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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 29/01/2026, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1019/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4534/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16701/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi: - SOLLECITO PAGAM n. 202374051914382060537808 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15 novembre 2023,veniva notificata al contribuente la "Comunicazione" (n.
202374051914382060537808) emessa dalla società Municipia S.p.A., concessionaria per la riscossione del Comune di Giugliano in Campania. Tale atto intimava al contribuente, Sig. Resistente_1 , il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2015. Si trattava di un atto della riscossione successivo a un avviso di accertamento (n. 27739) che l'ente assumeva essere divenuto definitivo.
Il contribuente, incardinava il ricorso introduttivo (R.G. 8998/2024) dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, articolando una difesa con la quale deduceva l'inesistenza o nullità della notifica dell'atto presupposto.
Di conseguenza, la notifica della comunicazione del 2023 sarebbe intervenuta quando il potere impositivo dell'ente era ormai decaduto e il credito prescritto, essendo l'annualità in contestazione il 2015.
Nel giudizio di prime cure si costituiva la sola Municipia S.p.A.
La resistente produceva documentazione attestante che l'avviso di accertamento n. 27739 era stato notificato nel marzo 2021. Municipia argomentava che, essendo l'atto stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
(procedura per irreperibilità relativa) e non essendo stato impugnato nei 60 giorni successivi, la pretesa era divenuta definitiva, rendendo inammissibile il ricorso avverso la successiva comunicazione, che aveva natura meramente informativa o pre-esecutiva.
Il Comune di Giugliano in Campania, sebbene ritualmente evocato in giudizio tramite notifica PEC, sceglieva di non costituirsi, rimanendo contumace. .
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definiva il giudizio con la sentenza n. 16701/2024, depositata il 25 novembre 2024.
La decisione accoglieva il ricorso del contribuente, per l'intervenuta prescrizione della pretesa. Nella motivazione si legge: "Nel caso in esame [...] emerge che il credito tributario è relativo all'omesso pagamento della TARI per l'anno 2015, che la comunicazione impugnata è stata notificata il 15 novembre 2023 e che il presupposto atto di accertamento è stato notificato [...] nel marzo 2021. Pertanto, deve ritenersi l'illegittimità dell'atto oggetto di impugnazione per l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale della pretesa riscossiva".
L'appellante Municipia s.p.a. sostiene che il giudice di prime cure abbia errato nel considerare tardiva la notifica dell'avviso di accertamento effettuata nel marzo 2021.
Invoca la mancata applicazione della normativa emergenziale emanata per fronteggiare la pandemia da COVID-19. L'appellante evidenzia che l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") ha disposto la sospensione dei termini relativi all'attività di accertamento dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per un totale di 85 giorni. Municipia sostiene che tale sospensione non si applichi solo ai termini che scadevano all'interno di quella finestra temporale, ma operi come uno spostamento in avanti di tutti i termini di decadenza pendenti, prorogando di fatto la scadenza per l'accertamento dell'annualità 2015 dal 31 dicembre 2020 al 26 marzo
2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'argomentazione dell'appellante trova un solido ancoraggio nella giurisprudenza di legittimità più recente, che ha chiarito che la proroga di 85 giorni si applica "a cascata" anche alle annualità successive al 2020
(es. 2016, 2017) o se fosse limitata agli atti in scadenza nell'anno della pandemia.
L'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 960 del 15 gennaio 2025 e il successivo Decreto delle Sezioni Unite n. 1630 del 23 gennaio 2025 , citati espressamente nell'atto di appello o comunque rilevanti come ius superveniens interpretativo, hanno sciolto ogni riserva. La Suprema Corte ha statuito che la sospensione prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 determina uno slittamento in avanti del decorso dei termini di decadenza e prescrizione per una durata pari al periodo di sospensione (85 giorni), applicabile a tutte le attività di accertamento relative alle annualità i cui termini erano pendenti alla data dell'8 marzo 2020.
Applicando questo principio al caso di specie:
Il termine ordinario di decadenza per l'omesso versamento/accertamento TARI 2015 scadeva il 31 dicembre
2020 (5° anno successivo).
Aggiungendo gli 85 giorni di sospensione COVID, il nuovo termine di decadenza è slittato al 26 marzo 2021.
Ne consegue che, sotto il profilo strettamente astratto del calcolo dei termini, la tesi di Municipia è fondata: un accertamento notificato il 15 o il 25 marzo 2021 è tempestivo. La sentenza di primo grado, non considerando questa proroga ex lege, è viziata in diritto.
L'appellato deduce l'inesistenza o nullità della notifica dell'atto presupposto.
Nelle sue controdeduzioni e nella memoria illustrativa , l'appellato ripropone formalmente, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 546/92, le eccezioni assorbite o non esaminate dal primo giudice.
L'appellato contesta che la notifica dell'avviso di accertamento n. 27739 sia mai stata perfezionata secondo i dettami dell'art. 140 c.p.c.. Questa modalità di notifica, utilizzata in caso di irreperibilità relativa (assenza momentanea, rifiuto, incapacità), è una fattispecie a formazione progressiva che richiede il rigoroso compimento di tre formalità: 1) deposito della copia dell'atto nella casa comunale;
2) affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario, in busta chiusa e sigiIlo;
3) invio della raccomandata informativa (CAD) con avviso di ricevimento.
La giurisprudenza della Cassazione, culminata nella sentenza delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile
2021, ha stabilito che, ai fini della validità della notifica di un atto impositivo ex art. 140 c.p.c., è indispensabile che il notificante produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD).La sola prova della spedizione della CAD non è sufficiente;
occorre la prova della ricezione o del compimento della giacenza.
Nel caso in esame, tuttavia, la notifica è stata rifiutata direttamente dal destinatario, come risulta dalla relata del messo notificatore. Ne consegue che l'atto si considera notificato ex art. 138 c.p.c. e che l'avviso di deposito alla porta e la compiuta giacenza si palesano come meri adempimenti aggiuntivi e non necessari.
L'appello quindi va accolto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza sostanziale dell'appellato e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri forensi vigenti in rapporto al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto da Municipia S.p.A.. condanna l'appellato alla rifusione in favore Municipia S.p.A. delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4534/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16701/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi: - SOLLECITO PAGAM n. 202374051914382060537808 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15 novembre 2023,veniva notificata al contribuente la "Comunicazione" (n.
202374051914382060537808) emessa dalla società Municipia S.p.A., concessionaria per la riscossione del Comune di Giugliano in Campania. Tale atto intimava al contribuente, Sig. Resistente_1 , il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2015. Si trattava di un atto della riscossione successivo a un avviso di accertamento (n. 27739) che l'ente assumeva essere divenuto definitivo.
Il contribuente, incardinava il ricorso introduttivo (R.G. 8998/2024) dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, articolando una difesa con la quale deduceva l'inesistenza o nullità della notifica dell'atto presupposto.
Di conseguenza, la notifica della comunicazione del 2023 sarebbe intervenuta quando il potere impositivo dell'ente era ormai decaduto e il credito prescritto, essendo l'annualità in contestazione il 2015.
Nel giudizio di prime cure si costituiva la sola Municipia S.p.A.
La resistente produceva documentazione attestante che l'avviso di accertamento n. 27739 era stato notificato nel marzo 2021. Municipia argomentava che, essendo l'atto stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
(procedura per irreperibilità relativa) e non essendo stato impugnato nei 60 giorni successivi, la pretesa era divenuta definitiva, rendendo inammissibile il ricorso avverso la successiva comunicazione, che aveva natura meramente informativa o pre-esecutiva.
Il Comune di Giugliano in Campania, sebbene ritualmente evocato in giudizio tramite notifica PEC, sceglieva di non costituirsi, rimanendo contumace. .
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definiva il giudizio con la sentenza n. 16701/2024, depositata il 25 novembre 2024.
La decisione accoglieva il ricorso del contribuente, per l'intervenuta prescrizione della pretesa. Nella motivazione si legge: "Nel caso in esame [...] emerge che il credito tributario è relativo all'omesso pagamento della TARI per l'anno 2015, che la comunicazione impugnata è stata notificata il 15 novembre 2023 e che il presupposto atto di accertamento è stato notificato [...] nel marzo 2021. Pertanto, deve ritenersi l'illegittimità dell'atto oggetto di impugnazione per l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale della pretesa riscossiva".
L'appellante Municipia s.p.a. sostiene che il giudice di prime cure abbia errato nel considerare tardiva la notifica dell'avviso di accertamento effettuata nel marzo 2021.
Invoca la mancata applicazione della normativa emergenziale emanata per fronteggiare la pandemia da COVID-19. L'appellante evidenzia che l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") ha disposto la sospensione dei termini relativi all'attività di accertamento dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per un totale di 85 giorni. Municipia sostiene che tale sospensione non si applichi solo ai termini che scadevano all'interno di quella finestra temporale, ma operi come uno spostamento in avanti di tutti i termini di decadenza pendenti, prorogando di fatto la scadenza per l'accertamento dell'annualità 2015 dal 31 dicembre 2020 al 26 marzo
2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'argomentazione dell'appellante trova un solido ancoraggio nella giurisprudenza di legittimità più recente, che ha chiarito che la proroga di 85 giorni si applica "a cascata" anche alle annualità successive al 2020
(es. 2016, 2017) o se fosse limitata agli atti in scadenza nell'anno della pandemia.
L'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 960 del 15 gennaio 2025 e il successivo Decreto delle Sezioni Unite n. 1630 del 23 gennaio 2025 , citati espressamente nell'atto di appello o comunque rilevanti come ius superveniens interpretativo, hanno sciolto ogni riserva. La Suprema Corte ha statuito che la sospensione prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 determina uno slittamento in avanti del decorso dei termini di decadenza e prescrizione per una durata pari al periodo di sospensione (85 giorni), applicabile a tutte le attività di accertamento relative alle annualità i cui termini erano pendenti alla data dell'8 marzo 2020.
Applicando questo principio al caso di specie:
Il termine ordinario di decadenza per l'omesso versamento/accertamento TARI 2015 scadeva il 31 dicembre
2020 (5° anno successivo).
Aggiungendo gli 85 giorni di sospensione COVID, il nuovo termine di decadenza è slittato al 26 marzo 2021.
Ne consegue che, sotto il profilo strettamente astratto del calcolo dei termini, la tesi di Municipia è fondata: un accertamento notificato il 15 o il 25 marzo 2021 è tempestivo. La sentenza di primo grado, non considerando questa proroga ex lege, è viziata in diritto.
L'appellato deduce l'inesistenza o nullità della notifica dell'atto presupposto.
Nelle sue controdeduzioni e nella memoria illustrativa , l'appellato ripropone formalmente, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 546/92, le eccezioni assorbite o non esaminate dal primo giudice.
L'appellato contesta che la notifica dell'avviso di accertamento n. 27739 sia mai stata perfezionata secondo i dettami dell'art. 140 c.p.c.. Questa modalità di notifica, utilizzata in caso di irreperibilità relativa (assenza momentanea, rifiuto, incapacità), è una fattispecie a formazione progressiva che richiede il rigoroso compimento di tre formalità: 1) deposito della copia dell'atto nella casa comunale;
2) affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario, in busta chiusa e sigiIlo;
3) invio della raccomandata informativa (CAD) con avviso di ricevimento.
La giurisprudenza della Cassazione, culminata nella sentenza delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile
2021, ha stabilito che, ai fini della validità della notifica di un atto impositivo ex art. 140 c.p.c., è indispensabile che il notificante produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD).La sola prova della spedizione della CAD non è sufficiente;
occorre la prova della ricezione o del compimento della giacenza.
Nel caso in esame, tuttavia, la notifica è stata rifiutata direttamente dal destinatario, come risulta dalla relata del messo notificatore. Ne consegue che l'atto si considera notificato ex art. 138 c.p.c. e che l'avviso di deposito alla porta e la compiuta giacenza si palesano come meri adempimenti aggiuntivi e non necessari.
L'appello quindi va accolto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza sostanziale dell'appellato e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri forensi vigenti in rapporto al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto da Municipia S.p.A.. condanna l'appellato alla rifusione in favore Municipia S.p.A. delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.