Art. 34.
Il termine di cui all' art. 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382 , e' prorogato per un decennio.
All'art. 12 di detta legge e' sostituito il seguente:
I centri di colonizzazione agraria che entro dieci anni dall'attuazione della presente legge sorgeranno in terreni incolti e non abitati alla distanza almeno di 3 chilometri dall'abitato e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche con 60 ettari o piu' di terreno razionalmente coltivati, godranno dell'esenzione dell'imposta fondiaria erariale.
L'imposta sui terreni sgravati non potra' essere reimposta e si fara' luogo alla proporzionale riduzione del contingente.
Il beneficio della esenzione dell'imposta fondiaria erariale sara' esteso alle colonie agrarie sorte nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della presente legge.
Il termine di cui all' art. 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382 , e' prorogato per un decennio.
All'art. 12 di detta legge e' sostituito il seguente:
I centri di colonizzazione agraria che entro dieci anni dall'attuazione della presente legge sorgeranno in terreni incolti e non abitati alla distanza almeno di 3 chilometri dall'abitato e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche con 60 ettari o piu' di terreno razionalmente coltivati, godranno dell'esenzione dell'imposta fondiaria erariale.
L'imposta sui terreni sgravati non potra' essere reimposta e si fara' luogo alla proporzionale riduzione del contingente.
Il beneficio della esenzione dell'imposta fondiaria erariale sara' esteso alle colonie agrarie sorte nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della presente legge.