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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/10/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 23.10.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 207 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
e dom.to in Civitavecchia alla via P.Gobetti n.11 presso e CodiceFiscale_1 nello Studio dell'Avv.Mauro Mocci che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 Controparte_1 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2 società del Gruppo , con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. CP_2
, in persona del dr. quale rappresentante delegato in virtù di P.IVA_1 CP_3 procura del 25/07/2019 ai rogiti del Dott. Notaio in Roma, Rep. N. Persona_1
44.953, Raccolta N.25.857, rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandra Paolini e pressola stessa domiciliata nel suo studio in Grosseto P.zza Caduti sul Lavoro n. 1,
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2020 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di:
“dichiarare la illegittimità del documento impugnato e delle relative cartelle impugnate, nonché la decadenza delle stesse”.
Nel ricorso il ricorrente deduce di aver ricevuto in data 18.1.2020 sia l'intimazione di pagamento n. 09720199064233884000, che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.09676201900000245000000 con la richiesta di pagamento per contributi CP_4
relativi alle seguenti cartelle:
[...]
1) cartella n.09720140106249565000 per Euro 1.328,49 ; CP_4
2) n. 09720150139569731000 per Euro 1.137,92; CP_5
3) cart.n.09720160016095129000 per Euro 1.066,63; CP_4
4) n.09720170123712987000 per Euro 1.002,24 ; CP_5
5) n.09620090002957685000 per Euro 4.185, 17 ; CP_6
CP_ 5) .09620110014152427000 per Euro 1.433,06; CP_4
6) cart.n.09620120015283164000 per Euro 1.362,14; CP_4
CP_ 7) n. 09620140000225117000 per Euro 1.324,74; CP_4
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
- Nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata perché effettuata da un dipendente privato il Sig. che ai sensi dell'art. 1 c.9 del D.L. n.193/2016 è Parte_2 subentrato in senza concorso pubblico, privo dei requisiti e non è quindi abilitato CP_7 alle notifiche dell'ente pubblico;
- Nullità dell'intimazione di pagamento perché sottoscritta, con firma illeggibile, da privo della qualifica di dipendente pubblico Parte_2
- Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento
- Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione specifica degli interessi ( periodi e tasso).
Si è costituita in giudizio l eccependo l'inammissibilità del ricorso Controparte_8 per tardività e comunque chiedendone il rigetto nel merito.
All'udienza del 17.1.2021 la difesa di parte ricorrente ha contestato la validità della procura alle liti rilasciata all'avv.to Paolini dal dipendente dell , Parte_3 asserendo che quest'ultimo non può qualificarsi come dipendente pubblico per non aver sostenuto un pubblico concorso per l'accesso in CP_7
2 All'udienza del 23.10.2025, all'esito di un'istruttoria di natura documentale, il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Preliminarmente deve affermarsi la validità della Procura alle liti rilasciata da CP_3
in qualità di Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio all'avv.
[...] CP_9 to Paolini, non potendosi ritenere che lo stesso sia privo del potere di conferire la Procura difensiva a nome di per non aver sostenuto un pubblico concorso. CP_7
Con riferimento alla natura di si deve infatti osservare quanto segue. CP_7 [...]
è un ente pubblico economico che svolge attività di agente della Controparte_1 riscossione su tutto il territorio nazionale istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge
22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225,
è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell' , a cui è attribuita la titolarità della riscossione Controparte_8 nazionale.
L'art. 1 D.L. 22-10-2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1-12-2016, n. 225, ha previsto lo scioglimento a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo CP_2 che svolgono funzioni di riscossione e l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, è stato attribuito all' . Controparte_8
Il comma terzo del menzionato art. 1 ha previsto che “L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo CP_2 di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Più specificamente il nono comma ha disposto che “Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo con contratto di lavoro a tempo CP_2 indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile”.
3 La possibilità di prestare attività presso l'ente pubblico economico incaricato delle funzioni della riscossione senza svolgimento del pubblico concorso è prevista espressamente dal legislatore e non può essere sindacata dal giudice tenuto ad applicare la norma, al punto di considerare gli atti emanati in applicazione di tale norma illegittimi.
L'unica eccezione all'applicazione del dettato normativo sarebbe ove si intraveda un dubbio di legittimità costituzionale della norma, o di contrarietà al diritto europeo direttamente applicabile, circostanze non emerse nel caso di specie.
Peraltro, si osserva altresì che la possibilità di qualificare come pubblico impiego il rapporto dei dipendenti di passati alle dipendenze di è stata CP_2 CP_7 condivisibilmente esclusa dal Consiglio di Stato – Sez. IV con la sentenza n. 346 del
11/01/2021. Quest'ultimo nel confermare la pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse ad agire del ricorso presentato da un'associazione sindacale dei lavoratori della pubblica amministrazione aveva escluso la possibilità di ricondurre in tale ambito il rapporto dei dipendenti transitati in rilevando come in tale ipotesi “si CP_2 CP_7 fuoriesce dall'ambito dell'impiego pubblico, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico (non a caso gli enti pubblici economici – ed i loro dipendenti – non sono ricompresi tra le “amministrazioni pubbliche” indicate dall'art. 1, co. 2, d. lgs. n.
165/2001), e, di conseguenza, si fuoriesce da quegli interessi omogenei della categoria di cui l'ente esponenziale / associazione sindacale è titolare e portatrice”. In ogni caso, anche a volere prescindere da tale considerazione, è sufficiente osservare a tale proposito, che il principio dell'accesso per concorso al pubblico impiego sancito dall'art. 97 Cost. risulta espressamente derogabile, secondo quanto previsto da tale norma, mediante legge ordinaria (“salvo i casi stabiliti dalla legge”). Ne consegue la conformità a tale precetto costituzionale del passaggio diretto previsto, con legge ordinaria, dall'art. 1, comma 9,
d.lgs. 46/1999 disposizione quest'ultima che non potrebbe comunque reputarsi arbitraria o in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione o con l'interesse pubblico, essendo conseguente alla necessità di conservare, stante la specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie all'espletamento di tale attività, le professionalità acquisite dei dipendenti del concessionario in quella stessa attività a cui è succeduta per legge. CP_7
Deve ritenersi che la procura alle liti rilasciata all'avv.to Paolini da , è CP_3 valida essendo quest'ultimo dipendente dell pienamente dotato dei poteri legati al CP_7 suo ufficio di Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio , e in particolate del CP_9 potere di nomina dei difensori conferito procura speciale, autenticata per atto Notaio
4 - Roma repertorio nr 44953 raccolta nr 25857 del 25/07/2019,rilasciata da Persona_1
Agenzia delle Entrate – Riscossione, la cui esistenza non è stata contestata dal resistente e deve ritenersi accertata ex art 115 c.p.c.
Passando all'esame del ricorso, deve procedersi preliminarmente alla qualificazione della domanda.
Occorre premettere che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del
1999, D.L. n. 78 del 2010, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, art. 30, comma 1, conv. in L. n.
122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 4 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, avanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni
(cinque giorni, prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)" (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, n.22292).
Nel caso di specie il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art 617 c.p.c. in quanto volta a far valere unicamente vizi formali dell'intimazione di pagamento
09720199064233884000, che svolge analoga funzione dell'atto di precetto, essendo
5 necessaria ai sensi dell'art 50, DPR 602 del 1973 decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, per procedere con l'esecuzione.
L'opposizione ex art 617 c.p.c., come sopra ricordato, deve essere proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto opposto.
Nel caso di specie ha documentalmente provato ( doc 1 memoria di costituzione) CP_7 che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 9.1.2020 al ricorrente. L'opposizione depositata solo il 7.2.2020 è pertanto tardiva e non può trovare accoglimento.
Si rileva, che nessuna doglianza avverso gli altri atti indicati nel ricorso è stata formulata dal ricorrente;
pertanto, non può esserne accertata in alcun modo l'illegittimità.
Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, applicando i parametri medi di cui al DM
55/14, esclusa la fase istruttoria di natura solo documentale (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206), devono essere poste a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza.
PQM
RIGETTA il ricorso
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in € 3.727,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore di
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
li 23.10.2025 Controparte_10
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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