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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3558/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 3558/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Rita Marotta (C.F. ), in forza di mandato allegato C.F._2
all'atto di citazione, con domicilio digitale indicato in atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F. indicato: ), con socio unico, soggetta ad Controparte_1 P.IVA_1
attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente,
dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto C.F._4
ingiuntivo depositato, con domicilio digitale indicato in atti;
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-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 21.03.2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 197/2022, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 20.01.2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 13.324,85, oltre interessi e spese.
In particolare lamentava l'inerzia della cedente nel consentirgli il recupero CP_2
del risarcimento dei danni subiti dal veicolo oggetto di contratto di leasing. Chiedeva
la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata la condanna al pagamento della differenza tra il credito della ricorrente ed il risarcimento dei danni non recuperato,
chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento del danno patrimoniale subito.
Si è costituita chiedendo, in via preliminare di rito, accertarsi la nullità Controparte_1
dell'atto introduttivo;
in via principale nel merito, il rigetto dell'opposizione; in via subordinata nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1
somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
sulla domanda riconvenzionale, in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della società in via subordinata nel merito, il rigetto della domanda Controparte_1
riconvenzionale; in via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la società al Controparte_1
pagamento del minor importo ritenuto di giustizia.
Il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del ricorso monitorio perché la creditrice aveva omesso di dimostrare sia l'atto di cessione del credito contenente specifico riferimento alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio sia l'opponibilità dello stesso al debitore ceduto ai sensi dell'art.
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La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria ed è stata assegnata allo scrivente il 18.11.2024.
All'udienza del 20.03.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti), per la mancata presenza del signor . La mancata partecipazione alla Pt_1
mediazione senza giustificato motivo da parte dell'opponente invitato comporta, in applicazione dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Sussiste il difetto di legittimazione attiva di come rilevato dal Controparte_1
precedente giudice con l'ordinanza del 19.01.2023.
Nel caso di specie, il finanziamento da cui nasce il credito di cui al decreto ingiuntivo
è stato contratto con la l'1.08.2011. Controparte_3
avrebbe poi ceduto il proprio credito a Banca Ifis S.p.A. Controparte_3
che, a sua volta, lo avrebbe ceduto a CP_1
Sul punto è il caso di rammentare che in caso di plurime cessioni del credito intervenute nel tempo, l'onere probatorio del creditore non può limitarsi soltanto alla prova della cessione con cui questi ha acquistato il credito, ma deve necessariamente estendersi alle cessioni precedentemente occorse risalendo sino a quella stipulata dall'originario finanziatore risultante dal contratto.
Orbene, ha documentato di aver acquistato il credito da Banca Ifis CP_1
producendo il contratto di cessione, l'estratto dalla lista dei crediti ceduti, l'avviso di pubblicazione in GU e una comunicazione dell'avvenuto acquisto del credito priva della relata di notifica, ma contenente analoga comunicazione di Banca Ifis di comunicazione dell'avvenuta cessione, comunicazione che vale quale dichiarazione della cedente confermativa dell'avvenuta cessione.
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Nulla è invece stato documentato in ordine alla cessione tra Controparte_3
e Banca Ifis.
[...]
Nell'avviso della cessione tra Banca Ifis e pubblicato in G.U. si legge che tra CP_1
e Banca Ifis ci sarebbero stati diversi contratti di cessione, Controparte_3
per cui non è possibile individuare neppure quando ed in forza di quale contratto
Banca Ifis sarebbe divenuta titolare del credito.
4. La domanda riconvenzionale proposta dal signor , invece, non può essere Pt_1
accolta.
Nessuna pretesa può, infatti essere avanzata dal signor nei confronti di Pt_1
non solo perché difetta la legittimazione attiva di relativamente al CP_1 CP_1
rapporto oggetto del decreto ingiuntivo, ma anche perché si è qualificata CP_1
cessionaria del credito e non del contratto per cui ogni pretesa nascente dal contratto non poteva che essere fatta valere nei confronti della che resta la CP_2
controparte contrattuale del signor . Pt_1
Non essendo stata citata in giudizio la neppure è possibile in questa sede CP_2
effettuare alcun accertamento in ordine ad una responsabilità contrattuale di quest'ultima.
5. In definitiva, deve affermarsi la carenza di legittimazione attiva in capo ad in relazione al rapporto per cui è causa e deve essere dichiarata CP_1
inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per carenza di legittimazione passiva di CP_1
Le spese di lite vanno integralmente compensate sia perché la carenza di legittimazione attiva di è stata rilevata d'ufficio dal giudice, sia perché CP_1
l'opponente è risultato soccombente in ordine alla domanda riconvenzionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
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- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 197/2022,
emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 20.01.2022;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
Pt_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- condanna ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/10 al Parte_1
pagamento in favore del bilancio dello Stato della somma di euro 259,00.
Così deciso in Aversa il 4/07/2025.
il Giudice
dott. Antonio Cirma
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58 TUB, che prescrive la pubblicazione della notizia di cessione sia in Gazzetta
Ufficiale sia nel registro delle imprese.