindoli (AQ), Largo Madonna dell'Assunta n. 5, pec: Email_1
ha emesso la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale proposto dal creditore nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con sede legale in Ovindoli (AQ), Largo Madonna
[...]
dell'Assunta n. 5; udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 10/02/2025;
1 constatato che la debitrice, cui sono stati ritualmente notificati alla pec indicata nella visura camerale il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di convocazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento, non è comparsa;
ritenuto che
sussista la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in Ovindoli (AQ), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adìto, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCII;
rilevato che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c.; ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente1, il cui credito risulta dalla sentenza n. 340/2024, pubblicata il 20/09/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano, con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 55/2018, con il quale l'odierna società debitrice è stata condannata a pagare in favore di Parte_1 la somma di € 26.000, oltre interessi e spese della procedura monitoria, con condanna alle spese di lite per una somma superiore ad € 5.000,00; ritenuta la sussistenza del presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale, che, ai sensi dell'art. 121 CCII, è la qualità di imprenditore commerciale, con esclusione degli enti pubblici e delle imprese minori;
a tal fine, va verificato che il debitore sia un imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c. e che svolga attività imprenditoriale di natura commerciale, non rientrando in tale nozione la figura dell'imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., i cui presupposti vanno accertati operando una valutazione sostanziale e non meramente formale del caso concreto, considerato, in punto di diritto, che l'art. 2135 c.c. riproduce la tradizionale distinzione delle attività agricole in “essenziali” (di cui al 1° co., così come esplicitate dal 2° co.) e
“per connessione” (di cui al 3° co.), statuendo che “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, (…) dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”; rammentato che la giurisprudenza di legittimità, in merito all'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento (ora liquidazione giudiziale), ha affermato che “l'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135,
3° co., cod. civ., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola” (cfr. Cass. 10.4.2013, n. 8690; Cass. 14.1.2015, n. 490)”, assumendo valenza concorrente ed integrativa, ai fini dell'esenzione dal fallimento dell'imprenditore “agrituristico” in quanto esercente attività agricola “connessa” ad attività agricola “essenziale”, il riferimento in termini comparativi ai ricavi e alle unità di tempo-lavoro prodotti dall'attività agricola essenziale e dall'attività connessa2; osservato, in ogni caso, che l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno unicamente allorché le attività connesse di cui all'art. 2135, 3° co., cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura3; rammentato, infine, che l'onere della prova delle condizioni che determinano l'esenzione dalla liquidazione giudiziale dell'imprenditore agricolo va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697 co. 2 c.c., in quanto lo svolgimento di un'attività agricola non pone al riparo dalla liquidazione giudiziale l'impresa che svolga, nel contempo, anche attività di carattere commerciale4; invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la ripartizione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo comporta che competa a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare
l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1,1. fall.; grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre
l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, cod. civ. - ai sensi dell'art.
2697, comma 2, cod. civ. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova
- il corrispondente onere probatorio (Cass. 16614/2016);5”; rilevato che, nel caso in esame, la società debitrice, nonostante la regolare comunicazione, non si è costituita nel presente procedimento e non ha provveduto a depositare la documentazione contabile relativa al triennio di rilevanza, né ad allegare e dimostrare l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale che, nel caso di specie, appaiono sussistere;
in particolare, dalla visura camerale in atti risulta che l'impresa, dal 2011, esercita come attività prevalente la “ristorazione con somministrazione, ristorazione connessa alle aziende agricole e ittiche” ed esercita in una unità locale sita ad Ovindoli, località Il Pozzo snc,
l'attività di allevamento di caprini e ovini ed in una unità locale sita ad Ovindoli, in via Colle Marciano n. 9, l'attività di agriturismo con ristorazione;
risultano, inoltre, depositati i bilanci fino all'anno 2018, dai quali si trae conferma del fatto che negli ultimi anni la società ha operato “nel settore agricolo occupandosi della vendita di piante oltre che di quella agrituristica”6; ritenuto, pertanto, che, sussistendo un'attività commerciale esercitata dalla società debitrice, quest'ultima non abbia assolto l'onere della prova di dimostrare la riconducibilità della stessa alle ipotesi del terzo comma dell'art. 2135 c.c.; considerato, inoltre, che la qualità di imprenditore commerciale del debitore è stata confermata anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, interpellato ai sensi dell'art. 297 co. 4 CCII con provvedimento del 19/03/2025, nella nota pervenuta al Tribunale ha così affermato: osservato, pertanto, che la società debitrice è assoggettabile sia alla liquidazione giudiziale, sia alla liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio di prevenzione ex art. 295 CCII e che, allo stato, nessun procedimento pende dinanzi al
Ministero e non è pervenuta a questo Ufficio alcuna comunicazione circa eventuali provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa;
considerato che
la società debitrice, non costituendosi, non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII, né gli stessi si evincono dalla documentazione in atti, in quanto, sulla scorta dei bilanci acquisiti, seppur risalenti, risultano superate le soglie previste dalla norma citata;
ritenuto sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività7; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019); inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
rilevato che, nel caso di specie, il creditore ricorrente ha documentato di aver eseguito un pignoramento presso l'unità operativa sita in Ovindoli, Frazione S. Iona, via Colle
Marciano n. 9, presso il quale è stato rinvenuto , rappresentante Persona_1 dell'impresa, il quale ha dichiarato all'ufficiale giudiziario quanto segue:
6 7 Pertanto, l'ufficiale giudiziale ha redatto verbale di pignoramento negativo, rilevando quanto segue:
8
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerga lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto:
- dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, nonostante il decreto ingiuntivo sia stata confermato in sede di opposizione, seppur con sentenza non ancora definitiva, avendo il ricorrente riferito in udienza di aver ricevuto atto di appello;
risulta, inoltre, una debitoria nei confronti dei creditori erariali pari a circa €
25.000,00 verso Agenzia delle Entrate e circa € 2.000,00 nei confronti dell' CP_2
- dal mancato deposito dei bilanci in quanto l'ultimo depositato presso il registro delle imprese è relativo all'anno 2018;
- dall'incongruenza di quanto indicato nel registro delle imprese, ossia:
rispetto alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante all'ufficiale giudiziario ed, in particolare, all'esistenza di un contratto di locazione stipulato con lo stesso legale rappresentante in relazione all'immobile di proprietà della debitrice situato presso l'indirizzo sopra indicato;
precisato, inoltre, che l'esistenza di un bene non è circostanza idonea ad escludere l'insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie, non essendo emerso che la società disponga della necessaria liquidità per il pagamento dei debiti scaduti8, considerato che non è stata depositata alcuna documentazione contabile;
osservato, inoltre, che nell'ultimo bilancio depositato (relativo all'anno 2018) risultano debiti esigibili entro l'anno successivo per oltre € 490.000,00 a fronte di ricavi pari a
9 circa € 20.000,00, inferiori, peraltro, ai costi indicati per il personale pari a oltre €
29.000,00; considerato, altresì, che la situazione debitoria della società debitrice risulta superiore al limite previsto dall'art. 49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad € 30.000; rammentato che, come da giurisprudenza di consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare9 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento10; ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(C.F./P.I.: Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Ovindoli (AQ), P.IVA_1
Largo Madonna dell'Assunta n. 5, nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. Filippo Paolini Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127i cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12 novembre 2025 alle ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
11 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”.
2 2 V. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4790 del 15/02/2023 (Rv. 666995 - 01). 3 V. Cass. n. 16614 del 08/08/2016. 4 V. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3647 del 07/02/2023 (Rv. 666869 - 01); Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del
21/01/2021 (Rv. 660224 - 01); cfr. Cass. 12215/2012.
3 5 V. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del 21/01/2021 (Rv. 660224 - 01). 6 V. note integrative bilanci 2017 e 2018.
4 7 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022.
5 8 Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, (ud. 24/09/2024, dep. 17/02/2025), n. 4107. 9 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 10 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 9/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Avezzano, alla Via Monte Velino 77, nello studio dell'Avv. Stefano Cataldi contro
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale
[...] P.IVA_1 in Ovindoli (AQ), Largo Madonna dell'Assunta n. 5, pec: Email_1
ha emesso la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale proposto dal creditore nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con sede legale in Ovindoli (AQ), Largo Madonna
[...]
dell'Assunta n. 5; udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 10/02/2025;
1 constatato che la debitrice, cui sono stati ritualmente notificati alla pec indicata nella visura camerale il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di convocazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento, non è comparsa;
ritenuto che
sussista la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in Ovindoli (AQ), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adìto, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCII;
rilevato che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c.; ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente1, il cui credito risulta dalla sentenza n. 340/2024, pubblicata il 20/09/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano, con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 55/2018, con il quale l'odierna società debitrice è stata condannata a pagare in favore di Parte_1 la somma di € 26.000, oltre interessi e spese della procedura monitoria, con condanna alle spese di lite per una somma superiore ad € 5.000,00; ritenuta la sussistenza del presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale, che, ai sensi dell'art. 121 CCII, è la qualità di imprenditore commerciale, con esclusione degli enti pubblici e delle imprese minori;
a tal fine, va verificato che il debitore sia un imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c. e che svolga attività imprenditoriale di natura commerciale, non rientrando in tale nozione la figura dell'imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., i cui presupposti vanno accertati operando una valutazione sostanziale e non meramente formale del caso concreto, considerato, in punto di diritto, che l'art. 2135 c.c. riproduce la tradizionale distinzione delle attività agricole in “essenziali” (di cui al 1° co., così come esplicitate dal 2° co.) e
“per connessione” (di cui al 3° co.), statuendo che “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, (…) dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”; rammentato che la giurisprudenza di legittimità, in merito all'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento (ora liquidazione giudiziale), ha affermato che “l'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135,
3° co., cod. civ., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola” (cfr. Cass. 10.4.2013, n. 8690; Cass. 14.1.2015, n. 490)”, assumendo valenza concorrente ed integrativa, ai fini dell'esenzione dal fallimento dell'imprenditore “agrituristico” in quanto esercente attività agricola “connessa” ad attività agricola “essenziale”, il riferimento in termini comparativi ai ricavi e alle unità di tempo-lavoro prodotti dall'attività agricola essenziale e dall'attività connessa2; osservato, in ogni caso, che l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno unicamente allorché le attività connesse di cui all'art. 2135, 3° co., cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura3; rammentato, infine, che l'onere della prova delle condizioni che determinano l'esenzione dalla liquidazione giudiziale dell'imprenditore agricolo va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697 co. 2 c.c., in quanto lo svolgimento di un'attività agricola non pone al riparo dalla liquidazione giudiziale l'impresa che svolga, nel contempo, anche attività di carattere commerciale4; invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la ripartizione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo comporta che competa a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare
l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1,1. fall.; grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre
l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, cod. civ. - ai sensi dell'art.
2697, comma 2, cod. civ. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova
- il corrispondente onere probatorio (Cass. 16614/2016);5”; rilevato che, nel caso in esame, la società debitrice, nonostante la regolare comunicazione, non si è costituita nel presente procedimento e non ha provveduto a depositare la documentazione contabile relativa al triennio di rilevanza, né ad allegare e dimostrare l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale che, nel caso di specie, appaiono sussistere;
in particolare, dalla visura camerale in atti risulta che l'impresa, dal 2011, esercita come attività prevalente la “ristorazione con somministrazione, ristorazione connessa alle aziende agricole e ittiche” ed esercita in una unità locale sita ad Ovindoli, località Il Pozzo snc,
l'attività di allevamento di caprini e ovini ed in una unità locale sita ad Ovindoli, in via Colle Marciano n. 9, l'attività di agriturismo con ristorazione;
risultano, inoltre, depositati i bilanci fino all'anno 2018, dai quali si trae conferma del fatto che negli ultimi anni la società ha operato “nel settore agricolo occupandosi della vendita di piante oltre che di quella agrituristica”6; ritenuto, pertanto, che, sussistendo un'attività commerciale esercitata dalla società debitrice, quest'ultima non abbia assolto l'onere della prova di dimostrare la riconducibilità della stessa alle ipotesi del terzo comma dell'art. 2135 c.c.; considerato, inoltre, che la qualità di imprenditore commerciale del debitore è stata confermata anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, interpellato ai sensi dell'art. 297 co. 4 CCII con provvedimento del 19/03/2025, nella nota pervenuta al Tribunale ha così affermato: osservato, pertanto, che la società debitrice è assoggettabile sia alla liquidazione giudiziale, sia alla liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio di prevenzione ex art. 295 CCII e che, allo stato, nessun procedimento pende dinanzi al
Ministero e non è pervenuta a questo Ufficio alcuna comunicazione circa eventuali provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa;
considerato che
la società debitrice, non costituendosi, non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII, né gli stessi si evincono dalla documentazione in atti, in quanto, sulla scorta dei bilanci acquisiti, seppur risalenti, risultano superate le soglie previste dalla norma citata;
ritenuto sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività7; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019); inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
rilevato che, nel caso di specie, il creditore ricorrente ha documentato di aver eseguito un pignoramento presso l'unità operativa sita in Ovindoli, Frazione S. Iona, via Colle
Marciano n. 9, presso il quale è stato rinvenuto , rappresentante Persona_1 dell'impresa, il quale ha dichiarato all'ufficiale giudiziario quanto segue:
6 7 Pertanto, l'ufficiale giudiziale ha redatto verbale di pignoramento negativo, rilevando quanto segue:
8
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerga lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto:
- dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, nonostante il decreto ingiuntivo sia stata confermato in sede di opposizione, seppur con sentenza non ancora definitiva, avendo il ricorrente riferito in udienza di aver ricevuto atto di appello;
risulta, inoltre, una debitoria nei confronti dei creditori erariali pari a circa €
25.000,00 verso Agenzia delle Entrate e circa € 2.000,00 nei confronti dell' CP_2
- dal mancato deposito dei bilanci in quanto l'ultimo depositato presso il registro delle imprese è relativo all'anno 2018;
- dall'incongruenza di quanto indicato nel registro delle imprese, ossia:
rispetto alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante all'ufficiale giudiziario ed, in particolare, all'esistenza di un contratto di locazione stipulato con lo stesso legale rappresentante in relazione all'immobile di proprietà della debitrice situato presso l'indirizzo sopra indicato;
precisato, inoltre, che l'esistenza di un bene non è circostanza idonea ad escludere l'insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie, non essendo emerso che la società disponga della necessaria liquidità per il pagamento dei debiti scaduti8, considerato che non è stata depositata alcuna documentazione contabile;
osservato, inoltre, che nell'ultimo bilancio depositato (relativo all'anno 2018) risultano debiti esigibili entro l'anno successivo per oltre € 490.000,00 a fronte di ricavi pari a
9 circa € 20.000,00, inferiori, peraltro, ai costi indicati per il personale pari a oltre €
29.000,00; considerato, altresì, che la situazione debitoria della società debitrice risulta superiore al limite previsto dall'art. 49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad € 30.000; rammentato che, come da giurisprudenza di consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare9 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento10; ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(C.F./P.I.: Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Ovindoli (AQ), P.IVA_1
Largo Madonna dell'Assunta n. 5, nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. Filippo Paolini Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127i cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12 novembre 2025 alle ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
11 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”.
2 2 V. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4790 del 15/02/2023 (Rv. 666995 - 01). 3 V. Cass. n. 16614 del 08/08/2016. 4 V. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3647 del 07/02/2023 (Rv. 666869 - 01); Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del
21/01/2021 (Rv. 660224 - 01); cfr. Cass. 12215/2012.
3 5 V. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del 21/01/2021 (Rv. 660224 - 01). 6 V. note integrative bilanci 2017 e 2018.
4 7 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022.
5 8 Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, (ud. 24/09/2024, dep. 17/02/2025), n. 4107. 9 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 10 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.
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