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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12033 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7518/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. e p.i. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nocera ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 26;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), in persona del p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 per la carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende, a mezzo dell'Avv. Vanessa Cioffi;
[...]
(c.f. ); Controparte_3 C.F._1
- APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 20147/2024 del Giudice di Pace di Napoli, emessa in data 05/10/2024 e pubblicata il 09/10/2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 1147/2023 R.G.
Conclusioni: all'udienza del 3 dicembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, l' ha proposto gravame Parte_2 avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Con il titolo giudiziale impugnato è stata accolta l'opposizione spiegata da
[...]
avverso la cartella distinta con il n. 07120120009070858000 contemplata – CP_3 unitamente ad altra - dall'intimazione di pagamento n. 07120219016606721000, emessa a suo carico per l'omesso pagamento della quota provinciale rifiuti indifferenziati relativa all'anno 2010. Secondo la prospettazione difensiva fornita dalla parte appellante, il Giudice di prime cure avrebbe fornito una motivazione solo apparente, priva di effettiva portata decisoria;
avrebbe inoltre omesso di dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario, benché specificamente eccepito;
avrebbe errato in ogni caso nel ritenere ammissibile la domanda e sussistente l'interesse ad agire in capo all'opponente a fronte della prova dell'avvenuta notifica della cartella e degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito il aderendo all'eccezione di difetto di giurisdizione Controparte_1 dell'adita A.G.O. e concludendo per l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione.
, benché ritualmente vocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_3
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato rimesso in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 a seguito della concessione del termine di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della parte appellata , Controparte_3 non costituitasi nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito, l'eccepita carenza di giurisdizione del giudice ordinario risulta fondata, con assorbimento degli ulteriori motivi per l'effetto non scrutinabili dal giudice ordinario.
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnativa della cartella esattoriale n. 07120120009070858000, emessa per l'omesso pagamento della tassa di smaltimento rifiuti relativa all'annualità 2010, ente impositore CP_1 CP_1
- 2 - L'attrice in primo grado ha richiesto l'annullamento della cartella sul presupposto dell'intervenuta prescrizione e decadenza dalla formazione del ruolo ed emissione della cartella.
Così delineati i termini della fattispecie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, ha natura tributaria attenendo alla tassa smaltimento rifiuti, quota provinciale, anno 2010. La natura tributaria della pretesa impositiva è incontestata tra le parti ed è stata a più riprese ribadita sia con riferimento alla TIA, che quanto alla ed infine quanto alla Tari Per_1 originariamente introdotta dalla L. n. 147/20123 (vd. Corte Cost., sent. n. 238/2009; D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58 e ss.; D.Lgs. 22 settembre 1997, n. 22, art. 49, art. 11 D.L. n. 195/2009 conv. in L. 126/2010; Cass. civ., S.U., ord. n. 16341/2019; Cass. civ., S.U., ord. n. 30426/2018, nonché la costante giurisprudenza della sezione tributaria: cfr. ex multis, Cass., sez. 5, n. 17334/2020; Cass. sez. 5, ord. n. 12979/2019; Cass. sez. 5, n. 22130/2017).
Ebbene, in relazione al citato art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D. lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude
- 3 - l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con arresti non sempre univoci (vd. Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 proprio in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attrice deduceva l'intervenuta prescrizione del credito verificatasi ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura della cartella quale intimazione di pagamento propedeutica all'avvio dell'esecuzione nelle forme ordinarie o esattoriali.
Conclusivamente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
- 4 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del e di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 iscritta al n. 7518/2025 R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie l'appello; per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7518/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. e p.i. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nocera ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 26;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), in persona del p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 per la carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende, a mezzo dell'Avv. Vanessa Cioffi;
[...]
(c.f. ); Controparte_3 C.F._1
- APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 20147/2024 del Giudice di Pace di Napoli, emessa in data 05/10/2024 e pubblicata il 09/10/2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 1147/2023 R.G.
Conclusioni: all'udienza del 3 dicembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, l' ha proposto gravame Parte_2 avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Con il titolo giudiziale impugnato è stata accolta l'opposizione spiegata da
[...]
avverso la cartella distinta con il n. 07120120009070858000 contemplata – CP_3 unitamente ad altra - dall'intimazione di pagamento n. 07120219016606721000, emessa a suo carico per l'omesso pagamento della quota provinciale rifiuti indifferenziati relativa all'anno 2010. Secondo la prospettazione difensiva fornita dalla parte appellante, il Giudice di prime cure avrebbe fornito una motivazione solo apparente, priva di effettiva portata decisoria;
avrebbe inoltre omesso di dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario, benché specificamente eccepito;
avrebbe errato in ogni caso nel ritenere ammissibile la domanda e sussistente l'interesse ad agire in capo all'opponente a fronte della prova dell'avvenuta notifica della cartella e degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito il aderendo all'eccezione di difetto di giurisdizione Controparte_1 dell'adita A.G.O. e concludendo per l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione.
, benché ritualmente vocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_3
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato rimesso in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 a seguito della concessione del termine di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della parte appellata , Controparte_3 non costituitasi nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito, l'eccepita carenza di giurisdizione del giudice ordinario risulta fondata, con assorbimento degli ulteriori motivi per l'effetto non scrutinabili dal giudice ordinario.
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnativa della cartella esattoriale n. 07120120009070858000, emessa per l'omesso pagamento della tassa di smaltimento rifiuti relativa all'annualità 2010, ente impositore CP_1 CP_1
- 2 - L'attrice in primo grado ha richiesto l'annullamento della cartella sul presupposto dell'intervenuta prescrizione e decadenza dalla formazione del ruolo ed emissione della cartella.
Così delineati i termini della fattispecie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, ha natura tributaria attenendo alla tassa smaltimento rifiuti, quota provinciale, anno 2010. La natura tributaria della pretesa impositiva è incontestata tra le parti ed è stata a più riprese ribadita sia con riferimento alla TIA, che quanto alla ed infine quanto alla Tari Per_1 originariamente introdotta dalla L. n. 147/20123 (vd. Corte Cost., sent. n. 238/2009; D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58 e ss.; D.Lgs. 22 settembre 1997, n. 22, art. 49, art. 11 D.L. n. 195/2009 conv. in L. 126/2010; Cass. civ., S.U., ord. n. 16341/2019; Cass. civ., S.U., ord. n. 30426/2018, nonché la costante giurisprudenza della sezione tributaria: cfr. ex multis, Cass., sez. 5, n. 17334/2020; Cass. sez. 5, ord. n. 12979/2019; Cass. sez. 5, n. 22130/2017).
Ebbene, in relazione al citato art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D. lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude
- 3 - l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con arresti non sempre univoci (vd. Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 proprio in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attrice deduceva l'intervenuta prescrizione del credito verificatasi ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura della cartella quale intimazione di pagamento propedeutica all'avvio dell'esecuzione nelle forme ordinarie o esattoriali.
Conclusivamente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
- 4 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del e di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 iscritta al n. 7518/2025 R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie l'appello; per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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